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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/05/2025, n. 1690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1690 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di querela di falso iscritto al n. 9385/2020 R.G. e pendente tra
, rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Ilario Manco,
-parte attrice-
e
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa da avv. Luigi Bolognini,
-parte convenuta- nonché
MINISTERO presso il Tribunale di Lecce, CP_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 9385/2020
1.1.- ha adito questo Tribunale per opporsi al decreto n. Parte_1
1813/2019 del 17/07/2019 con cui il Tribunale di Lecce gli ha ingiunto di pagare a la somma di € 48.000,00 oltre interessi e spese Controparte_1 di procedura. Contestualmente ha proposto querela di falso per l'abusivo riempimento delle clausole del contratto di conto corrente n. 0153332/03 e del finanziamento n. 001/01501162/07.
Ha allegato di essersi rivolto al tal , consulente Persona_1 finanziario per ottenere un prestito di € 5.000,00 e di aver sottoscritto nei primi giorni di febbraio 2015, presso lo studio del consulente e alla presenza di questi e di un promotore finanziario, una richiesta di finanziamento per €
5.000,00, autorizzando la contestuale apertura di un contro corrente online.
Ha, pertanto, riferito di non aver mai sottoscritto un contratto che prevedesse il finanziamento della somma di € 50.000,00, deducendo l'abusivo riempimento da parte del consulente e/o del promotore della richiesta da lui firmata.
Ha concluso domandando: a) in via preliminare, il sequestro ex art. 224
c.p.c. degli originali dei contratti per cui è causa;
b) la dichiarazione di falsità per abusivo riempimento del contratto di prestito e del contratto di conto corrente;
c) l'accertamento dell'inesistenza del credito e la revoca del decreto opposto. Con vittoria di spese di lite (atto di citazione notificato il
14/10/2019).
1.2.- si è costituita in giudizio contestando le Controparte_1 avverse prospettazioni.
In particolare, ha allegato che in data 04/02/2015 la parte attrice abbia sottoscritto il contratto di conto corrente e che successivamente, il
14/02/2015 abbia sottoscritto la richiesta di finanziamento. Ha, dunque, negato che i contratti de quibus siano stati contraffatti o alterati, essendo stati predisposti e riempiti dal promotore, con modalità di stampa e non manualmente, prima della loro sottoscrizione.
Ha dichiarato di voler utilizzare i contratti posti a base dell'azione monitoria e concluso domandando: a) il rigetto della querela di falso;
b) la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna della parte opponente al
2 R.G. 9385/2020
pagamento del credito. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 03/02/2020).
1.3.- All'udienza del 18/12/2020, la giudice istruttrice ha separato la causa avente ad oggetto la querela di falso da quella avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo e interpellato la parte querelata, che ha dichiarato di volersi avvalere dei documenti prodotti. Si è, dunque, proceduto al deposito degli originali dei documenti impugnati e sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
1.4.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti,
l'interrogatorio formale della parte attrice e con l'escussione di alcuni testimoni.
1.5.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
27/09/2024, le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice ha chiesto di riconoscere e dichiarare la falsità per abusivo riempimento del contratto di prestito n.001/01501162/07 e dal correlato contratto di conto corrente n. 01553332/03 entrambi stipulati con
. nella loro interezza e/o quantomeno nella parte Controparte_1 degli stessi in cui sono contenute le clausole contrattuali e particolarmente nella parte in cui è indicato l'importo del finanziamento per €.50.000,00 invece di quello vero e consapevolmente accettato di €.5.000,00 da parte di esso querelante;
b) parte convenuta ha chiesto di accertare e dichiarare l'inammissibilità della querela di falso, per mancanza dei presupposti di legge, e, in subordine, stante l'esito delle prove acquisite, confermare la correttezza e veridicità dei contratti impugnati, perché sottoscritti regolarmente dopo la loro compilazione;
c) P.M. non ha fatto pervenire alcuna determinazione.
All'esito, il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale mentre soltanto la parte convenuta ha depositato memoria di replica.
