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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/12/2025, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Firenze
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Barbara Fatale ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 3150 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Anna Maria Ventrella, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, presso il cui studio, sito in Prato, Via F. Ferrucci n. 33, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
- C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Firenze, CP_ viale Belfiore 28/A (Ufficio Legale presso gli avv.ti Paola Forgione (c.f.
) e IZ LA, che lo rappresentano e difendono in forza di C.F._2 procura generale alle liti not. in Roma, 22.03.2024 Persona_1
resistente
Avente ad oggetto: Pagamento NF
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Per il ricorrente: <<…1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione CP_ richiesta con la domanda AUT ANF presentata all' in data 29.11.2022 – prot. 4200.29/11/2022.0208123 e con le domande NF DI per gli anni 2019-2022; 2) Per l'effetto annullare il rifiuto della domanda AUT ANF presentata in data 02.11.2023, CP_ ordinando all' l'inclusione nel nucleo familiare del ricorrente dei congiunti residenti all'estero, così come indicati in domanda amministrativa ovvero dal 30/11/2017 per tutti i familiari, tranne che per per il quale si indica la decorrenza Persona_2 dal 15/10/2019; 3) annullare il rifiuto delle domande ANF DIP presentate;
4) CP_ condannare l' al pagamento degli assegni familiari con le decorrenze indicate al punto 2), ovvero dal 30.11.2017; 5) In subordine al mancato accoglimento del punto precedente, accogliere le domande ANF DIP;
5) Vittoria di spese legali, oltre Iva e Cap come per legge, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.>>; per il resistente: <<…rigettare il ricorso per essere lo stesso inammissibile, improponibile, infondato e comunque non provato. Vinte le spese>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Firenze, sezione lavoro, in data 27 settembre 2024, - premesso che: Parte_1
- è cittadino senegalese, lavoratore dipendente, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. , rilasciato il 17.05.2021 dalla Questura di Numero_1
Firenze, ed è residente nel Comune di Campi Bisenzio, Via Palagetta, 11 (doc.1);
- il suo nucleo familiare è composto • dalla moglie nata in [...] il Per_3
05.07.1988 (doc. 2) e dalla figlia • nata in [...] il [...] (doc.3); Persona_4
- tali familiari fanno parte del nucleo e sono a suo carico, come si evince dalla documentazione allegata dalla quale risultano, oltre al rapporto di coniugio e di paternità/maternità, anche la residenza degli stessi all'estero (doc.4);
- dall'attestato di reddito (doc.5) si evince che la propria coniuge non ha mai percepito redditi da sottoporre a tassazione e, pertanto, l'unico reddito della famiglia è il suo;
- in data 26.10.2023, ha richiesto all sede di Sesto Fiorentino, l'autorizzazione al pagamento degli assegni familiari arretrati con decorrenza dal 27.10.2018 per la moglie, mentre dal 15.09.2020 per la figlia (doc.6);
- sono state inoltre presentate anche le domande NF DI (docc. 7-10);
- egli ha svolto attività di lavoro dipendente presso varie ditte, per il periodo in relazione al quale è stata richiesta la corresponsione degli assegni familiari, come risulta dall'estratto CP_ conto previdenziale dell' (doc. 11);
- sussistono tutti i requisiti reddituali per la corresponsione degli assegni, in ragione della circostanza che, nel caso di specie, il reddito percepito nel quinquennio non risulta inferiore alla percentuale richiesta dall'art 9 del D.L. 69/1988 conv. in L. 153/1988 ossia non è inferiore al 70% del reddito complessivo, come si evince dalla documentazione sopra menzionata;
- con provvedimento del 19.02.2024, l' respingeva la domanda per mancato ricevimento della documentazione necessaria richiesta in data 06.11.2023 (doc. 12);
- con mail del 01.05.2024, tramite il proprio procuratore, inviava una richiesta di riesame del provvedimento di diniego, allegando la documentazione richiesta (doc.13);
- in data 21.05.2024 avanzava ricorso in riesame al Comitato Provinciale, allegando nuovamente i documenti richiesti ed insistendo per l'accoglimento della domanda, ma l'istanza veniva considerata non ricevibile (docc. 14-15);
- quindi, promuoveva ricorso al Comitato Provinciale in data 11.07.2024, allegando per l'ennesima volta i documenti richiesti (doc.16);
Pag. 2 di 18 - con delibera del 08.08.2024 il Comitato Provinciale confermava il rigetto della domanda AUT ANF (doc. 17); esponeva che il rifiuto della prestazione è illegittimo perché:
- la disciplina della prestazioni in oggetto è stata introdotta dall'art 2 del D.L. 69/1988, convertito in L. 153/1988 che ha abolito gli assegni familiari e istituito l'assegno per il nucleo familiare, prestazione il cui importo viene determinato in base al numero dei familiari e al reddito complessivo del nucleo e stabilisce al comma 6 che “il nucleo familiare è costituito dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati (…) di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (…)”;
- tale prestazione previdenziale è stata recentemente sostituita dall'Assegno unico universale per i figli, misura economica di sostegno alle famiglie introdotta con D.L. vo 230/2021, con vigenza a decorrere dal 01.03.2022;
- gli assegni familiari previsti dalla Legge 153/88, tuttavia, sono rimasti in vigore in relazione alle prestazioni previdenziali spettanti ai richiedenti fino al 28.02.2022;
- come già rilevato dalla Suprema Corte (sent.n. 6351/2015), l'assegno per il nucleo familiare aveva e continua ad avere la finalità di accentuare il processo di redistribuzione del reddito, attraverso un sistema di trattamenti volto ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che si mostrano effettivamente bisognose sul piano finanziario spettando in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare (art. 2 comma 2 L. 153/1988);
- poiché la finalità della Legge 153/88 è quella di operare una redistribuzione del reddito a favore delle famiglie bisognose e con particolari situazioni, quali per esempio presenza di soggetti con disabilità, se ne evince la natura squisitamente assistenziale degli assegni per il nucleo familiare;
- la nozione di nucleo familiare a cui fa riferimento la norma non contiene alcun riferimento alla nozione di residenza o convivenza e di conseguenza ai fini dell'erogazione degli NF bisogna solo tenere in considerazione il grado di parentela e il reddito complessivo del nucleo;
- tale ricostruzione è avvalorata dal fatto che in sede di conversione del decreto-legge n. 69/1988 è stata espunta la frase “ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale” con il risultato che gli NF vengono concessi anche in relazione a familiari non residenti in Italia, sempre che il reddito complessivo del nucleo familiare sia sotto la soglia di legge;
- sempre in sede di conversione del D.L.69/1988 nella L.153/1988 è stato introdotto l'art 2 bis comma 6 bis che stabilisce che “non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati del cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia”;
Pag. 3 di 18 - tale esclusione, posta solo in danno dei lavoratori stranieri che abbiano i familiari all'estero è in contrasto con il Diritto dell'Unione europea, ovvero con le Direttive 98/2011 e 109/2003;
- infatti, l'art 12 della Direttiva 98/2011 rubricato “Diritto alla parità di trattamento” prevede che: “I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne (…) e) i settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004” (…) e i “lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c)” sono rispettivamente “b) i 4 cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002”e “c) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi.”;
- con il D. Lgs n. 40/2014 l'Italia ha dato solo una parziale attuazione alla Direttiva 2011/98/UE, senza recepire il disposto dell'art 12 della Direttiva citata, omettendo quindi di garantire la parità di trattamento prevista;
- nonostante detta omissione, l'efficacia diretta di tale suddetta previsione non può essere vanificata dal momento che si tratta di una norma: a) assolutamente chiara (“i lavoratori dei paesi terzi… beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano”) b) incondizionata ( poiché non richiede alcuna espressa disposizione nazionale per la sua attuazione nell'ordinamento interno) c) dettata in tema di rapporti verticali, tra lo stato e i soggetti privati;
- inoltre, è scaduto il termine per il recepimento della Direttiva negli ordinamenti nazionali fissato dall'art. 16 Direttiva citata il 25 dicembre 2013;
- benché la Direttiva consenta agli Stati membri una limitata facoltà di deroga in quanto lo Stato può decidere che la parità di trattamento “per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno stato membro per un periodo non superiore a sei mesi” (art 12, par. 2 lett. b della Direttiva) tuttavia l'Italia non si è avvalsa della facoltà di deroga (come confermato dalle sentenze della CGUE del 26.01.2017, C. ( par- 28-30) e del 24-04.2012, C. Persona_5
571/2000 (par.86-87); Per_6
- pertanto, la clausola di parità di trattamento di cui all'art 12 della Direttiva 2011/98/UE è direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale, ragion per cui la medesima impone un trattamento paritario di erogazione degli ANF tra lavoratori italiani e cittadini di Paesi Terzi legalmente soggiornanti a fini lavorativi e, dunque, impone che si considerino come appartenenti al nucleo familiare di questi ultimi anche i familiari residenti all'estero;
- in ogni caso la deroga prevista dall'art 12, par. 2 lettera b non avrebbe potuto riguardarlo, essendo egli in possesso di PDS Ce per lungosoggiornanti già al momento della presentazione della domanda in via amministrativa;
- la Direttiva 2003/109/CE, all'art. 11, commi 1 e 4, dispone che “il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda (…) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione
Pag. 4 di 18 sociale (…) Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali”;
- tale normativa è stata recepita in Italia con D.L.vo 3/2007, il cui art. 9 ha sostituito l'art. 9 del D.Lgs. 286/98 (T.U.Imm.) e prevede al comma 12 lettera c) che il lungosoggiornante può “usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale (…), salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”;
- nel lungo percorso giudiziario, che ha coinvolto le massime istituzioni giudiziarie italiane ed europee, il diritto del lavoratore straniero a percepire la prestazione oggetto del presente ricorso per il nucleo familiare residente all'estero è finalmente stato riconosciuto;
- infatti, la CGUE nella causa C-302 del 2019 ha chiarito “che l'articolo 12, CP_2 paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del titolare di un permesso unico, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della medesima direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo”;
- la Corte inoltre ha espresso il principio secondo cui “l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003 , relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), di detta direttiva, che risiedono non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo, qualora tale Stato membro non abbia espresso, in sede di recepimento di detta direttiva nel diritto nazionale, la propria intenzione di avvalersi della deroga alla parità di trattamento consentita dall'articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva”;
