Sentenza 10 luglio 2014
Massime • 2
Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice che, dopo aver riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, e pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore di quella inflitta in primo grado, applica per i reati satellite - già unificati per continuazione - un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata, in quanto la posizione di questi ultimi non muta nonostante la variazione della definizione giuridica data dalla violazione più grave.
Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice che, dopo aver riqualificato il fatto contestato in un reato meno grave, applica per le circostanze attenuanti generiche una diminuzione di pena proporzionalmente inferiore rispetto a quella praticata dal giudice della sentenza riformata, perché la diversa qualificazione giuridica del fatto comporta una diversa incidenza degli elementi circostanziali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2014, n. 41188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41188 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 10/07/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2364
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 39062/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV BE N. IL 02/01/1969;
avverso la sentenza n. 3652/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 18/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SETTEMBRE ANTONIO;
- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Torino, con sentenza del 18/4/2013, in parziale riforma di quella emessa dal locale Tribunale, all'esito di giudizio abbreviato, ha ritenuto ES OB responsabile di violenza privata continuata (capi a-b) e lesioni personali (capo e) in danno della moglie SA BA e lo ha condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione, così determinata: PB, mesi 12 di reclusione per art. 610 c.p., (capo a), ridotta a mesi nove per art. 62 bis c.p., aumentata di mesi sei per la continuazione interna col reato di cui all'art. 610 c.p. e di ulteriori sei mesi per il reato di lesioni. La pena finale di mesi 21 di reclusione è stata ridotta di un terzo per il rito.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Femia Rocco con due motivi.
2.1. Col primo lamenta una reformatio in peius della sentenza, in violazione di plurime norme di legge, così spiegata:
- il giudice di prime cure (che aveva condannato l'imputato per tentato omicidio) aveva concesso all'imputato le attenuanti generiche e le aveva applicate nella massima estensione. Il giudice d'appello, su appello del solo imputato, ha riqualificato il reato di cui al capo a) in quello di violenza privata e, confermate le attenuanti generiche, non le ha applicate nel massimo, riducendo la pena di mesi tre invece che di mesi quattro;
- il primo giudice aveva disposto un aumento di mesi due e giorni quindici di reclusione per il reato di violenza privata, di cui al capo b), mentre quello d'appello ha aumentato la pena di mesi sei;
- il primo giudice aveva disposto un aumento di pena di mesi uno e giorni 15 di reclusione per il reato di cui al capo c) (lesioni volontarie), mentre quello d'appello ha disposto un aumento di mesi sei.
2.2. Col secondo lamenta violazione dell'art. 125 c.p.p. e art. 165 c.p. per essere stata subordinata la sospensione condizionale della pena al pagamento, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, della provvisionale di Euro 8.000, senza motivare in ordine alle potenzialità economiche dell'onerato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
1. Il ricorrente pone la questione dei poteri e dei limiti del giudice d'appello nella riforma - sotto il profilo sanzionatorio - della sentenza impugnata dal solo imputato. È noto che, in materia, si fronteggiano - nella giurisprudenza di questa Corte, anche dopo la decisione delle SU n. 40910 del 27/9/2005 - due orientamenti: uno tendente a estendere il vincolo a tutti gli elementi che concorrono alla determinazione della pena, fra cui gli aumenti e le diminuzioni apportati alla pena-base per le circostanze (Cass., n. 45973 del 18/3/2013 N. 40910 del 2005 Rv. 232066M N. 41585 del 2010 Rv. 248549, N. 14991 del 2012 Rv. 252326); un altro, che limita il divieto al risultato finale dell'operazione di computo della pena e non anche ai criteri di determinazione della medesima e ai relativi calcoli di pena base o intermedi (Cass., n. 25606 del 24/3/2010. Conformi: N. 13252 del 2006 Rv. 233981; N. 42354 del 2005 Rv. 232742; N. 10281 del 1990 Rv. 184879; N. 2686 del 1992 Rv. 190740;).
2. Ritiene questo Collegio che, per risolvere il dilemma nel rispetto del principio invocato dal ricorrente e, al contempo, nel rispetto del principio della libera determinazione del giudice, anche sotto l'aspetto della pena da applicare al reo (senza infrangere il principio devolutivo), occorra avere riguardo, oltre che al numero e alla natura degli elementi fattuali e giuridici che concorrono alla determinazione della pena, anche ai loro rapporti reciproci, giacché l'incidenza di ogni elemento varia a seconda della relazione in cui viene a trovarsi con tutti gli altri. Invero, "la pena" non è il risultato di una sommatoria di "elementi" neutri (cosicché, venuto meno uno di essi, l'equilibrio può essere ristabilito con una semplice operazione matematica), ma (è il risultato) della combinazione delle diverse componenti sanzionatorie (pena base, pena per i reati satellite, aumenti o diminuzioni di pena per circostanze aggravanti e attenuanti). Di conseguenza, per giudicare di reformatio in peius occorre, in primo luogo, tener conto degli elementi che concorrono alla determinazione della pena, ma poi anche del rapporto in cui - per effetto dell'accoglimento del gravame - vengono a trovarsi tra loro, sicché solo allorché non muti la relazione tra gli stessi il giudice dell'appello è obbligato - per non incorrere nella violazione dell'art. 597 c.p.p., - a sussumere ogni elemento nella misura determinata dal primo giudice, ovvero a conservare il rapporto proporzionale tra gli elementi della pena (ove sia venuto meno, per effetto dell'impugnativa, uno di essi), mentre, in caso contrario, il giudice d'appello rimane libero di valutare le varie componenti secondo il suo prudente apprezzamento, purché, ovviamente, la pena complessivamente inflitta con la sentenza gravata non sia superiore a quella inflitta nei gradi precedenti. L'esame del caso concreto - e la soluzione ad esso dato da questa Corte - consentirà di comprendere meglio il concetto sopra esposto.
