Sentenza 11 novembre 1983
Massime • 1
Avverso le decisioni adottate dal consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, su impugnazione degli Atti dei consigli professionali provinciali (nella specie, in materia di iscrizione all'albo), deve escludersi l'esperibilità del ricorso per Cassazione, in quanto dette decisioni hanno carattere amministrativo e non giurisdizionale, essendo rese da un organo istituito dopo il divieto di nuove giurisdizioni speciali fissato dall'art. 102 secondo comma della Costituzione, ed in quanto inoltre nessuna norma, ne' in particolare quelle contenute nella legge 12 ottobre 1964 n. 1081 (istitutiva dell'albo dei consulenti del lavoro) e nella legge 11 gennaio 1979 n. 12 (sull'ordinamento della professione dei consulenti del lavoro), prevede l'immediata impugnabilità per Cassazione delle decisioni medesime.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/11/1983, n. 6686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6686 |
| Data del deposito : | 11 novembre 1983 |
Testo completo
Avverso le decisioni adottate dal consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, su impugnazione degli Atti dei consigli professionali provinciali (nella specie, in materia di iscrizione all'albo), deve escludersi l'esperibilità del ricorso per Cassazione, in quanto dette decisioni hanno carattere amministrativo e non giurisdizionale, essendo rese da un organo istituito dopo il divieto di nuove giurisdizioni speciali fissato dall'art. 102 secondo comma della Costituzione, ed in quanto inoltre nessuna norma, ne' in particolare quelle contenute nella legge 12 ottobre 1964 n. 1081 (istitutiva dell'albo dei consulenti del lavoro) e nella legge 11 gennaio 1979 n. 12 (sull'ordinamento della professione dei consulenti del lavoro), prevede l'immediata impugnabilità per Cassazione delle decisioni medesime.*