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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/02/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico designato Margherita Lojodice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1849 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Casal di Principe Parte_1 C.F._1
alla via I. Nievo n. 13, presso lo studio dell'avv. Giovanni Marfella, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione;
opponente
CONTRO
, P.IVA in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Carrabba in virtù di procura in atti, domiciliata per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di
Napoli Nord;
opposta
Oggetto: opposizione ex art. 617 c.p.c.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 617 c.p.c., ha proposto opposizione Parte_1
avverso la cartella di pagamento n. 02820200015540801, notificata ad istanza dell'agente per la riscossione in data 14.12.2022 relativamente al ruolo n. 2020/004010.
1 Con comparsa di costituzione ritualmente depositata, si è costituita l'
[...]
, contestando le avverse deduzioni e concludendo per il rigetto della Controparte_1
domanda proposta.
In ordine ai motivi di opposizione, parte attrice ha eccepito:
a) la carenza di motivazione della cartella di pagamento;
b) la nullità della cartella esattoriale per mancata notifica dell'avviso bonario di liquidazione;
c) la decadenza della pubblica amministrazione dal potere di riscuotere il credito per decorso del termine perentorio per la notifica della cartella di cui all'art. 17 n. 602 del 1973.
Con riferimento ai motivi di impugnazione proposti, occorre in primis osservare che l'esatta qualificazione dell'azione intrapresa è riservata alla valutazione dell'organo giudicante, prescindendo dalla formulazione letterale e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti (diffusamente, sul punto, Corte di Cassazione, sentenza n.10493 del 1999).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica sub specie juris, le doglianze esposte nell'atto introduttivo del giudizio integrano motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c., in quanto con essi la parte lamenta talune irregolarità della procedura esecutiva che attengono esclusivamente alle modalità del corretto esercizio del potere esecutivo.
Conseguentemente, stante il mancato rispetto del termine perentorio di venti giorni previsto dal citato art. 617 c.p.c., l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile.
Invero, dalla documentazione prodotta dall'agente della riscossione la notifica della cartella di pagamento risulta eseguita in data 14.12.2022, mentre l'atto di citazione è stato notificato, tramite PEC, in data 10.02.2023.
L'opposizione proposta non merita pertanto accoglimento.
Per quanto concerne, infine, la regolamentazione delle spese di lite, deve trovare applicazione il principio della soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c.
In difetto della nota di parte, le spese si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , così provvede: Parte_1
2 • dichiara inammissibile l'opposizione;
• condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio, che si
[...]
liquidano in euro 1.696,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il giudice monocratico
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