Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/1986, n. 1185
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Sentenza 25 febbraio 1986

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Gli Atti di tolleranza, che traggono origine dall'altrui spirito di condiscendenza o da rapporti di amicizia e di buon vicinato e che implicano un elemento di transitorietà e di saltuarietà, consistono in un godimento di portata modesta e tale da incidere molto debolmente sull'Esercizio del diritto da parte dell'effettivo titolare o possessore, con la conseguenza che non può qualificarsi come sorto per mera tolleranza un possesso che siasi protratto per lungo tempo o esplicitato con la costruzione e il godimento di un'opera che insista in modo stabile sul suolo, senza alcuna opposizione da parte del proprietario. ( V 697/83, mass n 425440; ( V 3555/81, mass n 414284; ( V 819/79, mass n 397075; ( V 1349/72, mass n 357897; ( Conf 1947/82, mass n 419800; ( Conf 6057/78, mass n 395872; ( Conf 1495/72, mass n 358165; ( Conf 1072/66, mass n 322153).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/1986, n. 1185
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1185
    Data del deposito : 25 febbraio 1986

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