Sentenza 20 febbraio 2013
Massime • 1
La competenza a celebrare il giudizio abbreviato chiesto in sede di opposizione a decreto penale di condanna appartiene al giudice per le indagini preliminari ed ha natura funzionale. (Nella specie, la Corte ha ritenuto la nullità assoluta del procedimento in quanto svoltosi dinanzi al tribunale, giudice funzionalmente incompetente).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 20/02/2013, n. 25987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25987 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 20/02/2013
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 432
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ESPOSITO Lucia - rel. Consigliere - N. 28167/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP AO N. IL 24/08/1986;
avverso la sentenza n. 4193/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 15/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Maria, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e trasmissione atti.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15/2/2012 la Corte d'Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Agrigento che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato PE LO responsabile del reato di cui all'art. 186 C.d.S., commi 1 e 2, lett. c), per aver circolato alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, essendo stato rilevato un tasso alcolemico pari a 1,56 e 1,51 g/l. Con le attenuanti generiche e la riduzione del rito, l'imputato, previa conversione della pena detentiva di mesi uno e giorni dieci di arresto, era stato condannato alla pena di Euro 2.420,00, di ammenda, con la sospensione della patente di guida per un anno.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il PE. Deduce, con il primo motivo, la nullità della sentenza di primo grado perché emessa dal Tribunale, giudice funzionalmente incompetente. Rileva che, in ragione della formulazione di richiesta di rito abbreviato in sede di opposizione a decreto penale di condanna, la competenza a decidere era da individuare in capo al giudice delle indagini preliminari. Evidenzia che la Corte territoriale, nel disattendere la relativa eccezione, aveva erroneamente ritenuto che la questione non attenesse alla capacità del giudice e che la difesa fosse decaduta dalla formulazione dell'eccezione medesima in ragione di una sorta di acquiescenza all'iter procedimentale prodromico alla pronuncia della sentenza di primo grado.
Evidenzia che, trattandosi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d'ufficio ex art. 178, comma 1, lett. a), non poteva parlarsi di intervenuta acquiescenza, essendo l'eccezione funzionale allo svolgimento del giudizio dinanzi al giudice naturale. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e mancata applicazione dell'art. 186 C.d.S., lett. c). Osserva che la corretta interpretazione della norma secondo i principi di stretta legalità e di favor rei dovrebbe consentire di ricondurre all'ipotesi contemplata dalla lett. c), della norma solo i valori alcolemici superiori a 1,6, giacché diversamente ragionando sarebbero punibili anche i casi di superamento della soglia di 1,5 in ragione di centesimi o millesimi.
Con il terzo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 37 c.p. e dell'art. 438 c.p.p., con riferimento alla determinazione della pena accessoria della sospensione della patente di guida. Rileva il ricorrente che, essendo il Tribunale partito, ai fini della determinazione della pena, dal minimo edittale, ai sensi dell'art. 37 c.p., anche la pena accessoria avrebbe dovuto avere durata uguale alla pena principale inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
È fondato il primo motivo di ricorso. La competenza del Giudice per le indagini preliminari a celebrare il giudizio abbreviato chiesto in sede di opposizione a decreto penale di condanna deve farsi rientrare, infatti, nell'ambito della competenza funzionale. Con tale espressione si indica la competenza fissata al fine della ripartizione della giurisdizione penale tra gli organi giurisdizionali con riferimento ai vari stati e gradi del procedimento: "la competenza funzionale, pur non avendo trovato un'esplicita previsione neppure nel nuovo codice di procedura penale, proprio perché connaturata alla costruzione normativa delle attribuzioni del giudice ed allo sviluppo del rapporto processuale, è desumibile dal sistema ed esprime tutta la sua imponente rilevanza in relazione alla legittimità del provvedimento emesso dal giudice, perché la sua mancanza rende questo non più conforme a parametri normativi di riferimento" (Cass. SU 1994/ 14). Poiché la competenza funzionale delinea una ripartizione connotata dal carattere della inderogabilità, l'incompetenza funzionale, di conseguenza, "equivale al disconoscimento della ripartizione delle attribuzioni del giudice in relazione allo sviluppo del processo e riflette i suoi effetti, direttamente, sull'idoneità specifica dell'organo all'adozione di un determinato provvedimento" (Cass. SU citata). In ragione della riconosciuta rilevanza dell'istituto, risulta coerente l'assimilazione, quanto agli effetti, dell'incompetenza funzionale alla incompetenza per materia, rispetto alla quale è prevista la rilevabilità, anche d'ufficio, in qualsiasi "stato e grado" del processo (art. 21 c.p.p., comma 1). In senso favorevole a tale assimilazione si sono espresse le Sezioni Unite nella decisione citata, rilevando specificamente sul punto che "ciascun giudice, nell'assumere un provvedimento, è sempre obbligato al rispetto della propria competenza, ed è, perciò, abilitato a verificarne l'esistenza sulla base delle risultanze di cui dispone. E su tale sua vantazione, positiva o negativa, giammai potrà essere precluso il sindacato del giudice della impugnazione, una volta che sia legittimamente investito dell'esame del problema, quali che possano essere gli effetti che scaturiscono dal riconoscimento dell'incompetenza del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Tale possibilità a maggior ragione dev'essere consentita allorquando l'incompetenza denunciata si traduca in un difetto di attribuzione del giudice in relazione alla funzione esercitata, giacché tale difetto, come già si è precisato, lo priva della specifica idoneità all'adozione del provvedimento". Così delineato l'istituto, deve ritenersi che l'incompetenza funzionale determini, allo stesso modo della incapacità del giudice, la nullità assoluta del procedimento svoltosi dinanzi al giudice carente di attribuzione giurisdizionale.
L'assunto trova specifica conferma nella disposizione di cui all'art. 33 c.p.p., comma 3, in forza della quale non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni relative all'attribuzione degli affari penali al Tribunale collegiale piuttosto che a quello monocratico. Da tale norma, infatti, si desume, a contrario, che, al di fuori del caso specificamente in essa indicato, devono reputarsi attinenti alla capacità del giudice le disposizioni previste dal codice di rito ai fini della ripartizione delle attribuzioni degli affari tra i vari organi giurisdizionali.
Se allora il vizio rilevato attiene alla competenza funzionale del giudice, ne discende che il processo celebrato dal Tribunale in luogo che dall'organo funzionalmente competente è affetto da nullità assoluta, rispetto alla quale non può assumere efficacia sanante, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione citata dalla Corte di merito (Cass. sez. 1^, 19/6/2008 n. 31345), la condotta processuale di mancato tempestivo rilievo del vizio posta in essere dalle parti. Pertanto, in accoglimento del primo motivo, e in conseguenza della radicale nullità del procedimento, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, unitamente a quella di primo grado (dovendosi ritenere caducati l'atto affetto da nullità e tutti gli atti conseguenti), con rimessione del procedimento al giudice per le indagini preliminari di Agrigento funzionalmente competente, rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi d'impugnazione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e rinvia al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento per la celebrazione del giudizio abbreviato. Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2013