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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 25/11/2025, n. 1520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1520 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 1440/25 R.Gen.
Il Giudice designato dr. IO DI PIETRO nella causa
T R A
( ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ), C.F._5 Parte_6 C.F._6
(C.F. ), (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
), (C.F. ) e C.F._8 Parte_9 C.F._9
(C.F. ), tutte elettivamente Parte_10 C.F._10 domiciliate in Roma, Via Carlo Mirabello n. 19, presso lo studio dell'Avv.
RI IA, che le rappresenta e difende in virtù di delega in atti ricorrente
E
Controparte_1
, in persona del legale
[...]
rappresentante pro tempore,
convenuto contumace all'esito dell'udienza del 25.11.2025 ha pronunciato mediante lettura la seguente sentenza
DISPOSITIVO
- dichiara il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
1 - dichiara improcedibile la domanda di condanna del convenuto al CP_1
pagamento di differenze retributive;
- compensa per intero le spese processuali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le ricorrenti indicate in epigrafe sono tutte dipendenti a tempo indeterminato del , le quali, al momento Controparte_1 dell'immissione in ruolo, hanno ottenuto la ricostruzione di carriera mediante il computo della precedente attività lavorativa non di ruolo ai fini dell'anzianità di servizio.
Con il presente ricorso, hanno sostenuto che l'Amministrazione di appartenenza, nel provvedere alla loro ricostruzione della carriera, avrebbe illegittimamente applicato, in riferimento all'anno 2013, il regime del blocco delle posizioni stipendiali risultante da: art. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge
15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111); art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge di stabilità 2014) e art. 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n.
190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - Legge di stabilità 2015).
Dunque, richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del
2015, hanno chiesto il riconoscimento giuridico, economico e previdenziale dell'anno 2013 ai fini della progressione economica.
Il non si è costituito in giudizio, Controparte_1 nonostante la regolare notifica del ricorso.
2 All'odierna udienza, la difesa di parte ricorrente ha precisato di aver interesse esclusivamente al riconoscimento dell'anzianità giuridica e di rinunciare alle rivendicazioni di carattere economico.
La causa è stata quindi discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La questione sottesa alla soluzione della fattispecie in esame riguarda la valutabilità, ai fini della progressione di carriera, del servizio prestato dalle ricorrenti nell'anno 2013, in un contesto normativo secondo cui siffatta annualità non è utile “ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti”
(art. 9 D.L. n. 78/2010 e art. 1, co. 1, lett. b) d.P.R. n. 122/2012).
Su tale tematica, è intervenuta recentemente la Suprema Corte di
Cassazione (sent. n. 13619 del 2025), la quale ha chiarito che l'interpretazione testuale e teleologica delle disposizioni sopra richiamate porta a ritenere che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, è escluso che l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014.
In particolare si è precisato che l'art. 9 comma 23, d.l. 78 del 2010 nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122 del 2013,
l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla “sterilizzazione” degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012.
Si è posta in evidenza la diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, diversità che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità.
3 Tale interpretazione non si pone in contrasto con i principi enunciati in materia dalla Corte Costituzionale., anzi nel medesimo senso si è anche espressa la Consulta che “nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario, il cui trattamento stipendiale è differenziato sulla base di classi e scatti di anzianità, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal D.L. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che "non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco." (Corte Cost. n. 310/2013)” (Cass. n. 13619 del 2025 cit).
Infine, occorre puntualizzare che, secondo la Corte di legittimità “La "non utilità" degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della "sterilizzazione" qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici.
L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie
4 risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”.
In applicazione dei suddetti principi di diritto, va dichiarato il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico, mentre non può trovare accoglimento la domanda di condanna del convenuto al pagamento di differenze CP_1 retributive.
Del resto, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato, all'odierna udienza, di rinunciare a quest'ultima domanda, la quale deve ritenersi, pertanto, improcedibile per sopravvenuto interesse della parte.
La particolare novità della questione, risolta solo con il sopra commentato arresto della giurisprudenza di legittimità, e la sostanziale infondatezza della domanda rinunciata, determinano l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
Tivoli, 25.11.2025.
Il Giudice
IO Di RO
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