3 R.G. 9385/2020
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
3.- La querela di falso non merita accoglimento.
3.1.- In primo luogo, occorre rilevare che la parte attrice ha allegato che il riempimento del contratto di finanziamento in questione sia avvenuto absque pactis, ossia senza autorizzazione alcuna al riempimento, ma ha affermato altresì l'esistenza di un accordo con il proprio consulente finanziario per la stipula di un finanziamento di € 5.000,00 e che, pertanto, la somma finanziata di € 50.000,00 non corrisponda alla volontà contrattuale manifestata.
In tale prospettiva, è necessario anzitutto evidenziare che la parte attrice non è riuscita a dimostrare che la sua sottoscrizione sia avvenuta su foglio in bianco non compilato in alcune sue parti e, in particolare, nella parte dell'importo finanziato. In proposito, alcun valore può essere attribuito alle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale e ciò in quanto la parte medesima ha affermato di non aver letto i contratti quando ha firmato e di essere andata a fiducia. La dichiarazione di parte per cui i documenti siano stati sottoscritti in bianco, inoltre, non trova il benché minimo riscontro nelle altre testimonianze assunte, posto che l'unico testimone presente al momento della firma ha invece confermato che il contratto fosse già compilato al momento della sottoscrizione (cfr. testimonianza «è vera la posizione sub 4, perché Testimone_1 quello era l'importo richiesto inizialmente;
la procedura è la seguente: in presenza del cliente, viene compilata a penna l'anagrafica e l'apertura del conto che vengono regolarmente sottoscritti;
questi moduli sono in tre copie, una per la banca, una per il cliente e una per il promotore;
dopo che la banca ha provveduto a registrare i dati e ad aprire l'anagrafica, il promotore può inserire la richiesta di finanziamento;
questa viene poi stampata, discussa col cliente ed eventualmente sottoscritta;
anche di questa vengono fatte tre copie, una per la banca, una per il cliente e una per il promotore»). Del resto, le parti asseritamente riempite in modo abusivo sono di tutta evidenza stampate e non manoscritte, tal che risulta
4 R.G. 9385/2020
ancor più inverosimile immaginare un riempimento successivo alla prima stampa.
Ne consegue che la querela è infondata poiché avente ad oggetto un documento -pacificamente sottoscritto dalla parte querelante- già compilato al momento della sua sottoscrizione senza alcun riempimento abusivo.
3.2.- Ad abundantiam, quand'anche si volesse per assurdo ritenere che di abusivo riempimento si tratti, la querela sarebbe inammissibile poiché tendente a dimostrare non la falsità del documento ma la violazione dell'accordo sulle modalità di riempimento del foglio sottoscritto. In proposito, infatti, occorre evidenziare che nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto absque pactis, in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché
l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore. Qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento contra pacta e, quindi, di inadempimento del mandato ad scribendum in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore (in termini, Cass. Sez. 1, ordinanza n.23401 del 30/08/2024).
La parte attrice, infatti, allega -contraddittoriamente rispetto alla deduzione del riempimento absque pactis- che le intese raggiunte con il consulente e con il promotore fossero quelle di accendere un finanziamento pari ad € 5.000,00, sicché, ragionando sulla base delle mere allegazioni di parte, delle due l'una: o la parte è stata tanto gravemente imprudente da non leggere quanto stava sottoscrivendo oppure esisteva uno specifico
5 R.G. 9385/2020
accordo in merito al successivo riempimento del contratto e v'è stato l'inadempimento del mandato ad scribendum, inadempimento di cui la parte potrebbe dolersi soltanto nei confronti del mandatario.
Ciò che risulta certo è che non si sia trattato di un riempimento absque pactis, avvenuto cioè in totale assenza di accordo, sicché la querela di falso non poteva, pertanto, essere proposta.
Infine, dal tenore complessivo delle difese, è di tutta evidenza che le doglianze della parte attrice abbiano tutte ad oggetto la sola falsità della richiesta di finanziamento sottoscritta in data 14/02/2015 mentre alcun abusivo riempimento è stato specificamente denunciato relativamente al contratto di apertura di conto corrente del 04/02/2015.
