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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/05/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
n. 4225/2023 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Sforza, in funzione di Giudice Unico d'appello, ha pronunciato la seguente,
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4225/2023 R.G., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di
Pace di Bari n. 1963/2022, depositata il 12.09.2022, e non notificata,
vertente tra
in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Bari, alla via N. Parte_1
Putignani n. 118, presso lo studio dell'Avv. Lara Caldarola, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso in appello depositato telematicamente in data 9.03.2023,
- APPELLANTE -
contro
, elettivamente domiciliato in Muro Leccese (Le), alla via Trieste n. 36, presso lo studio CP_1 dell'Avv. Giampiero Leomanni, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura rilasciata su foglio separato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 20.03.2024,
- APPELLATO -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione orale del
15.05.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 7 del d.lgs.
n. 150/2011 e 437 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con ricorso in appello depositato telematicamente in data 9.03.2023, ancorché scaricato e lavorato dalla
Cancelleria in data 22.03.2023, il ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace di Bari Parte_1
(n. R.G. 4690/2022) depositata il 12.09.2022, e non notificata, con la quale il Giudice di prima istanza ha accolto il ricorso proposto da avverso il verbale di accertamento n.VX44618 emesso il CP_1
30.04.2022 dalla Polizia Municipale del con cui il ricorrente, quale proprietario Parte_1 dell'autovettura Ford, tg. EJ826YD, obbligato in solido del mezzo trasgressore, veniva sanzionato ex art. 142 co. 8 del C.d.s., per eccesso di velocità per aver circolato la detta autovettura sulla SS 16 BIS al km. 792.200, alla velocità di 81,00 Km/h (calcolata al netto della tolleranza strumentale prevista pari al 5%), in un tratto di strada dove vigeva un limite massimo di 70 km/h; la violazione in esame veniva rilevata mediante il sistema
1 Dott. Luca Sforza
n. 4225/2023 R.G. elettronico di rilevamento della velocità, c.d. autovelox, denominato Velomatic 512 D, marca ELTRAFF matricola 6414-6305, omologazione 5913 del 17.12.2014.
Il giudice di prime cure annullava il verbale e la sanzione comminata ritenendo assorbente il motivo di opposizione inerente la omessa preventiva segnalazione dell'autovelox e ”comunque, non univoca, non adeguata e soprattutto non in prossimità del luogo di svolgimento delle operazioni di controllo, … . Risulta anche disattesa la norma prescritta dall'art.25 co.2 della L.120/10 che impone agli agenti accertatori la distanza minima di 1 Km fra la segnalazione e la postazione di controllo, fuori dei centri abitati”, con il conseguente annullamento della sanzione comminata e con compensazione delle spese di lite.
In particolare, il appellante deduceva quali motivi di gravame la “errata valutazione delle prove” Pt_1 in cui sarebbe incorso il giudice di pace, stante sia la corretta applicazione dell'art.25 co. 2, della L. n.120/2010 da parte degli agenti accertatori, sia l'omessa prova da parte dell'opponente in prime cure della asserita inadeguatezza della distanza intercorrente tra la segnaletica di preavviso di controllo della velocità e la postazione degli agenti, chiedendo, pertanto, l'annullamento della sentenza gravata con conferma del verbale impugnato e con vittoria delle spese di giudizio da distrarre in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente in data 20.03.2024 si costituiva nel presente giudizio d'appello il quale eccepiva, in via preliminare, l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'appello in quanto proposto tardivamente in violazione del termine ex art. 327 c.p.c., e nel merito deduceva l'infondatezza dell'impugnazione, chiedendone il rigetto, sostenendo la correttezza motivazionale della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta tardività della notifica del verbale di accertamento, e riportandosi al motivo di opposizione afferente l'omessa preventiva segnalazione e comunque la non congruità della segnalazione di preavviso dell'autovelox, con vittoria delle spese di giudizio.
La causa, istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, è stata decisa all'odierna udienza di discussione del 15.05.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie in aula di Tribunale, ove è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 2 e 7 del d.lgs. n. 150/2011 e 437 c.p.c..
Preliminarmente, e in rito, appare del tutto destituita di fondamento la doglianza relativa all'inammissibilità dell'appello per tardività dell'impugnazione.
Ed invero, risulta ex actis che la sentenza impugnata è stata depositata in data 12.09.2022 (cfr. copia della sentenza di primo grado allegata al fascicolo di parte appellante, in atti), e mai notificata;
a sua volta, l'atto di appello, nonostante sia stato lavorato e scaricato dalla Cancelleria in data 22.03.2023, risulta depositato telematicamente in data 9.03.2023 e, dunque, nel pieno rispetto del termine lungo di mesi sei dal deposito della sentenza.
Nel merito, l'appello è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito indicate.
Il motivo d'appello relativo alla “errata valutazione delle prove” in cui sarebbe incorso il giudice di pace è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, il giudice di pace ha ritenuto nella sentenza qui impugnata che “Il verbale è illegittimo perché sulla predetta strada non sono installati i cartelli stradali verticali con la segnalazione del controllo
2 Dott. Luca Sforza
n. 4225/2023 R.G. elettronico della velocità, né le distanze degli stessi, ove presenti, sono state adeguate alle nuove postazioni delle macchinette elettroniche. Infatti risulta evidente che la velocità e l'apparecchio elettronico non sia conforme a quella stabilita dal codice della strada. Oltretutto nel caso di specie l'installazione dell'apparecchiatura su una Strada Statale ad alta densità di traffico, impone già di adeguare la velocità a quanto stabilito dal codice della strada senza necessità del controllo con delle apparecchiature elettroniche.
A ciò si aggiunga che le apparecchiature elettroniche, nel caso di specie, sono state installate subito dopo una curva, quasi del tutto invisibili, da rendere ancora più pericolosa la circolazione stradale”, rimarcando che
“E' evidente che lo strumento deve essere ben visibile, il che si traduce nel divieto di installare apparecchi elettronici su auto civetta nascoste, dietro le curve o su auto non di proprietà delle forze dell'ordine, la dicitura segnaletica non deve essere equivoca, il che vuol dire nel caso di autovelox, la cartellonistica deve indicare controllo elettronico della velocità, e soprattutto la segnaletica che avvisa della presenza dell'autovelox deve essere collocata con adeguato anticipo rispetto alla postazione, ossia a distanza tale da garantire il tempestivo avvistamento della postazione anche tenendo conto della velocità locale predominante”, e concludendo che
“Nel caso che ci occupa, sulla base della documentazione prodotta dall'ente risulta omesso il CP_2 principio della preventiva segnalazione, comunque, non univoca, non adeguata e soprattutto non in prossimità del luogo di svolgimento delle operazioni di controllo, pertanto il comportamento della P.A. determina
l'illegittimità dell'accertamento. … Risulta anche disattesa la norma prescritta dall'art.25 co.2 della L.120/10 che impone agli agenti accertatori la distanza minima di 1 Km fra la segnalazione e la postazione di controllo, fuori dei centri abitati. Pertanto la domanda è accolta” (cfr. motivazione della sentenza del giudice di pace qui impugnata)”.
Orbene, l'assunto non coglie nel segno e va disatteso.
Ed infatti, secondo il condivisibile indirizzo della giurisprudenza prevalente, “In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo comunemente denominata "autovelox", l'art. 2 del d.m. 15 agosto 2007 - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l'obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento;
ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi
e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada” (cfr. Cass. civ., sez. 6-2, ord. 31.07.2018, n. 20327; in senso conforme, Cass. civ., sez. 2, 9.12.2019, n. 32104; già Cass. civ., sez. 6-2, ord. 15.11.2013, n. 25769).
Inoltre, vale la pena rammentare che la giurisprudenza di legittimità ha avuto altresì modo di chiarire che
“In tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull'opponente, e non sulla P.A., l'onere di provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m. 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità, non assumendo, di per sé, alcuna rilevanza il dato della
3 Dott. Luca Sforza
n. 4225/2023 R.G. velocità predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica” (cfr. Cass. civ., sez. 2,
9.10.2017, n. 23566).
Si tratta, pertanto, di verificare se nel caso in esame i dispositivi di segnalazione della presenza di strumenti di rilevazione della velocità luminosi siano stati installati con “adeguato anticipo” rispetto al luogo di rilevamento della velocità; situazione che nel caso in esame ben può ritenersi sussistente atteso che, dalla documentazione fotografica in atti si evidenzia che l'apparecchio è collocato su tratto rettilineo (non ravvisandosi dalla predetta documentazione fotografica, al contrario di quanto sostenuto dal giudice di pace, la presunta installazione del dispositivo elettronico “subito dopo una curva”), ed è comunque ben visibile e posto ad una distanza congrua, e, nel contempo, la segnaletica cartellonistica indicante “controllo elettronico della velocità”, è ubicata, come attestato nel medesimo verbale, nel rispetto dei limiti previsti e imposti dall'art. 25, co. 2 della legge n. 120/2010, “rispettando i criteri di visibilità della postazione di controllo temporanea, previsti dalla suddetta normativa”.
Dunque, nel verbale di contestazione viene fatta espressa menzione della presegnalazione della postazione di controllo con apposito cartello di preavviso, come previsto dall'art. 142, co. 6 bis del C.d.s. e dal decreto ministeriale 15 agosto 2007, così come integrato dal D.M. n. 282 del 13.06.2017.
Ed invero, L'art. 142 co. 6 bis C.d.S. prevede che: “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”.
A sua volta, il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13.06.2017, nell'integrare il precedente D.M. 15.08.2007 attuativo dell'art. 142 co. 6 bis C.d.S., ha, tra l'altro, previsto, per un verso, quanto alle modalità per rendere visibili le postazioni di controllo sulla rete stradale, che “La visibilità delle postazioni può essere assicurata con la presenza, in prossimità delle stesse, anche congiuntamente: da un segnale con il simbolo delle figure II.109, 110/a, 110/b e 111 del Regolamento, secondo i casi (trattasi dei cartelli indicanti quale forza di polizia stia operando); dalla presenza di personale in uniforme o dell'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto;
dal dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu di cui all'art. 177 del Codice, anche su veicoli di serie” (art. 3 e capo 7.4 dell'allegato).
E per altro verso, il medesimo D.M. 13.06.2017, nell'integrare il precedente D.M. 15.08.2007, attuativo dell'art. 142 co. 6 bis C.d.S., al fine di definitivamente chiarire cosa dovesse intendersi per “adeguato anticipo” con cui devono essere presegnalate le postazioni di controllo della velocità (così come dal precedente DM previsto), ha ritenuto adeguata una distanza minima pari a quella indicata nell'art. 79, comma 3, del regolamento di esecuzione del C.d.S., in relazione al tipo di strada: 250 m per le autostrade e le strade extraurbane principali;
150 m per le strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento;
80 m sulle altre strade.
Chiarito, quindi, che per la normativa vigente non prevede affatto la distanza minima di 1 km tra cartello di preavviso e postazione di controllo (mentre l'art. 25 comma 2 l. n. 120 del 2010 richiamato dal G.d.P.
4 Dott. Luca Sforza
n. 4225/2023 R.G. prescrive la distanza dei dispositivi di controllo della velocità rispetto al segnale che impone il limite di velocità), quanto alla presenza della segnalazione di preavviso e alla sua corretta collocazione deve rilevarsi che essa è attestata col consueto valore fidefaciente nel verbale opposto (gli “agenti accertatori…hanno…visionato e verificato la presenza della segnaletica di preavviso indicante zona sottoposta a controllo elettronico della velocità…ubicati entro il limite previsto D.M. del 15.08.07 …”), e che dalla documentazione prodotta dal in primo grado risulta che la segnaletica di preavviso era collocata Pt_1
a 250 metri dalla postazione.
Del resto, e ad abundantiam, come è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità più recente, “L'art.
25, comma 2, della l. n. 120 del 2010 che impone l'obbligo di collocare il dispositivo di rilevamento elettronico ad almeno un chilometro dal segnale stradale del limite di velocità, si riferisce esclusivamente alle ipotesi in cui l'accertamento del superamento di detto limite avvenga mediante l'impiego di dispositivi di controllo remoto delle violazioni, installati ai sensi dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 (conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2002) e non, invece, ai casi nei quali l'accertamento sia effettuato in modalità manuale con la presenza degli operatori di polizia stradale” (cfr. Cass. civ., sez. 2, 9.12.2019, n. 32104).
In definitiva, posto l'indubitabile valore fidefacente ex art. 2700 c.c. del verbale impugnato in ordine alla attestazione del fatto che la presenza della segnaletica di preavviso del rilevatore di velocità indicante
“controllo elettronico della velocita” di cui al DM 15.08.2007 risultava dagli agenti di PM essere stata
“visionata e verificata” nella sua collocazione secondo legge, tale dato di fatto poteva essere sovvertito solo ed esclusivamente con la proposizione con esito favorevole della querela di falso, unico mezzo istruttorio demolitivo di siffatta prova documentale previsto dalla legge che, nel caso de quo, non è stato neppure adombrato (cfr. Trib. Bari, sez. 3, n. 530/2020; Trib. Bari, sez. 3, n. 241/2022).
Ne consegue che il giudice di pace non ha fatto buon governo delle disposizioni vigenti in materia, con la conseguente infondatezza della doglianza relativa al presunto occultamento dell'apparecchio di rilevamento della velocità in questa sede riproposta dall'appellato.
Dai suesposti rilievi discende, dunque, la palese infondatezza dell'originaria opposizione, tenuto conto, peraltro, della omessa specifica riproposizione in questa sede degli altri motivi di opposizione da intendersi, pertanto, rinunciati ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 346 c.p.c..
Ne consegue che l'appello deve essere accolto e, conseguentemente, in riforma della sentenza del giudice di pace di Bari, va rigettata l'opposizione proposta da e confermato il verbale di CP_1 accertamento n.VX44618 emesso il 30.04.2022.
Al rigetto dell'opposizione deve seguire ex art. 7, co. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011, la determinazione dell'importo della sanzione che appare congruo fissare, attesa la ridotta gravità della violazione (velocità tenuta
81,00 km/h su una strada con limite di 70 km/h, calcolata al netto della tolleranza del 5%), nel valore di €.
365,00, oltre spese postali ed amministrative.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese complessive di lite (cfr. ex multis, Cass. civ.,
14.10.2013, n. 23226; v. in tale senso, anche, Cass. civ., sez. 5, 7.07.2006, n. 15557, in punto di nuova regolamentazione delle spese di lite da parte del giudice d'appello anche nei casi di compensazione disposta dal giudice di primo grado;
nonché Cass. civ., sez. 6-3, ord. 24.01.2017, n. 1775), deve ritenersi che nulla va
5 Dott. Luca Sforza
n. 4225/2023 R.G. disposto con riferimento alla spese processuali di I grado, tenuto conto della costituzione del nel detto Pt_1 giudizio a mezzo di proprio funzionario ex art. 7, comma 8, del d.lgs. n. 150/2011, con la conseguente esclusione della condanna al pagamento delle spese processuali, potendo, in dette ipotesi, essere limitata la statuizione alle sole “spese vive” ritualmente documentate e richieste, ma difettanti nel caso di specie (cfr.
Cass. civ., 24.05.2011, n. 11389; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 2, 27.08.2007, n. 18066), mentre le spese del II grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. con la condanna dell'appellata alla rifusione delle spese di lite sostenute dal appellante per detto grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, tenuto Pt_1 conto del valore dichiarato della controversia, ed avvalendosi dei parametri per la liquidazione dei compensi per attività giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato e integrato dal D.M. n. 37/2018, e dal D.M.
n. 147/2022, tabella n. 2, prima colonna (scaglione di riferimento ricompreso tra €. 0,01 ed €. 1.100,00), tenendo conto dei compensi medi previsti per ciascuna fase (cfr. sulla debenza dei compensi previsti per la fase istruttoria e/o di trattazione, Cass. civ., sez. 2, ord. 27.03.2023, n. 8561; Cass. civ., sez. 3, ord. 13.10.2023,
n. 28627), e con il beneficio della distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Lara Caldarola, dichiaratasi anticipataria come ribadito con l'istanza di distrazione contemplata nel ricorso in appello (cfr., a tale ultimo riguardo, Cass. civ., sez. 3, 6.04.2006, n. 8085; nonché, Cass. civ., sez. 3, 12.01.2006, n. 412).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'appello proposto dal avverso la sentenza del Giudice di Pace di Bari n. 1963/2022, Parte_1 depositata il 12.09.2022, e non notificata, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da e conferma il verbale di accertamento n.VX44618 emesso il 30.04.2022; CP_1
2) determina la relativa sanzione in €. 365,00, oltre spese postali ed amministrative;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali del grado di appello sostenute dal CP_1
he si liquidano in complessivi €. 753,50, di cui €. 91.50 per esborsi, ed €. 662,00 Parte_1 per compensi professionali per il secondo grado, oltre rimborso spese forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), C.N.P.A e I.V.A., se dovuta, come per legge, e con distrazione dei compensi in favore dell'Avv. Lara Caldarola.
Così deciso in Bari, il 15.05.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
6 Dott. Luca Sforza