Sentenza 16 marzo 2016
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-bis, cod. pen., costituisce "luogo di privata dimora" ogni ambiente in cui la persona autorizzata a soggiornarvi sia titolare di uno "ius exludendi alios" e che sia in concreto idoneo a sottrarre il soggetto da ingerenze esterne e a proteggere il diritto alla riservatezza. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'aggravante con riferimento a rapine in banca consumate all'interno dei locali di ricezione della clientela in orari di apertura al pubblico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/03/2016, n. 30419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30419 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2016 |
Testo completo
304 1 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 16/03/2016 Composta da: Sent. n. sez. 714/2016 FRANCO FIANDANESE - Presidente REGISTRO GENERALE N.37766/2015 PIERCAMILLO DAVIGO MARCO MARIA ALMA Rel. Consigliere - VINCENZO TUTINELLI - SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VA ME nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 01/07/2015 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 16/03/2016, la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI Udito il Procuratore Generale in persona del MARIO MARIA STEFANO PINELLI che ha concluso per l'anunhamento can invio delu sunt impor ta Udit i difensor Avv. Dato ake cha l'istant de noms presentaton dar difenden l'stake you an dinanti continuta nel verbal di nolien tik Ritenuto in fatto 1. Con sentenza 1 luglio 2015, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza il Tribunale di Roma in data 27 ottobre 2014, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente VA IC e in parziale - riforma della sentenza di primo grado - ha rideterminato la pena nella misura ritenuta di giustizia. In particolare, la Corte d'appello ha preso atto delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato nel memoriale depositato;
ha dichiarato l'inammissibilità della doglianza relativa alla violazione della competenza funzionale del GIP (cui gli atti non erano stati restituiti per la trattazione del giudizio abbreviato all'esito della rimessione in termini per richiedere riti alternativi per irregolare notifica del decreto che disponeva il giudizio immediato) in quanto motivo nuovo proposto dopo la scadenza dei termini per l'impugnazione; ha escluso la sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 628 comma 3 numero 3 bis cod. pen. in quanto il luogo dove si erano svolti i fatti erano aperti al pubblico;
ha escluso l'aggravante dell'uso dell'arma nella vicenda di cui al capo o) poiché l'imputato maneggiava una penna Bic;
ha affermato infine l'illegittimità del procedimento seguito dal giudice di primo grado che aveva ritenuto le attenuanti generiche subvalenti.
2. Avverso tale provvedimento ricorrono per cassazione sia il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma sia l'imputato a mezzo del proprio difensore. Il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, con l'unico motivo di ricorso, lamenta:
2.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale contestando la mancata applicazione dell'aggravante prevista dall'articolo 628 comma terzo numero 3 bis del codice penale. In particolare, il PG segnala che le rapine ascritte l'imputato sono state consumate all'interno dei saloni di ricezione della clientela di alcuni sportelli bancari, in orari di apertura al pubblico e che, di conseguenza, si dovrebbe applicare al caso di specie il principio di diritto stabilito da questa stessa Corte con la sentenza n. 28045 del 5 aprile 2012 Rv. 253413, dovendosi comunque ritenere che la nozione di privata dimora sia più ampia di quella di abitazione comprende ogni luogo dove le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente atti della propria vita privata.
3. Con il proprio ricorso, l'imputato lamenta:
3.1 violazione di legge processuale e violazione della "norma penale regolate la competenza per materia". Nello svolgimento del motivo, la difesa specifica che il vizio si incentra sul fatto che, in origine, l'imputato, che aveva ricevuto tardivamente la notifica del decreto che dispone il giudizio immediato, era stato rimesso in termini per la richiesta di riti alternativi;
tuttavia, il Tribunale, all'esito della richiesta di giudizio abbreviato, non aveva trasmesso gli atti al GIP e aveva direttamente provveduto a giudicare con le forme del rito abbreviato. In ciò il ricorrente ritiene sussistere una violazione della G 2 competenza funzionale del GIP avente natura insanabile a differenza di quanto affermato dalla Corte territoriale.