3.3.- A norma dell'art. 226 c.p.c., al rigetto della querela di falso consegue la condanna del querelante ad una pena pecuniaria, che il
Tribunale stima congruo determinare in € 10,00.
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la parziale soccombenza a carico della parte attrice.
Quanto ai compensi, essi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00 (scaglione così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminabile il cui valore effettivo, considerato l'oggetto e la complessità della controversia, non riflette i parametri astratti legislativamente predisposti cfr. Cass. Sez. 6, ordinanza n. 968 del 13/01/2022). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in ragione dell'attività effettivamente svolta e dell'entità delle questioni di fatto e di diritto trattate (dimidiazione delle fasi introduttiva e decisionale, diminuzione della fase istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 9385/2020 introdotto con atto di citazione da nei confronti di Parte_1 CP_1
6 R.G. 9385/2020
con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, Controparte_3 così provvede:
1) RIGETTA la querela di falso;
2) ORDINA la restituzione dei documenti impugnati alla parte convenuta;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, della presente sentenza sia fatta menzione sull'originale dei documenti impugnati o sulla copia che ne tiene luogo;
4) CONDANNA alla pena pecuniaria pari ad € 10,00; Parte_1
5) CONDANNA alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_4
dei compensi di giudizio che si liquidano in € 3.418,00 oltre R.S.F.
[...] al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 21/05/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Francesca Caputo Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento di querela di falso iscritto al n. 9385/2020 R.G. e pendente tra
, rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Ilario Manco,
-parte attrice-
e
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa da avv. Luigi Bolognini,
-parte convenuta- nonché
MINISTERO presso il Tribunale di Lecce, CP_2
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue. R.G. 9385/2020
1.1.- ha adito questo Tribunale per opporsi al decreto n. Parte_1
1813/2019 del 17/07/2019 con cui il Tribunale di Lecce gli ha ingiunto di pagare a la somma di € 48.000,00 oltre interessi e spese Controparte_1 di procedura. Contestualmente ha proposto querela di falso per l'abusivo riempimento delle clausole del contratto di conto corrente n. 0153332/03 e del finanziamento n. 001/01501162/07.
Ha allegato di essersi rivolto al tal , consulente Persona_1 finanziario per ottenere un prestito di € 5.000,00 e di aver sottoscritto nei primi giorni di febbraio 2015, presso lo studio del consulente e alla presenza di questi e di un promotore finanziario, una richiesta di finanziamento per €
5.000,00, autorizzando la contestuale apertura di un contro corrente online.
Ha, pertanto, riferito di non aver mai sottoscritto un contratto che prevedesse il finanziamento della somma di € 50.000,00, deducendo l'abusivo riempimento da parte del consulente e/o del promotore della richiesta da lui firmata.
Ha concluso domandando: a) in via preliminare, il sequestro ex art. 224
c.p.c. degli originali dei contratti per cui è causa;
b) la dichiarazione di falsità per abusivo riempimento del contratto di prestito e del contratto di conto corrente;
c) l'accertamento dell'inesistenza del credito e la revoca del decreto opposto. Con vittoria di spese di lite (atto di citazione notificato il
14/10/2019).
1.2.- si è costituita in giudizio contestando le Controparte_1 avverse prospettazioni.
In particolare, ha allegato che in data 04/02/2015 la parte attrice abbia sottoscritto il contratto di conto corrente e che successivamente, il
14/02/2015 abbia sottoscritto la richiesta di finanziamento. Ha, dunque, negato che i contratti de quibus siano stati contraffatti o alterati, essendo stati predisposti e riempiti dal promotore, con modalità di stampa e non manualmente, prima della loro sottoscrizione.
Ha dichiarato di voler utilizzare i contratti posti a base dell'azione monitoria e concluso domandando: a) il rigetto della querela di falso;
b) la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna della parte opponente al
2 R.G. 9385/2020
pagamento del credito. Con vittoria di spese di lite (comparsa di risposta depositata il 03/02/2020).
1.3.- All'udienza del 18/12/2020, la giudice istruttrice ha separato la causa avente ad oggetto la querela di falso da quella avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo e interpellato la parte querelata, che ha dichiarato di volersi avvalere dei documenti prodotti. Si è, dunque, proceduto al deposito degli originali dei documenti impugnati e sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
1.4.- La causa è stata istruita con le produzioni documentali delle parti,
l'interrogatorio formale della parte attrice e con l'escussione di alcuni testimoni.
1.5.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
27/09/2024, le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
a) parte attrice ha chiesto di riconoscere e dichiarare la falsità per abusivo riempimento del contratto di prestito n.001/01501162/07 e dal correlato contratto di conto corrente n. 01553332/03 entrambi stipulati con
. nella loro interezza e/o quantomeno nella parte Controparte_1 degli stessi in cui sono contenute le clausole contrattuali e particolarmente nella parte in cui è indicato l'importo del finanziamento per €.50.000,00 invece di quello vero e consapevolmente accettato di €.5.000,00 da parte di esso querelante;
b) parte convenuta ha chiesto di accertare e dichiarare l'inammissibilità della querela di falso, per mancanza dei presupposti di legge, e, in subordine, stante l'esito delle prove acquisite, confermare la correttezza e veridicità dei contratti impugnati, perché sottoscritti regolarmente dopo la loro compilazione;
c) P.M. non ha fatto pervenire alcuna determinazione.
All'esito, il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciascuna parte ha depositato comparsa conclusionale mentre soltanto la parte convenuta ha depositato memoria di replica.
3 R.G. 9385/2020
2.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere delibate secondo l'ordine logico-giuridico.
3.- La querela di falso non merita accoglimento.
3.1.- In primo luogo, occorre rilevare che la parte attrice ha allegato che il riempimento del contratto di finanziamento in questione sia avvenuto absque pactis, ossia senza autorizzazione alcuna al riempimento, ma ha affermato altresì l'esistenza di un accordo con il proprio consulente finanziario per la stipula di un finanziamento di € 5.000,00 e che, pertanto, la somma finanziata di € 50.000,00 non corrisponda alla volontà contrattuale manifestata.
In tale prospettiva, è necessario anzitutto evidenziare che la parte attrice non è riuscita a dimostrare che la sua sottoscrizione sia avvenuta su foglio in bianco non compilato in alcune sue parti e, in particolare, nella parte dell'importo finanziato. In proposito, alcun valore può essere attribuito alle dichiarazioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale e ciò in quanto la parte medesima ha affermato di non aver letto i contratti quando ha firmato e di essere andata a fiducia. La dichiarazione di parte per cui i documenti siano stati sottoscritti in bianco, inoltre, non trova il benché minimo riscontro nelle altre testimonianze assunte, posto che l'unico testimone presente al momento della firma ha invece confermato che il contratto fosse già compilato al momento della sottoscrizione (cfr. testimonianza «è vera la posizione sub 4, perché Testimone_1 quello era l'importo richiesto inizialmente;
la procedura è la seguente: in presenza del cliente, viene compilata a penna l'anagrafica e l'apertura del conto che vengono regolarmente sottoscritti;
questi moduli sono in tre copie, una per la banca, una per il cliente e una per il promotore;
dopo che la banca ha provveduto a registrare i dati e ad aprire l'anagrafica, il promotore può inserire la richiesta di finanziamento;
questa viene poi stampata, discussa col cliente ed eventualmente sottoscritta;
anche di questa vengono fatte tre copie, una per la banca, una per il cliente e una per il promotore»). Del resto, le parti asseritamente riempite in modo abusivo sono di tutta evidenza stampate e non manoscritte, tal che risulta
4 R.G. 9385/2020
ancor più inverosimile immaginare un riempimento successivo alla prima stampa.
Ne consegue che la querela è infondata poiché avente ad oggetto un documento -pacificamente sottoscritto dalla parte querelante- già compilato al momento della sua sottoscrizione senza alcun riempimento abusivo.
3.2.- Ad abundantiam, quand'anche si volesse per assurdo ritenere che di abusivo riempimento si tratti, la querela sarebbe inammissibile poiché tendente a dimostrare non la falsità del documento ma la violazione dell'accordo sulle modalità di riempimento del foglio sottoscritto. In proposito, infatti, occorre evidenziare che nel caso di sottoscrizione di documento in bianco, colui che contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso soltanto se assume che il riempimento sia avvenuto absque pactis, in quanto in tale ipotesi il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché
l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore. Qualora, invece, il sottoscrittore, che si riconosce come tale, si dolga del riempimento della scrittura in modo difforme da quanto pattuito, egli ha l'onere di provare la sua eccezione di abusivo riempimento contra pacta e, quindi, di inadempimento del mandato ad scribendum in ragione della non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare, giacché attraverso il patto di riempimento il sottoscrittore medesimo fa preventivamente proprio il risultato espressivo prodotto dalla formula che sarà adottata dal riempitore (in termini, Cass. Sez. 1, ordinanza n.23401 del 30/08/2024).
La parte attrice, infatti, allega -contraddittoriamente rispetto alla deduzione del riempimento absque pactis- che le intese raggiunte con il consulente e con il promotore fossero quelle di accendere un finanziamento pari ad € 5.000,00, sicché, ragionando sulla base delle mere allegazioni di parte, delle due l'una: o la parte è stata tanto gravemente imprudente da non leggere quanto stava sottoscrivendo oppure esisteva uno specifico
5 R.G. 9385/2020
accordo in merito al successivo riempimento del contratto e v'è stato l'inadempimento del mandato ad scribendum, inadempimento di cui la parte potrebbe dolersi soltanto nei confronti del mandatario.
Ciò che risulta certo è che non si sia trattato di un riempimento absque pactis, avvenuto cioè in totale assenza di accordo, sicché la querela di falso non poteva, pertanto, essere proposta.
Infine, dal tenore complessivo delle difese, è di tutta evidenza che le doglianze della parte attrice abbiano tutte ad oggetto la sola falsità della richiesta di finanziamento sottoscritta in data 14/02/2015 mentre alcun abusivo riempimento è stato specificamente denunciato relativamente al contratto di apertura di conto corrente del 04/02/2015.
3.3.- A norma dell'art. 226 c.p.c., al rigetto della querela di falso consegue la condanna del querelante ad una pena pecuniaria, che il
Tribunale stima congruo determinare in € 10,00.
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la parziale soccombenza a carico della parte attrice.
Quanto ai compensi, essi sono liquidati come in dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 ed avendo riguardo ai parametri previsti per le cause ordinarie innanzi al tribunale di valore da € 5.200,01 ad € 26.000,00 (scaglione così individuato trattandosi di causa dal valore indeterminabile il cui valore effettivo, considerato l'oggetto e la complessità della controversia, non riflette i parametri astratti legislativamente predisposti cfr. Cass. Sez. 6, ordinanza n. 968 del 13/01/2022). Altresì vengono apportate le variazioni che si rendono necessarie in ragione dell'attività effettivamente svolta e dell'entità delle questioni di fatto e di diritto trattate (dimidiazione delle fasi introduttiva e decisionale, diminuzione della fase istruttoria).
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 9385/2020 introdotto con atto di citazione da nei confronti di Parte_1 CP_1
6 R.G. 9385/2020
con l'intervento del P.M., disattesa ogni altra questione, Controparte_3 così provvede:
1) RIGETTA la querela di falso;
2) ORDINA la restituzione dei documenti impugnati alla parte convenuta;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, della presente sentenza sia fatta menzione sull'originale dei documenti impugnati o sulla copia che ne tiene luogo;
4) CONDANNA alla pena pecuniaria pari ad € 10,00; Parte_1
5) CONDANNA alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_4
dei compensi di giudizio che si liquidano in € 3.418,00 oltre R.S.F.
[...] al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 21/05/2025.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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