Versione
17 dicembre 1960
17 dicembre 1960
Art. 13.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , nonche' nel relativo regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1926, n. 1361 , e successive modificazioni.
E' abrogato il decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1986 , convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 233 , ed ogni altra disposizione: incompatibile con quelle della presente legge.
Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , nonche' nel relativo regolamento approvato con regio decreto 10 luglio 1926, n. 1361 , e successive modificazioni.
E' abrogato il decreto-legge 27 settembre 1936, n. 1986 , convertito nella legge 18 gennaio 1937, n. 233 , ed ogni altra disposizione: incompatibile con quelle della presente legge.
Le disposizioni di cui all'articolo 5 si applicano tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 03/12/1969, n. 149Provvedimento: […] b) dell'articolo unico della legge 30 dicembre 1959, n. 1234 (vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari); c) dell'art. 1 della legge 18 ottobre 1959, n. 945 (modificazioni ed integrazioni al R.D. legge 15 ottobre 1925, n. 2033); d) dell'art. 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407 (norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva); e) dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), nel testo modificato dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441; f) dell'art. 42 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari);Leggi di più...
- frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari·
- costituzione, art. 24·
- esclusione·
- atti assunti nella fase preliminare al processo·
- operativita' del diritto costituzionalmente garantito.·
- sent. 149/69 g. frodi alimentari·
- indipendenza del giudice ex art. 102 della costituzione·
- necessaria ma non sufficiente.·
- nozione di "procedimento"·
- attivita' di prelievo di campioni e prima analisi·
- pretesa violazione degli artt. 3 e 24 della costituzione·
- insussistente partecipazione difensiva dell'interessato·
- sent. 149/69 f. frodi alimentari·
- onere di cauzione·
- parziale illegittimita' costituzionale