- la suddetta pronuncia ha risolto definitivamente i problemi interpretativi che erano sorti in merito alla possibilità per lo Stato italiano di derogare alla parità di trattamento tra i familiari residenti all'estero di cittadini italiani e i familiari residenti all'estero di cittadini stranieri in relazione all'erogazione degli ANF che era già stata esclusa dalla prevalente giurisprudenza di merito;
- infine, la Corte costituzionale, con sentenza n. 67/2022, ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di Cassazione, con ordinanze nn. 110 e 111 del 8 aprile 2021;
- con tale sentenza la Corte costituzionale ha stabilito che “i cittadini non europei, soggiornanti di lungo periodo e con permesso unico di lavoro, non possono essere trattati in modo diverso dai cittadini italiani nell'accedere al beneficio dell'assegno per il nucleo familiare (ANF), anche se alcuni componenti della famiglia risiedono
Pag. 5 di 18 temporaneamente nel paese di origine. La parità di trattamento fra i destinatari di questa provvidenza – che ha natura sia previdenziale sia di sostegno a situazioni di bisogno – è garantita dai giudici, tenuti ad applicare il diritto europeo”;
- tale principio, si legge nella sentenza, non è alternativo al sindacato accentrato di costituzionalità configurato dall'articolo 134 della Costituzione “ma con esso confluisce nella costruzione di tutele sempre più integrate” (tratto dal comunicato stampa della Corte costituzionale dell'11.03.2022 “Il primato del diritto Ue impone di riconoscere l'assegno per il nucleo familiare ai cittadini extracomunitari”, pag. 1);
- al termine del percorso giudiziario sopra ricostruito l ha emanato la Circolare n. 95 del 09.08.2022, fornendo indicazioni ai propri uffici circa le modalità operative del procedimento amministrativo specificando anche i documenti necessari per il riconoscimento e l'accesso alla prestazione assistenziale da parte dei lavoratori stranieri;
- nell'applicazione pratica della menzionata Circolare, tuttavia, le varie sedi adottano interpretazioni diverse dello stesso documento, che si traducono spesso in una discriminazione indiretta a carico dei lavoratori stranieri per l'aggravio del procedimento, non giustificato da reali esigenze istruttorie;
- il procedimento amministrativo di concessione degli assegni familiari dura 300 giorni risultanti dalla somma del termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989;
- schematicamente esso è così strutturato: a) domanda di parte;
b) termine di 120 gg. per CP_ l per l'istruttoria della domanda;
c) termine di 90 giorni per l'stante ai fini della proposizione del ricorso al Comitato provinciale in caso di rifiuto della domanda;
d) CP_ termine di 90 giorni per la decisione dell sul ricorso al Comitato provinciale;
e) termine di decadenza di un anno per l'impugnazione giudiziale del provvedimento di rifiuto del Comitato provinciale;
- benché quindi tale procedimento sia strutturato specificamente dalla normativa richiamata, i principi generali ai quali l deve attenersi sono quelli enucleati dalla CP_1
L. 241/90 sul procedimento amministrativo ed in generale i principi di lealtà e buon andamento a cui deve ispirarsi l'attività della pubblica amministrazione e degli enti pubblici nei rapporti con i cittadini ed in generale con gli utenti, principi che appaiono disattesi nel caso in esame per la non coincidenza delle motivazioni addotte nel provvedimento di rigetto con le ragioni sposte alla base del ricorso al Comitato provinciale con conseguente violazione del diritto di difesa;
- egli ha invero inviato tutti i documenti idonei a comprovare il suo diritto alla prestazione richiesta;
- dalla documentazione prodotta, risulta la composizione del suo nucleo familiare, che lo stesso era a suo carico e che non ha percepito redditi negli anni di interesse, requisiti sufficienti per la concessione della prestazione;
- infatti, i requisiti per l'accesso alla prestazione per cui è causa, secondo quanto previsto dall'art 2 commi 9 e 10 L. 153/1988 consistono: a) nella verifica della composizione del nucleo familiare dell'istante; b) nell'ammontare del reddito del nucleo familiare e c)
Pag. 6 di 18 nella percentuale non inferiore al 70% del reddito da lavoro dipendente dell'istante rispetto al reddito del nucleo familiare;
- quanto al primo punto, l'esclusione prevista dall'art 2 comma 6 bis L. 153/1988 dei familiari residenti all'estero dello straniero appartenente ad uno Stato con il quale non vi sia una convenzione o un trattamento di reciprocità è superata dagli arresti giurisprudenziali descritti in precedenza;
- quanto alla prova della composizione della famiglia dell'istante, questa è ampiamente CP_ soddisfatta dalla documentazione allegata al ricorso e ancor prima inviata all
- quanto alla prova del reddito del nucleo familiare, dalla documentazione allegata, risulta che esso è costituito soltanto dal suo reddito da lavoro dipendente, atteso che la moglie non ha prodotto redditi negli anni per cui è stata chiesta la prestazione e che la figlia è in età prescolare;
- la certificazione proveniente dall'estero prodotta all era già di per sé idonea a comprovare il diritto all'accesso alla prestazione per cui è causa;
- sennonché, egli ha altresì prodotto l'autocertificazione sulla composizione del nucleo familiare, la residenza all'estero anno per anno dei familiari, la vivenza a carico degli stessi e i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare anno per anno per il periodo dal 2015 al 2022 (cfr doc. 6);
- in merito alla suddetta autocertificazione, l nel paragrafo 3 della Circolare 95/2022 ha inibito agli stranieri la possibilità di effettuare autocertificazioni sulla base dell'art 3 del DPR 445/2000;
- sul punto, la Corte di Appello di Firenze, con la sent. n. 229/2024 (conformi 228 e 230/2024), ha evidenziato che è “un fatto che il comma 9 dell'art. 2 della L. 153/1988 consenta in via generale agli aventi diritto di attestare il reddito del nucleo familiare a mezzo di una dichiarazione, che oggi, dopo l'abrogazione della L. 15/1968, richiamato dall'art. 2, è disciplinata dal D.P.R. 445/2000, il cui art. 46 primo comma lettera o) prevede infatti che possa essere provata “con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni” tra l'altro “la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici CP_ di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali”. Ed è documentato dalle circolari prodotte da entrambe le parti (circolari 12.1.1990 e 2.8.2022) che a tale previsione si attenga l'istituto quanto alla documentazione richiesta in sede amministrativa ai fini dell'accesso alla prestazione di cui si discute, tuttavia, solo quando i richiedenti siano cittadini italiani e comunitari. Per i cittadini extracomunitari anche con la circolare n 95 del 2.8.2022 l'ente ha ritenuto applicabile la disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000 secondo cui
“le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede 10 legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato,
Pag. 7 di 18 possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”;
- nella menzionata sentenza la Corte di Appello ha affermato che “una simile diversità di trattamento non ha la minima giustificazione oggettiva: infatti le difficoltà che effettivamente possono frapporsi all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, quanto alla composizione della propria famiglia, se alcuni dei componenti risiedano all'estero, e soprattutto alla misura e alla composizione dei redditi eventualmente prodotti all'estero, sono identici per italiani e stranieri, in quanto tali difficoltà non dipendono in alcuna modo dalla nazionalità del dichiarante…il diritto eurounitario impone che il divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori stranieri in materia di sicurezza sociale sia effettivo e quindi l'affermazione del principio paritario sarebbe un mero flatus vocis se ai lavoratori stranieri fosse richiesto di provare la titolarità dei requisiti di accesso alle prestazioni (cui pure avrebbero diritto al pari dei cittadini) con modalità per loro particolarmente gravose e comunque differenziate rispetto a quelle previste per i cittadini, senza che una tale differenziazione segua a una ragione oggettiva”;
- in definitiva, l'esclusione dalla possibilità di produrre autocertificazioni per il lavoratore extracomunitario si traduce in una ulteriore discriminazione nei suoi confronti per i motivi sopra illustrati.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
§3
CP_ Costituitosi in giudizio, l' rilevava l'infondatezza della domanda in quanto:
- a seguito dell'istanza avanzata in data 26.10.2023, di autorizzazione alla fruizione degli assegni al nucleo familiare, l'Ufficio procedente ha sollecitato l'integrazione documentale necessaria alla definizione della pratica, dal momento che la documentazione utile al corredo della domanda è stata allegata in modo parziale e comunque insufficiente;
- a seguito della mancata integrazione della documentazione richiesta, l'istanza è stata rigettata, così come il successivo ricorso amministrativo;
- in particolare, il ricorrente ha chiesto l'inclusione nel nucleo familiare della sig.ra Per_3
in qualità di coniuge, e della figlia senza allegare documentazione
[...] Persona_4 idonea a verificare lo status di coniugio e la genitorialità della figlia con la Persona_7 madre;
Per_3
Pag. 8 di 18 - risulta, infatti, che il sig. nel certificato di matrimonio prodotto Parte_1 abbia optato per il regime di poligamia, regime che in Italia integra la fattispecie di reato di cui all'art. 556 c.p.;
- pertanto, si rende necessario verificare se il coniuge di cui si chiede l'inclusione nel nucleo familiare sia effettivamente la prima moglie, in quanto l'inclusione al nucleo familiare può essere chiesta solo per la prima moglie e i figli della stessa;
- in sostanza è possibile autorizzare l'inclusione al nucleo di familiari all'estero solo per la prima moglie, che è l'unica alla quale la legislazione italiana riconosce tale status;
- inoltre, nella richiesta di autorizzazione, si domanda l'inclusione nel nucleo familiare della moglie con decorrenza 27/10/2018, tuttavia dal certificato si evince che il Per_3 matrimonio è stato celebrato in data 05/12/2019 ed è stato registrato dalle autorità dello stato senegalese in data 19/01/2020, sicché prima di tale data il coniuge non può ovviamente essere incluso nel nucleo;
- analoghe considerazioni valgono per la figlia che è nata il [...] e che pertanto soltanto da tale data potrà essere inserita nel nucleo;
- il permesso di soggiorno per lavoro è scaduto il 21/07/2023 e la domanda di autorizzazione è successiva a tale data;
- dal 1° marzo 2022 è stato istituito l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) e pertanto a tale data cessa in ogni caso la prestazione pretesa nel presente giudizio, sicché, ove il ricorrente integrasse la documentazione comprovante i requisiti di legge, la prestazione non potrebbe comunque essere in favore del coniuge riconosciuta prima della celebrazione del matrimonio (19.01.2020) e ove risulti dimostrata la qualità di primo o unico coniuge e della nascita della minore (15.09.2020), il tutto comunque non oltre il 28 febbraio 2022;
- nella valutazione della documentazione utile, l' segue le istruzioni di cui alla circolare n. 95/2022 in materia di assegno per il nucleo familiare, diramate dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 67 dell'11 marzo 2022, per i familiari – residenti nel Paese di origine o altro Paese terzo – di lavoratore extracomunitario, cittadino di Paese terzo, titolare di permesso unico lavoro o soggiornante di lungo periodo;
- l' considerata la pronuncia della Corte Costituzionale, afferma chiaramente che la prestazione di Assegno per il nucleo familiare erogata dall'ente ai lavoratori del settore privato e ai titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente spetta anche ai cittadini extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero per cui non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti di famiglia, alle condizioni previste nell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988;
- la controversia, dunque, ha ad oggetto non tanto la spettanza del diritto, quanto la documentazione necessaria a permettere l'accesso al trattamento;
- ai fini della verifica del diritto e della misura della prestazione per i familiari residenti all'estero, il richiedente dovrà corredare la domanda della documentazione necessaria che attesti la composizione e il reddito del nucleo familiare;
- nel caso di richieste di Assegno per il nucleo familiare presentate all'Istituto da cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico
Pag. 9 di 18 di soggiorno, per un nucleo composto da familiari residenti all'estero in Paese extracomunitario non in convenzione in materia di trattamenti di famiglia, devono essere presentati, al pari delle situazioni o fatti autocertificabili, i documenti attestanti: - lo stato civile del richiedente;
- lo stato di famiglia con l'indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo familiare dichiarato ai fini dell'ANF; - il legame di parentela (paternità/maternità dei minori, o maggiorenni inabili, componenti il nucleo per i quali si richiede l'ANF); - i redditi dei familiari prodotti all'estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in Italia - sarebbero assoggettati al regime italiano dell'imposta sui redditi (Allegato n. 1), per il periodo di riferimento della domanda di ANF;
- eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo;
- allo stato, dunque, l' non ha potuto accogliere la domanda per la mancata documentazione circa i requisiti di legge necessari;
- in altri termini, superata la questione relativa al difetto della condizione di reciprocità (sulla scorta della circolare n. 95/2022 e della sentenza della Corte Cost. n. 67/2022), l'ente ha dato atto di non avere potuto procedere all'esame, nel merito, delle domande sopra indicate, per omessa/incompleta indicazione dei dati necessari;
- detta carenza documentale neppure risulta sanata con la documentazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio e nemmeno all'esito dell'effettuata richiesta;
- pertanto, la proposta domanda giudiziale è inammissibile per carenza di preventiva idonea istanza in sede amministrativa (cfr. Cass., S.L., n. 9504/2015, che testualmente statuisce:
“In materia di controversie previdenziali, di cui agli artt. 443 e ss. c.p.c., la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria …”), non essendo sufficiente una qualsiasi istanza “..ancorché compatibile..” con la prestazione
“…poi richiesta in sede giudiziaria…”, ma occorrendo la specifica ed espressa domanda della prestazione poi pretesa in sede giudiziale;
- circa il quantum, gli importi astrattamente attribuibili a titolo di ANF non sono fissi e predeterminati ma legati ad elementi variabili quali il reddito dell'avente diritto, il numero dei familiari (coniuge ove a carico e figli);
- la normativa in materia di ANF è regolata dalla Legge 153 del 13 maggio 1988, in particolare dall'art 2 del DL 69/88 (convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1968, n. 153 cit), secondo cui: “1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono
Pag. 10 di 18 sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto, [ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale]. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604. 6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6- bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato 6 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo
Pag. 11 di 18 familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8- bis . Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante. 10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. 11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. 12- bis . Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni. 13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 7 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. 14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio…”;
Pag. 12 di 18 - in applicazione della norma richiamata con circolare 95/2022 l' ha dettato le conseguenti necessarie indicazioni operative, di seguito riferite: “Requisiti del nucleo e reddituali per l'Assegno per il nucleo familiare: Al fine di potere erogare la prestazione familiare anche ai cittadini extracomunitari occupati in Italia, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero, occorre verificare, al pari dei cittadini italiani con familiari residenti all'estero, che siano rispettate le disposizioni previste nell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988. Si ricorda, a tale fine, che il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'Assegno avvengono tenendo conto di: - tipologia di nucleo familiare;
- numero dei componenti il nucleo familiare;
- reddito complessivo del nucleo familiare. La prestazione è, infatti, erogata per importi decrescenti in base a scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare. Sono previsti aumenti degli scaglioni di reddito per i nuclei che comprendono soggetti inabili e per i nuclei monoparentali. Circa la composizione del nucleo, la legge vi comprende i coniugi e i figli ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore ai 18 anni ovvero senza limiti di età qualora siano inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro;
ne esclude, invece, il coniuge legalmente ed effettivamente separato. Possono inoltre fare parte del nucleo, alle stesse condizioni dei figli ed equiparati, i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza limiti di età se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. Riguardo al reddito familiare, assume rilievo quello assoggettabile all'IRPEF (nonché i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, se superiori a euro 1032,91) che sia stato conseguito dai predetti componenti nell'anno solare immediatamente precedente il 1° luglio di ciascun anno;
esso ha valore per la corresponsione delle prestazioni fino al 30 giugno dell'anno successivo, salvo le variazioni del nucleo familiare. L'Assegno in esame non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale che derivi da lavoro dipendente risulti inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. Documentazione e autocertificazioni: Al fine di potere procedere con la verifica e l'accertamento del diritto, nonché della misura della prestazione familiare descritta al precedente paragrafo 2, l'acquisizione della documentazione necessaria, in gran parte dei casi, avviene mediante le autocertificazioni del richiedente la prestazione, in ottemperanza di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Infatti, il legislatore, con il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al citato D.P.R. n. 445 del 2000, ha disciplinato anche le autocertificazioni che possono essere rilasciate dai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. In particolare, all'articolo 3 è stato definito l'ambito soggettivo di applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000 prevedendo, ai commi 2 e 3, che il cittadino straniero non appartenente all'Unione europea possa utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o
Pag. 13 di 18 attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ovvero nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. Al di fuori dei suddetti casi, pertanto, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale,
“dopo avere ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri” (cfr. il comma 4 del citato articolo 3). A tale riguardo, si ricorda che l'articolo 33 del D.P.R. n. 445 del 2000 prevede, al comma 2, che: “Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione”. Al successivo comma 3 è precisato che: “Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”. Infine, al comma 4, è previsto che: “Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato sono legalizzate a cura delle prefetture”. Si ricorda, inoltre, che nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, ratificata con la legge 20 dicembre 1966, n. 1253, relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la legalizzazione di atti e documenti rilasciati da Autorità straniere è sostituita da un'altra formalità: l'apposizione della “apostilla”, che rappresenta una certificazione rilasciata in base ai termini della Convenzione che specifica le modalità attraverso le quali un documento emesso in uno dei Paesi sottoscrittori può essere certificato per scopi legali in tutti gli altri Stati sottoscrittori. Alla luce di quanto esposto, laddove non risulti possibile il rilascio di autocertificazioni attestanti gli stati, le qualità personali e i fatti dei familiari residenti all'estero del lavoratore soggiornante di lungo periodo o titolare di un permesso unico di soggiorno, richiedente l'Assegno per il nucleo familiare, questi dovranno essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale o mediante apposizione di “apostilla”. Analogamente, i redditi prodotti all'estero dai soggetti interessati e loro familiari, dovranno essere accertati sulla base delle indicate certificazioni rilasciate dalla competente Autorità estera. Diritto e misura dell'Assegno per il nucleo familiare per familiari residenti in un Paese terzo: Alla luce di quanto sopra evidenziato, ai fini della verifica del diritto e della misura della prestazione per i familiari residenti all'estero, il richiedente dovrà corredare la domanda della documentazione necessaria che attesti la composizione e il reddito del nucleo familiare, secondo le seguenti indicazioni. Nel caso di richieste di Assegno per il nucleo familiare presentate all'Istituto da cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per un nucleo composto da familiari
Pag. 14 di 18 residenti all'estero in Paese extracomunitario non in convenzione in materia di trattamenti di famiglia, devono essere presentati, al pari delle situazioni o fatti autocertificabili, i documenti, redatti nella forma descritta al paragrafo 3 della presente circolare, che attestino: - lo stato civile del richiedente;
- lo stato di famiglia con l'indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo familiare dichiarato ai fini dell'ANF; - il legame di parentela (paternità/maternità dei minori, o maggiorenni inabili, componenti il nucleo per i quali si richiede l'ANF); - i redditi dei familiari prodotti all'estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in Italia sarebbero assoggettati al regime italiano dell'imposta sui redditi (Allegato n. 1), per il periodo di riferimento della domanda di ANF;
- eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo. (circolare 95/2022 che si produce con i relativi allegati);
- la domanda di controparte è dunque sfornita di prova, né la sussistenza dei requisiti per l'accesso al diritto può essere dimostrata attraverso le autocertificazioni, trattandosi di atti che possono assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi, ma privi di efficacia probatoria in sede giurisdizionale.
