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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/07/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
r.g. 1391/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1391/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
) - avv. DE RISO CARMELA Parte_1 C.F._1
( ); avv. NITTO DAVIDE ( ); C.F._2 C.F._3
RICORRENTE
E
( - avv. FORGIONE MARIO Controparte_1 P.IVA_1
( ); C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.13.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dall'01.06.2021 al 19.10.2023, allorquando aveva rassegnato le dimissioni.
Pagina 1 di 4 r.g. 1391/24
Rilevava di essere stato assunto con regolare contratto a tempo indeterminato con qualifica di livello 3S del ccnl del settore Dipendenti da
Imprese di Spedizione del 19.01.2005 e di aver sempre percepito una paga oraria inferiore a quella prevista nei minimi tariffari della normativa pattizia ovvero, rispettivamente, € 8,00 in luogo di € 10,51. Non avendo fruito neppure di tutte le giornate di ferie maturate nel corso del rapporto, chiedeva al giudice del lavoro di condannare la resistente al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 11.678,93 come determinata dai conteggi allegati.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 30.09.2024, eccependo la nullità del ricorsi introduttivo e concludendo, nel merito, per l'infondatezza della domanda attorea.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per genericità dell'atto introduttivo per ciò che attiene al petitum ed alla causa petendi. A tale scopo occorre richiamarsi a quella che è giurisprudenza costante sul punto, secondo la quale la nullità dell'atto introduttivo per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si richiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti – desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio – in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse (cfr. ex multis
Cass. Lav. 3911/01). Orbene, da un'analisi complessiva dell'atto introduttivo, non limitata alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma estesa a tutto il contenuto espositivo e alla documentazione allegata, non emergono omissioni o incertezze tali da non poter individuare compiutamente il petitum processuale e da non poter porre il convenuto nella condizione di apprestare adeguate e puntuali difese e di ledere pertanto il fondamentale e costituzionalmente protetto principio del contraddittorio fra le parti. Invero, sono state descritte - anche attraverso il deposito dei conteggi - le mansioni e il livello di inquadramento
Pagina 2 di 4 r.g. 1391/24
contrattuale, il periodo di svolgimento della prestazione, i titoli retributivi avanzati, gli importi percepiti e il contratto collettivo preso come parametro.
Venendo al merito, essendo la causa documentale e rivelatane la necessità ai fini della decisione, il Tribunale disponeva ctu contabile al fine di accertare l'esatta entità delle spettanze in ipotesi a credito del lavoratore.
Orbene, dalle conclusioni dell'esaustivo lavoro peritale, a cui si rinvia interamente e a cui ritiene di fare pieno affidamento, stante la precisione e la mancanza di vizi tecnici e logici, oltre che di errori matematici, si rinviene che le somme dovute ammontano a complessivi € 12.396,70.
Va, tuttavia, accolta l'eccezione della convenuta in ordine al superamento della retribuzione ordinaria corrisposta al lavoratore per l'anno 2021, in virtù di voci in busta paga qualificate come “ad personam variabile”. Per la verità, tale circostanza era già stata posta all'attenzione del ctu, ma la stessa non ha ritenuto di scrutinarla in quanto tardivamente allegata. Ad ogni modo, trattandosi di questione difensiva di natura meramente tecnica, la stessa non può ritenersi attinta da preclusioni e può comunque essere introdotta nel processo dalla parte interessata sino alla decisione.
Tornando al caso di specie, va osservato in diritto che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (cfr. Cass. n. 26017/18). In altri termini, il superminimo o l'indennità ad personam, salvo i casi pattuiti dalle parti con onere probatorio a carico del creditore, devono ritenersi comunque rilevanti ai fini del calcolo della retribuzione onnicomprensivamente dovuta, con la conseguenza che gli importi già erogati per tali fini dal datore di lavoro dovranno necessariamente essere scomputati dal credito complessivamente dovuto al lavoratore.
Pagina 3 di 4 r.g. 1391/24
Pertanto, non avendo il ctu computato tali somme dalla sua ipotesi contabile e tenuto conto che il dato fattuale eccepito dalla datrice non è stato contestato dalla controparte attrice e risulta anche supportato dal compendio documentale allegato, si deve ritenere che, per l'anno in questione, non siano maturati differenze retributive a credito del lavoratore.
Ne deriva che, dalla somma complessivamente indicata dall'ausiliario d'ufficio andranno sottratti € 2.853,57 ovvero la somma calcolata come dovuta alla parte attrice per l'anno 2021.
In conclusione, la parte resistente va condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di € 9.543,13, a cui dovranno aggiungersi gli interessi legali via via rivalutati ex art. 429 c.p.c. -
150 disp. att. c.p.c. calcolati dalla debenza al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
per la stessa ragione, le spese di ctu sono poste a definitivo carico di parte resistente e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di € 9.543,13, oltre accessori come in parte motiva;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 2.695,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa secondo legge, da distrarsi per dichiarato anticipo;
3) pone le spese di ctu a definitivo carico di parte resistente, liquidate in €
500,00 per onorari oltre accessori di legge in favore della dott.ssa Per_1
.
[...]