3.2 Violazione di legge in relazione all'articolo 597 terzo comma cod. proc. pen. Lamenta in particolare l'imputato che, pur essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche, la Corte d'appello aveva applicato una diminuzione di un quarto della pena base, in ciò discostandosi dal calcolo effettuato dal giudice di primo grado, che aveva operato una riduzione maggiore. Ritiene dunque il ricorrente sussistere nel caso di specie un'ipotesi di reformatio in pejus non permessa dall'ordinamento;
3.3 illogicità della motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento. Afferma il ricorrente che, essendo stata esclusa nel contesto della sentenza di secondo grado l'aggravante di cui all'articolo 628, comma 3 numero 3 bis del codice penale, non sussisteva più il divieto posto dall'articolo 628 comma quattro del codice di rito e che quindi la Corte avrebbe dovuto esprimersi e specificamente motivare sul regime del concorso circostanze aggravanti attenuante di cui all'articolo 69, salvo il divieto di prevalenza di cui all'articolo 69 comma quattro del codice penale. Considerato in diritto Il motivo di ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma risulta infondato. Questa Corte ha più volte affermato che la nozione di luogo di privata dimora esprime un significato ben più ampio di quello normalmente riconnesso all'espressione "luogo di abitazione", ricomprendendo in sè tutti quegli spazi delimitati non pubblici all'interno dei quali le persone possano trattenersi, anche in maniera transitoria e contingente, per svolgere atti della propria vita privata (Sez. 5, 1 ottobre 2014, dep. 21 gennaio 2015, Baldassin, n. 2768, rv. 262677; Sez. 5, 10 novembre 2014, dep. 23 marzo 2015, Dello Buono, n. 12180, rv. 262815). In questa categoria concettuale sono stati fatti rientrare anche i luoghi privati aperti al pubblico, quali gli esercizi commerciali e i luoghi di ristoro (Sez. 4, 10 giugno 2009, n. 32232, rv. 244432, Caglioni relativa ad un furto commesso all'interno di un ristorante al di fuori dell'orario di apertura al pubblico). Questa stessa sezione ha ritenuto "luogo di privata dimora" l'area aperta al pubblico durante gli orari di ufficio di un'agenzia bancaria (Sez. 2, Sentenza n. 28045 del 05/04/2012 Rv. 253413) e in altra occasione l'interno di un supermercato- durante l'orario di apertura dello stesso, in quanto tale luogo è adibito dai dipendenti anche per atti della loro vita privata, seppur in modo transitorio e contingente (Sez. 2, Sentenza n. 24761 del 12/05/2015 Rv. 264384). In senso assai più restrittivo si sono tuttavia espresse le Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ad altro contesto normativo sebbene frutto della medesima nello svolgimento di intercettazioni-formulazione e segnatamente sui limiti che telefoniche - derivano dalla qualifica di privata dimora di un luogo piuttosto che un 6 3 altro (Sez. U, Sentenza n. 26795 del 28/03/2006 Rv. 234269). Le sezioni unite hanno infatti affermato che il concetto di privata dimora individua un particolare rapporto con il luogo in cui si svolge la vita privata, in modo da sottrarre la persona da ingerenze esterne, indipendentemente dalla sua presenza, valorizzando il necessario carattere tendenzialmente esclusivo del godimento del luogo (lo ius excludendi alios) e - conseguentemente - la difesa della privacy. In questo contesto, è stata rilevata la tendenza da parte della giurisprudenza ad ampliare il concetto di domicilio in funzione della determinazione delle fattispecie incriminatrici imperniate su tale concetto (artt. 614, 615 bis, 624 bis) e a circoscriverlo quando l'ambito domiciliare rappresenti un limite allo svolgimento delle indagini. Proprio tale diversità di applicazioni a fronte di formulazioni normative pressoché identiche (il testo dell'art. 614 richiamato dall'art. 266 cod. proc. pen. rimane - parzialmente sovrapponibile a quello dell'art. 624 bis richiamato dall'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen) impone però di adottare criteri improntati a una sostanziale uniformità. Riproponendo quello che è l'orientamento più recente espresso da questa Corte a composizione allargata, il concetto di privata dimora è caratterizzata da tre elementi: l'esprimere un rapporto stabile tra una persona e un luogo, generalmente 1 - chiuso, in cui si svolge la vita privata;
-la possibilità di sottrarre il soggetto alle ingerenze esterne e di garantirgli 2 quindi la riservatezza (c.d. ius excludendi alios);
3 - il fatto che la tutela del rapporto tra persona e luogo si estenda anche quando il soggetto sia assente. In sostanza, la vita personale che si svolge all'interno del luogo di privata dimora, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che esso diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente. Sulla scorta di tali premesse (e segnatamente sulla scorta delle considerazioni svolte dalla citata pronuncia) è stato escluso che rientrasse nella nozione di domicilio il box cassa di un'autorimessa di utilizzo promiscuo a tutti i dipendenti e con ww turnazione di più lavoratori nelle mansioni di cassa ivi svolte, anche in ragione della presenza di un'ampia vetrata dalla quale era possibile osservare dall'esterno le azioni che si svolgevano all'interno (Sez. 5, Sentenza n. 11419 del 17/11/2015 - dep. 17/03/2016 - Rv. 266372), l'ingresso, i balconi e il cortile di un edificio destinato a civile abitazione (Sez. 5, Sentenza n. 37698 del 17/07/2008 Rv. 241946), il davanzale della finestra e del cortile dell'abitazione, trattandosi di luoghi esposti al pubblico e, pertanto, oggettivamente visibili da più persone (Sez. 4, Sentenza n. 10697 del 24/01/2012 Rv. 252673), l'interno di bar dovendosi intendere per "luogo di privata dimora" quello adibito ad esercizio di attività che ognuno ha il diritto di svolgere liberamente e legittimamente, senza turbativa da parte di estranei (Sez. 6, n. 1707 4 del 10/11/2011 - dep. 17/01/2012 - Rv. 251563, Trapani), l'ufficio commerciale di una ditta oggetto di attività estorsiva trattandosi di luogo ove, salvo che nelle ore di chiusura, è consentito l'accesso ad un numero indiscriminato di persone (Sez. 6, n. 47304 del 24/11/2009 Rv. 245485 Imp. Cocozza), la stanza di un ospedale, non potendosi considerare nel "possesso" esclusivo delle singole persone ricoverate, alle quali non compete un indifferenziato "ius excludendi alios" (Sez. 6, n. 22836 del 13/05/2009 Rv. 244148 Imp. Rizzi), la cella di carcere e gli ambienti penitenziari non essendo nel "possesso" dei detenuti, ai quali non compete alcuno "ius excludendi alios" (Sez. 1, n. 32851 del 06/05/2008 Rv. 241228 Imp. Sapone e altri ). -Risulta in conseguenza di quanto detto che sebbene l'attività lavorativa o professionale possa rientrare nel concetto di vita privata - in tutti i casi in cui difetti la possibilità di sottrarre il soggetto alle ingerenze esterne e per costui di esercitare il c.d. ius excludendi alios, non potranno ritenersi sussistenti i presupposti per la responsabilità aggravata connessa alla violazione dei c.d. luoghi di privata dimora. Va specificato che - estendendosi la tutela prevista dalla norma penale anche alle "pertinenze" (art. 624 bis cod. pen. - l'art. 614 si riferiva alle "appartenenze di essi") rientrano nel concetto di privata dimora secondo tale accezione anche locali che, pur non comunicando direttamente con l'abitazione, hanno natura accessoria stabile come le autorimesse e i cortili i quali, pur non essendo adibiti a vera e propria abitazione, costituiscono parte integrante del luogo abitato per essere destinati, con carattere di indispensabile strumentalità, all'attuazione delle esigenze della vita abitativa, le scale. Ancora, l'art. 624 bis, al comma 1, prevede espressamente che la destinazione ad atti di vita privata, che caratterizza i "luoghi di privata dimora", possa essere anche soltanto parziale, vale a dire relativa ad una parte dei luoghi in parola ovvero ad una porzione della giornata. Ne consegue che anche quando vengano in considerazioni - edifici aperti al pubblico, in cui l'esercizio dello ius excludendi non sia materialmente ipotizzabile - venga utilizzata quella parte dei locali in cui l'accesso non è generalizzato ma rispetto a cui vi sia una previsione generale di riservatezza in quanto funzionale allo svolgimento di attività complementari (spogliatoi, abitazioni comunicanti ai negozi) - permarrà la tutela rafforzata in sede penalistica. Riportando l'analisi così effettuata al caso di specie, deve osservarsi che il provvedimento impugnato appare avere fatto corretto uso dei principi espressi dalle sezioni unite sopra riportati. Per altro verso, concetto di luogo di privata dimora non può infatti far riferimento a una persona giuridica. Per altro verso, le persone fisiche dei dipendenti che possono essere considerate parti offese non risultano titolari di un rapporto stabile non regolato da terzi con il luogo di lavoro. Né risulta nello svolgimento dell'attività illecita -alcun collegamento con locali aventi carattere privato e distinto da quelli ordinariamente accessibili al pubblico, rispetto a cui lo svolgimento delle attività – anche professionali connesse a una concezione estesa di vita privata potessero essere svolte con modalità tali da sottrarre il soggetto alle ingerenze esterne e di garantirgli quindi la Б 5 riservatezza tramite l'esercizio dello ius excludendi.. Il motivo di ricorso deve quindi essere rigettato. Il ricorso dell'imputato risulta infondato. Deve innanzitutto rilevarsi che, quanto alla dedotta eccezione di incompetenza funzionale, pacificamente la competenza a giudicare sul giudizio abbreviato a seguito di immediato spetta al GIP. Tuttavia, nel caso di specie non risulta essersi verificata, a fronte dell'irregolare iter processuale, alcuna lesione dei diritti di difesa e come altresì non sia rinvenibile in capo al ricorrente alcun interesse alla proposizione e coltivazione del ricorso sul punto. Al proposito va rilevato che, disposto il rinvio dell'opponente dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, ne' l'imputato ne' il suo difensore hanno eccepito alcunché in ordine all'iter processuale seguito;
che il Giudice, preso atto della richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato a seguito della rinnovata notifica del decreto che dispone il giudizio immediato ha sull'accordo delle parti acquisito il fascicolo del P.M. ed - - ammesso il giudizio abbreviato, sottolineando come ciò fosse possibile essendosi ancora nella fase degli atti preliminari;
la difesa ha materialmente svolto tutte le proprie facoltà chiedendo, in sede di conclusioni, l'assoluzione dell'imputato da ogni addebito senza nulla eccepire in punto di competenza. Alla stregua di quanto sopra deve quindi escludersi ogni lesione dei diritti di difesa ed altresì sottolinearsi la totale carenza di interesse dell'imputato ad avanzare rilievi in punto di competenza (Sez. 1, Sentenza n. 31345 del 19/06/2008 Rv. 240673; Sez. 4, Sentenza n. 25987 del 20/02/2013 Rv. 257185). Quanto al profilo attinente alla riduzione a titolo di attenuanti generiche, deve rilevarsi che solo apparentemente risulta effettuato una riduzione minore rispetto a quanto avvenuto in primo grado. Infatti, la Corte di appello - per effetto dell'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 bis cod. pen. ha rideterminato la - pena operando una nuova valutazione anche con riferimento agli altri termini di calcolo irrogando una pena che risulta minore sia in termini di pena base sia all'esito della riduzione per effetto delle circostanze attenuanti generiche sia all'esito della riduzione per il rito. In tale situazione, deve escludersi che vi sia violazione del divieto della "reformatio in peius" da parte del giudice che, dopo aver riqualificato il fatto contestato in un reato meno grave, applica per le circostanze attenuanti generiche una diminuzione di pena proporzionalmente inferiore rispetto a quella praticata dal giudice della sentenza riformata, perché la diversa qualificazione giuridica del fatto comporta una diversa incidenza degli elementi circostanziali (ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 41188 del 10/07/2014 Rv. 261034). Tale situazione porta ad escludere la sussistenza di alcuna reformatio in pejus. L'ultimo motivo del ricorso dell'imputato è parimenti infondato. In primo luogo, deve rilevarsi che l'esclusa aggravante non era l'unica causa che portava a escludere la possibilità di considerare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. Nonostante ciò, vi è stata una riduzione a tale titolo in relazione all'errore del giudice di primo grado rilevato dalla Corte. Consegue a ciò che la motivazione della Corte б 6 territoriale che sui motivi che hanno portato all'applicazione della (indebita) riduzione appare completa e congrua in relazione alle peculiarità del caso di specie. Per altro verso, non vi è nemmeno interesse per l'imputato al ricorso non potendo derivare dall'accoglimento del ricorso alcuna utilità in concreto in sede di giudizio di rinvio. Le suesposte considerazioni portano al rigetto del ricorso e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna l'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 marzo 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente (dott. Franco franco fandany (dott. Vincenzo Tutinelli) DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 18 LUG. 2018 IL REMAD! Il Cancelliere CANCELLIERE Claudia Branelli E R P U I S E O N G 7