Sentenza 19 giugno 2008
Massime • 1
La competenza del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto penale di condanna a celebrare il giudizio abbreviato chiesto in sede di opposizione è funzionale e inderogabile. (Nella specie, peraltro, la Corte ha ritenuto che, disposto irritualmente dal predetto giudice il rinvio dell'opponente dinanzi al tribunale in composizione monocratica, quest'ultimo legittimamente celebra il rito speciale qualora l'opponente medesimo e il suo difensore non formulino eccezioni in ordine all'"iter" processuale seguito, prestino consenso all'acquisizione del fascicolo del P.M. e all'ammissione, nella fase degli atti preliminari, al rito e accettino integralmente il contraddittorio sulla "res iudicanda", senza nulla eccepire in ordine alla competenza, sicché resta preclusa l'ulteriore deduzione della incompetenza in sede di legittimità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2008, n. 31345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31345 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 19/06/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 1046
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 39468/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA RA, N. IL /12/1951;
avverso SENTENZA del 14/05/2007 TRIBUNALE di AVELLINO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Alfredo Montagna che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14/5/2007 il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, ha condannato NC CA, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, alla pena di Euro 200,00 di ammenda quale responsabile del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20, commi 1 - 2 per non avere, quale titolare di autorizzazione di polizia per il commercio e la riparazione di armi, custodito le armi corte da sparo con la diligenza necessaria a tutelare l'interesse della sicurezza pubblica (in Avellino il 3/12/2004), in particolare tenendole esposte e conservandole con modalità diverse da quelle prescritte nella autorizzazione rilasciatagli.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato rilevando che il giudizio si era illegittimamente incardinato dinanzi a Giudice diverso da quello naturale (GIP del Tribunale di Avellino che aveva emesso nei confronti del CA il decreto penale, da questi opposto con richiesta di giudizio abbreviato) e che il giudicante non aveva tenuto conto del tenore dell'art. 13 del titolo autorizzativo in possesso dell'imputato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come costantemente affermato da questa Corte il GIP che ha emesso il decreto penale di condanna è competente a celebrare il giudizio abbreviato chiesto dall'opponente ai sensi del combinato disposto dell'art. 461 c.p.p., comma 3 e art. 464 c.p.p., (cfr. Cass. sent. n. 38595/2005). Trattasi di competenza funzionale non derogabile, tant'è che, in caso di reiezione dell'istanza, l'opponente può riproporre la sua richiesta dinanzi al Tribunale che, ove l'accolga, procede con le modalità del rito richiesto.
Ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi come nella specie non si sia verificata, a fronte dell'irregolare iter processuale, alcuna lesione dei diritti di difesa e come altresì non sia rinvenibile in capo al ricorrente alcun interesse alla proposizione e coltivazione del ricorso sul punto. Al proposito va rilevato: che, disposto il rinvio dell'opponente dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, ne' il CA ne' il suo difensore hanno eccepito alcunché in ordine all'iter processuale seguito;
che, dopo una serie di rinvii, il Giudice, preso atto della richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato unitamente alla opposizione a decreto e rilevato come a seguito di essa il GIP avrebbe dovuto fissare dinanzi a sè l'udienza per la trattazione del giudizio speciale scelto, all'udienza del 26/3/2007 ha - sull'accordo delle parti - acquisito il fascicolo del P.M. ed ammesso il giudizio abbreviato, sottolineando come ciò fosse possibile essendosi ancora nella fase degli atti preliminari;
che alla successiva udienza del 14/5/2007 la difesa ha depositato memoria sul merito delle questioni avanzate e chiesto l'assoluzione dell'imputato da ogni addebito senza nulla eccepire in punto di competenza.
Alla stregua di quanto sopra deve quindi escludersi ogni lesione dei diritti di difesa ed altresì sottolinearsi la totale carenza di interesse dell'imputato ad avanzare rilievi in punto di competenza. Quanto alle ulteriori censure esse appaiono palesemente inammissibili, con esse prospettandosi una diversa "lettura" delle prescrizioni imposte nonché dei dati di fatto indicati in sentenza come contrastanti con le prescrizioni, ed altresì descrivendosi una collocazione delle armi conforme all'autorizzazione: rilievi tutti con i quali, lungi dal prospettare contraddizioni od illogicità motivazionali, si tenta di ottenere un nuovo esame del fatto non proponibile in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente CA NC al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 19 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 0008