Sentenza 27 aprile 1998
Massime • 1
In materia edilizia la qualità di committenti oltre che di proprietari dell'opera abusiva discende dalla qualità di coniugi conviventi in caso di ampliamento di un immobile dagli stessi abitato. Peraltro trattandosi di opera abusiva non è possibile richiedere un atto formale attestante la proprietà, ma è sufficiente l'applicazione del principio civilistico dell'accessione.
Commentario • 1
- 1. Pacca sul sedere costituisce violenza sessuale ma non anche atto oscenoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 settembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/1998, n. 6652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6652 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. TONINI Paolo Maria Presidente del 27/4/98
1. Dott. GIAMMANCO Pietro Consigliere SENTENZA
2. " VI US " N. 1483
3. " IA DO " REGISTRO GENERALE
4. " AR NC " N. 3118/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AN AN RI n. a Barano d'Ischia il 20 luglio 1947 IN RA n. ad Ischia il 2 maggio 1949. avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 14 novembre 1997. Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere F. Novarese.
Udito il pubblico Ministero in persona d. CA che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Svolgimento del processo
IS EL IO e LA ER hanno Proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli. emessa in data 14 novembre 1997,con la quale venivano condannati per i reati continuati di costruzione abusiva in zona soggetta a vincolo paesaggistico senza autorizzazione e con violazione di sigilli aggravata e della normativa sulle opere in conglomerato cementizio ed in zona sismica, deducendo quali motivi la nullità della sentenza per omessa citazione dell'imputato nel domicilio eletto, l'erronea applicazione dell'art.20 lett. c.) l. n. 47 del 1935, dell'art.1 sexies della legge n. 431 del 1985, degli artt.2,13,4 e 14 l. n. 1086 del 1971 e dell'art.349 c.p. e la mancanza di motivazione sugli stessi, la violazione dell'art.42 c.p. e l'insufficiente motivazione al riguardo poiché non esiste il titolo di proprietà dell'immobile ed è affermata la responsabilità del ricorrente per detta qualità e richiedendo la revoca degli ordini di demolizione e di ripristino. Motivi della decisione
I motivi addotti sono infondati, sicché il ricorso deve essere rigettato con la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Ed invero, secondo giurisprudenza costante di questa Corte sotto il vigore del precedente codice di rito (Cass. sez. I 18 aprile 1985,Madonna cui adde Cass. sez. I 19 ottobre 1988, Quattrocchi) e dell'attuale (Cass. sez. I 4 febbraio 1994, Albergamo ed altri e Cass. sez. III 23 aprile 1994,Scauri), le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione.
Questa integrazione e ancor più necessaria ove il giudice del gravame valuti il materiale probatorio e le varie questioni poste con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della stessa, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità tanto più che i motivi di gravame non hanno riguardato elementi nuovi., ma si sono limitati a prospettare situazioni già esaminate e discusse in prima istanza in maniera esauriente.
Peraltro il primo motivo relativo ad una pretesa nullità del decreto di citazione è del tutto inconferente, ove si consideri che il predetto atto è stato notificato a mani proprie, sicché a nulla rileva la eventuale elezione di domicilio in considerazione della personale conoscenza della citazione, ed i ricorrenti erano presenti nel giudizio di appello, onde qualsiasi nullità al riguardo sarebbe stata. comunque. sanata, poi ché l'atto ha raggiunto lo scopo, cui è prefissata la "vocatio in iudicium".
Il secondo, concernente plurime violazioni di legge e motivazionali, non tiene conto che l'art.606 lett. e.) c.p.p. censura la mancanza di motivazione e non la sua insufficienza e che l'entità dell'opera risulta dall'imputazione e dalla sentenza di primo grado, mentre la prosecuzione dei lavori descritta in detta ultima pronuncia è provata dall'accertamento del 27 aprile 1995 in atti. Per quanto attiene al terzo motivo la qualità di committenti oltre che di proprietari dell'opera discende come esattamente rilevato dalla Corte partenopea " dal processo verbale di sequestro e di (ri) apposizione di sigilli, nonché dalla documentazione in atti", giacché trattasi di "coniugi conviventi" (cfr. sentenza di primo grado), che hanno ampliato un immobile da loro abitato e sono stati trovati sul luogo del fatto (cfr. p.v. di sequestro ed imputazione), sicché, attesa la dimostrata convivenza., non sembra neppure potersi prospettare un difetto di motivazione sul punto nei confronti di uno dei due coniugi, non essendo neppure esplicitato detto punto. Peraltro, trattandosi di opera abusiva come tale intrasferibile ed incommerciabile ex legibus n.47 del 1985 e n.724 del 1994. non è possibile richiedere un atto formale attestante la proprietà, ma è sufficiente l'applicazione del principio civilistico dell'accessione. Gli ordini di demolizione e di rimessione in pristino, costituendo sanzioni amministrative obbligatoriamente discendenti dalla condanna per le contravvenzioni di cui agli artt.20 lett. c.) l. n. 47 del 1985 ed l sexies l. n. 431 del 1985 dovevano essere irrogati dal giudice penale in assenza di qualsiasi provvedimento amministrativo contrastante.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 27 aprile 1998. Depositato in Cancelleria il 5 giugno 1998