Articolo 13 della Legge 13 novembre 1960, n. 1407
Articolo 12
Versione
17 dicembre 1960
Art. 13.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , nonche' nel relativo regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1926, n. 1361 , e successive modificazioni.
E' abrogato il decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1986 , convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 233 , ed ogni altra disposizione: incompatibile con quelle della presente legge.
Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Entrata in vigore il 17 dicembre 1960
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