Articolo 26 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 25Articolo 27
Versione
5 aprile 1974
Art. 26. (Comunicazione del provvedimento all'ufficio tecnico
della regione o al genio civile)

Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all'ufficio tecnico della regione o all'ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti entro quindici giorni da quello in cui la sentenza e' divenuta irrevocabile o il decreto e' diventato esecutivo.
Entrata in vigore il 5 aprile 1974
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