TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/06/2025, n. 1277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1277 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'esito dell'udienza del 16.6.2025, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2975/24 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dagli Parte_1 lvatore Drago;
– ricorrente –
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
– resistente – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.4.2024 il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo ricorso avverso il provvedimento negativo con il quale veniva negata la qualità di vittima del dovere ex art. 1, commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Deduceva, in particolare, di aver subito lesioni fisiche allorquando rimaneva coinvolto in un incidente stradale nell'esercizio delle proprie funzioni presso la Questura di Caserta in data 24.11.2010. Evidenziava, segnatamente, che all'esito dei controlli medici gli erano stati diagnosticati “postumi di trauma Cervicolomobosacrale e ginocchio sx”, e che per detta patologia gli era stata riconosciuta la causa di servizio (come da documentazione sanitaria allegata al ricorso). Precisava, infine, di aver avanzato istanza finalizzata al riconoscimento di vittima del dovere e alla concessione dei relativi benefici, ma che detta istanza, con provvedimento del 17.4.2024, era stata dichiarata improcedibile in quanto presentata oltre il termine decennale di prescrizione. Tanto premesso, concludeva chiedendo accertarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dedotta dal e, per l'effetto, “Condannare la P.A. e dare corso Controparte_1 all'avvio del procedimento per il riconoscimento dello status di vittima del dovere e ammettere la ctu”. Vinte le spese, con attribuzione. Ritualmente istauratosi il contraddittorio, si costituiva la difesa erariale, eccependo preliminarmente il difetto assoluto di giurisdizione, nonché l'intervenuta prescrizione di tutti i diritti azionati al ricorrente;
nel merito, insisteva sulla insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dei diritti pretesi, chiedendone il rigetto. Vinte le spese. Il ricorso non può trovare accoglimento. CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO È imprescindibile, ai fini della comprensione della presente motivazione, trarre le mosse dalle conclusioni spiegate in ricorso che delimitano e circoscrivono il perimetro della pronuncia del giudice. Nelle conclusioni del ricorso, si chiede, infatti, “chiarita l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione chiesta dal;
Condannare la P.A. e dare corso all'avvio del procedimento per il Controparte_1 riconoscimento dello status di vittima del dovere e ammettere la ctu”. Si demanda al giudice, in altri termini, di pronunciarsi su un'eccezione che tale non è, essendo stata invocata nell'ambito di un procedimento amministrativo e, all'esito, di condannare il resistente a dar CP_1 corso al procedimento, nominando un consulente. Oggetto di domanda non è, dunque, la richiesta di accertamento dello status di vittima del dovere dell'istante, con condanna del delle conseguenti prestazioni Controparte_2 previste dalla legge. Queste ultime, infatti, non sono nemmeno individuate, né si adombra in ricorso una percentuale di invalidità dalla quale sarebbe affetto il ricorrente. Per vero, tra le richieste istruttorie non compare nemmeno quella di nominare un CTU. Tale istanza viene tardivamente formulata solo nelle note di trattazione scritta, all'esito della costituzione in giudizio del ministero e delle conseguenti argomentazioni difensive. Nelle medesime note vengono anche mutate le domande originariamente proposte, laddove si chiede al Tribunale di “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di Vittima del Dovere, ai sensi della legge n. 266/2005 e successive modifiche e integrazioni;
Condannare il
a corrispondere al ricorrente tutti i benefici economici previsti dalla normativa vigente, Controparte_1 nei limiti dei ratei non prescritti”. Si tratta, con tutta evidenza, di domande nuove, mai proposte, ben diverse da quelle oggetto di ricorso e, conseguentemente, inammissibili. Il rito del lavoro, invero, non consente la formulazione di domande nuove, né quelle contenute nelle conclusioni rassegnate nelle note redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., possono considerarsi come una mera precisazione delle domande già proposte. A mente dell'art. 112 c.p.c. “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”. È evidente che accertare lo status di vittima del dovere dell'istante e condannare il ministero all'erogazione dei conseguenti benefici (peraltro nemmeno individuati) comporterebbe una irrimediabile violazione dell'anzidetto principio, posto che si andrebbero senz'altro a travalicare i limiti dell'originaria domanda. Né è sostenibile che quella attuata nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sia una mera emendatio libelli, atteso che: - in ricorso non si individua la percentuale di invalidità da cui sarebbe affetto il ricorrente;
- in ricorso non si chiede di accertare lo status di vittima del dovere, ma solo l'assenza di prescrizione;
