Articolo 25 della Legge 11 aprile 1955, n. 380
Articolo 24Articolo 26
Versione
31 maggio 1955
Art. 25.
Per le pensioni di cui all'art. 24, ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari ed altri enti, quando il pagamento e' effettuato dalla Cassa stessa l'assegno supplementare nella misura stabilita dal citato art. 24 e' dovuto, in proporzione alle sole quote, della pensione complessiva originaria a carico della Cassa predetta e a carico degli Enti locali, senza attribuzione di quote a carico dello Stato.
Quando il pagamento e', invece, effettuato dallo Stato, al titolare della pensione compete la quota di assegno supplementare a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari dovuta in proporzione alla sola quota, della pensione complessiva originaria, a carico della Cassa stessa.
Entrata in vigore il 31 maggio 1955