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Sentenza 14 ottobre 2024
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Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/06/2025, n. 5128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5128 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 05128/2025REG.PROV.COLL.
N. 02434/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero di registro generale 2434 del 2025, proposto da
OL AC, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Angelone, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Napoli Federico II, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Fiorenzo Liguori, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
nei confronti
EN Morisco, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Vitale, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VII, 14 ottobre 2024, n. 8241, resa tra le parti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e di EN Morisco;
Vista la richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 112, comma 5, cod. proc. amm. dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il consigliere Angela Rotondano e uditi per le parti gli avvocati Enrico Angelone e Fiorenzo Liguori;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La professoressa OL AC chiede l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione in epigrafe indicata, che ha accolto in parte “nei sensi e termini indicati in motivazione” l’appello proposto dall’odierna ricorrente avverso la sentenza del Tar per la Campania, 5 giugno 2023, n. 3385 e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado, annullando quindi il decreto rettorale n. 5310 del 27 dicembre 2019 con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura comparativa bandita, con decreto n. 3173 del 5 agosto 2019, dall’Università degli Studi di Napoli Federico II per la nomina di un professore di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 08/D4 malattie cutanee, malattie infettive, malattie dell’apparato digerente, settore scientifico disciplinare MED/12, gastroenterologia, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Clinica e Chirurgia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, L. 240/2010.
La sentenza ha altresì annullato il decreto di chiamata della vincitrice, professoressa EN Morisco, facendo “salvo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione in conformità ai principi affermati nella decisione” .
2. Nel ricorso per ottemperanza ex art 112 cod. proc. amm. si deduce che – nonostante con decreto del 22 novembre 2024 sia stata riconvocata la Commissione esaminatrice (già nominata con d.r. 3654/2019) al fine di dare esecuzione alla citata sentenza del Consiglio di Stato – nel frattempo nessun provvedimento in ordine al termine dei lavori della Commissione sarebbe stato assunto e/o comunicato alla ricorrente.
Si domanda, pertanto, di fissare un termine all’Università per concludere il procedimento e predisporre una nuova graduatoria, conformemente alle statuizioni contenute nella sentenza, e di nominare un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
3. Nel costituirsi in giudizio, l’Università, oltre ad eccepire l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto, ha formulato una richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 112 comma 5 cod. proc. amm. in ordine alle modalità di ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 8241/2024 di questa Sezione.
4. Si è costituita in giudizio anche la controinteressata, insistendo per il rigetto del ricorso e chiedendo che in sede di chiarimenti sia confermato l’operato della Commissione esaminatrice che ha proceduto alla rivalutazione delle candidate in esecuzione della sentenza.
5. In vista della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato una memoria conclusiva mediante la quale, oltre a ribadire quanto già dedotto nel ricorso introduttivo del giudizio, ha ulteriormente argomentato in replica alle deduzioni difensive contenute nella memoria di costituzione dell’Università, insistendo nelle domande formulate e chiedendo, inoltre, di dichiarare la nullità ex art. 21 septies della l. 241 del 1990 del sopravvenuto decreto n. 1165 del 17 marzo 2025 con cui, a seguito della notifica del ricorso, è stata disposta la sospensione del procedimento in attesa dei chiarimenti richiesti ai sensi dell’art. 112 comma 5 cod. proc. amm., perché si tratterebbe di atto adottato “in violazione ed elusione del giudicato” .
6. Alla camera di consiglio del 5 giugno 2025, uditi i difensori della ricorrente e dell’Università, la causa è passata in decisione.
7. Il ricorso per ottemperanza è fondato e va accolto, nei sensi di seguito indicati.
7.1. La sentenza n. 8241/2024 del Consiglio di Stato non aveva disposto di procedere alla nomina di una nuova Commissione né di rinnovare i criteri fissati da quest’ultima ai fini della valutazione dei candidati, ma unicamente di provvedere a una nuova valutazione delle pubblicazioni e dei titoli culturali, professionali e di servizio dei docenti concorrenti, in conformità ai principi affermati dalla decisione, avendo riscontrato profili di erroneità e illogicità, esattamente indicati, in cui è incorsa la Commissione nella valutazione comparativa delle due candidate, tali da inficiare i giudizi e i punteggi attribuiti con riferimento all’attività di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche, alle attività clinico assistenziali, all’attività didattica nonché di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolte dai candidati.