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1391/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro subordinato privato: retribuzione” e vertente
TRA
) - avv. DE RISO CARMELA Parte_1 C.F._1
( ); avv. NITTO DAVIDE ( ); C.F._2 C.F._3
RICORRENTE
E
( - avv. FORGIONE MARIO Controparte_1 P.IVA_1
( ); C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.13.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società resistente dall'01.06.2021 al 19.10.2023, allorquando aveva rassegnato le dimissioni.
Pagina 1 di 4 r.g. 1391/24
Rilevava di essere stato assunto con regolare contratto a tempo indeterminato con qualifica di livello 3S del ccnl del settore Dipendenti da
Imprese di Spedizione del 19.01.2005 e di aver sempre percepito una paga oraria inferiore a quella prevista nei minimi tariffari della normativa pattizia ovvero, rispettivamente, € 8,00 in luogo di € 10,51. Non avendo fruito neppure di tutte le giornate di ferie maturate nel corso del rapporto, chiedeva al giudice del lavoro di condannare la resistente al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 11.678,93 come determinata dai conteggi allegati.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 30.09.2024, eccependo la nullità del ricorsi introduttivo e concludendo, nel merito, per l'infondatezza della domanda attorea.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità del ricorso per genericità dell'atto introduttivo per ciò che attiene al petitum ed alla causa petendi. A tale scopo occorre richiamarsi a quella che è giurisprudenza costante sul punto, secondo la quale la nullità dell'atto introduttivo per totale omissione o assoluta incertezza dell'oggetto della domanda non ricorre quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si richiede il riconoscimento, sia comunque individuabile, avuto riguardo al contenuto sostanziale delle domande e delle conclusioni delle parti – desumibile dalla situazione dedotta in causa nonché dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio – in una valutazione complessiva anche del loro effettivo interesse (cfr. ex multis
Cass. Lav. 3911/01). Orbene, da un'analisi complessiva dell'atto introduttivo, non limitata alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma estesa a tutto il contenuto espositivo e alla documentazione allegata, non emergono omissioni o incertezze tali da non poter individuare compiutamente il petitum processuale e da non poter porre il convenuto nella condizione di apprestare adeguate e puntuali difese e di ledere pertanto il fondamentale e costituzionalmente protetto principio del contraddittorio fra le parti. Invero, sono state descritte - anche attraverso il deposito dei conteggi - le mansioni e il livello di inquadramento
Pagina 2 di 4 r.g. 1391/24
contrattuale, il periodo di svolgimento della prestazione, i titoli retributivi avanzati, gli importi percepiti e il contratto collettivo preso come parametro.
Venendo al merito, essendo la causa documentale e rivelatane la necessità ai fini della decisione, il Tribunale disponeva ctu contabile al fine di accertare l'esatta entità delle spettanze in ipotesi a credito del lavoratore.
Orbene, dalle conclusioni dell'esaustivo lavoro peritale, a cui si rinvia interamente e a cui ritiene di fare pieno affidamento, stante la precisione e la mancanza di vizi tecnici e logici, oltre che di errori matematici, si rinviene che le somme dovute ammontano a complessivi € 12.396,70.
Va, tuttavia, accolta l'eccezione della convenuta in ordine al superamento della retribuzione ordinaria corrisposta al lavoratore per l'anno 2021, in virtù di voci in busta paga qualificate come “ad personam variabile”. Per la verità, tale circostanza era già stata posta all'attenzione del ctu, ma la stessa non ha ritenuto di scrutinarla in quanto tardivamente allegata. Ad ogni modo, trattandosi di questione difensiva di natura meramente tecnica, la stessa non può ritenersi attinta da preclusioni e può comunque essere introdotta nel processo dalla parte interessata sino alla decisione.
Tornando al caso di specie, va osservato in diritto che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (cfr. Cass. n. 26017/18). In altri termini, il superminimo o l'indennità ad personam, salvo i casi pattuiti dalle parti con onere probatorio a carico del creditore, devono ritenersi comunque rilevanti ai fini del calcolo della retribuzione onnicomprensivamente dovuta, con la conseguenza che gli importi già erogati per tali fini dal datore di lavoro dovranno necessariamente essere scomputati dal credito complessivamente dovuto al lavoratore.
Pagina 3 di 4 r.g. 1391/24
Pertanto, non avendo il ctu computato tali somme dalla sua ipotesi contabile e tenuto conto che il dato fattuale eccepito dalla datrice non è stato contestato dalla controparte attrice e risulta anche supportato dal compendio documentale allegato, si deve ritenere che, per l'anno in questione, non siano maturati differenze retributive a credito del lavoratore.
Ne deriva che, dalla somma complessivamente indicata dall'ausiliario d'ufficio andranno sottratti € 2.853,57 ovvero la somma calcolata come dovuta alla parte attrice per l'anno 2021.
In conclusione, la parte resistente va condannata al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di € 9.543,13, a cui dovranno aggiungersi gli interessi legali via via rivalutati ex art. 429 c.p.c. -
150 disp. att. c.p.c. calcolati dalla debenza al saldo effettivo.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
per la stessa ragione, le spese di ctu sono poste a definitivo carico di parte resistente e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della complessiva somma di € 9.543,13, oltre accessori come in parte motiva;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in € 2.695,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, iva e cpa secondo legge, da distrarsi per dichiarato anticipo;
3) pone le spese di ctu a definitivo carico di parte resistente, liquidate in €
500,00 per onorari oltre accessori di legge in favore della dott.ssa Per_1
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Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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