- in ricorso non si chiede di condannare il ad erogare alcunchè, ma solo a CP_1 nominare un consulente affinchè si dia corso al procedimento amministrativo. DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE/ATTRIBUZIONE Si tratta, com'è evidente, di un radicale mutamento di domanda, occasionato dal tenore della difesa erariale che correttamente ha posto in luce un difetto assoluto di giurisdizione, in relazione al fatto che il giudice civile non è dotato del potere di condannare il ministero a dare corso ad un procedimento amministrativo (peraltro già espletato e concluso con dichiarazione di improcedibilità). In questa sede sarebbe stato possibile unicamente (a fronte di espressa domanda) pervenire ad un diverso esito del procedimento, evidentemente già espletato dal ministero. Nondimeno, ciò non è stato richiesto dall'istante, che nemmeno ha individuato (né in ricorso né nelle successive note) le prestazioni agognate. GENERICITÀ DELLA DOMANDA Invero, i benefici che trovano il loro presupposto nello status di vittima del dovere sono molteplici, quali il diritto alla “elargizione” ex L. 302/90, L. 206/2004 e L. 22/2007, il diritto all'assegno vitalizio disciplinato dall'art. 2, L. 407/98, dall'art. 4 comma 1 D.P.R. n. 243/2006 e dall'art. 4, comma 238, L. 350/2003, il diritto allo “speciale assegno vitalizio” previsto dall' art. 5, comma 3 L. 206/2004, dall'art. 2, co. 105, L. 244/2007, il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e all'erogazione a carico del servizio sanitario nazionale di taluni medicinali, il diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato. Si tratta di benefici diversi, aventi presupposti fattuali e giuridici peculiari, che avrebbero dovuto essere indicati dalla parte ricorrente, (cfr. Trib. Roma, n. 3778/2023; in tal senso anche C.d.A. Roma n. 1774/2022). CARENZA PROBATORIA Da ultimo si rileva la radicale carenza probatoria. È noto, infatti, che chi agisce in giudizio per l'accertamento di un proprio diritto è gravato dell'onere di fornirne prova. Ebbene, tra le richieste istruttorie formulate in ricorso non si rinviene la nomina di un CTU, richiesta solo nelle note di trattazione ed in occasione dell'udienza di discussione, dunque, tardivamente. Nel rito del lavoro, al contrario, le richieste istruttorie devono essere contenute nell'atto introduttivo che, nel caso di specie, contiene unicamente l'istanza di acquisizione della documentazione allegata. Il ricorso, conclusivamente, va rigettato. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 1/3 tra le parti, attesa la qualità delle parti, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna il ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 1.400,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 16.06.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'esito dell'udienza del 16.6.2025, ha emesso la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2975/24 R.G. e vertente TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dagli Parte_1 lvatore Drago;
– ricorrente –
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
– resistente – MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 22.4.2024 il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale proponendo ricorso avverso il provvedimento negativo con il quale veniva negata la qualità di vittima del dovere ex art. 1, commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Deduceva, in particolare, di aver subito lesioni fisiche allorquando rimaneva coinvolto in un incidente stradale nell'esercizio delle proprie funzioni presso la Questura di Caserta in data 24.11.2010. Evidenziava, segnatamente, che all'esito dei controlli medici gli erano stati diagnosticati “postumi di trauma Cervicolomobosacrale e ginocchio sx”, e che per detta patologia gli era stata riconosciuta la causa di servizio (come da documentazione sanitaria allegata al ricorso). Precisava, infine, di aver avanzato istanza finalizzata al riconoscimento di vittima del dovere e alla concessione dei relativi benefici, ma che detta istanza, con provvedimento del 17.4.2024, era stata dichiarata improcedibile in quanto presentata oltre il termine decennale di prescrizione. Tanto premesso, concludeva chiedendo accertarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dedotta dal e, per l'effetto, “Condannare la P.A. e dare corso Controparte_1 all'avvio del procedimento per il riconoscimento dello status di vittima del dovere e ammettere la ctu”. Vinte le spese, con attribuzione. Ritualmente istauratosi il contraddittorio, si costituiva la difesa erariale, eccependo preliminarmente il difetto assoluto di giurisdizione, nonché l'intervenuta prescrizione di tutti i diritti azionati al ricorrente;
nel merito, insisteva sulla insussistenza delle condizioni per il riconoscimento dei diritti pretesi, chiedendone il rigetto. Vinte le spese. Il ricorso non può trovare accoglimento. CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO È imprescindibile, ai fini della comprensione della presente motivazione, trarre le mosse dalle conclusioni spiegate in ricorso che delimitano e circoscrivono il perimetro della pronuncia del giudice. Nelle conclusioni del ricorso, si chiede, infatti, “chiarita l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione chiesta dal;