7.2. Nondimeno l’Amministrazione ha ritenuto opportuno acquisire un parere da parte dell’Avvocatura dello Stato sulla portata del giudicato, parere che è stato difatti reso nel senso che l’illegittimità rilevata dalla sentenza “è riferita unicamente ai giudizi della commissione e non anche ai parametri e criteri di valutazione” e che, inoltre, “non [fosse] opportuna la nomina di una commissione, atteso che i vizi non riguardano la sua composizione, né profili di imparzialità o trasparenza” .
7.3. In data 22 novembre 2024 è stata, quindi, riconvocata la commissione originaria, la quale svolgeva la propria valutazione confermando il precedente esito.
7.4. Con nota del 5 marzo 2025, l’Amministrazione, nell’espletare il controllo di regolarità sui profili investiti dalla sentenza e riesaminati dalla Commissione, ha, tuttavia, ritenuto che “ non appare adeguatamente spiegata né risulta agevolmente comprensibile neppure aliunde la conferma in toto dell’esito della valutazione”
In particolare, l’Università ha evidenziato che “La commissione, infatti, doverosamente elimina – in ciò ottemperando alla decisione del giudice- ogni rilievo erroneamente nella prima valutazione attribuito alla complessità delle patologie studiate; ma tale espunzione non produce alcun effetto sulla valutazione finale, poiché la commissione valorizza – con una sostanziale sostituzione della ridetta “complessità”- il dato, in verità tutto affatto differente, della “diversificazione della produzione scientifica nell’ambito della SSSD MED/12”, che figura invece tra i criteri (2.2. al verb. 1, con riferimento alla valutazione della consistenza complessiva, intensità, ecc. della produzione scientifica). Non si evince però dal verbale una spiegazione esplicita della equivalenza in termini ponderali dei due profili, certamente diversi e non sovrapponibili, uno dei quali (“diversificazione”) avrebbe peraltro dovuto essere già oggetto di considerazione nella originaria considerazione (si vedano infatti i riferimenti al riguardo nel giudizio comparativo finale, a pag. 111 dei verbali della prima valutazione)” .
L’Amministrazione nella sua memoria deduce che il punto è apparso rilevante, posto che la prevalenza della controinteressata sulla ricorrente sarebbe data unicamente dalla migliore valutazione della produzione scientifica ( buono /8 contro ottimo /9), mentre per gli altri aspetti la ricorrente è sempre valutata con il massimo dei voti ( eccellente ).
Tale differente valutazione dell’attività scientifica sarebbe poi determinata, sempre secondo quanto evidenziato dall’Amministrazione, non solo e non tanto dalla valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche, ma dall’ulteriore criterio della “valutazione della consistenza complessiva…” (criterio di cui al punto 2.2. dell’alleg. 1, al verbale 1/2019) che diventerebbe “decisivo e persino assorbente” (v. memoria di costituzione dell’Università).
7.5. Sulla base di questi elementi l’Ateneo, con la citata nota del 5 marzo 2025, ha quindi chiesto alla Commissione di provvedere alla regolarizzazione degli atti.
7.6. Con nota del’11 marzo 2025, la Commissione ha ritenuto, invece, di aver adeguatamente motivato il giudizio finale e di non dover apportare alcuna modifica ai verbali concorsuali, in quanto avrebbe “già ottemperato in modo pieno e conforme alla decisione del Consiglio di Stato” .
7.7. Il 17 marzo 2025, con decreto del Rettore n. 1165, l’Università, senza determinarsi sull’approvazione degli atti, ha disposto di sospendere il procedimento, in attesa del riscontro di una richiesta di chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a. in ordine alle modalità di esecuzione della sentenza.
7.8. Alla luce di quanto evidenziato, emerge dunque che – come fondatamente dedotto dalla ricorrente – l’Amministrazione, nonostante abbia posto in essere alcune attività esecutive di cui deve tenersi conto (procedendo in particolare, previa acquisizione di un parere legale sugli effetti conformativi del giudicato, a riconvocare la Commissione esaminatrice per consentire la rivalutazione dei candidati in relazione ai profili indicati dalla sentenza), non ha concluso il procedimento di approvazione degli atti né ha predisposto una nuova graduatoria dei candidati.
Si tratta di un ambito condizionato dall’esecuzione di un giudicato che sul punto non ha lasciato all’Università alcun margine di apprezzamento discrezionale in ordine alle modalità di esecuzione della sentenza, per cui, una volta terminate le attività della Commissione, riconvocata per rivalutare i titoli dei candidati con l’obbligo di osservanza delle statuizioni contenute nella sentenza, l’ulteriore attività spettante all’Università è solo quella – interamente vincolata – di concludere tempestivamente l’iter procedimentale.
Si tratta, all’evidenza, di una attività che è di esclusiva competenza dell’Amministrazione alla quale è rimessa ogni decisione in ordine all’approvazione o non approvazione degli atti della Commissione esaminatrice, non ostando a ciò le determinazioni assunte da quest’ultima, fermo quanto si dirà nel prosieguo in merito alla richiesta di chiarimenti proposta dall’Università nel presente giudizio.
Posto che la sentenza ha fatto salvo il riesercizio del potere, in conformità ai principi affermati nella decisione, è quindi necessario che l’amministrazione concluda tempestivamente il procedimento, determinandosi in merito all’approvazione degli atti della procedura concorsuale, anche perché solo all’esito di tale ulteriore attività, che l’Amministrazione è tenuta a compiere in esecuzione della sentenza, la ricorrente potrebbe eventualmente impugnare le nuove valutazioni della Commissione o agire per farne dichiarare la nullità per violazione ed elusione del giudicato.
7.9. Il ricorso va dunque accolto e, per l’effetto, l’Amministrazione dovrà provvedere a concludere il procedimento, determinandosi sull’approvazione degli atti e, in caso positivo, predisponendo una nuova graduatoria, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o (se anteriore) dalla notifica della presente decisione.
8. Venendo ora all’esame della richiesta di chiarimenti ex art. 112 comma 5 cod. proc. amm. della sentenza del Consiglio di Stato indicata in epigrafe, preliminarmente deve rilevarsi che la stessa è stata ritualmente proposta, con memoria notificata e in relazione ai profili ivi indicati, nel presente giudizio instaurato dalla professoressa AC con ricorso per l’ottemperanza della sentenza (assunto al protocollo dell’Università il giorno della decisione di richiedere chiarimenti al giudice).
L’Amministrazione ha, infatti, rappresentato che la mancata conclusione dell’iter procedimentale al termine dei lavori della Commissione sarebbe dipesa dalla permanenza di “margini di incertezza e opinabilità sulla effettiva intensità del controllo da operare” e quindi dalla esigenza, prima di determinarsi in merito all’approvazione degli atti, di richiedere chiarimenti al Consiglio di Stato “in merito alla adeguatezza della motivazione espressa dalla Commissione rispetto a quanto statuito in sentenza al punto 10.6” .
La richiesta di chiarimenti, costituente presupposto del sopravvenuto provvedimento di sospensione del procedimento (di cui la ricorrente assume la nullità per elusione e sospensione del giudicato), è dunque strettamente connessa al ricorso per l’ottemperanza della sentenza introdotto dall’originaria appellante, con il quale si è lamentata la mancata conclusione del procedimento in seguito al decreto che ha riconvocato la commissione esaminatrice per provvedere alla rivalutazione dei candidati.
Del resto, il ricorso per chiarimenti di cui all’art. 112, comma 5, Cod. proc. amm. deve precedere e non seguire l’azione amministrativa resasi necessaria in forza degli effetti conformativi della sentenza da ottemperare (Cons. Stato, III, 11 ottobre 2019, n. 6910).
8.1. Ciò posto, conviene poi, sempre in via preliminare, rammentare che il ricorso ex art. 112, comma 5, Cod. proc. amm. per l’ottemperanza di chiarimenti di una sentenza è rimedio che, come assunto dalla giurisprudenza, “è ammissibile, nel suo contenuto proprio di strumento volto a ottenere precisazioni e delucidazioni su punti del decisum ovvero sulle concrete e precise modalità di esecuzione, laddove si riscontrino elementi di dubbio o di non immediata chiarezza, senza che con ciò possano essere introdotte ragioni di doglianza volte a modificare e/o integrare il proprium delle statuizioni rese” (cfr. ex multis , Cons. Stato, VI, 0 febbraio 25 n. 1021, Cons. Stato, V, 16 maggio 2017 n. 2324 e 6 settembre 2017 n. 4232; id. IV, 30 novembre 2015 n. 5409).
Pertanto, in tale limitata prospettiva va anzitutto osservato che i quesiti da sottoporre al giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 5, Cod. proc. amm., devono attenere alle modalità dell'ottemperanza stessa e avere i requisiti della concretezza e della rilevanza. Non si possono cioè sottoporre al giudice questioni astratte di interpretazione del giudicato, ma solo dubbi specifici che siano effettivamente insorti durante l’esecuzione dello stesso.
Diversamente, il mezzo verrebbe indebitamente convertito in uno strumento per impropriamente investire ante causam il giudice di una questione da decidere, ma senza che sussistano i presupposti di una controversia attuale e concreta. Per quanto queste questioni possano essere, in ragione del conflitto interpretativo che su di esse è aperto, fonte di una potenziale controversia, il principio di separazione dei poteri vieta – salvo eccezionali deroghe di legge che ammettono un’azione de futuro - che possano essere decise dal giudice in prevenzione di una futura controversia, allo stato solo eventuale.
Non deroga a queste considerazioni quanto stabilito da Cons. Stato, Ad. plen., 9 giugno 2016, n. 11, sulla formazione progressiva del giudicato, che comunque presuppone che la progressione si basi su questioni già controverse nel contesto del giudizio di cognizione ma non esaurientemente specificate o potute specificare da quella sentenza, per cui resta da delinearne l’attuale portata dispositiva e conformativa.
Fermo, dunque, che la c.d. ottemperanza di chiarimenti costituisce non un’azione o una domanda in senso tecnico, ma un mero incidente sulle modalità di esecuzione del giudicato, utilizzabile in una situazione di incertezza che impedisce la sollecita esecuzione del titolo esecutivo - con gli ulteriori corollari per cui essa non può trasformarsi in un’azione di accertamento della legittimità o liceità della futura azione amministrativa (così Cons. Stato, IV, 4 marzo 2016, n. 888), né in un impugnazione dissimulata che possa portare ad alterare il contenuto della decisione (la quale non può più venire riformata né integrata dal giudice dell'ottemperanza ove la pretesa avanzata sia de plano ricavabile dal tenore testuale della sentenza da eseguire) - si può dunque procedere all’esame dei quesiti formulati dall’Università.
8.2. A tale riguardo deve anzitutto rilevarsi che, nell’articolare la propria richiesta, l’Amministrazione ha premesso di aver espletato il controllo di regolarità con esito positivo su tutti i numerosi profili investiti dalla sentenza e riesaminati dalla commissione, ma con una eccezione, relativa ad un punto specifico, con riferimento al quale, con nota del 5 marzo 2025 prot. 28589 ha ritenuto che “non appare adeguatamente spiegato né risulta agevolmente comprensibile neppure aliunde la conferma in toto dell’esito della valutazione” .
8.3. In particolare, l’Università ha evidenziato che, la commissione, pur avendo eliminato, in ottemperanza alla decisione del Consiglio di Stato, ogni rilievo erroneamente dato alla complessità delle patologie studiate, avrebbe però valorizzato – con una sostanziale sostituzione della ridetta “complessità” - il dato, in verità tutto affatto differente, della “diversificazione della produzione scientifica nell’ambito della SSSD MED/12” , che figura invece tra i criteri (2.2. al verb. 1, con riferimento alla valutazione della consistenza complessiva, intensità, ecc. della produzione scientifica).
Dal verbale non si evincerebbe, tuttavia, una spiegazione esplicita della equivalenza in termini ponderali dei due profili, certamente diversi e non sovrapponibili, uno dei quali ( “diversificazione” ) avrebbe peraltro dovuto essere già oggetto di considerazione nella originaria valutazione.
8.4. L’Università ha poi rimarcato che si tratta di un aspetto rilevante posto che la prevalenza dalla ricorrente è data proprio dalla sensibilmente migliore valutazione della produzione scientifica, determinata non solo e non tanto dalla valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche, che vede anzi una quasi completa parità (164 a 163), ma dall’ulteriore criterio della “ valutazione della consistenza complessiva…” che diventa decisivo e persino assorbente.
Ritenendo che la riproposizione di una tale valutazione anche dopo la cancellazione di ogni riferimento alla, in origine, valorizzata complessità, presentasse profili di insufficiente motivazione e di potenziale incongruità, anche in considerazione del fatto che l’espunzione del rilievo dato alla complessità della patologia non ha prodotto alcun effetto sulla valutazione finale, l’Ateneo, con nota del 5 marzo 2025, ha chiesto alla Commissione di meglio argomentare i propri giudizi, soprattutto in termini di evidenza sul piano numerico e ponderale.
A seguito di tale richiesta, la Commissione esaminatrice ha però ritenuto di aver adeguatamente motivato e, quindi, “di dover mantenere invariata la valutazione globale sull’attività di ricerca dei candidati, che è la combinazione di tutti i criteri valutativi” .
8.5. Al fine di portare correttamente a compimento l’attività esecutiva l’Amministrazione – premesso che la Commissione avrebbe attribuito valore assorbente al criterio di cui al punto 2.2. dell’alleg. 1, al verbale 1/2019 (che, invero, si riferisce alla “ consistenza complessiva della produzione scientifica...” ) - ha, quindi, richiesto chiarimenti in merito alla adeguatezza della motivazione espressa dalla commissione rispetto a quanto statuito in sentenza al punto 10.6, con particolare riferimento al punteggio assegnato all’attività scientifica delle candidate e al rilievo attribuito al criterio della “consistenza complessiva della produzione scientifica all’intensità e alla continuità temporale della stessa” , una volta che sia stato espunto dal giudizio, e dunque non fatto oggetto di valutazione, il profilo della “complessità” delle patologie studiate.
8.6. Tanto premesso - e pur dovendosi ribadire anche in questa sede che i quesiti da sottoporre al giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 5, Cod. proc. amm., devono attenere alle modalità dell'ottemperanza stessa, in presenza di elementi di dubbio o di non assoluta chiarezza nella sentenza ottemperanda, non potendo sottoporsi al giudice questioni astratte di interpretazione del giudicato né potendo trasformarsi il rimedio in un’azione di accertamento della legittimità o liceità della futura azione amministrativa, o con la finalità di investire il giudice dell’ottemperanza di questioni che devono trovare la loro risoluzione nel rapporto tra le parti in sede di corretta esecuzione della decisione (Cons. Stato V 30 giugno 2020 n. 4138) - il Collegio osserva che, per rispondere al quesito formulato dall’Amministrazione in relazione al profilo sopra indicato, conviene anzitutto riportare testualmente le statuizioni della sentenza che qui rilevano.
8.7. Ebbene, al punto 10.6 della motivazione - nell’ambito del paragrafo 10 contenente le statuizioni di accoglimento del terzo motivo di appello (volto a contestare come erronee le statuizioni di rigetto delle ulteriori censure mediante le quali si era dedotta l’erroneità dei punteggi assegnati per lo svolgimento dell’attività di ricerca, clinico assistenziale e didattica, specialmente sotto il profilo del difetto di motivazione e di istruttoria) – si legge che: “10.6. In secondo luogo, sebbene entrambe le candidate sono state considerate opinion leader e super esperte dello specifico settore di ricerca, la controinteressata ha prevalso perché la patologia di cui si è occupata (malattie epatiche croniche e progressive) è stata considerata “complessa” a differenza di quella studiata dall’appellante (celiachia e malattie infiammatorie croniche dell’intestino): e però in forza del combinato disposto dell'art. 15, comma 1, e dell'art. 18, comma 1, lett. a), l. n. 240/2010, la procedura comparativa di chiamata dei professori universitari deve esclusivamente incentrarsi sul tipizzato settore scientifico disciplinare, cosicché rileva il settore concorsuale nel suo insieme, senza che sia consentito dare preminenza ad uno dei campi di competenza rientranti nel settore stesso.
La Commissione non avrebbe, pertanto, potuto attribuire di per sé maggiore rilievo ad un ambito specifico di competenza ricompreso nel settore concorsuale oggetto di procedura, ciò costituendo una chiara violazione degli artt. 15 e 18 della Legge n. 240/2010 e del bando che non aveva previsto un siffatto criterio, perché non attinente in alcun modo alla natura, al contenuto e ai risultati della ricerca.
Ne consegue che la sentenza impugnata va riformata nella parte in cui ha omesso l’esame di detta specifica contestazione avverso la valutazione della Commissione . ”.
8.8. Con tali statuizioni la sentenza ha esattamente definito il perimetro del riesercizio del potere con riguardo alla valutazione dell’attività di ricerca scientifica svolta dai candidati.
In particolare, dopo aver “in primo luogo” condiviso la doglianza con cui si censurava la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, tenuto conto degli indicatori di riferimento individuati all’art. 11, quinto comma, lett. e), del Bando (v.§ 10.5), delle risultanze dell’istruttoria tecnica e della mancata considerazione di alcuni aspetti dell’attività della candidata (che, invece, “andavano adeguatamente considerati nell’ambito della valutazione comparativa, in linea con le prescrizioni del bando ), la sentenza ha chiarito che la complessità della patologia studiata non poteva in alcun modo essere posta alla base di un giudizio di prevalenza dei candidati, come invece avvenuto, all’esito della valutazione comparativa, per la controinteressata
Quest’ultima non poteva, pertanto, ottenere un punteggio più elevato in ragione dell’asserita complessità della patologia studiata, non potendosi attribuire maggiore rilievo ad un ambito specifico di competenza ricompreso nel settore concorsuale oggetto di procedura, in quanto ciò si sarebbe tradotto in una violazione di specifiche disposizioni di legge e del bando, che non prevedono un siffatto criterio perché non attinente in alcun modo alla natura, al contenuto e ai risultati della ricerca.
8.9. Ne consegue che nel caso in esame – nel rivalutare i candidati e nel rideterminare i punteggi assegnati – non si potrà dare preminenza a uno dei campi di competenza rientranti nel settore scientifico disciplinare (ovvero a uno specifico settore di ricerca rispetto al quale ciascuna delle candidate è stata ritenuta opinion leader e super esperta), ma dovrà essere valutata nel suo insieme la qualità della ricerca svolta dai candidati, con riguardo alla natura, al contenuto e ai suoi risultati.
Ne consegue ulteriormente che nell’ambito della valutazione e del giudizio comparativo finale non potrà essere utilizzato, quale criterio di valutazione, quello della complessità della patologia studiata, non potendosi in alcun caso attribuire rilievo dirimente a questo aspetto che era stato, invece, inizialmente considerato, in modo erroneo, centrale nell’ambito del precedente giudizio comparativo.
9. Per mera completezza, in generale si chiarisce che la sentenza da eseguire ha ritenuto sussistenti manifesti profili di illogicità e irragionevolezza del contestato giudizio comparativo in relazione ad aspetti esattamente individuati - che, tra l’altro, assumevano particolare e decisiva evidenza nella fattispecie per cui è causa, in ragione del minimo distacco di punteggio (0,1 punti) esistente tra le due candidate - sia perché erano stati valutati titoli ed esperienze che non potevano essere propriamente considerati tra le attività valutabili ai fini del punteggio (o che comunque non erano stati documentati nella loro natura, né per contenuto e modalità), sia perché la valutazione compiuta, per taluni specifici aspetti, non era supportata da alcuna motivazione adeguata che consentisse di comprendere l’iter logico seguito dalla commissione nell’assegnazione dei punteggi alle docenti interessate: come infatti accertato dalla sentenza, benché su molti aspetti prevalesse di gran lunga l’appellante, si dava giudizio favorevole o irragionevolmente di poco più basso alla controinteressata.
Ogni ulteriore ragione di doglianza avverso le nuove valutazioni della Commissione esaminatrice non può essere esaminata in questa sede, essendo rimessa a eventuali futuri giudizi, di annullamento o di ottemperanza, che potranno essere proposti dalla ricorrente a seguito della conclusione del procedimento da parte dell’Università.
10. Si chiarisce dunque che il giudicato comporta la rivalutazione da parte della Commissione, salve le conseguenziali ulteriori determinazioni rimesse alla sua discrezionalità tecnica, nei sensi e termini sopra indicati.
11. Il ricorso per ottemperanza proposto dalla professoressa AC deve essere, invece, accolto nei sensi indicati in motivazione, con conseguente obbligo dell’Università di concludere il procedimento di approvazione degli atti della procedura concorsuale sopra specificata, assegnandole a tal fine il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o (se anteriore) dalla notifica della presente sentenza per dare integrale esecuzione alla pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VII, 14 ottobre 2024, n. 8241.
11. La natura del ricorso e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza e sulla richiesta di chiarimenti ex art. 112 comma 5 cod. proc. amm., come in epigrafe proposti, accoglie il ricorso per ottemperanza e fornisce i chiarimenti richiesti come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Daniela Di Carlo, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Rotondano | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO