Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2002, n. 9334
CASS
Sentenza 29 novembre 2002

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In tema di giudizio abbreviato, i procedimenti introdotti in fase dibattimentale d'appello secondo la norma transitoria di cui all' art. 4-ter del decreto legge 7 aprile 2000, n. 83 (conv. dalla legge 5 giugno 2000, n. 144) devono essere celebrati con rito camerale, ancorché il terzo comma dell'art. 441 cod. proc. pen. (che appunto prescrive la forma camerale per il giudizio abbreviato) non sia compreso tra le disposizioni richiamate all'ultimo capoverso della norma citata, posto che la procedura di cui all'art. 599 dello stesso codice è imposta per tutti gli appelli di rito abbreviato dal quarto comma dell'art. 443, che invece è richiamato dalla norma in questione.

La norma transitoria che disciplina la richiesta, ai fini di cui al secondo comma dell'art. 442 cod. proc. pen., di immediata definizione dei procedimenti in corso per delitti puniti con la pena dell'ergastolo (art. 4-ter del decreto legge 7 aprile 2000, n. 83, conv. dalla legge 5 giugno 2000, n. 144), pur essendo in effetti finalizzata ad accordare la possibilità di una sanzione ridotta anche ad imputati che non l'avrebbero avuta prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999, non attiene unicamente alla determinazione della pena, ma configura una vera e propria ipotesi di accesso al rito abbreviato, tanto che la stessa disposizione transitoria prospetta una definizione del giudizio sulla base anche degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari.

In tema di giudizio abbreviato, la norma transitoria per l'accesso al rito nei procedimenti in corso per delitti puniti con la pena dell'ergastolo di cui all'art. 4-ter del decreto legge 7 aprile 2000, n. 83 (conv. dalla legge 5 giugno 2000, n. 144) - nella parte in cui stabilisce che nel giudizio di appello la richiesta è ammessa, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione, se presentata prima della conclusione di questa - consente la formulazione della domanda anche nei procedimenti in cui la rinnovazione non sia stata disposta, dovendosi ritenere che il legislatore abbia voluto fissare una soglia preclusiva relativamente ai giudizi in concreto interessati dall'attività istruttoria di cui all'art. 603 cod. proc. pen., e non piuttosto circoscrivere ad essi la possibilità di ammissione al rito. (In motivazione la Corte, premesso che il riferimento della norma alla rinnovazione può essere inteso in senso temporale e non condizionale, ha precisato come si tratti di interpretazione costituzionalmente orientata, non giustificandosi facilmente, per il caso contrario, il discrimine tra giudizi non interessati da rinnovazione e giudizi nei quali la stessa sia già stata quasi ultimata o abbia riguardato integrazioni marginali della prova, tutti assimilati dalla modestia del risparmio di attività processuali indotto dall'introduzione del rito speciale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2002, n. 9334
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9334
    Data del deposito : 29 novembre 2002

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