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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12492 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG.n 22695/025 all'udienza del 4/12/25, mediante lettura , la seguente sentenza TRA
rappresentata e difesa dall' avv. Luca Leone pec Parte_1
giusta procura in calce al ricorso Email_1
RICORRENTE
E
GIA' Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE-CONTUMACE
Oggetto: impugnazione licenziamento FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/6/25 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir :
“- Dichiarare nullo e/o annullabile e/o inesistente e/o inefficace e/o invalido e comunque illegittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato alla Dott.ssa per tutti i motivi di cui in narrativa tra cui l'infondatezza ed insussistenza Parte_1 del motivo addotto, il mancato rispetto dell'obbligo di repêchage, il motivo ritorsivo, conseguentemente:
- In applicazione del regime di tutela previsto dall' art. 18 della L. 300/1970, accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ordinare al datore di lavoro di TEre la dipendente nel posto di lavoro e/o condannare la parte datoriale al risarcimento dei danni nella misura massima;
- Condannare la parte datoriale a risarcire il danno arrecato al lavoratore, per una somma pari alla retribuzione totale che il lavoratore avrebbe avuto diritto a percepire dal giorno del licenziamento fino a quello della TEzione in azienda. In ogni caso nella misura non inferiore ad un importo pari a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dovuti per il periodo compreso tra il licenziamento e il provvedimento di TE.
- In subordine : In applicazione del regime di tutela risultante all'esito dell'istruttoria ed avuto conto che in ogni caso trattasi di un licenziamento illegittimo, condannare la parte datoriale a risarcire il danno arrecato alla lavoratrice e/o comunque a corrispondere l'indennità supplementare, nella misura massima prevista dal CCNL (pari a n. 8 mensilità) e dalle leggi in materia. In ogni caso con condanna di parte resistente al pagamento delle spese tutte del giudizio, competenze et onorari, gravati dei tributi per C.A.P. et I.V.A. dovuti come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Luca Leone antistatario.” Sosteneva che era stata assunta il 2/12/22 con decorrenza dall'1/1/23 con contratto full time a tempo indeterminato inquadrata come dirigente di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi con mansioni di CFO Chief Financial Officer ossia Direttore Amministrativo;
che in data 29/10/24 la società intimava alla ricorrente il licenziamento con effetto immediato per giustificato motivo oggettivo con riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso;
che il licenziamento era motivato dalla necessità di procedere alla chiusura di alcuni reparti il cui mantenimento risultava insostenibile alla luce della necessità di razionalizzare i costi;
che il licenziamento era illegittimo in quanto il datore di lavoro doveva provare l'effettiva riorganizzazione e l'impossibilità di utilizzare il lavoratore in altre mansioni;
che inoltre il licenziamento doveva essere comminato usando criteri di scelta ispirati a correttezza e buona fede;
che la motivazione era generica non avendo precisato a quali reparti si riferiva la chiusura e perché da tale chiusura derivava l'impossibilità di mantenere in forza la ricorrente, essendo impensabile che una società con 200 dipendenti potesse fare a meno del reparto amministrativo;
che essendo il fatto insussistente il licenziamento era illegittimo e la ricorrente, alla luce dell'art 3 c 2 Job Act, come chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n 128 del luglio 2024, aveva diritto alla TE;
che il licenziamento era stato ritorsivo in quanto, a fronte della sua intraprendenza per cercare un piano di risanamento alla crisi finanziaria in cui versava la società , veniva scavallata nelle decisioni ed allorquando aveva inviato all'amministratore unico il forecast che rappresentava una situazione altamente critica ed aveva chiesto un incontro urgente in data 29/10/2024 alle 07:58 , alle 17:10 dello stesso giorno le veniva inviata la lettera di licenziamento per asserito inesistente giustificato motivo oggettivo, posto che la figura del direttore amministrativo non era sopprimibile essendo in realtà il licenziamento solo sorretto da un motivo ritorsivo;
che gli atteggiamenti ritorsivi nei confronti della lavoratrice erano stati assunti dalla direzione della nuova proprietà subentrata nelle quote in data 26 luglio 2024; che anche per il licenziamento ritorsivo spettava la TE;
che ove poi non si riteneva sussistere la ritorsività spettava alla lavoratrice l'indennità supplementare che , tenuto conto del ruolo di dirigente ricoperto in azienda dalla ricorrente, dell'età della stessa e delle dimensioni della parte datoriale doveva riconoscersi nella misura massima prevista dal contratto collettivo nazionale pari a 8 mensilità. Concludeva come sopra. Nessuno si costituiva per la società cui veniva notificato il ricorso via pec il 4/7/25, prima che la società variasse denominazione in data 5/8/25, come da visura esibita relativa alla società
già Controparte_1 Controparte_2
All'udienza ,la parte ricorrente rinunciava alla domanda relativa alla TE ed insisteva per la domanda subordinata. La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza . Deve dichiararsi la contumacia della società non dichiarata in udienza data l'intervenuta corretta notifica e la mancata costituzione della società. La ricorrente è stata licenziata il 29/10/24 per giustificato motivo oggettivo La lettera indicava il motivo nell'esigenza di una riorganizzazione aziendale dovuta alla crisi in cui versava la società che l'aveva portata ad accedere alla procedura di composizione della crisi;
pertanto, si scriveva, dopo un attento esame dei costi e delle risorse risultava imprescindibile procedere alla chiusura di alcuni reparti il cui mantenimento appariva insostenibile e non più necessario , si comunicava di conseguenza il recesso con effetto immediato e con riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso. Ora la ricorrente assume la genericità e l'inesistenza del motivo posto a base del licenziamento , in primo luogo perché non erano indicati i reparti da sopprimere, in secondo luogo perché era impensabile chiudere il reparto amministrativo di appartenenza della ricorrente, in terzo luogo perché non era stata valutata la possibilità di reimpiego anche in mansioni inferiori . In giurisprudenza si è ritenuto che :“In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore ha l'onere di dimostrare il fatto costitutivo dell'esistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato così risolto, nonché di allegare l'illegittimo rifiuto del datore di continuare a farlo lavorare in assenza di un giustificato motivo, mentre incombono sul datore di lavoro gli oneri di allegazione e di prova dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo, che include anche l'impossibilità del cd. "repechage", ossia dell'inesistenza di altri posti di lavoro in cui utilmente ricollocare il lavoratore” (Cass 12101/16), e che “In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione del posto cui era addetto il lavoratore, il datore ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento intimato al lavoratore in seguito all'esternalizzazione dell'attività svolta da quest'ultimo, al quale era stata previamente offerta una posizione di mansione inferiore - non esistendo posti disponibili del suo livello di inquadramento - dal medesimo rifiutata).”( Cass 29099/19 ) Nel caso in esame la parte ricorrente ha dimostrato l'esistenza del rapporto ,la cessazione dello stesso , nonché l'offerta della prestazione avvenuta con l'impugnativa del licenziamento
, mentre la società non ha dimostrato di aver accettato l'offerta, né la sussistenza del motivo posto a base del licenziamento. Ciò posto, il licenziamento intimato appare ingiustificato, ed essendo la ricorrente dirigente, in accoglimento della domanda subordinata, data la estinzione per rinuncia della domanda principale, alla ricorrente spetterà l'indennità supplementare commisurata a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto tenuto conto della durata del rapporto dal gennaio 2023 all'ottobre 2024 , dell'età della ricorrente al momento del licenziamento, pari a 62 anni, e delle dimensioni della società avente, alla data della visura del 24/9/25, 189 addetti ex art 36 c 17 e 41 c 12 e 13 CCNL in atti , recante la disciplina dei rapporti dei Dirigenti del Terziario e Distribuzione Servizi , richiamato dal contratto di assunzione . Ora tenendo conto che la retribuzione di fatto mensile comprensiva degli elementi fissi è pari come da busta paga in atti ad euro 7849,99 (€ 6.728,57x14 = 94199,98 /12 = 7849,99) l'indennità da corrispondere rapportata alla 5 mensilità sarà pari ad euro 39.249,99 ( 7849,99 x 5= 39249,99) ,su detta somma sono dovuti la rivalutazione e gli interessi dalla presente pronuncia . Le spese , liquidate in dispositivo seguono la soccombenza
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese: dichiara estinti la domanda principale per rinuncia;
dichiara l'illegittimità del licenziamento e per l'effetto condanna la società al pagamento della somma di euro 39.249,99 oltre rivalutazione di interessi dalla presente sentenza;
condanna la società al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4524,00 oltre iva cpa e spese generali da distrarsi in favore del procuratore antistatario Roma 4/12/25 Il giudice