Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 25/06/2025, n. 1404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1404 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01404/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01057/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Gabriele Licata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura di Palermo - U.T.G., in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l’annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS-del 15 maggio 2023 con cui è stato disposto il rigetto del rilascio del porto di fucile per uso tiro a volo e del rinnovo del porto di fucile per uso caccia;
- per quanto possa occorrere della nota cat. -OMISSIS-con la quale il vice Questore di Palermo ha proposto il rigetto del rilascio del porto di fucile per uso tiro a volo e del rinnovo del porto di fucile per uso caccia;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di mera costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2025 la dott.ssa Annalisa Stefanelli e udito per la parte resistente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con l’odierno ricorso il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento degli atti in epigrafi individuati e, in particolare, del provvedimento n. -OMISSIS-del 15 maggio 2023 con il quale il Questore di Palermo ha disposto il rigetto delle sue istanze di rilascio del porto di fucile per uso tiro a volo e di rinnovo del porto di fucile per uso caccia.
Il provvedimento è fondato su una contestata negligenza e poca accortezza del ricorrente nel custodire un fucile, oggetto di furto nella propria abitazione; nonché un titolo di polizia, smarrito nel 2009.
Il ricorrente premette, in punto di fatto, di aver subito il predetto furto presso la propria abitazione in data 27 agosto 2016, a seguito del quale ha denunciato la sottrazione dell’arma regolarmente detenuta, custodita in un armadio corazzato.
2. Il predetto provvedimento è stato impugnato col ricorso in epigrafe, con il quale si denunciano i seguenti vizi che possono essere riassunti come di seguito rappresentati:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e ss T.U.L.P.S. e 43 T.U.L.P.S. falsa applicazione e violazione di legge. Violazione degli artt. 42 e 43 R.D. n. 773/1933-Difetto di motivazione, eccesso di potere e travisamento dei fatti. Insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato.
Il provvedimento sarebbe illegittimo in quanto il ricorrente non ha mai riportato condanne né tantomeno contravvenzioni di nessun genere. Non sarebbe in discussione neanche la buona condotta in quanto custodiva le proprie armi all'interno di un armadio blindato dotato di serratura e le chiavi dell’armadietto sarebbero state nascoste in un’altra stanza della casa, in un luogo sicuro. Nel caso in esame i dinieghi impugnati sarebbero fondati esclusivamente sulla circostanza del furto perpetrato presso la propria abitazione ad opera di ignoti, i quali hanno trovato e rubato il fucile regolarmente conservato nell’apposito armadio corazzato.
Il ricorrente, pertanto, ritiene assente una congrua ed adeguata motivazione, tale da riuscire ad evidenziare le specifiche ragioni che lo farebbero ritenere pericoloso o comunque capace di abusi.
3. L’Amministrazione intimata si è costituta in giudizio con atto di mera forma.
4. All’udienza pubblica del 26 marzo 2025 la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è infondato per i motivi di seguito specificati.
Le doglianze formulate dal ricorrente verranno scrutinate cumulativamente in quanto strettamente connesse.
In via generale, in materia, si rappresenta che la giurisprudenza amministrativa e quella della Corte Costituzionale hanno ribadito come la detenzione e il porto d'armi non costituiscano un diritto assoluto; le valutazioni dell'Autorità in questo ambito sono caratterizzate da ampia discrezionalità, come evidenziato dagli artt. 11, 39 e 43 del R.D. n. 773/1931.
In considerazione della finalità preventivo-cautelare a tutela della incolumità dei consociati nonché dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai fini dell’adozione dei citati provvedimenti è sufficiente che sussistano fatti e circostanze che, pur privi di rilievo penale e non afferenti all’uso delle armi, siano tuttavia idonei indici di una non specchiata condotta e del venir meno della assoluta affidabilità; non è necessario al riguardo un giudizio di inaffidabilità sociale, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi.
Tali valutazioni devono essere comunque fondate su elementi seri, oggettivamente apprezzabili, attuali e concreti, condotte secondo criteri di logicità, proporzionalità e ragionevolezza, improntate all’apprezzamento delle circostanze rilevanti e delle specificità del caso concreto.
È stato affermato infatti che “ La revoca o il diniego dell’autorizzazione possono cioè essere adottate sulla base di un giudizio ampiamente discrezionale circa la prevedibilità dell’abuso dell’autorizzazione stessa, per cui rilevano anche fatti isolati, ma significativi. Conseguentemente la valutazione dell'Autorità di pubblica sicurezza caratterizzata – come detto – da ampia discrezionalità, persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l'abuso di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta ” (Consiglio di Stato, III, 13 settembre 2017, n. 4334). È principio ordinamentale indiscusso che il potere di rilasciare le licenze in materia di armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699, cod. pen., e dall’art. 4, comma 1, della l. n. 110 del 1975.
La regola generale è, pertanto, il divieto di porto delle armi, al quale l’autorizzazione di polizia può derogare soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività (cfr., ex multis, Cons. St., III, 25 marzo 2019, n. 1972; Cons. St., III, 7 giugno 2018, n. 3435).
Il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d'armi, non richiedono, pertanto, un oggettivo e accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente - secondo una valutazione prognostica sindacabile, come tutte le valutazioni discrezionali, nei limiti della palese illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale - che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, alla luce di considerazioni inerenti alla sua persona e/o al contesto familiare e/o sociale in cui è stabilmente inserito (cfr. Consiglio di Stato, III, 27 aprile 2022, n. 3331; id. 28 marzo 2022, n. 2229).
In altre parole, salvo il limite dell'onere motivazionale, la valutazione cui è chiamata l'amministrazione, titolare del potere in materia di pubblica sicurezza, può essere contestata nel merito solo per illogicità e travisamento dei fatti, sfuggendo invece al sindacato di legittimità l'apprezzamento amministrativo relativo alla prognosi di non abuso delle armi da parte del soggetto che ne sia possessore.
Nel caso di specie, la prognosi di inaffidabilità posta a fondamento del provvedimento impugnato è attendibile e ragionevole, in quanto ancorata a fatti oggettivi legati ad una condotta caratterizzata quantomeno da negligenza nella custodia di armi e titoli di polizia, alla luce del fatto che, nel corso di un furto subito dal ricorrente presso la propria abitazione, i ladri siano riusciti a ritrovare le chiavi dell’armadietto corazzato in cui era conservato il fucile e, sul punto, il ricorrente non ha offerto elementi validi per andare esente da responsabilità, limitandosi ad invocare genericamente il fatto di aver conservato le chiavi dell’armadietto “ in un’altra stanza..in un luogo sicuro ”. Nel 2009, inoltre, aveva anche smarrito il titolo di polizia.
Sul punto questo Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale per cui " non è illogico far discendere il giudizio sulla scarsa affidabilità del detentore di armi da una situazione di oggettiva negligenza nella custodia delle armi e dalla mancata adozione, a tal fine, di adeguate precauzioni; il rischio di possibile abuso o di non corretto utilizzo delle armi è infatti ritenuto desumibile anche da comportamenti omissivi, consistenti nel mancato assolvimento di quegli oneri di diligente custodia che l'ordinamento impone a chi detenga armi e esplosivi " (T.A.R. Piemonte, n. 657/2019 e n. 499/2016).
Anche il Consiglio di Stato ha ritenuto che incorra in un " abuso il titolare della licenza di porto d'armi che custodisca la propria arma in modo tale che altri possa utilizzarla ovvero con modalità palesemente inadeguate, ad esempio collocandola in una cassapanca, in un cassetto di un mobile sia pure chiuso con un lucchetto, ovvero in un armadio, e cioè con modalità che consentano l'asportazione della stessa arma; … il titolare della licenza deve porre in essere le misure volte a consentire il proprio esclusivo utilizzo dell'arma, con modalità tali da rendere oltremodo difficile che altri ne facciano uso e, comunque, evitare che l'arma possa essere, nella sostanza, liberamente appresa ed utilizzata da altri "(Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5271/2016 e Consiglio di stato 3530/2020).
Se, in via generale, deve ritenersi adeguata e diligente la condotta del possessore di armi che le custodisca in un armadio metallico blindato, è altrettanto vero che tale precauzione si rivela vana – e consente, quindi, di formulare un giudizio di condotta negligente – allorquando le chiavi dell’armadio metallico siano rese reperibili dai terzi (come avvenuto, di fatto, nel caso di specie) in quanto non adeguatamente occultate.
L’amministrazione, nel caso di specie, ha fatto applicazione dei principi consolidati in materia, richiedendo che l’interessato sia esente da mende e al di sopra di ogni sospetto o indizio negativo in modo tale da scongiurare dubbi o perplessità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica. Sul punto, non è dato scorgere nell’istruttoria svolta l’accertamento di risultanze tali da rendere irragionevole e sproporzionato il necessario giudizio di inaffidabilità formulato, ancorato su fatti oggettivi riconducibili alla violazione delle regole di custodia delle armi e dei relativi titoli di polizia.
In definitiva, alla luce dell’esigenza prioritaria di tutela dei beni dell’ordine e della sicurezza pubblica, la valutazione dell’amministrazione di inaffidabilità del ricorrente, non risulta manifestamente incongrua o illogica, e come tale, è insindacabile in sede di legittimità.
6. Il ricorso va pertanto rigettato.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’amministrazione resistente, che liquida in complessivi € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
Annalisa Stefanelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annalisa Stefanelli | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.