Ordinanza cautelare 11 giugno 2010
Decreto decisorio 6 giugno 2017
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 11/06/2010, n. 2549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2549 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2010 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03404/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3404 del 2010, proposto da:
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contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del 27 gennaio 2010 concernente il non scorrimento della graduatoria nazionale relativa alla prova dell'ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno 2005 - 2006.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 il dott. Paolo Restaino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevata la insussistenza dei presupposti richiesti per l’accoglimento della domanda cautelare tenuto conto che i ricorrenti, cui per la realizzazione della loro pretesa è consentita la instaurazione del giudizio di ottemperanza, nessuna utilità verrebbero ad ottenere dalla sospensione nella presente sede cautelare del provvedimento (impugnato con il presente ricorso) che ha loro opposto la attuale impossibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria, condizionandola ad ulteriori adesioni concernenti le posizioni degli altri concorrenti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III bis – rigetta la domanda di sospensione cautelare proposta dai ricorrenti.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Evasio Speranza, Presidente
Paolo Restaino, Consigliere, Estensore
AN Brandileone, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/06/2010
IL SEGRETARIO