Sentenza 12 maggio 2015
Massime • 1
È configurabile l'aggravante dell'introdursi in un luogo di "privata dimora", prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 3 bis, cod. pen., quando l'autore della rapina pone in essere la condotta delittuosa all'interno di un supermercato durante l'orario di apertura dello stesso, in quanto tale luogo è adibito dai dipendenti anche per atti della loro vita privata, seppur in modo transitorio e contingente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/05/2015, n. 24761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24761 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 12/05/2015
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - N. 1020
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 51157/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CU LV nato il [...];
avverso la sentenza del 15/05/2014 della Corte di Appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Riello Luigi che ha concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to Spano Paolo che ha concluso per l'accoglimento.
FATTO
1. Con sentenza del 15/05/2014, la Corte di Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari - confermava la sentenza con la quale, in data 28/06/2013, il giudice dell'udienza preliminare del tribunale della medesima città aveva ritenuto CU LV colpevole dei delitti di rapina aggravata, porto ed illegale detenzione di due pistole, nonché di minaccia grave ai danni del M.llo Serra.
2. Avverso la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione dell'art. 628 c.p. per avere la Corte confermato il giudizio di responsabilità con motivazione apparente ed illogica in ordine alla valutazione del compendio probatorio costituito da indizi equivoci e, quindi, non rispondenti ai criteri di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2. In particolare, la Corte non aveva valutato il dato processuale dell'orario della rapina incompatibile con la presenza del PO al bar Sport;
2.2. violazione della L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7 per avere la Corte ritenuto la responsabilità dell'imputato anche in ordine alla detenzione e porto di due pistole nonostante non vi fosse alcuna prova che le suddette armi fossero vere;
2.3. violazione dell'art. 61 c.p., n. 5 per avere la Corte ritenuto la sussistenza della suddetta aggravante nonostante non ne sussistessero i presupposti fattuali essendo la rapina avvenuta alle ore 19,45 del 01/02/2013 in un momento di massima affluenza con i parcheggi ben illuminati;
2.4. violazione dell'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 bis per avere la Corte ritenuto la configurabilità dell'aggravante del luogo in tutto o in parte di privata dimora, non avendo considerato che la rapina avvenne in un supermercato ossia in un luogo aperto al pubblico;
2.5. trattamento sanzionatorio: il ricorrente lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche nonostante ne sussistessero i presupposti.
DIRITTO
1. violazione dell'art. 628 c.p.: la censura, nei termini in cui è stata dedotta, è manifestamente infondata.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente il compendio probatorio evidenziato dalla Corte territoriale è amplissimo ed univoco e risponde a tutti i criteri di cui all'art. 192 c.p.p., comma 2. La censura è del tutto aspecifica limitandosi a generiche e tralaticie doglianze fondate solo su una indimostrata versione alternativa dei fatti (ampiamente stigmatizzata dalla Corte territoriale: pag. 11, 3.10) e su una pretesa mancata considerazione di un elemento fondamentale circa gli orari della rapina (circostanza, questa, però, smentita da entrambi i giudici che hanno rilevato che l'imputato non aveva alcun alibi per l'orario della rapina: cfr pag. 5 4.12).
2. violazione della L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4 e 7: anche la suddetta doglianza è manifestamente infondata, in quanto il giudizio della Corte (pag. 12 3.15) non si basa su congetture, ma su precisi elementi fattuali che la Corte ha valutato con criteri di logica e, quindi, incensurabili in questa sede.
3. violazione dell'art. 61 c.p., n. 5: in punto di fatto, la Corte, ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, in quanto "l'ora notturna di consumazione del reato, e la conseguente oscurità (era Febbraio), aveva agevolato la commissione del reato e ostacolato la difesa, data la maggiore facilità - a causa della minore vigilanza esercitata sulle pubbliche vie (cfr Cass. 35616/10) e della minore capacità di visuale di eventuali passanti - di approssimarsi e allontanarsi indisturbati dal luogo del delitto". La suddetta decisione è conforme al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo il quale, appunto, "integra l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 5 (minorata difesa pubblica o privata), la commissione di un tentativo di furto in tempo di notte, in assenza di illuminazione": Cass. 19615/2011 Rv. 250183; Cass. 7433/2011 Rv. 249603; Cass. 35616/2010 Rv. 248883.
Il ricorrente ha contestato la decisione della Corte sostenendo, in punto di fatto, che la rapina avvenne in un "supermercato appartenente ad una grossa catena presente su tutto il territorio nazionale e per comune esperienza, i parcheggi sono ben illuminati, così come tutta l'area commerciale": ma, si tratta di una deduzione in fatto che non solo non risulta da alcunché (anzi, è smentita dalla motivazione della sentenza impugnata) ma che non può neppure dirsi provata sulla base del fatto notorio (come pretende il ricorrente) proprio perché, sul punto, non è possibile formulare alcuna massima d'esperienza. La censura va, quindi, disattesa.
4. violazione dell'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 bis: la Corte ha respinto la richiesta del ricorrente di ritenere insussistente la suddetta aggravante adducendo la seguente testuale motivazione: "Deve poi ritenersi che l'esercizio commerciale in cui era stato commesso il reato fosse un luogo destinato a privata dimora, dovendo qualificarsi tale "qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata" (Cass. 43089/07, che fra i vari esempi cita espressamente gli esercizi commerciali;
v. anche, in termini, Cass. 18810/03 e Cass. 43671/03): occorre tenere presente, infatti, che il proprietario e i commessi non svolgono in tali locali solo la propria attività lavorativa, ma dispongono al loro interno di spogliatoi e servizi igienici, destinati alla propria intimità, e spesso effettuano nell'esercizio anche la pausa-pranzo". In punto di diritto, la suddetta conclusione è del tutto aderente e conforme alla maggioritaria giurisprudenza di questa Corte, che, in questa sede si ritiene di dover ribadire. È stato, infatti, rilevato che "Secondo il consolidato e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso dal Collegio, infatti, costituisce luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, nel delitto di furto in abitazione, qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, come un esercizio commerciale o uno studio medico, durante l'orario della loro apertura al pubblico (cfr. Cass., sez. 5A, 5.5.2010, n. 22725, rv. 247969; Cass., sez. 5A, 25.6.2010, n. 32093, rv. 248356; Cass., sez. 5A, 15.2.2011, n. 10187, rv. 249850; Cass., sez. 5A, 18.9.2007, n. 43089), risultando del tutto minoritario l'orientamento di segno opposto, secondo il quale non rientrano nella previsione dell'art. 624 bis c.p., le condotte di furto che si verificano all'interno di un pubblico esercizio o di un negozio durante l'orario di apertura e nella parte concretamente aperta al pubblico (cfr. Cass., sez. 6, 8.5.2012, n. 18200). Peraltro, anche quella giurisprudenza secondo cui non commette il reato di furto in abitazione chi si introduce all'interno di un esercizio commerciale in orario notturno (cfr. Cass., sez. 4, 24.1.2013, n. 11490, rv. 254854), trattandosi di locale non adibito a privata dimora, non risulta applicabile al caso in esame, in cui, come sottolineato dallo stesso ricorrente, il furto si è verificato nei locali dell'esercizio commerciale durante l'orario di apertura, mentre la proprietaria era intenta a servire altri clienti": da ultimo Cass. 32026/2014 Rv. 261672. In conclusione, poiché la rapina avvenne durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale (il ricorrente, infatti, entrò proprio perché l'ingresso era ancora consentito) e poiché, come ha incensurabilmente ritenuto la Corte territoriale quel luogo era adibito dai dipendenti anche per atti della loro vita privata, l'aggravante deve ritenersi correttamente contestata e ritenuta, sicché la censura va disattesa.
5. trattamento sanzionatorio: La suddetta censura va ritenuta manifestamente infondata in quanto la motivazione addotta dalla Corte territoriale ("La pena irrogata (come risultante in esito alla disposta correzione ex art. 130 c.p.p.) appare conforme a giustizia, alla stregua dei parametri indicati nell'art. 133 c.p., opportunamente e specificamente richiamati dal primo giudice, alla luce dei quali non appare significativo il mero dato formale dell'incensuratezza dell'imputato (oltretutto gravato da gravi pendenze") deve ritenersi ampia, congrua e logica e, quindi, non censurabile in questa sede di legittimità, essendo stato correttamente esercitato il potere discrezionale spettante al giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche atteso che la Corte ha anche motivato in ordine ai pretesi elementi a favore dell'imputato.
In conclusione, l'impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2015