Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2016, n. 30419
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Sentenza 16 marzo 2016

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Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., costituisce "luogo di privata dimora" ogni ambiente in cui la persona autorizzata a soggiornarvi sia titolare di uno "ius exludendi alios" e che sia in concreto idoneo a sottrarre il soggetto da ingerenze esterne e a proteggere il diritto alla riservatezza. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'aggravante con riferimento a rapine in banca consumate all'interno dei locali di ricezione della clientela in orari di apertura al pubblico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2016, n. 30419
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30419
    Data del deposito : 16 marzo 2016

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