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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/10/2025, n. 1430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1430 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 109/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in data 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 109 del R.A.C.L. dell'anno 2024, promossa da:
nato a [...] l'[...], ivi residente, domiciliato Parte_1 elettivamente in Cagliari, presso lo studio degli avvocati Valeria ER, Giovanni
UN e IA ER, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
, in persona Controparte_1 del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Elena Cocciolo e CP_1 dall'avvocato Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2024, ha esposto di avere Parte_1 svolto la propria attività lavorativa dal 1983 al 1987, dapprima in qualità di operaio edile alle dipendenze di diverse ditte, e successivamente, dal 1988 al 2023, quale operaio di fabbrica addetto alla produzione di pianelle alle dipendenze di diverse aziende.
pagina 1 di 6 Ha precisato che durante l'attività lavorativa quale operaio edile svolgeva mansioni comportanti, per circa 4 ore al giorno, la movimentazione manuale di pannelli e componenti di prefabbricati per la costruzione sia di capannoni industriali e sia di abitazioni civili dal peso variabile dai 15 ai 50 kg.
Ha specificato che durante tali mansioni era costretto a mantenere una postura piegata della colonna per circa quattro ore al giorno, in particolare durante la posa e il montaggio dei singoli componenti.
Il ricorrente ha poi allegato che, a partire dal 1988 fino al 2023, quale operaio di fabbrica, operava all'interno degli impianti in cui si preparavano i composti per la fabbricazione delle pianelle.
Ha precisato che tre le varie mansioni doveva provvedere alla macinazione smalti, alla preparazione di terre e alla gestione del mulino.
Tali operazioni comportavano il sollevamento, con l'ausilio di un paranco, di sacchi dal peso variabile dai 500 kg ai 1000 kg, e gli imponevano di tenere una postura piegata in avanti della colonna per circa 2 ore al giorno per consentire la caduta delle polveri contenute nei sacchi all'interno del mulino, per un totale di 5/10 sacchi riversati quotidianamente nel mulino.
Il sig. ha allegato ulteriormente che doveva anche movimentare sacchi dal peso Pt_1 di 25 kg per la preparazione degli smalti, oltre all'utilizzo del “muletto”, per circa due ore al giorno;
finito il processo di macinazione dei composti, doveva occuparsi quotidianamente anche dell'installazione, rimozione e movimentazione manuale di pompe di gomma dal peso di circa 15 kg con sovraccarico della colonna.
Nel 2022, il ricorrente era stato vittima di diversi infortuni alla colonna avvenuti durante la movimentazione manuale di carichi: il primo dell'11 aprile 2022, per il quale l' aveva riconosciuto al sig. un periodo di ITT, invalidità temporanea totale, CP_2 Pt_1 sino all'8 maggio 2022; il secondo avvenuto il 17 giugno 2022, per il quale era stato riconosciuto un periodo di ITT fino al 30 luglio 2022, mentre l'infortunio del 6 ottobre
2022 era stato definito senza postumi.
A causa di ripetuti episodi acuti di lombosciatalgia il sig. si era trovato costretto Pt_1
a lasciare il proprio lavoro nel mese di gennaio 2023.
Ha precisato, inoltre, che l' resistente aveva riconosciuto un danno biologico CP_1 nella misura del 10% per “trauma contusivo occhio dx” derivante da esiti da infortunio del 2009 (pratica n. 509139619 del 5 giugno 2009), e un danno biologico pari al 3% per pagina 2 di 6 “trauma distorsivo della caviglia dx con lesione parziale del PAA” derivante da esiti di infortunio del 2016 (pratica n. 514999513 del 6 ottobre 2016), con quantificazione del grado complessivo del danno biologico in misura del 12% nella pratica n. 514999513.
Il ricorrente, ritenendo di aver contratto, nello svolgimento delle predette lavorazioni, lesioni alla colonna e agli arti superiori, aveva presentato domanda amministrativa per chiedere all' il riconoscimento della natura professionale delle patologie al fine di CP_2 ottenere il relativo indennizzo di legge.
Poiché l' resistente aveva rigettato la domanda amministrativa e la relativa CP_1 opposizione per il riconoscimento dell'origine professionale della patologia, si era trovato costretto a rivolgersi al Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuta l'origine professionale della predetta patologia, nonché il conseguente maggiore indennizzo di legge per il danno biologico sofferto.
2. L' si è costituito in giudizio per contestare la fondatezza della domanda CP_2 richiamando le considerazioni mediche allegate alla memoria, confermando la congruità dell'indennizzo già riconosciuto dall'Istituto rispetto alle attuali condizioni fisiche di parte ricorrente.
3. Il consulente tecnico d'ufficio, dott. , chiamato a valutare la sussistenza Persona_1 delle patologie lamentate e a verificarne l'eventuale riconducibilità alle lavorazioni, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate.
Secondo il giudizio espresso dal consulente, il ricorrente risulta affetto da “sindrome lombosciatalgica in multiple discopatie lombari” da ricondursi a origine professionale.
In particolare, il CTU ha così argomentato “Ritengo verosimile che su una situazione di base caratterizzata da quelle alterazioni degenerative delle strutture osteoarticolari e discolegamentose del rachide lombare comuni in un soggetto di oltre 60 anni , si possa inserire l'importanza etiopatogenetica dell'attività lavorativa stessa che non può certamente essere considerata la causa unica della patologia discale e della conseguente sindrome lombalgica , ma uno dei tanti fattori di una patologia a patogenesi multifattoriale ( degenerativa, dismetabolica, genetico-familiare… oltre che microtraumatica) . Ma in tema di assicurazione contro le malattie professionali, se la infermità invalidante deriva da fattori concorrenti, professionali e extraprofessionali, secondo il principio della equivalenza causale, a ciascuno di detti fattori deve pagina 3 di 6 riconoscersi efficacia causativa dell'evento, a meno che uno di essi assuma carattere di causa efficiente esclusiva. Inoltre è giurisprudenza consolidata che il rischio di malattia derivante da natura predisponente non vale ad escludere del tutto il rischio professionale, in quanto un ruolo di concausa va attribuito anche ad un minimo fattore di accelerazione
o aggravamento ove se ne riconosca l'incidenza negativa.”.
Il perito officiato dal Tribunale più diffusamente ha sostenuto che “Ritengo in definitiva che il sig. presenti un quadro clinico-funzionale tipico di una Pt_1 spondiloartrosi lombare con protrusioni discali multiple con focalità erniarie e compressioni radicolari che è possibile identificare come malattia professionale in presenza di un sicuro rischio lavorativo e che quindi alla sua attività lavorativa possa essere riconosciuto un nesso di causalità ( o almeno concausalità) con la patologia lamentata.”.
Il Consulente, invero, ha ulteriormente precisato che “In definitiva si tratta di un quadro di spondiloartrosi lombare con multiple discopatie e focalità erniaria, che attualmente pare aver tratto giovamento dalla terapia attuata e dalla riferita sospensione della attività lavorativa”.
L'ausiliario, inoltre, ha sostenuto che “Tale quadro patologico ,in considerazione del quadro clinico-funzionale rilevato all'atto della visita peritale e del quadro strumentale , determina una modesta menomazione della integrità psicofisica dell'attore ( danno biologico) che ritengo sia valutabile in misura non superiore al 8%: ciò in considerazione delle valutazioni tabellari del Dlg 38/2000 che per la menomazione 213 ( ernia discale lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti ) prevedono un danno biologico fino ad un massimo del 12%.
Tale danno andrà conglobato con le preesistenze del 12% (10% per deficit visus e 3% per esiti distorsivi TT dx) con danno complessivo pari al 20%”.
Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici e neppure fatte oggetto di osservazioni critiche in sede di esame della bozza preliminare.
4. All'esito dell'odierno giudizio, deve quindi riconoscersi che il ricorrente è Pt_1 affetto da sindrome lombosciatalgica in multiple discopatie lombari di natura professionale determinante un danno biologico del 8% con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 6 maggio 2022.
pagina 4 di 6 5. Tenuto conto delle preesistenze già riconosciute in misura del 12% (10% per deficit visus e 3% per esiti distorsivi TT dx) ritiene, pertanto, il giudicante che parte ricorrente abbia diritto all'indennizzo corrispondente a un danno biologico complessivo del 20%, con il conseguente riconoscimento di indennizzo di rendita con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 6 maggio 2022.
6. L' deve perciò essere condannato al riconoscimento in favore del ricorrente del CP_2 maggior indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico complessivo accertato come sopra del 20% in relazione al quadro patologico a carico della colonna e delle preesistenze, con decorrenza di legge dal 6 maggio 2022, e al pagamento dei ratei da allora maturati e non riscossi, detratto quanto in concreto già corrisposto in capitale, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991 calcolati con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e l' deve CP_2 essere, pertanto, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come integrato dal d.m.
147/2022.
Le stesse devono essere liquidate tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per lo scaglione corrispondente al valore dell'incremento della prestazione (da euro 26.000,00 a euro 52.000,00) considerato che oggetto del presente procedimento è non solo il riconoscimento della patologia professionale ma anche il suo conglobamento con le preesistenze, sui valori minimi dello scaglione per tutte le fasi.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Restano a carico definitivo dell' resistente le spese di consulenza tecnica CP_1
d'ufficio liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che è affetto da sindrome lombosciatalgica in multiple Parte_1 discopatie lombari di natura professionale determinante un danno biologico del 8% con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 6 maggio 2022,
pagina 5 di 6 determinante un danno biologico complessivo, tenuto conto delle preesistenze, del 20% con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 6 maggio 2022;
- condanna, perciò, l' al riconoscimento del corrispondente indennizzo in rendita CP_2 rapportato al maggior danno, e al pagamento della differenza sui ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, detratto quanto in concreto già corrisposto in capitale;
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, CP_2 che liquida in complessivi euro 4.638,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
Cagliari, 29.10.2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in data 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 109 del R.A.C.L. dell'anno 2024, promossa da:
nato a [...] l'[...], ivi residente, domiciliato Parte_1 elettivamente in Cagliari, presso lo studio degli avvocati Valeria ER, Giovanni
UN e IA ER, che lo rappresentano e difendono per procura speciale allegata telematicamente al ricorso introduttivo
RICORRENTE
CONTRO
, in persona Controparte_1 del Direttore Regionale in carica, elettivamente domiciliato in Cagliari presso l'avvocatura dell' , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Elena Cocciolo e CP_1 dall'avvocato Roberto Di Tucci, in virtù di procura generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2024, ha esposto di avere Parte_1 svolto la propria attività lavorativa dal 1983 al 1987, dapprima in qualità di operaio edile alle dipendenze di diverse ditte, e successivamente, dal 1988 al 2023, quale operaio di fabbrica addetto alla produzione di pianelle alle dipendenze di diverse aziende.
pagina 1 di 6 Ha precisato che durante l'attività lavorativa quale operaio edile svolgeva mansioni comportanti, per circa 4 ore al giorno, la movimentazione manuale di pannelli e componenti di prefabbricati per la costruzione sia di capannoni industriali e sia di abitazioni civili dal peso variabile dai 15 ai 50 kg.
Ha specificato che durante tali mansioni era costretto a mantenere una postura piegata della colonna per circa quattro ore al giorno, in particolare durante la posa e il montaggio dei singoli componenti.
Il ricorrente ha poi allegato che, a partire dal 1988 fino al 2023, quale operaio di fabbrica, operava all'interno degli impianti in cui si preparavano i composti per la fabbricazione delle pianelle.
Ha precisato che tre le varie mansioni doveva provvedere alla macinazione smalti, alla preparazione di terre e alla gestione del mulino.
Tali operazioni comportavano il sollevamento, con l'ausilio di un paranco, di sacchi dal peso variabile dai 500 kg ai 1000 kg, e gli imponevano di tenere una postura piegata in avanti della colonna per circa 2 ore al giorno per consentire la caduta delle polveri contenute nei sacchi all'interno del mulino, per un totale di 5/10 sacchi riversati quotidianamente nel mulino.
Il sig. ha allegato ulteriormente che doveva anche movimentare sacchi dal peso Pt_1 di 25 kg per la preparazione degli smalti, oltre all'utilizzo del “muletto”, per circa due ore al giorno;
finito il processo di macinazione dei composti, doveva occuparsi quotidianamente anche dell'installazione, rimozione e movimentazione manuale di pompe di gomma dal peso di circa 15 kg con sovraccarico della colonna.
Nel 2022, il ricorrente era stato vittima di diversi infortuni alla colonna avvenuti durante la movimentazione manuale di carichi: il primo dell'11 aprile 2022, per il quale l' aveva riconosciuto al sig. un periodo di ITT, invalidità temporanea totale, CP_2 Pt_1 sino all'8 maggio 2022; il secondo avvenuto il 17 giugno 2022, per il quale era stato riconosciuto un periodo di ITT fino al 30 luglio 2022, mentre l'infortunio del 6 ottobre
2022 era stato definito senza postumi.
A causa di ripetuti episodi acuti di lombosciatalgia il sig. si era trovato costretto Pt_1
a lasciare il proprio lavoro nel mese di gennaio 2023.
Ha precisato, inoltre, che l' resistente aveva riconosciuto un danno biologico CP_1 nella misura del 10% per “trauma contusivo occhio dx” derivante da esiti da infortunio del 2009 (pratica n. 509139619 del 5 giugno 2009), e un danno biologico pari al 3% per pagina 2 di 6 “trauma distorsivo della caviglia dx con lesione parziale del PAA” derivante da esiti di infortunio del 2016 (pratica n. 514999513 del 6 ottobre 2016), con quantificazione del grado complessivo del danno biologico in misura del 12% nella pratica n. 514999513.
Il ricorrente, ritenendo di aver contratto, nello svolgimento delle predette lavorazioni, lesioni alla colonna e agli arti superiori, aveva presentato domanda amministrativa per chiedere all' il riconoscimento della natura professionale delle patologie al fine di CP_2 ottenere il relativo indennizzo di legge.
Poiché l' resistente aveva rigettato la domanda amministrativa e la relativa CP_1 opposizione per il riconoscimento dell'origine professionale della patologia, si era trovato costretto a rivolgersi al Giudice del Lavoro per vedersi riconosciuta l'origine professionale della predetta patologia, nonché il conseguente maggiore indennizzo di legge per il danno biologico sofferto.
2. L' si è costituito in giudizio per contestare la fondatezza della domanda CP_2 richiamando le considerazioni mediche allegate alla memoria, confermando la congruità dell'indennizzo già riconosciuto dall'Istituto rispetto alle attuali condizioni fisiche di parte ricorrente.
3. Il consulente tecnico d'ufficio, dott. , chiamato a valutare la sussistenza Persona_1 delle patologie lamentate e a verificarne l'eventuale riconducibilità alle lavorazioni, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, è giunto alle conclusioni medico legali e diagnostiche di cui alla relazione di consulenza tecnica depositata per via telematica, da intendersi qui integralmente richiamate.
Secondo il giudizio espresso dal consulente, il ricorrente risulta affetto da “sindrome lombosciatalgica in multiple discopatie lombari” da ricondursi a origine professionale.
In particolare, il CTU ha così argomentato “Ritengo verosimile che su una situazione di base caratterizzata da quelle alterazioni degenerative delle strutture osteoarticolari e discolegamentose del rachide lombare comuni in un soggetto di oltre 60 anni , si possa inserire l'importanza etiopatogenetica dell'attività lavorativa stessa che non può certamente essere considerata la causa unica della patologia discale e della conseguente sindrome lombalgica , ma uno dei tanti fattori di una patologia a patogenesi multifattoriale ( degenerativa, dismetabolica, genetico-familiare… oltre che microtraumatica) . Ma in tema di assicurazione contro le malattie professionali, se la infermità invalidante deriva da fattori concorrenti, professionali e extraprofessionali, secondo il principio della equivalenza causale, a ciascuno di detti fattori deve pagina 3 di 6 riconoscersi efficacia causativa dell'evento, a meno che uno di essi assuma carattere di causa efficiente esclusiva. Inoltre è giurisprudenza consolidata che il rischio di malattia derivante da natura predisponente non vale ad escludere del tutto il rischio professionale, in quanto un ruolo di concausa va attribuito anche ad un minimo fattore di accelerazione
o aggravamento ove se ne riconosca l'incidenza negativa.”.
Il perito officiato dal Tribunale più diffusamente ha sostenuto che “Ritengo in definitiva che il sig. presenti un quadro clinico-funzionale tipico di una Pt_1 spondiloartrosi lombare con protrusioni discali multiple con focalità erniarie e compressioni radicolari che è possibile identificare come malattia professionale in presenza di un sicuro rischio lavorativo e che quindi alla sua attività lavorativa possa essere riconosciuto un nesso di causalità ( o almeno concausalità) con la patologia lamentata.”.
Il Consulente, invero, ha ulteriormente precisato che “In definitiva si tratta di un quadro di spondiloartrosi lombare con multiple discopatie e focalità erniaria, che attualmente pare aver tratto giovamento dalla terapia attuata e dalla riferita sospensione della attività lavorativa”.
L'ausiliario, inoltre, ha sostenuto che “Tale quadro patologico ,in considerazione del quadro clinico-funzionale rilevato all'atto della visita peritale e del quadro strumentale , determina una modesta menomazione della integrità psicofisica dell'attore ( danno biologico) che ritengo sia valutabile in misura non superiore al 8%: ciò in considerazione delle valutazioni tabellari del Dlg 38/2000 che per la menomazione 213 ( ernia discale lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti ) prevedono un danno biologico fino ad un massimo del 12%.
Tale danno andrà conglobato con le preesistenze del 12% (10% per deficit visus e 3% per esiti distorsivi TT dx) con danno complessivo pari al 20%”.
Le conclusioni del consulente devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici e neppure fatte oggetto di osservazioni critiche in sede di esame della bozza preliminare.
4. All'esito dell'odierno giudizio, deve quindi riconoscersi che il ricorrente è Pt_1 affetto da sindrome lombosciatalgica in multiple discopatie lombari di natura professionale determinante un danno biologico del 8% con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 6 maggio 2022.
pagina 4 di 6 5. Tenuto conto delle preesistenze già riconosciute in misura del 12% (10% per deficit visus e 3% per esiti distorsivi TT dx) ritiene, pertanto, il giudicante che parte ricorrente abbia diritto all'indennizzo corrispondente a un danno biologico complessivo del 20%, con il conseguente riconoscimento di indennizzo di rendita con decorrenza dalla data della domanda amministrativa del 6 maggio 2022.
6. L' deve perciò essere condannato al riconoscimento in favore del ricorrente del CP_2 maggior indennizzo in rendita rapportato a un danno biologico complessivo accertato come sopra del 20% in relazione al quadro patologico a carico della colonna e delle preesistenze, con decorrenza di legge dal 6 maggio 2022, e al pagamento dei ratei da allora maturati e non riscossi, detratto quanto in concreto già corrisposto in capitale, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991 calcolati con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa.
Le spese processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e l' deve CP_2 essere, pertanto, condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali calcolate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come integrato dal d.m.
147/2022.
Le stesse devono essere liquidate tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale per lo scaglione corrispondente al valore dell'incremento della prestazione (da euro 26.000,00 a euro 52.000,00) considerato che oggetto del presente procedimento è non solo il riconoscimento della patologia professionale ma anche il suo conglobamento con le preesistenze, sui valori minimi dello scaglione per tutte le fasi.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei difensori avendone i medesimi dichiarato la mancata riscossione.
Restano a carico definitivo dell' resistente le spese di consulenza tecnica CP_1
d'ufficio liquidate in separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara che è affetto da sindrome lombosciatalgica in multiple Parte_1 discopatie lombari di natura professionale determinante un danno biologico del 8% con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 6 maggio 2022,
pagina 5 di 6 determinante un danno biologico complessivo, tenuto conto delle preesistenze, del 20% con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 6 maggio 2022;
- condanna, perciò, l' al riconoscimento del corrispondente indennizzo in rendita CP_2 rapportato al maggior danno, e al pagamento della differenza sui ratei maturati e scaduti dalla medesima data, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, detratto quanto in concreto già corrisposto in capitale;
- condanna l' al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, CP_2 che liquida in complessivi euro 4.638,00 oltre spese forfettarie in misura del 15% e oltre accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori della parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese di consulenza tecnica già liquidate con separato decreto.
Cagliari, 29.10.2025
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Tuveri
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