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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/02/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
III SEZIONE CIVILE
in persona del giudice monocratico designato Margherita Lojodice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8223 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023
TRA
C.F. , C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e C.F. rappresentati e C.F._2 Parte_3 C.F._3
difesi dall'avv. Raffaele Strina in virtù di procura in atti, domiciliati, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del Tribunale di Napoli Nord;
opponenti
CONTRO
P. VA in persona del legale rappresentante p.t., e Controparte_1 P.VA_1
per essa quale procuratrice P.VA , in persona del legale CP_2 P.VA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Di Iorio in virtù di procura in atti,
domiciliata, per quanto possa occorrere, ex art. 82 r.d. n. 37 del 1934, presso la cancelleria del
Tribunale di Napoli Nord;
opposta
Oggetto: opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente depositato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data Parte_3
1 12.07.2023 ad istanza della odierna convenuta, eccependo l'omessa notifica del titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 3351/2016 del Tribunale di Napoli Nord, nonché
l'erronea determinazione degli importi richiesti, eccependo altresì la pendenza di altra procedura esecutiva immobiliare per il medesimo credito.
Con comparsa ritualmente depositata si è costituita la e per Controparte_1
essa contestando le avverse deduzioni e concludendo per il rigetto CP_2
dell'opposizione proposta.
Attesa la natura documentale della controversia, la causa è stata trattenuta in decisione,
con la concessione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali.
Passando ad esaminare la domanda proposta, occorre premettere che l'atto di precetto impugnato è stato azionato in forza del decreto ingiuntivo n. 3351/2016 del Tribunale di
Napoli Nord.
Con riferimento all'eccezione di omessa notifica del decreto ingiuntivo azionato, occorre rilevare che il titolo esecutivo risulta notificato in data 14-15.11.2016, come peraltro espressamente indicato nell'atto di precetto impugnato, conformemente alla normativa vigente.
Ancora, va rilevato che la pendenza di altra procedura esecutiva immobiliare (n.
135/2018 R.G.Esec.) non impedisce la notifica di un successivo atto di precetto fondato sul medesimo titolo esecutivo, avendo il creditore pignorante il diritto di agire in via esecutiva sino al completo soddisfacimento del proprio credito (cfr. progetto di distribuzione approvato nell'ambito della procedura esecutiva n. 135/2018 R.G.Esec. e prodotto in atti, dal quale risulta l'incapienza per il credito azionato).
Ancora, va rilevato che la somma intimata è stata correttamente determinata in conformità alle prescrizioni contenute nel decreto ingiuntivo n. 3351/2016, ove peraltro, anche in relazione alla posizione del fideiussore è prevista la condanna al Parte_3
pagamento della somma di euro 65.000,00 “oltre interessi”. Eventuali contestazioni sulla correttezza di tale pronuncia non potevano che essere proposte dinanzi al giudice del procedimento monitorio, non potendo essere proposte in questa sede.
2 Infine, si rileva che le somme versate in esecuzione di accordo stragiudiziale intercorso tra le parti risultano correttamente detratte da parte del creditore, con conseguente legittimità dell'atto di intimazione impugnato.
Si intendono assorbite, in ragione del principio della ragione più liquida, le ulteriori doglianze proposte, anche in relazione alla eccezione di improcedibilità formulata (cfr. Corte
di Cassazione, sentenza n. 12002 del 2014).
Le spese seguono il principio della soccombenza a norma dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano nella misura indicata in dispositivo. I compensi sono stati calcolati in base alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014, con applicazione di una riduzione ai sensi dell'art. 4 del citato decreto,
non essendo state svolte tutte le attività previste dalle tabelle nonché alla luce della natura della controversia (compensi comprensivi anche della fase cautelare che si è svolta in corso di causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e così Parte_1 Parte_2 Parte_3
provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento in favore di e per essa in persona dei Controparte_1 CP_2
rispettivi legali rappresentanti p.t., delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
4.217,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Aversa, così deciso nella camera di consiglio del 06 febbraio 2025.
Il giudice monocratico
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