3. Non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius" il fatto che il giudice di appello, nel rideterminare, su gravame del solo imputato, la pena a seguito di una diversa valutazione del fatto di reato su cui è stata commisurata la pena base, applichi per le attenuanti generiche una diminuzione proporzionalmente inferiore a quella praticata dal giudice della sentenza riformata, giacché la diversa qualificazione giuridica del fatto comporta una diversa incidenza degli elementi circostanziali. È noto, infatti, che le attenuanti generiche vengono applicate per adeguare la pena al disvalore del fatto e alla personalità dell'autore. Ebbene, ove cambi "il fatto", per un diverso apprezzamento dei suoi elementi costitutivi, muta la necessità di "adeguamento" imposta al giudicante, giacché - per rimanere al caso concreto - una cosa è "adeguare" la pena irrogata per il tentato omicidio, un'altra cosa è "adeguare" la pena irrogata per la violenza privata, essendo enormemente diversi i livelli sanzionatori imposti dalle norme incriminatrici. In tali casi, la relazione che intercorre tra il reato e l'elemento circostanziale comporta che, mutato il reato, muti anche il giudizio sull'elemento di circostanza. Pertanto, nessuna reformatio "peggiorativa" è possibile predicare se, derubricato - su impugnazione dell'imputato - il reato di tentato omicidio in quello di violenza privata e applicata, di conseguenza, una pena decisamente inferiore, le attenuanti generiche, pure concesse, vengano applicate in misura proporzionalmente inferiore rispetto al giudice della sentenza gravata. In questo senso, del resto, sia pure in fattispecie diverse dall'attuale, si è già pronunciata la prevalente giurisprudenza di questa Corte (Cass., n. 19132 del 26/3/2009; N. 42354 del 2005 Rv. 232742, N. 13702 del 2007 Rv. 236433) 4. Discorso diverso è da fare, invece, per gli aumenti di pena disposti per continuazione. I reati "satellite" unificati per fictio iuris conservano la loro autonomia indipendentemente dal reato cui - sotto l'aspetto sanzionatorio -accedono, per cui non muta il loro "posizione" se viene mutata, nel giudizio di appello, la qualificazione giuridica del reato su cui è stata commisurata la pena base. Ne consegue che il giudice dell'appello, investito dell'impugnazione del solo imputato, non può - senza incorrere nel divieto di reformatio in peius -applicare, per i reati satellite, una pena maggiore rispetto al giudice della sentenza impugnata, giacché, in caso contrario, finirebbe per rivalutare, in danno dell'imputato, un fatto che - stante l'effetto devolutivo dell'appello - ha già ricevuto la sua definitiva qualificazione e la sua sanzione. Per chiarezza, si sottolinea che questo caso è diverso da quello - esaminato da altra giurisprudenza - in cui, sempre in tema di reato continuato, è mutato il reato di riferimento per la pena base (un reato "satellite" è divenuto reato "pilota", essendo stato ritenuto insussistente un reato più grave). In casi siffatti muta completamente, invero, il quadro decisorio, giacché, oltre a venire meno il reato principale, mutano le relazioni tra i fatti da sanzionare, per cui il giudice riacquista la libertà di determinazione che gli è propria.
5. Consegue a quanto sopra che non sono fondate le doglianze relative all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice d'appello, che ha comportato una diminuzione di pena proporzionalmente inferiore rispetto al primo grado;
sono fondate, invece, le doglianze relative agli aumenti di pena disposti per i reati in continuazione, che non devono superare quelli stabiliti dal primo giudice (quindi, non possono superare i mesi due e giorni 15 di reclusione per la violenza privata di cui al capo b) e il mese e 15 giorni per le lesioni semplici di cui al capo e)). Tale errore può essere corretto da questa Corte, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., non importando la correzione valutazioni rimesse - per legge - al giudice del merito.
6. È infondato l'ultimo motivo di ricorso, poiché l'esercizio della facoltà del giudice di merito di subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale alla vittima del reato si traduce in un apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione (Cass., n. 4458 del 6/12/1976, Rv 135547). Di conseguenza, anche le doglianze riferite al vizio di motivazione sono inammissibili. D'altra parte, va considerato che l'istituto della sospensione condizionale della pena è ispirato a criteri che trascendono la limitata sfera dell'interesse particolare dell'imputato, per cui il giudice, nel subordinare la concessione di tale beneficio al pagamento di somma assegnata a titolo di risarcimento definitivo o provvisorio, non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell'imputato (Cass., Rv 180137; conf. mass n. 157700; n 144011).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente all'aumento di pena per continuazione, che ridetermina nella misura complessiva di mesi quattro di reclusione, corrispondente a quella già determinata nel giudizio di primo grado, con conseguente rideterminazione della pena complessiva in mesi otto e giorni venti di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2014