Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/04/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
RGL 2809/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
18/04/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2809 del R.G. per l'anno 2020 a cui è stata riunita la causa
RG n. 2810/2020
- avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito- promossa
Da
, con l'avv. G. G. Rossi Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A. Fuochi P_
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorsi in riassunzione depositati in data 03/12/2020, sia sotto il profilo dell'opposizione all'esecuzione che agli atti esecutivi e successivamente riuniti, ha agito in giudizio al fine di sentire dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito l'avviso di addebito nr. 394 2019 000 5212635000 notificato in data
04/02/2020 con cui l , ha intimato il recupero di crediti contributivi e dovuti a P_ titolo di Gestione Agricola - Lavoratori autonomi - contributi IVS Coltivatori Diretti per
2. L , costituitosi in giudizio concludeva per il rigetto della domanda poiché P_ infondata in fatto e diritto sul presupposto di un accertamento ispettivo dell'anno
2013.
3. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.
Secondo il criterio della ragione più liquida, non si ritiene necessario addentrarsi nei problemi relativi ai vizi formale dell'atto impugnato ex 617-618 cpc.
Ed invero, in materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda.
Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni.
La norma in esame scandisce le conseguenze negative che si verificano in capo alle parti in ragione della mancata prova dei fatti: diretta conseguenza è certamente la soccombenza della parte, che non ha provato i fatti che aveva l'onere di provare
In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto.
Con specifico riferimento alla materia che ci occupa, oggetto della controversia è il credito contributivo maturato nella qualità di coltivatore diretto del ricorrente.
Orbene, l'accertamento ispettivo invocato dal resistente ha smentito tale assunto ed invero nel verbale ispettivo a pag. 11 così riporta: “si ritiene che il Sig. _1
(ndr coniuge della ricorrente) debba essere assoggettato, a far data dal
[...]
01/08/2008, all'obbligo contributivo ed iscritto negli elenchi nominativi dei CC.DD.
(Gestione Lavoratori Autonomi in Agricoltura) nel nucleo Coltivatore Diretto di P_ Pa
, in qualità di collaboratore familiare di titolare non Parte_1 iscrivibile, in quanto la Sig.ra esercita l'attività principale di Parte_1 commercio e come tale è iscritta nella gestione commercianti dell'Istituto”.
Dunque, è lo stesso resistente che acclara che l'attività agricola non è l'attività prevalente della poiché, la stessa, iscritta ad altra gestione dovendosi, al Parte_1 contrario, ritenere il marito assoggettato all'obbligo contributivo ed iscritto negli elenchi nominativi dei CC.DD. Ad avvalorare tale assunto è l'ulteriore circostanza che nel 2018 la sig.ra Parte_1 ha dismesso l'attività agricola e commerciale. Infatti, come si desume dall'allegata risoluzione contrattuale, a far data dal 30 gennaio 2018 ha restituito ai legittimi proprietari i terreni nel comune di Sant'Agata del Bianco e successivamente, in data
22 maggio 2018 procedeva a comunicare all'Agenzia delle Entrate la chiusura della partita IVA n. e a cancellarsi dal registro delle imprese in data P.IVA_1
30/07/2018.
Ne discende che il ricorso va accolto.
4. Le spese legali seguono la soccombenza, e tenuto conto della tenuità della causa e della serialità, vengono liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- dichiara la nullità dell'avviso di addebito impugnato nr. 394 2019 000 5212635000, come in motivazione;
- condanna il resistente al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che vengono liquidate nella somma di € 550,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge e spese forfettarie, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente costituitosi dichiaratosi antistatario.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 26/04/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo