Sentenza 3 aprile 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2019, n. 14628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14628 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IV BA, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano in data 20/6/2018; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con ordinanza n. 338/2018 in data 9/1/2018, il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva rigettato l'istanza di riabilitazione proposta nell'interesse di BA IV, rilevando come in relazione alle sentenze del Tribunale di Como del 6/2/1992, irrevocabile il 6/3/1992, e del Pretore di Como del 15/2/1994, irrevocabile il 27/5/1994, con le quali era stata condannata rispettivamente per furto e ricettazione, l'interessata non avesse fornito la prova dell'avvenuto risarcimento del danno o, comunque, di un tentativo di seria e congrua offerta all'avente diritto o eventualmente, in caso di impossibilità oggettiva, di una congrua donazione a favore di un ente benefico.
2. Avverso tale provvedimento, aveva proposto opposizione la stessa IV, deducendo che a seguito di tale rigetto aveva rintracciato la persona offesa de4 reato di ricettazione, tale UD RD, mentre la persona offesa dal delitto di furto, ER NI, non risultava, invece, residente nel comune di Como e l'istante non aveva informazioni utili per rintracciarla. La IV aveva, inoltre, rappresentato di essersi adoperata, con notevole sacrificio, date le limitate risorse economiche, a versare la somma di 100 euro a favore di un ente benefico;
e che UD RD l'aveva contattata chiedendole il pagamento della somma di 700 euro, di cui ella non aveva, però, disponibilità.
2.1. Con ordinanza n. 5848/18 in data 20/6/2018, il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettò l'opposizione, rilevando come l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato ovvero l'impossibilità oggettiva (con riferimento a una delle persone offese) o soggettiva (in considerazione delle limitate disponibilità economiche che la IV afferma di avere) di adempiervi, così come l'eventuale offerta di denaro a un ente benefico, avrebbero dovuto essere allegati al momento dell'originaria istanza di riabilitazione, o quantomeno sussistere al momento della decisione su di essa e non in sede di opposizione.
3. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la stessa IV per mezzo del difensore di fiducia, avv. Alessandra Calabro', deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 3.1. Con i primi due motivi, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 178 e 179 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato, per avere il Tribunale ritenuto ostativo,la circostanza dell'omesso ristoro dei danni, che la IV avrebbe inteso assolvere attraverso un'offerta di denaro ad un ente benefico. Dopo avere precisato che la donna avrebbe presentato l'istanza di riabilitazione senza avere potuto effettuare, stante l'urgenza dei tempi, la ricerca delle persone offese (sia a causa del tempo trascorso, sia perché, all'epoca, le stesse non si erano costituite parte civile), il ricorso deduce che la IV abbia documentato i propri tentativi risarcitori successivamente al deposito dell'istanza, senza potervi provvedere per l'impossibilità obiettiva di rintracciare una delle due parti lese e per la propria condizione di disagio economico: condizione, quest'ultima, che le avrebbe consentito unicamente di effettuare una donazione a favore di un ente benefico. In questo modo, la IV avrebbe, comunque, adempiuto a quanto stabilito dall'art. 179 cod. pen., il cui comma quarto, n. 2, richiederebbe quantomeno che, nei casi in cui non possa provvedere al pagamento senza subire un sensibile sacrificio economico, l'istante si sia quantomeno attivato in tale direzione. E il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare la richiesta, si sarebbe sottratto all'obbligo di svolgere i necessari approfondimenti dinnanzi all'allegazione del richiedente.J» 3.3. Con il terzo e il quarto motivo, il ricorso censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 178 e 179 cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale fatto esclusivo riferimento al presupposto del risarcimento del danno, omettendo di considerare la capacità economica della condannata, nonché la comprovata buona condotta personale, di lavoro e familiare protratta per circa 26 anni dalle condanne oggetto di riabilitazione. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe dato rilevanza agli aspetti "pecuniari" sottesi all'istituto, omettendo totalmente di valutare che, nel tempo trascorso, la IV avrebbe dato prova di effettivo e completo ravvedimento, sicché la decisione in ordine alla riabilitazione avrebbe dovuto sostanziarsi in un giudizio globale, in grado di collocare l'aspetto risarcitorio in un più ampio contesto.
3. In data 30/9/2018, è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta il rigetto del ricorso.
OSSERVAZIONI
1. La riabilitazione è un istituto finalizzato alla reintegrazione del condannato nella sua piena capacità giuridica, a condizione che, ai sensi dell'art. 179 cod. pen., egli abbia mostrato di avere tenuto buona condotta dopo la condanna e fino alla data della decisione sulla istanza (Sez. 1, n. 49718 del 31/5/2013, Caloiero, in motivazione) e sempre che abbia adempiuto all'onere di dimostrare di avere fatto quanto in suo potere per adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato ovvero di trovarsi•nell'impossibilità di provvedervi (Sez. 1, n. 4004 del 9/1/2014, Pollero, Rv. 259141; Sez. 1, n. 5707 del 18/12/2012, dep. 2013, Piccinini, Rv. 254806). Ne consegue che, in assenza di entrambi i requisiti, l'istanza del beneficio non può trovare accoglimento, sicché, già sotto tale profilo, deve rilevarsi l'infondatezza del terzo e del quarto motivo di doglianza, con cui è stata censurata la sottovalutazione della positiva condotta tenuta dalla IV in ambito sociale, che il Giudice di merito, invece, ha correttamente ritenuto insufficiente ai fini della concessione della riabilitazione.
2. Si opina, nondimeno, da parte della Difesa della ricorrente, che il Tribunale di sorveglianza non abbia tenuto conto che il mancato adempimento delle predette obbligazioni civili derivasse da una situazione di impossibilità in cui ella, per le ragioni allegate nell'impugnazione, si sarebbe trovata. Sul punto, osserva, tuttavia, il Collegio, che secondo quanto ritenuto, del tutto condivisibilmente, dal Tribunale di sorveglianza, la ricorrente avrebbe dovuto esplicitare le ragioni dell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni civili derivanti da reato già in occasione della richiesta originaria del beneficio o, comunque, prima che il Giudice di merito si pronunciasse su di essa nel giudizio di primo grado e non, come invece avvenuto, nel relativo giudizio di opposizione. Infatti, ove in via generale si consentisse al richiedente di soddisfare i presupposti per l'accoglibilità dell'istanza finanche nel giudizio di opposizione, integrando le condizioni originariamente mancanti, se ne vanificherebbe la natura di revisio prioris istantiae, con l'ulteriore effetto, chiaramente irragionevole, di indurre l'istante a presentare una richiesta in assenza dei presupposti, nella consapevolezza di poter poi addivenire, attraverso una successiva attività istruttoria, a neutralizzare la condizione di iniziale inammissibilità della richiesta. Ne consegue, pertanto, l'infondatezza anche dei due primi motivi di impugnazione.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.