Condannare la P.A. e dare corso all'avvio del procedimento per il Controparte_1 riconoscimento dello status di vittima del dovere e ammettere la ctu”. Si demanda al giudice, in altri termini, di pronunciarsi su un'eccezione che tale non è, essendo stata invocata nell'ambito di un procedimento amministrativo e, all'esito, di condannare il resistente a dar CP_1 corso al procedimento, nominando un consulente. Oggetto di domanda non è, dunque, la richiesta di accertamento dello status di vittima del dovere dell'istante, con condanna del delle conseguenti prestazioni Controparte_2 previste dalla legge. Queste ultime, infatti, non sono nemmeno individuate, né si adombra in ricorso una percentuale di invalidità dalla quale sarebbe affetto il ricorrente. Per vero, tra le richieste istruttorie non compare nemmeno quella di nominare un CTU. Tale istanza viene tardivamente formulata solo nelle note di trattazione scritta, all'esito della costituzione in giudizio del ministero e delle conseguenti argomentazioni difensive. Nelle medesime note vengono anche mutate le domande originariamente proposte, laddove si chiede al Tribunale di “Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dello status di Vittima del Dovere, ai sensi della legge n. 266/2005 e successive modifiche e integrazioni;
Condannare il
a corrispondere al ricorrente tutti i benefici economici previsti dalla normativa vigente, Controparte_1 nei limiti dei ratei non prescritti”. Si tratta, con tutta evidenza, di domande nuove, mai proposte, ben diverse da quelle oggetto di ricorso e, conseguentemente, inammissibili. Il rito del lavoro, invero, non consente la formulazione di domande nuove, né quelle contenute nelle conclusioni rassegnate nelle note redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., possono considerarsi come una mera precisazione delle domande già proposte. A mente dell'art. 112 c.p.c. “Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa”. È evidente che accertare lo status di vittima del dovere dell'istante e condannare il ministero all'erogazione dei conseguenti benefici (peraltro nemmeno individuati) comporterebbe una irrimediabile violazione dell'anzidetto principio, posto che si andrebbero senz'altro a travalicare i limiti dell'originaria domanda. Né è sostenibile che quella attuata nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sia una mera emendatio libelli, atteso che: - in ricorso non si individua la percentuale di invalidità da cui sarebbe affetto il ricorrente;
- in ricorso non si chiede di accertare lo status di vittima del dovere, ma solo l'assenza di prescrizione;
- in ricorso non si chiede di condannare il ad erogare alcunchè, ma solo a CP_1 nominare un consulente affinchè si dia corso al procedimento amministrativo. DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE/ATTRIBUZIONE Si tratta, com'è evidente, di un radicale mutamento di domanda, occasionato dal tenore della difesa erariale che correttamente ha posto in luce un difetto assoluto di giurisdizione, in relazione al fatto che il giudice civile non è dotato del potere di condannare il ministero a dare corso ad un procedimento amministrativo (peraltro già espletato e concluso con dichiarazione di improcedibilità). In questa sede sarebbe stato possibile unicamente (a fronte di espressa domanda) pervenire ad un diverso esito del procedimento, evidentemente già espletato dal ministero. Nondimeno, ciò non è stato richiesto dall'istante, che nemmeno ha individuato (né in ricorso né nelle successive note) le prestazioni agognate. GENERICITÀ DELLA DOMANDA Invero, i benefici che trovano il loro presupposto nello status di vittima del dovere sono molteplici, quali il diritto alla “elargizione” ex L. 302/90, L. 206/2004 e L. 22/2007, il diritto all'assegno vitalizio disciplinato dall'art. 2, L. 407/98, dall'art. 4 comma 1 D.P.R. n. 243/2006 e dall'art. 4, comma 238, L. 350/2003, il diritto allo “speciale assegno vitalizio” previsto dall' art. 5, comma 3 L. 206/2004, dall'art. 2, co. 105, L. 244/2007, il diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e all'erogazione a carico del servizio sanitario nazionale di taluni medicinali, il diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato. Si tratta di benefici diversi, aventi presupposti fattuali e giuridici peculiari, che avrebbero dovuto essere indicati dalla parte ricorrente, (cfr. Trib. Roma, n. 3778/2023; in tal senso anche C.d.A. Roma n. 1774/2022). CARENZA PROBATORIA Da ultimo si rileva la radicale carenza probatoria. È noto, infatti, che chi agisce in giudizio per l'accertamento di un proprio diritto è gravato dell'onere di fornirne prova. Ebbene, tra le richieste istruttorie formulate in ricorso non si rinviene la nomina di un CTU, richiesta solo nelle note di trattazione ed in occasione dell'udienza di discussione, dunque, tardivamente. Nel rito del lavoro, al contrario, le richieste istruttorie devono essere contenute nell'atto introduttivo che, nel caso di specie, contiene unicamente l'istanza di acquisizione della documentazione allegata. Il ricorso, conclusivamente, va rigettato. SPESE DI LITE Le spese di lite sono compensate per 1/3 tra le parti, attesa la qualità delle parti, mentre per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna il ricorrente al pagamento della restante parte, che liquida in complessivi euro 1.400,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, se dovute. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 16.06.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli