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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/05/2025, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11618/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 CP_1 CP_2 Controparte_3
2 CP_4
3 Controparte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Verbale di causa Udienza 08.05.2025 alle ore 15,13 innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_3
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente di averre CP_3 rinotificato ricorso ed ordinanza. Ribadisce che la discendenza è paterna e post Unità D'Italia ed esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza.
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza
IL GOP Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
-
n. 11618/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11618 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_7
2 CP_4
3 Controparte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 08.05.2025
I. Con ricorso depositato in data 11.08.2023
1. nato a [...]é (San Paolo), in Brasile, il 26/09/1972, Controparte_7 residente in [...], cittadino brasiliano, CPF. (codice fiscale brasiliano) ; NumeroDiCar_1
2. nata a [...]é (San Paolo), in Brasile, il 24/04/1995, residente in CP_4
Dott. Giovanni Calasso 2
Brasile, cittadina brasiliana, CPF. (codice fiscale brasiliano) ; C.F._1
3. nata a [...]é (San Paolo), in Brasile, il 24/04/1995, residente Controparte_5 in Brasile, cittadina brasiliana, CPF. (codice fiscale brasiliano) ;.08.2023 C.F._2
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_6 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti al riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
per l'effetto, ordinare al in persona del ministro Controparte_8 pro tempore e per esso l'Ufficiale di Stato Civile competente (nel caso di specie ufficiale di Stato Civile dell'Anagrafe presso il Comune di Padova (PD), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis dei ricorrenti, ut supra, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite determinate ai sensi del d.m. n.
55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. se dovuta e successive spese occorrende.
A sostegno della domanda precisavano che:
-erano discendenti del sig. figlio del sig. e Persona_1 Persona_2 della sig.ra nato in data [...] a Padova (PD), in [...], il quale, senza Persona_3 mai rinunciare alla cittadinanza italiana, in data 25/08/1900 a Ribeirao Preto Sao Paulo
(Brasile) contraeva matrimonio con la sig.ra ; Persona_4
-Dall'unione nasceva:
• in data 29/03/1904 a Jardinapolis/SP, in Brasile, il sig. il quale in CP_9 data 8/09/1928 a Pirajuhy/SP (Brasile), contraeva matrimonio con la sig.ra Per_5 e dall'unione nasceva:
[...]
➢ in data 19.05.1946 a Londrina/PR (Brasile) il quale, in Persona_6 data 13/01/1968, a Ourizona, Circoscrizione di Mandaguaço, Stato di Paranà il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_6 [...] e dall'unione coniugale, nasceva: Persona_7
✓ in data 26/09/1972 a Santo André (San Paolo), in Brasile il sig.
il quale, in data 8/01/1994 in Controparte_7 Comarca di Ribeirao Pires Sao Paulo, contraeva matrimonio con la sig.ra e dall'unione coniugale nascevano Persona_8
❖ a Santo André in data 24/04/1995 le gemelle e CP_4
Controparte_5
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
Dott. Giovanni Calasso 3
III. Al sig. Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_6 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano figlio del Parte_1 sig. e della sig.ra nato in data [...] a [...] Persona_2 Persona_3
(PD),
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in
Dott. Giovanni Calasso 4
sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_6 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_6 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 08.05.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. 11618/2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 CP_1 CP_2 Controparte_3
2 CP_4
3 Controparte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Verbale di causa Udienza 08.05.2025 alle ore 15,13 innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv. CP_3
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Fa presente di averre CP_3 rinotificato ricorso ed ordinanza. Ribadisce che la discendenza è paterna e post Unità D'Italia ed esonera il giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza.
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza
IL GOP Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
-
n. 11618/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 11618 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Controparte_7
2 CP_4
3 Controparte_5
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_6
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 08.05.2025
I. Con ricorso depositato in data 11.08.2023
1. nato a [...]é (San Paolo), in Brasile, il 26/09/1972, Controparte_7 residente in [...], cittadino brasiliano, CPF. (codice fiscale brasiliano) ; NumeroDiCar_1
2. nata a [...]é (San Paolo), in Brasile, il 24/04/1995, residente in CP_4
Dott. Giovanni Calasso 2
Brasile, cittadina brasiliana, CPF. (codice fiscale brasiliano) ; C.F._1
3. nata a [...]é (San Paolo), in Brasile, il 24/04/1995, residente Controparte_5 in Brasile, cittadina brasiliana, CPF. (codice fiscale brasiliano) ;.08.2023 C.F._2
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_6 formulando le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti al riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
per l'effetto, ordinare al in persona del ministro Controparte_8 pro tempore e per esso l'Ufficiale di Stato Civile competente (nel caso di specie ufficiale di Stato Civile dell'Anagrafe presso il Comune di Padova (PD), di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di Stato Civile, dello status civitatis dei ricorrenti, ut supra, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite determinate ai sensi del d.m. n.
55/2014, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. se dovuta e successive spese occorrende.
A sostegno della domanda precisavano che:
-erano discendenti del sig. figlio del sig. e Persona_1 Persona_2 della sig.ra nato in data [...] a Padova (PD), in [...], il quale, senza Persona_3 mai rinunciare alla cittadinanza italiana, in data 25/08/1900 a Ribeirao Preto Sao Paulo
(Brasile) contraeva matrimonio con la sig.ra ; Persona_4
-Dall'unione nasceva:
• in data 29/03/1904 a Jardinapolis/SP, in Brasile, il sig. il quale in CP_9 data 8/09/1928 a Pirajuhy/SP (Brasile), contraeva matrimonio con la sig.ra Per_5 e dall'unione nasceva:
[...]
➢ in data 19.05.1946 a Londrina/PR (Brasile) il quale, in Persona_6 data 13/01/1968, a Ourizona, Circoscrizione di Mandaguaço, Stato di Paranà il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Persona_6 [...] e dall'unione coniugale, nasceva: Persona_7
✓ in data 26/09/1972 a Santo André (San Paolo), in Brasile il sig.
il quale, in data 8/01/1994 in Controparte_7 Comarca di Ribeirao Pires Sao Paulo, contraeva matrimonio con la sig.ra e dall'unione coniugale nascevano Persona_8
❖ a Santo André in data 24/04/1995 le gemelle e CP_4
Controparte_5
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
Dott. Giovanni Calasso 3
III. Al sig. Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_6 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano figlio del Parte_1 sig. e della sig.ra nato in data [...] a [...] Persona_2 Persona_3
(PD),
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_6 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in
Dott. Giovanni Calasso 4
sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_6 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_6 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_6 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale
Lecce-Venezia, 08.05.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5