Concludeva per il rigetto della domanda.
§4
Il Giudice, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 9 giugno 2025, autorizzava parte ricorrente al deposito del permesso di soggiorno rinnovato entro il 31 luglio 2025; quindi assegnava, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., alle parti termine perentorio fino al 17 dicembre 2025 per il deposito di note difensive conclusionali (e di eventuale giurisprudenza di legittimità e di merito in argomento), comunque contenenti anche istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c.
Acquisito il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Firenze il 15.6.2023, con scadenza 22.7.2027 (cfr. allegato alla nota depositata il 25.9.2025), allo spirare del termine indicato, decide nei termini che seguono.
§5
In via preliminare, va respinta l'eccezione di improponibilità del ricorso, proposta CP_ dall' sul presupposto secondo cui l'incompletezza della documentazione prodotta in via amministrativa si tradurrebbe in difetto della previa e necessaria istanza amministrativa, perché CP_ dell'istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dall non determina l'improponibilità della domanda giudiziale - che, secondo il sistema delineato dall'art. 443 c.p.c. e dalla l. n. 533 del 1973, consegue solo all'omessa presentazione della predetta istanza -, determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost. e la violazione della ratio della disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda di trasformazione dell'assegno d'invalidità in pensione di vecchiaia per l'inoltro dell'istanza amministrativa
Pag. 15 di 18 CP_ a mezzo p.e.c. e non attraverso il canale telematico prescritto dall ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009).>> (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17159 del 21/06/2024).
§6
Nel merito, il ricorso non si presta ad essere accolto.
Orbene, incontroverso il quadro normativo che disciplina la prestazione oggetto di causa – ossia l'assegno per il nucleo familiare introdotto dall'art 2 del D.L. 69/1988, convertito in L. 153/1988 – quale peraltro risultante dagli approdi giurisprudenziali richiamati dalle parti nella narrativa di cui ai §§ 2 e 3, cui si rinvia, si osserva che è pacifica tra le parti (anche a seguito della produzione del requisito maturato in corso di giudizio, ossia il rinnovo del permesso di soggiorno con validità fino al 22.7.2027, cfr. produzione allegata alla nota del 25.9.25) l'esistenza di tutti i requisiti richiesti per l'accesso alla prestazione, ad eccezione di quello inerente l'essere il nucleo familiare dell'istante, del quale si chiede la considerazione ai fini della percezione degli ANF, l'unico nucleo facente capo al ricorrente, atteso che dal certificato di matrimonio prodotto in atti lo stesso risulta avere optato per il regime della poligamia, vietato in Italia.
Invero, i requisiti di reddito proprio e dei familiari, nonché di consistenza del nucleo familiare cui l'istanza amministrativa è riferita risultano tutti – contrariamente da CP_ quanto asserito dall' da atti non aventi la veste di mere autocertificazioni: il reddito CP_ dell'istante risulta dall'estratto conto previdenziale (all. 9) proveniente dagli archivi la condizione di reddito della sig.ra risulta dal “Certificato di non imposte” Per_3
(all. 4) redatto dal capo dei servizi fiscali del Senegal, tradotto presso il consolato di quello Stato in Firenze, munito di apposita postilla;
la condizione di di Persona_4 minore a carico del padre emerge dalla stessa età della suddetta, nata nel 2020 (v. libretto di famiglia, all.2); la composizione del nucleo familiare è attestata dal libretto di famiglia (all. 2) rilasciato dal Centro per lo stato civile di Thiaroye Gare, tradotto presso il consolato di quello Stato in Firenze, munito di apposita postilla, secondo cui Per_3
e hanno contratto matrimonio il 5.12.2019,
[...] Parte_1 constatato il 29.1.2020.
§6.1
La contestazione dell'ente previdenziale, a ben vedere, riguarda, unicamente, la circostanza della “unicità” del nucleo familiare dell'istante, nel senso che, risultando dal menzionato documento 2 della produzione allegata al ricorso, la scelta del regime di CP_ poligamia del ricorrente, questi, secondo la difesa dell' avrebbe dovuto dimostrare che la sig.ra è l'unica moglie dello stesso e che è nata Per_3 Persona_4 dall'unione tra i due. Tale necessità, secondo l'ente, nasce dall'essere la poligamia contraria all'ordinamento italiano.
§6.2
Pag. 16 di 18 Ora, se è vero che la circostanza dell'essere nata dall'unione tra Persona_4 Per_3
e è certificata nello stesso documento 2 già
[...] Parte_1 richiamato, si osserva che nel presente giudizio – avente ad oggetto l'erogazione di una prestazione assistenziale – l'essere la poligamia un reato ai sensi dell'art. 556 del Codice penale, non rileva tanto di per sé quanto ai fini della tutela accordabile al nucleo familiare e al lavoratore con nucleo familiare che, in base ai principi degli artt. 29 e 38 Cost., non può non essere altro che l'unico nucleo cui il nostro ordinamento accorda tutela, in quanto famiglia intesa come società naturale.
In altri termini, l'istante avrebbe dovuto provare, per mezzo di documentazione proveniente dall'autorità straniera competente (analogamente per quanto ha fatto per tutti gli altri requisiti di accesso alla prestazione) che, nel paese di origine egli non ha contratto ulteriori matrimoni oltre a quello da cui è originato il nucleo familiare per il quale richiede la prestazione nel presente giudizio – trattandosi di dato conoscibile soltanto dall'ufficiale di stato civile di quel paese.
§6.3
Egli, invece, ha inteso provare tale condizione di accesso alla prestazione per mezzo di autocertificazione (all. 4 bis).
Invero, è noto che << La prova del mancato superamento del limite reddituale e delle altre circostanze rilevanti ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, al contrario, privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale né, in difetto di allegazioni nel ricorso introduttivo circa il possesso del requisito, la produzione in primo grado della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può costituire, nella valutazione del giudice di merito, insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova idoneo a giustificare l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c.>> (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 5708 del 09/03/2018).
Sennonché, nel caso in esame, la prodotta autocertificazione, in relazione alla qualità da provare, neppure rappresenta una valida pista probatoria, posto che ai sensi dell'art. 3 DPR 445/2000 “2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero”.
Infatti, come già rilevato, l'esistenza di una situazione di sostanziale monogamia da parte del sig. non è suscettibile di essere provata da Parte_1 soggetti pubblici italiani, in quanto attinente a condizione che esula dalla sfera di conoscibilità dei suddetti.
Pag. 17 di 18 §7
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Stante il tenore della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc., in calce al ricorso introduttivo, il ricorrente va ammesso al beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
, così provvede:
[...]
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese
Firenze, 18 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Barbara Fatale
Pag. 18 di 18
Tribunale di Firenze
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Barbara Fatale ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 3150 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Anna Maria Ventrella, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, presso il cui studio, sito in Prato, Via F. Ferrucci n. 33, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
- C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Firenze, CP_ viale Belfiore 28/A (Ufficio Legale presso gli avv.ti Paola Forgione (c.f.
) e IZ LA, che lo rappresentano e difendono in forza di C.F._2 procura generale alle liti not. in Roma, 22.03.2024 Persona_1
resistente
Avente ad oggetto: Pagamento NF
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Per il ricorrente: <<…1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla prestazione CP_ richiesta con la domanda AUT ANF presentata all' in data 29.11.2022 – prot. 4200.29/11/2022.0208123 e con le domande NF DI per gli anni 2019-2022; 2) Per l'effetto annullare il rifiuto della domanda AUT ANF presentata in data 02.11.2023, CP_ ordinando all' l'inclusione nel nucleo familiare del ricorrente dei congiunti residenti all'estero, così come indicati in domanda amministrativa ovvero dal 30/11/2017 per tutti i familiari, tranne che per per il quale si indica la decorrenza Persona_2 dal 15/10/2019; 3) annullare il rifiuto delle domande ANF DIP presentate;
4) CP_ condannare l' al pagamento degli assegni familiari con le decorrenze indicate al punto 2), ovvero dal 30.11.2017; 5) In subordine al mancato accoglimento del punto precedente, accogliere le domande ANF DIP;
5) Vittoria di spese legali, oltre Iva e Cap come per legge, con distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario.>>; per il resistente: <<…rigettare il ricorso per essere lo stesso inammissibile, improponibile, infondato e comunque non provato. Vinte le spese>>
FATTO E DIRITTO
§ 1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2
Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Firenze, sezione lavoro, in data 27 settembre 2024, - premesso che: Parte_1
- è cittadino senegalese, lavoratore dipendente, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. , rilasciato il 17.05.2021 dalla Questura di Numero_1
Firenze, ed è residente nel Comune di Campi Bisenzio, Via Palagetta, 11 (doc.1);
- il suo nucleo familiare è composto • dalla moglie nata in [...] il Per_3
05.07.1988 (doc. 2) e dalla figlia • nata in [...] il [...] (doc.3); Persona_4
- tali familiari fanno parte del nucleo e sono a suo carico, come si evince dalla documentazione allegata dalla quale risultano, oltre al rapporto di coniugio e di paternità/maternità, anche la residenza degli stessi all'estero (doc.4);
- dall'attestato di reddito (doc.5) si evince che la propria coniuge non ha mai percepito redditi da sottoporre a tassazione e, pertanto, l'unico reddito della famiglia è il suo;
- in data 26.10.2023, ha richiesto all sede di Sesto Fiorentino, l'autorizzazione al pagamento degli assegni familiari arretrati con decorrenza dal 27.10.2018 per la moglie, mentre dal 15.09.2020 per la figlia (doc.6);
- sono state inoltre presentate anche le domande NF DI (docc. 7-10);
- egli ha svolto attività di lavoro dipendente presso varie ditte, per il periodo in relazione al quale è stata richiesta la corresponsione degli assegni familiari, come risulta dall'estratto CP_ conto previdenziale dell' (doc. 11);
- sussistono tutti i requisiti reddituali per la corresponsione degli assegni, in ragione della circostanza che, nel caso di specie, il reddito percepito nel quinquennio non risulta inferiore alla percentuale richiesta dall'art 9 del D.L. 69/1988 conv. in L. 153/1988 ossia non è inferiore al 70% del reddito complessivo, come si evince dalla documentazione sopra menzionata;
- con provvedimento del 19.02.2024, l' respingeva la domanda per mancato ricevimento della documentazione necessaria richiesta in data 06.11.2023 (doc. 12);
- con mail del 01.05.2024, tramite il proprio procuratore, inviava una richiesta di riesame del provvedimento di diniego, allegando la documentazione richiesta (doc.13);
- in data 21.05.2024 avanzava ricorso in riesame al Comitato Provinciale, allegando nuovamente i documenti richiesti ed insistendo per l'accoglimento della domanda, ma l'istanza veniva considerata non ricevibile (docc. 14-15);
- quindi, promuoveva ricorso al Comitato Provinciale in data 11.07.2024, allegando per l'ennesima volta i documenti richiesti (doc.16);
Pag. 2 di 18 - con delibera del 08.08.2024 il Comitato Provinciale confermava il rigetto della domanda AUT ANF (doc. 17); esponeva che il rifiuto della prestazione è illegittimo perché:
- la disciplina della prestazioni in oggetto è stata introdotta dall'art 2 del D.L. 69/1988, convertito in L. 153/1988 che ha abolito gli assegni familiari e istituito l'assegno per il nucleo familiare, prestazione il cui importo viene determinato in base al numero dei familiari e al reddito complessivo del nucleo e stabilisce al comma 6 che “il nucleo familiare è costituito dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati (…) di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (…)”;
- tale prestazione previdenziale è stata recentemente sostituita dall'Assegno unico universale per i figli, misura economica di sostegno alle famiglie introdotta con D.L. vo 230/2021, con vigenza a decorrere dal 01.03.2022;
- gli assegni familiari previsti dalla Legge 153/88, tuttavia, sono rimasti in vigore in relazione alle prestazioni previdenziali spettanti ai richiedenti fino al 28.02.2022;
- come già rilevato dalla Suprema Corte (sent.n. 6351/2015), l'assegno per il nucleo familiare aveva e continua ad avere la finalità di accentuare il processo di redistribuzione del reddito, attraverso un sistema di trattamenti volto ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che si mostrano effettivamente bisognose sul piano finanziario spettando in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare (art. 2 comma 2 L. 153/1988);
- poiché la finalità della Legge 153/88 è quella di operare una redistribuzione del reddito a favore delle famiglie bisognose e con particolari situazioni, quali per esempio presenza di soggetti con disabilità, se ne evince la natura squisitamente assistenziale degli assegni per il nucleo familiare;
- la nozione di nucleo familiare a cui fa riferimento la norma non contiene alcun riferimento alla nozione di residenza o convivenza e di conseguenza ai fini dell'erogazione degli NF bisogna solo tenere in considerazione il grado di parentela e il reddito complessivo del nucleo;
- tale ricostruzione è avvalorata dal fatto che in sede di conversione del decreto-legge n. 69/1988 è stata espunta la frase “ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale” con il risultato che gli NF vengono concessi anche in relazione a familiari non residenti in Italia, sempre che il reddito complessivo del nucleo familiare sia sotto la soglia di legge;
- sempre in sede di conversione del D.L.69/1988 nella L.153/1988 è stato introdotto l'art 2 bis comma 6 bis che stabilisce che “non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati del cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata una convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia”;
Pag. 3 di 18 - tale esclusione, posta solo in danno dei lavoratori stranieri che abbiano i familiari all'estero è in contrasto con il Diritto dell'Unione europea, ovvero con le Direttive 98/2011 e 109/2003;
- infatti, l'art 12 della Direttiva 98/2011 rubricato “Diritto alla parità di trattamento” prevede che: “I lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c), beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne (…) e) i settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento (CE) n. 883/2004” (…) e i “lavoratori dei paesi terzi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b e c)” sono rispettivamente “b) i 4 cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002”e “c) i cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi.”;
- con il D. Lgs n. 40/2014 l'Italia ha dato solo una parziale attuazione alla Direttiva 2011/98/UE, senza recepire il disposto dell'art 12 della Direttiva citata, omettendo quindi di garantire la parità di trattamento prevista;
- nonostante detta omissione, l'efficacia diretta di tale suddetta previsione non può essere vanificata dal momento che si tratta di una norma: a) assolutamente chiara (“i lavoratori dei paesi terzi… beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano”) b) incondizionata ( poiché non richiede alcuna espressa disposizione nazionale per la sua attuazione nell'ordinamento interno) c) dettata in tema di rapporti verticali, tra lo stato e i soggetti privati;
- inoltre, è scaduto il termine per il recepimento della Direttiva negli ordinamenti nazionali fissato dall'art. 16 Direttiva citata il 25 dicembre 2013;
- benché la Direttiva consenta agli Stati membri una limitata facoltà di deroga in quanto lo Stato può decidere che la parità di trattamento “per quanto concerne i sussidi familiari, non si applichi ai cittadini di paesi terzi che sono stati autorizzati a lavorare nel territorio di uno stato membro per un periodo non superiore a sei mesi” (art 12, par. 2 lett. b della Direttiva) tuttavia l'Italia non si è avvalsa della facoltà di deroga (come confermato dalle sentenze della CGUE del 26.01.2017, C. ( par- 28-30) e del 24-04.2012, C. Persona_5
571/2000 (par.86-87); Per_6
- pertanto, la clausola di parità di trattamento di cui all'art 12 della Direttiva 2011/98/UE è direttamente applicabile nell'ordinamento nazionale, ragion per cui la medesima impone un trattamento paritario di erogazione degli ANF tra lavoratori italiani e cittadini di Paesi Terzi legalmente soggiornanti a fini lavorativi e, dunque, impone che si considerino come appartenenti al nucleo familiare di questi ultimi anche i familiari residenti all'estero;
- in ogni caso la deroga prevista dall'art 12, par. 2 lettera b non avrebbe potuto riguardarlo, essendo egli in possesso di PDS Ce per lungosoggiornanti già al momento della presentazione della domanda in via amministrativa;
- la Direttiva 2003/109/CE, all'art. 11, commi 1 e 4, dispone che “il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda (…) le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale ai sensi della legislazione
Pag. 4 di 18 sociale (…) Gli Stati membri possono limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle prestazioni essenziali”;
- tale normativa è stata recepita in Italia con D.L.vo 3/2007, il cui art. 9 ha sostituito l'art. 9 del D.Lgs. 286/98 (T.U.Imm.) e prevede al comma 12 lettera c) che il lungosoggiornante può “usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale (…), salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”;
- nel lungo percorso giudiziario, che ha coinvolto le massime istituzioni giudiziarie italiane ed europee, il diritto del lavoratore straniero a percepire la prestazione oggetto del presente ricorso per il nucleo familiare residente all'estero è finalmente stato riconosciuto;
- infatti, la CGUE nella causa C-302 del 2019 ha chiarito “che l'articolo 12, CP_2 paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98 deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del titolare di un permesso unico, ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della medesima direttiva, che risiedano non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo”;
- la Corte inoltre ha espresso il principio secondo cui “l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003 , relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno stato membro in forza della quale, ai fini della determinazione dei diritti a una prestazione di sicurezza sociale, non vengono presi in considerazione i familiari del soggiornante di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 2, lettera b), di detta direttiva, che risiedono non già nel territorio di tale Stato membro, bensì in un paese terzo, mentre vengono presi in considerazione i familiari del cittadino di detto Stato membro residenti in un paese terzo, qualora tale Stato membro non abbia espresso, in sede di recepimento di detta direttiva nel diritto nazionale, la propria intenzione di avvalersi della deroga alla parità di trattamento consentita dall'articolo 11, paragrafo 2, della medesima direttiva”;
- la suddetta pronuncia ha risolto definitivamente i problemi interpretativi che erano sorti in merito alla possibilità per lo Stato italiano di derogare alla parità di trattamento tra i familiari residenti all'estero di cittadini italiani e i familiari residenti all'estero di cittadini stranieri in relazione all'erogazione degli ANF che era già stata esclusa dalla prevalente giurisprudenza di merito;
- infine, la Corte costituzionale, con sentenza n. 67/2022, ha dichiarato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di costituzionalità sollevata dalla Corte di Cassazione, con ordinanze nn. 110 e 111 del 8 aprile 2021;
- con tale sentenza la Corte costituzionale ha stabilito che “i cittadini non europei, soggiornanti di lungo periodo e con permesso unico di lavoro, non possono essere trattati in modo diverso dai cittadini italiani nell'accedere al beneficio dell'assegno per il nucleo familiare (ANF), anche se alcuni componenti della famiglia risiedono
Pag. 5 di 18 temporaneamente nel paese di origine. La parità di trattamento fra i destinatari di questa provvidenza – che ha natura sia previdenziale sia di sostegno a situazioni di bisogno – è garantita dai giudici, tenuti ad applicare il diritto europeo”;
- tale principio, si legge nella sentenza, non è alternativo al sindacato accentrato di costituzionalità configurato dall'articolo 134 della Costituzione “ma con esso confluisce nella costruzione di tutele sempre più integrate” (tratto dal comunicato stampa della Corte costituzionale dell'11.03.2022 “Il primato del diritto Ue impone di riconoscere l'assegno per il nucleo familiare ai cittadini extracomunitari”, pag. 1);
- al termine del percorso giudiziario sopra ricostruito l ha emanato la Circolare n. 95 del 09.08.2022, fornendo indicazioni ai propri uffici circa le modalità operative del procedimento amministrativo specificando anche i documenti necessari per il riconoscimento e l'accesso alla prestazione assistenziale da parte dei lavoratori stranieri;
- nell'applicazione pratica della menzionata Circolare, tuttavia, le varie sedi adottano interpretazioni diverse dello stesso documento, che si traducono spesso in una discriminazione indiretta a carico dei lavoratori stranieri per l'aggravio del procedimento, non giustificato da reali esigenze istruttorie;
- il procedimento amministrativo di concessione degli assegni familiari dura 300 giorni risultanti dalla somma del termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, di cui all'art. 7 della l. n. 533 del 1973, e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi 5 e 6, della l. n. 88 del 1989;
- schematicamente esso è così strutturato: a) domanda di parte;
b) termine di 120 gg. per CP_ l per l'istruttoria della domanda;
c) termine di 90 giorni per l'stante ai fini della proposizione del ricorso al Comitato provinciale in caso di rifiuto della domanda;
d) CP_ termine di 90 giorni per la decisione dell sul ricorso al Comitato provinciale;
e) termine di decadenza di un anno per l'impugnazione giudiziale del provvedimento di rifiuto del Comitato provinciale;
- benché quindi tale procedimento sia strutturato specificamente dalla normativa richiamata, i principi generali ai quali l deve attenersi sono quelli enucleati dalla CP_1
L. 241/90 sul procedimento amministrativo ed in generale i principi di lealtà e buon andamento a cui deve ispirarsi l'attività della pubblica amministrazione e degli enti pubblici nei rapporti con i cittadini ed in generale con gli utenti, principi che appaiono disattesi nel caso in esame per la non coincidenza delle motivazioni addotte nel provvedimento di rigetto con le ragioni sposte alla base del ricorso al Comitato provinciale con conseguente violazione del diritto di difesa;
- egli ha invero inviato tutti i documenti idonei a comprovare il suo diritto alla prestazione richiesta;
- dalla documentazione prodotta, risulta la composizione del suo nucleo familiare, che lo stesso era a suo carico e che non ha percepito redditi negli anni di interesse, requisiti sufficienti per la concessione della prestazione;
- infatti, i requisiti per l'accesso alla prestazione per cui è causa, secondo quanto previsto dall'art 2 commi 9 e 10 L. 153/1988 consistono: a) nella verifica della composizione del nucleo familiare dell'istante; b) nell'ammontare del reddito del nucleo familiare e c)
Pag. 6 di 18 nella percentuale non inferiore al 70% del reddito da lavoro dipendente dell'istante rispetto al reddito del nucleo familiare;
- quanto al primo punto, l'esclusione prevista dall'art 2 comma 6 bis L. 153/1988 dei familiari residenti all'estero dello straniero appartenente ad uno Stato con il quale non vi sia una convenzione o un trattamento di reciprocità è superata dagli arresti giurisprudenziali descritti in precedenza;
- quanto alla prova della composizione della famiglia dell'istante, questa è ampiamente CP_ soddisfatta dalla documentazione allegata al ricorso e ancor prima inviata all
- quanto alla prova del reddito del nucleo familiare, dalla documentazione allegata, risulta che esso è costituito soltanto dal suo reddito da lavoro dipendente, atteso che la moglie non ha prodotto redditi negli anni per cui è stata chiesta la prestazione e che la figlia è in età prescolare;
- la certificazione proveniente dall'estero prodotta all era già di per sé idonea a comprovare il diritto all'accesso alla prestazione per cui è causa;
- sennonché, egli ha altresì prodotto l'autocertificazione sulla composizione del nucleo familiare, la residenza all'estero anno per anno dei familiari, la vivenza a carico degli stessi e i redditi di tutti i componenti del nucleo familiare anno per anno per il periodo dal 2015 al 2022 (cfr doc. 6);
- in merito alla suddetta autocertificazione, l nel paragrafo 3 della Circolare 95/2022 ha inibito agli stranieri la possibilità di effettuare autocertificazioni sulla base dell'art 3 del DPR 445/2000;
- sul punto, la Corte di Appello di Firenze, con la sent. n. 229/2024 (conformi 228 e 230/2024), ha evidenziato che è “un fatto che il comma 9 dell'art. 2 della L. 153/1988 consenta in via generale agli aventi diritto di attestare il reddito del nucleo familiare a mezzo di una dichiarazione, che oggi, dopo l'abrogazione della L. 15/1968, richiamato dall'art. 2, è disciplinata dal D.P.R. 445/2000, il cui art. 46 primo comma lettera o) prevede infatti che possa essere provata “con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni” tra l'altro “la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici CP_ di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali”. Ed è documentato dalle circolari prodotte da entrambe le parti (circolari 12.1.1990 e 2.8.2022) che a tale previsione si attenga l'istituto quanto alla documentazione richiesta in sede amministrativa ai fini dell'accesso alla prestazione di cui si discute, tuttavia, solo quando i richiedenti siano cittadini italiani e comunitari. Per i cittadini extracomunitari anche con la circolare n 95 del 2.8.2022 l'ente ha ritenuto applicabile la disposizione dell'art. 3 del D.P.R. 445/2000 secondo cui
“le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede 10 legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato,
Pag. 7 di 18 possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri”;
- nella menzionata sentenza la Corte di Appello ha affermato che “una simile diversità di trattamento non ha la minima giustificazione oggettiva: infatti le difficoltà che effettivamente possono frapporsi all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli interessati nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, quanto alla composizione della propria famiglia, se alcuni dei componenti risiedano all'estero, e soprattutto alla misura e alla composizione dei redditi eventualmente prodotti all'estero, sono identici per italiani e stranieri, in quanto tali difficoltà non dipendono in alcuna modo dalla nazionalità del dichiarante…il diritto eurounitario impone che il divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori stranieri in materia di sicurezza sociale sia effettivo e quindi l'affermazione del principio paritario sarebbe un mero flatus vocis se ai lavoratori stranieri fosse richiesto di provare la titolarità dei requisiti di accesso alle prestazioni (cui pure avrebbero diritto al pari dei cittadini) con modalità per loro particolarmente gravose e comunque differenziate rispetto a quelle previste per i cittadini, senza che una tale differenziazione segua a una ragione oggettiva”;
- in definitiva, l'esclusione dalla possibilità di produrre autocertificazioni per il lavoratore extracomunitario si traduce in una ulteriore discriminazione nei suoi confronti per i motivi sopra illustrati.
Concludeva chiedendo l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
§3
CP_ Costituitosi in giudizio, l' rilevava l'infondatezza della domanda in quanto:
- a seguito dell'istanza avanzata in data 26.10.2023, di autorizzazione alla fruizione degli assegni al nucleo familiare, l'Ufficio procedente ha sollecitato l'integrazione documentale necessaria alla definizione della pratica, dal momento che la documentazione utile al corredo della domanda è stata allegata in modo parziale e comunque insufficiente;
- a seguito della mancata integrazione della documentazione richiesta, l'istanza è stata rigettata, così come il successivo ricorso amministrativo;
- in particolare, il ricorrente ha chiesto l'inclusione nel nucleo familiare della sig.ra Per_3
in qualità di coniuge, e della figlia senza allegare documentazione
[...] Persona_4 idonea a verificare lo status di coniugio e la genitorialità della figlia con la Persona_7 madre;
Per_3
Pag. 8 di 18 - risulta, infatti, che il sig. nel certificato di matrimonio prodotto Parte_1 abbia optato per il regime di poligamia, regime che in Italia integra la fattispecie di reato di cui all'art. 556 c.p.;
- pertanto, si rende necessario verificare se il coniuge di cui si chiede l'inclusione nel nucleo familiare sia effettivamente la prima moglie, in quanto l'inclusione al nucleo familiare può essere chiesta solo per la prima moglie e i figli della stessa;
- in sostanza è possibile autorizzare l'inclusione al nucleo di familiari all'estero solo per la prima moglie, che è l'unica alla quale la legislazione italiana riconosce tale status;
- inoltre, nella richiesta di autorizzazione, si domanda l'inclusione nel nucleo familiare della moglie con decorrenza 27/10/2018, tuttavia dal certificato si evince che il Per_3 matrimonio è stato celebrato in data 05/12/2019 ed è stato registrato dalle autorità dello stato senegalese in data 19/01/2020, sicché prima di tale data il coniuge non può ovviamente essere incluso nel nucleo;
- analoghe considerazioni valgono per la figlia che è nata il [...] e che pertanto soltanto da tale data potrà essere inserita nel nucleo;
- il permesso di soggiorno per lavoro è scaduto il 21/07/2023 e la domanda di autorizzazione è successiva a tale data;
- dal 1° marzo 2022 è stato istituito l'Assegno Unico e Universale per i figli a carico (AUU) e pertanto a tale data cessa in ogni caso la prestazione pretesa nel presente giudizio, sicché, ove il ricorrente integrasse la documentazione comprovante i requisiti di legge, la prestazione non potrebbe comunque essere in favore del coniuge riconosciuta prima della celebrazione del matrimonio (19.01.2020) e ove risulti dimostrata la qualità di primo o unico coniuge e della nascita della minore (15.09.2020), il tutto comunque non oltre il 28 febbraio 2022;
- nella valutazione della documentazione utile, l' segue le istruzioni di cui alla circolare n. 95/2022 in materia di assegno per il nucleo familiare, diramate dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 67 dell'11 marzo 2022, per i familiari – residenti nel Paese di origine o altro Paese terzo – di lavoratore extracomunitario, cittadino di Paese terzo, titolare di permesso unico lavoro o soggiornante di lungo periodo;
- l' considerata la pronuncia della Corte Costituzionale, afferma chiaramente che la prestazione di Assegno per il nucleo familiare erogata dall'ente ai lavoratori del settore privato e ai titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente spetta anche ai cittadini extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero per cui non vige alcuna convenzione in materia di trattamenti di famiglia, alle condizioni previste nell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988;
- la controversia, dunque, ha ad oggetto non tanto la spettanza del diritto, quanto la documentazione necessaria a permettere l'accesso al trattamento;
- ai fini della verifica del diritto e della misura della prestazione per i familiari residenti all'estero, il richiedente dovrà corredare la domanda della documentazione necessaria che attesti la composizione e il reddito del nucleo familiare;
- nel caso di richieste di Assegno per il nucleo familiare presentate all'Istituto da cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico
Pag. 9 di 18 di soggiorno, per un nucleo composto da familiari residenti all'estero in Paese extracomunitario non in convenzione in materia di trattamenti di famiglia, devono essere presentati, al pari delle situazioni o fatti autocertificabili, i documenti attestanti: - lo stato civile del richiedente;
- lo stato di famiglia con l'indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo familiare dichiarato ai fini dell'ANF; - il legame di parentela (paternità/maternità dei minori, o maggiorenni inabili, componenti il nucleo per i quali si richiede l'ANF); - i redditi dei familiari prodotti all'estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in Italia - sarebbero assoggettati al regime italiano dell'imposta sui redditi (Allegato n. 1), per il periodo di riferimento della domanda di ANF;
- eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo;
- allo stato, dunque, l' non ha potuto accogliere la domanda per la mancata documentazione circa i requisiti di legge necessari;
- in altri termini, superata la questione relativa al difetto della condizione di reciprocità (sulla scorta della circolare n. 95/2022 e della sentenza della Corte Cost. n. 67/2022), l'ente ha dato atto di non avere potuto procedere all'esame, nel merito, delle domande sopra indicate, per omessa/incompleta indicazione dei dati necessari;
- detta carenza documentale neppure risulta sanata con la documentazione allegata al ricorso introduttivo del giudizio e nemmeno all'esito dell'effettuata richiesta;
- pertanto, la proposta domanda giudiziale è inammissibile per carenza di preventiva idonea istanza in sede amministrativa (cfr. Cass., S.L., n. 9504/2015, che testualmente statuisce:
“In materia di controversie previdenziali, di cui agli artt. 443 e ss. c.p.c., la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria è improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile anche d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria …”), non essendo sufficiente una qualsiasi istanza “..ancorché compatibile..” con la prestazione
“…poi richiesta in sede giudiziaria…”, ma occorrendo la specifica ed espressa domanda della prestazione poi pretesa in sede giudiziale;
- circa il quantum, gli importi astrattamente attribuibili a titolo di ANF non sono fissi e predeterminati ma legati ad elementi variabili quali il reddito dell'avente diritto, il numero dei familiari (coniuge ove a carico e figli);
- la normativa in materia di ANF è regolata dalla Legge 153 del 13 maggio 1988, in particolare dall'art 2 del DL 69/88 (convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1968, n. 153 cit), secondo cui: “1. Per i lavoratori dipendenti, i titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, i lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, il personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, i dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1988, gli assegni familiari, le quote di aggiunta di famiglia, ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato e la maggiorazione di cui all'art. 5 del decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, cessano di essere corrisposti e sono
Pag. 10 di 18 sostituiti, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni del presente articolo, dall'assegno per il nucleo familiare.
2. L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto, [ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale]. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.
3. Si osservano, per quanto non previsto dal presente articolo, le norme contenute nel testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nonché le norme che disciplinano nell'ambito dei rispettivi ordinamenti le materie delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia comunque denominato.
4. La cessazione dal diritto ai trattamenti di famiglia comunque denominati, per effetto delle disposizioni del presente decreto, non comporta la cessazione di altri diritti e benefici dipendenti dalla vivenza a carico e/o ad essa connessi.
5. Sono fatti salvi gli aumenti per situazioni di famiglia spettanti al personale in servizio all'estero ai sensi degli articoli 157, 162 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, e degli articoli 26 e 27 della legge 25 agosto 1982, n. 604. 6. Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
6- bis. Non fanno parte del nucleo familiare di cui al comma 6 il coniuge ed i figli ed equiparati di cittadino straniero che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che dallo Stato di cui lo straniero è cittadino sia riservato un trattamento di reciprocità nei confronti dei cittadini italiani ovvero sia stata stipulata convenzione internazionale in materia di trattamenti di famiglia. L'accertamento degli Stati nei quali vige il principio di reciprocità è effettuato 6 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro degli affari esteri.
7. Le variazioni del nucleo
Pag. 11 di 18 familiare devono essere comunicate al soggetto tenuto a corrispondere l'assegno entro trenta giorni dal loro verificarsi.
8. Il nucleo familiare può essere composto di una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un'età inferiore a 18 anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
8- bis . Per lo stesso nucleo familiare non può essere concesso più di un assegno. Per i componenti il nucleo familiare cui l'assegno è corrisposto, l'assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.
9. Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo. Per la corresponsione dell'assegno nel primo semestre dell'anno 1988 è assunto a riferimento il reddito conseguito nell'anno solare 1986. Alla formazione del reddito concorrono altresì i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva se superiori a L.
2.000.000. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti stessi, nonché l'assegno previsto dal presente articolo. L'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ente al quale è resa la dichiarazione deve trasmetterne immediatamente copia al comune di residenza del dichiarante. 10. L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. 11. L'assegno non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 12. I livelli di reddito previsti nella tabella allegata al presente decreto e le loro maggiorazioni stabilite dal comma 2 sono rivalutati annualmente a decorrere dall'anno 1989, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente. 12- bis . Per i lavoratori autonomi pensionati il rinvio di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 luglio 1980, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1980, n. 440, continua ad avere ad oggetto la disciplina sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni. 13. L'onere derivante dalle disposizioni contenute nel presente articolo è valutato in lire 1.100 miliardi annui, a decorrere dal 1988. Ad esso si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 7 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. 14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio…”;
Pag. 12 di 18 - in applicazione della norma richiamata con circolare 95/2022 l' ha dettato le conseguenti necessarie indicazioni operative, di seguito riferite: “Requisiti del nucleo e reddituali per l'Assegno per il nucleo familiare: Al fine di potere erogare la prestazione familiare anche ai cittadini extracomunitari occupati in Italia, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per i familiari residenti in un Paese estero, occorre verificare, al pari dei cittadini italiani con familiari residenti all'estero, che siano rispettate le disposizioni previste nell'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 1988. Si ricorda, a tale fine, che il riconoscimento e la determinazione dell'importo dell'Assegno avvengono tenendo conto di: - tipologia di nucleo familiare;
- numero dei componenti il nucleo familiare;
- reddito complessivo del nucleo familiare. La prestazione è, infatti, erogata per importi decrescenti in base a scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare. Sono previsti aumenti degli scaglioni di reddito per i nuclei che comprendono soggetti inabili e per i nuclei monoparentali. Circa la composizione del nucleo, la legge vi comprende i coniugi e i figli ed equiparati ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R 26 aprile 1957, n. 818, di età inferiore ai 18 anni ovvero senza limiti di età qualora siano inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro;
ne esclude, invece, il coniuge legalmente ed effettivamente separato. Possono inoltre fare parte del nucleo, alle stesse condizioni dei figli ed equiparati, i fratelli, le sorelle e i nipoti di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza limiti di età se inabili assolutamente e permanentemente a proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. Riguardo al reddito familiare, assume rilievo quello assoggettabile all'IRPEF (nonché i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva, se superiori a euro 1032,91) che sia stato conseguito dai predetti componenti nell'anno solare immediatamente precedente il 1° luglio di ciascun anno;
esso ha valore per la corresponsione delle prestazioni fino al 30 giugno dell'anno successivo, salvo le variazioni del nucleo familiare. L'Assegno in esame non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale che derivi da lavoro dipendente risulti inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. Documentazione e autocertificazioni: Al fine di potere procedere con la verifica e l'accertamento del diritto, nonché della misura della prestazione familiare descritta al precedente paragrafo 2, l'acquisizione della documentazione necessaria, in gran parte dei casi, avviene mediante le autocertificazioni del richiedente la prestazione, in ottemperanza di quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Infatti, il legislatore, con il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al citato D.P.R. n. 445 del 2000, ha disciplinato anche le autocertificazioni che possono essere rilasciate dai cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. In particolare, all'articolo 3 è stato definito l'ambito soggettivo di applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000 prevedendo, ai commi 2 e 3, che il cittadino straniero non appartenente all'Unione europea possa utilizzare le dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o
Pag. 13 di 18 attestabili da parte di soggetti pubblici italiani ovvero nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante. Al di fuori dei suddetti casi, pertanto, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente Autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale,
“dopo avere ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri” (cfr. il comma 4 del citato articolo 3). A tale riguardo, si ricorda che l'articolo 33 del D.P.R. n. 445 del 2000 prevede, al comma 2, che: “Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione”. Al successivo comma 3 è precisato che: “Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale”. Infine, al comma 4, è previsto che: “Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato sono legalizzate a cura delle prefetture”. Si ricorda, inoltre, che nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961, ratificata con la legge 20 dicembre 1966, n. 1253, relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, la legalizzazione di atti e documenti rilasciati da Autorità straniere è sostituita da un'altra formalità: l'apposizione della “apostilla”, che rappresenta una certificazione rilasciata in base ai termini della Convenzione che specifica le modalità attraverso le quali un documento emesso in uno dei Paesi sottoscrittori può essere certificato per scopi legali in tutti gli altri Stati sottoscrittori. Alla luce di quanto esposto, laddove non risulti possibile il rilascio di autocertificazioni attestanti gli stati, le qualità personali e i fatti dei familiari residenti all'estero del lavoratore soggiornante di lungo periodo o titolare di un permesso unico di soggiorno, richiedente l'Assegno per il nucleo familiare, questi dovranno essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana, che ne attesta la conformità all'originale o mediante apposizione di “apostilla”. Analogamente, i redditi prodotti all'estero dai soggetti interessati e loro familiari, dovranno essere accertati sulla base delle indicate certificazioni rilasciate dalla competente Autorità estera. Diritto e misura dell'Assegno per il nucleo familiare per familiari residenti in un Paese terzo: Alla luce di quanto sopra evidenziato, ai fini della verifica del diritto e della misura della prestazione per i familiari residenti all'estero, il richiedente dovrà corredare la domanda della documentazione necessaria che attesti la composizione e il reddito del nucleo familiare, secondo le seguenti indicazioni. Nel caso di richieste di Assegno per il nucleo familiare presentate all'Istituto da cittadino di Paese terzo, titolare del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno, per un nucleo composto da familiari
Pag. 14 di 18 residenti all'estero in Paese extracomunitario non in convenzione in materia di trattamenti di famiglia, devono essere presentati, al pari delle situazioni o fatti autocertificabili, i documenti, redatti nella forma descritta al paragrafo 3 della presente circolare, che attestino: - lo stato civile del richiedente;
- lo stato di famiglia con l'indicazione dei rapporti di parentela dei componenti il nucleo familiare dichiarato ai fini dell'ANF; - il legame di parentela (paternità/maternità dei minori, o maggiorenni inabili, componenti il nucleo per i quali si richiede l'ANF); - i redditi dei familiari prodotti all'estero, espressi in euro, che se fossero prodotti in Italia sarebbero assoggettati al regime italiano dell'imposta sui redditi (Allegato n. 1), per il periodo di riferimento della domanda di ANF;
- eventuale situazione di inabilità di uno o più componenti del nucleo. (circolare 95/2022 che si produce con i relativi allegati);
- la domanda di controparte è dunque sfornita di prova, né la sussistenza dei requisiti per l'accesso al diritto può essere dimostrata attraverso le autocertificazioni, trattandosi di atti che possono assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi, ma privi di efficacia probatoria in sede giurisdizionale.
Concludeva per il rigetto della domanda.
§4
Il Giudice, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 9 giugno 2025, autorizzava parte ricorrente al deposito del permesso di soggiorno rinnovato entro il 31 luglio 2025; quindi assegnava, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., alle parti termine perentorio fino al 17 dicembre 2025 per il deposito di note difensive conclusionali (e di eventuale giurisprudenza di legittimità e di merito in argomento), comunque contenenti anche istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c.
Acquisito il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Firenze il 15.6.2023, con scadenza 22.7.2027 (cfr. allegato alla nota depositata il 25.9.2025), allo spirare del termine indicato, decide nei termini che seguono.
§5
In via preliminare, va respinta l'eccezione di improponibilità del ricorso, proposta CP_ dall' sul presupposto secondo cui l'incompletezza della documentazione prodotta in via amministrativa si tradurrebbe in difetto della previa e necessaria istanza amministrativa, perché CP_ dell'istanza amministrativa con modalità difformi da quelle stabilite dall non determina l'improponibilità della domanda giudiziale - che, secondo il sistema delineato dall'art. 443 c.p.c. e dalla l. n. 533 del 1973, consegue solo all'omessa presentazione della predetta istanza -, determinandosi altrimenti la compromissione del diritto di azione tutelato dall'art. 24 Cost. e la violazione della ratio della disciplina, volta a favorire, prima del contenzioso, un'interlocuzione in sede amministrativa su una pretesa chiaramente identificata nei suoi presupposti. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile la domanda di trasformazione dell'assegno d'invalidità in pensione di vecchiaia per l'inoltro dell'istanza amministrativa
Pag. 15 di 18 CP_ a mezzo p.e.c. e non attraverso il canale telematico prescritto dall ai sensi dell'art. 20, comma 3, del d.l. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla l. n. 102 del 2009).>> (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 17159 del 21/06/2024).
§6
Nel merito, il ricorso non si presta ad essere accolto.
Orbene, incontroverso il quadro normativo che disciplina la prestazione oggetto di causa – ossia l'assegno per il nucleo familiare introdotto dall'art 2 del D.L. 69/1988, convertito in L. 153/1988 – quale peraltro risultante dagli approdi giurisprudenziali richiamati dalle parti nella narrativa di cui ai §§ 2 e 3, cui si rinvia, si osserva che è pacifica tra le parti (anche a seguito della produzione del requisito maturato in corso di giudizio, ossia il rinnovo del permesso di soggiorno con validità fino al 22.7.2027, cfr. produzione allegata alla nota del 25.9.25) l'esistenza di tutti i requisiti richiesti per l'accesso alla prestazione, ad eccezione di quello inerente l'essere il nucleo familiare dell'istante, del quale si chiede la considerazione ai fini della percezione degli ANF, l'unico nucleo facente capo al ricorrente, atteso che dal certificato di matrimonio prodotto in atti lo stesso risulta avere optato per il regime della poligamia, vietato in Italia.
Invero, i requisiti di reddito proprio e dei familiari, nonché di consistenza del nucleo familiare cui l'istanza amministrativa è riferita risultano tutti – contrariamente da CP_ quanto asserito dall' da atti non aventi la veste di mere autocertificazioni: il reddito CP_ dell'istante risulta dall'estratto conto previdenziale (all. 9) proveniente dagli archivi la condizione di reddito della sig.ra risulta dal “Certificato di non imposte” Per_3
(all. 4) redatto dal capo dei servizi fiscali del Senegal, tradotto presso il consolato di quello Stato in Firenze, munito di apposita postilla;
la condizione di di Persona_4 minore a carico del padre emerge dalla stessa età della suddetta, nata nel 2020 (v. libretto di famiglia, all.2); la composizione del nucleo familiare è attestata dal libretto di famiglia (all. 2) rilasciato dal Centro per lo stato civile di Thiaroye Gare, tradotto presso il consolato di quello Stato in Firenze, munito di apposita postilla, secondo cui Per_3
e hanno contratto matrimonio il 5.12.2019,
[...] Parte_1 constatato il 29.1.2020.
§6.1
La contestazione dell'ente previdenziale, a ben vedere, riguarda, unicamente, la circostanza della “unicità” del nucleo familiare dell'istante, nel senso che, risultando dal menzionato documento 2 della produzione allegata al ricorso, la scelta del regime di CP_ poligamia del ricorrente, questi, secondo la difesa dell' avrebbe dovuto dimostrare che la sig.ra è l'unica moglie dello stesso e che è nata Per_3 Persona_4 dall'unione tra i due. Tale necessità, secondo l'ente, nasce dall'essere la poligamia contraria all'ordinamento italiano.
§6.2
Pag. 16 di 18 Ora, se è vero che la circostanza dell'essere nata dall'unione tra Persona_4 Per_3
e è certificata nello stesso documento 2 già
[...] Parte_1 richiamato, si osserva che nel presente giudizio – avente ad oggetto l'erogazione di una prestazione assistenziale – l'essere la poligamia un reato ai sensi dell'art. 556 del Codice penale, non rileva tanto di per sé quanto ai fini della tutela accordabile al nucleo familiare e al lavoratore con nucleo familiare che, in base ai principi degli artt. 29 e 38 Cost., non può non essere altro che l'unico nucleo cui il nostro ordinamento accorda tutela, in quanto famiglia intesa come società naturale.
In altri termini, l'istante avrebbe dovuto provare, per mezzo di documentazione proveniente dall'autorità straniera competente (analogamente per quanto ha fatto per tutti gli altri requisiti di accesso alla prestazione) che, nel paese di origine egli non ha contratto ulteriori matrimoni oltre a quello da cui è originato il nucleo familiare per il quale richiede la prestazione nel presente giudizio – trattandosi di dato conoscibile soltanto dall'ufficiale di stato civile di quel paese.
§6.3
Egli, invece, ha inteso provare tale condizione di accesso alla prestazione per mezzo di autocertificazione (all. 4 bis).
Invero, è noto che << La prova del mancato superamento del limite reddituale e delle altre circostanze rilevanti ai fini del possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali non può essere fornita in giudizio mediante dichiarazione dell'avente diritto, anche se rilasciata con le formalità previste dalla legge per le autocertificazioni, trattandosi di atto che può assumere rilievo solo nei rapporti amministrativi ed è, al contrario, privo di efficacia probatoria in sede giurisdizionale né, in difetto di allegazioni nel ricorso introduttivo circa il possesso del requisito, la produzione in primo grado della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà può costituire, nella valutazione del giudice di merito, insindacabile ove congruamente motivata, un principio di prova idoneo a giustificare l'attivazione dei poteri officiosi ex art. 437, comma 2, c.p.c.>> (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 5708 del 09/03/2018).
Sennonché, nel caso in esame, la prodotta autocertificazione, in relazione alla qualità da provare, neppure rappresenta una valida pista probatoria, posto che ai sensi dell'art. 3 DPR 445/2000 “2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero”.
Infatti, come già rilevato, l'esistenza di una situazione di sostanziale monogamia da parte del sig. non è suscettibile di essere provata da Parte_1 soggetti pubblici italiani, in quanto attinente a condizione che esula dalla sfera di conoscibilità dei suddetti.
Pag. 17 di 18 §7
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Stante il tenore della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. cpc., in calce al ricorso introduttivo, il ricorrente va ammesso al beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese di lite in caso di soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1
, così provvede:
[...]
- rigetta il ricorso;
- nulla sulle spese
Firenze, 18 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Barbara Fatale
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