Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2014, n. 41188
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Sentenza 10 luglio 2014

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Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice che, dopo aver riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, e pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore di quella inflitta in primo grado, applica per i reati satellite - già unificati per continuazione - un aumento di pena maggiore rispetto a quello praticato dal giudice della sentenza riformata, in quanto la posizione di questi ultimi non muta nonostante la variazione della definizione giuridica data dalla violazione più grave.

Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, non viola il divieto della "reformatio in peius" il giudice che, dopo aver riqualificato il fatto contestato in un reato meno grave, applica per le circostanze attenuanti generiche una diminuzione di pena proporzionalmente inferiore rispetto a quella praticata dal giudice della sentenza riformata, perché la diversa qualificazione giuridica del fatto comporta una diversa incidenza degli elementi circostanziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2014, n. 41188
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41188
    Data del deposito : 10 luglio 2014

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