Sentenza 29 novembre 2002
Massime • 3
In tema di giudizio abbreviato, i procedimenti introdotti in fase dibattimentale d'appello secondo la norma transitoria di cui all' art. 4-ter del decreto legge 7 aprile 2000, n. 83 (conv. dalla legge 5 giugno 2000, n. 144) devono essere celebrati con rito camerale, ancorché il terzo comma dell'art. 441 cod. proc. pen. (che appunto prescrive la forma camerale per il giudizio abbreviato) non sia compreso tra le disposizioni richiamate all'ultimo capoverso della norma citata, posto che la procedura di cui all'art. 599 dello stesso codice è imposta per tutti gli appelli di rito abbreviato dal quarto comma dell'art. 443, che invece è richiamato dalla norma in questione.
La norma transitoria che disciplina la richiesta, ai fini di cui al secondo comma dell'art. 442 cod. proc. pen., di immediata definizione dei procedimenti in corso per delitti puniti con la pena dell'ergastolo (art. 4-ter del decreto legge 7 aprile 2000, n. 83, conv. dalla legge 5 giugno 2000, n. 144), pur essendo in effetti finalizzata ad accordare la possibilità di una sanzione ridotta anche ad imputati che non l'avrebbero avuta prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999, non attiene unicamente alla determinazione della pena, ma configura una vera e propria ipotesi di accesso al rito abbreviato, tanto che la stessa disposizione transitoria prospetta una definizione del giudizio sulla base anche degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari.
In tema di giudizio abbreviato, la norma transitoria per l'accesso al rito nei procedimenti in corso per delitti puniti con la pena dell'ergastolo di cui all'art. 4-ter del decreto legge 7 aprile 2000, n. 83 (conv. dalla legge 5 giugno 2000, n. 144) - nella parte in cui stabilisce che nel giudizio di appello la richiesta è ammessa, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione, se presentata prima della conclusione di questa - consente la formulazione della domanda anche nei procedimenti in cui la rinnovazione non sia stata disposta, dovendosi ritenere che il legislatore abbia voluto fissare una soglia preclusiva relativamente ai giudizi in concreto interessati dall'attività istruttoria di cui all'art. 603 cod. proc. pen., e non piuttosto circoscrivere ad essi la possibilità di ammissione al rito. (In motivazione la Corte, premesso che il riferimento della norma alla rinnovazione può essere inteso in senso temporale e non condizionale, ha precisato come si tratti di interpretazione costituzionalmente orientata, non giustificandosi facilmente, per il caso contrario, il discrimine tra giudizi non interessati da rinnovazione e giudizi nei quali la stessa sia già stata quasi ultimata o abbia riguardato integrazioni marginali della prova, tutti assimilati dalla modestia del risparmio di attività processuali indotto dall'introduzione del rito speciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/11/2002, n. 9334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9334 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori:
dr. Bruno FOSCARINI Presidente
dr. NC NICASTRO Consigliere
dr: Giuliana FERRUA Consigliere
dr. Nicola COLAIANNI Consigliere
dr. Paolo NI BRUNO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti:
il 5.6.2002 dall'avv. NI Buongiovanni, difensore di:
UO NI, nato a [...] il [...];
il 5.7.2002 dall'avv. EP AT RI, difensore di:
CO AT, nato a [...] il [...];
l'11.7.2002 dall'avv. RI Ruperto, difensore di:
CH TO, nato a [...] il [...];
il 3.7.2002 dall'avv. NC Ventrone, difensore di:
PA IG, nato a [...] il [...];
il 5.7.2002 dall'avv. NI AB, difensore di:
EL CI, nato a [...] il [...];
il 5.6.2002 dall'avv. Fernando Rossi, difensore di:
RE RI, nato a [...] il [...];
il 18.6.2002 dagli avv. Raffaele Esposito e IG CH, difensori di:
EY AM, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza dell'11 marzo 2002 della Corte di Assise di Appello di Napoli. Letti i ricorsi e la sentenza impugnata.
Letta la memoria difensiva depositata in udienza dal difensore di CH TO.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Paolo NI BRUNO. Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sostituto dr. RI FAVALLI Enrico, che ha chiesto il rigetto di tutti i ricorsi.
Uditi, altresì, gli avvocati: NO Pecorella, in sostituzione dell'avv. NC Ventrone, nell'interesse di PA IG;
Fernando Rossi, nell'interesse di RE RI;
RI Ruberto, nell'interesse di CH TO;
Raffaele Esposito, nell'interesse di EY AM;
AT RI EP, nell'interesse di CO AT;
NI AB, nell'interesse di EL CI;
IG CH, nell'interesse dello stesso EY AM, i quali hanno tutti concluso per l'accoglimento dei ricorsi da ciascuno di essi proposto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 - Il fatto.
In esito ad una complessa attività d'indagine riguardante una sequela di fatti di sangue verificatisi in alcuni quartieri di Napoli, nell'ambito di un cruento conflitto tra contrapposte consorterie camorristiche, UO NI CO AT, CH TO, PA IG, EL CI, RE RI, EY AM ed altri imputati erano chiamati a rispondere, innanzi alla Corte di Assise di Napoli, dei reati loro rispettivamente ascritti, come meglio specificati in prosieguo.
Le risultanze investigative avevano accertato che dalla scissione di un unico ceppo camorristico, inteso clan PE, avevano avuto origine due distinte associazioni, l'una facente capo a RE RI e l'altra a UC AT, che, nel 1991, erano venute in guerra tra loro per il controllo di alcune zone della città e per la gestione delle attività illecite in esse esercitate.
L'episodio che aveva scatenato il violento contrasto era stato il tentato omicidio commesso il 4.4.1991, in danno di EL CI, ME CI e TI IN, che, pochi mesi prima, avevano compiuto un furto di quadri d'autore, di ragguardevole valore economico, presso l'abitazione di OV PP. L'iniziativa delittuosa era stata ascritta dagli inquirenti al gruppo UC, che rivendicava una parte del ricavato della vendita delle opere d'arte. Il giorno successivo, nel corso di una riunione tenuta presso l'abitazione di RE RI, veniva costituito un nuovo gruppo camorristico, che, come si è detto, aveva origine dalla scissione dell'originaria, unica, consorteria e, quello stesso giorno, veniva commesso il tentato omicidio nei confronti di AL OR. La risposta del neo costituito gruppo RE non si faceva attendere ed il giorno seguente veniva compiuto l'omicidio di AR NO, nonché il tentato omicidio di ES NC, AR NO e TO IG. Faceva, quindi, seguito una lunga serie di scontri e di attentati che si protraevano sino ad ottobre 1991: tra i diversi episodi aveva suscitato particolare scalpore l'ennesimo attentato in danno di RE RI, avvenuto l'11.7.1991, nel corso del quale era stato accidentalmente colpito ed ucciso un bambino di undici anni, IO DE ND.
L'11 settembre, intanto, era stato arrestato il RE, e la leadership del gruppo era passata al fratello ZI. Il conflitto, che aveva mietuto diverse vittime dall'una e dall'altra parte, era poi venuto meno con il raggiungimento una pax mafiosa, con la conseguente spartizione delle aree di reciproca competenza (in particolare, del rione Troiano, idealmente diviso in due aree: Sopra e Sotto), mentre le zone limitrofe restavano appannaggio di altre consorterie.
Infine, si accertava che, tra le diverse attività illecite imputabili alle due associazioni, aveva avuto lungo anche un intenso traffico di sostanze stupefacenti, gestito da gruppi delinquenziali che operavano al fianco di ciascuna delle consorterie anzidette. 1.2 - Il processo di primo grado.
Nel corso della complessa istruttoria dibattimentale, che impegnava numerose udienze, venivano raccolte le dichiarazioni di alcuni collaboranti di giustizia, tra cui gli stessi imputati UO NI e RE RI ed acquisite le iniziali dichiarazioni eteroaccusatorie di CO AT, poi ritrattate. Era, inoltre, acquisito un ponderoso corredo documentale.
In esito, la Corte di Assise, con sentenza del 17 ottobre 1999, così pronunciava a carico degli odierni ricorrenti, per la parte che è ancora utile menzionare in questa sede:
I) UO NI era condannato alla pena di anni trenta di reclusione e L.
3.100.000 multa, oltre conseguenziali statuizioni, in quanto ritenuto responsabile dei seguenti reati:
1) A1: concorso in detenzione e porto armi comuni e munizioni;
D1: concorso in omicidio volontario aggravato di CO IG;
tentato omicidio di AR NO e lesioni personali di ES NC;
A1 ed F1: concorso in detenzione e porto armi comuni;
2) R1: concorso in rapina aggravata;
S1: detenzione e porto armi e munizioni;
3) T1: concorso in omicidio volontario aggravato di NG MO;
U1: concorso in detenzione e porto aggravato di armi comuni e munizioni;
V1: concorso in distruzione di cadavere aggravata;
4) V2: concorso in tentato omicidio aggravato in danno di TO AT;
Z2: concorso in detenzione aggravata di armi comuni e munizioni;
5) H3: concorso in detenzione e porto aggravato di armi comuni e munizioni;
I3: concorso in detenzione e porto armi clandestine;
L3 concorso in ricettazione;
6) H4: concorso in detenzione e porto armi clandestine;
I4, L4, N4 ed O4: ricettazione ed ipotesi di falso;
7) C2: concorso in detenzione e porto aggravato di armi comuni e munizioni;
8) H2: detenzione e porto fucile canna mozza e 2 mitragliette;
9) M2: concorso in detenzione e porto fucile;
E3: concorso in tentato omicidio aggravato di SO RI;
10) F3: concorso in detenzione e porto armi comuni e munizioni;
con il beneficio della continuazione e la diminuente dell'art. 8 l. n. 203/1991 nonché le attenuanti generiche prevalenti su aggravante e recidiva.
II) CO AT era condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni uno e mesi quattro, oltre pene accessorie, perché ritenuto responsabile dei seguenti reati:
1) B: associazione camorristica pluriaggravata;
A1: concorso in detenzione e porto arma continuato;
D1: concorso in omicidio volontario aggravato di CO IG;
tentato omicidio di AR NO e lesioni personali di ES NC;
E1: concorso in tentato omicidio volontario aggravato di TO IG;
F1: concorso in detenzione e porto aggravato di armi comuni e munizioni;
2) F e G: concorso in detenzione e vendita di stupefacenti;
con il beneficio della continuazione.
III) CH TO era condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni 1 e pene accessorie, siccome ritenuta colpevole di:
1) B: associazione camorristica pluriaggravata;
D1: concorso in omicidio volontario aggravato di CO IG;
tentato omicidio di AR NO e lesioni personali di ES NC;
E1: concorso in tentato omicidio volontario aggravato di TO IG;
F1: concorso in detenzione e porto aggravato di armi comuni e munizioni;
con il beneficio della continuazione.
IV) PA IG era condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno e pene accessorie, perché ritenuto responsabile dei reati:
1) D1: concorso in omicidio volontario aggravato di CO IG;
tentato omicidio di AR NO e lesioni personali di ES NC;
E1: concorso in tentato omicidio volontario aggravato di TO IG;
F1: concorso in detenzione e porto aggravato di armi comuni e munizioni;
con il beneficio della continuazione.
V) EL CI era condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni due e mesi sei, oltre pene accessorie, perché ritenuto colpevole di:
1) B: associazione camorristica pluriaggravata;
D1: concorso in omicidio volontario aggravato di CO IG;
tentato omicidio di AR NO e lesioni personali di ES NC;
E1: concorso in tentato omicidio volontario aggravato di TO IG;
F1: concorso in detenzione e porto aggravato di armi comuni e munizioni;
2) T1: concorso in omicidio volontario aggravato di NG MO;
U1: concorso in detenzione e porto armi comuni e munizioni aggravato;
V1: concorso in distruzione di cadavere aggravata;
3) Q: concorso in furto pluriaggravato di opere d'arte;
con il beneficio della continuazione.
VI) RE RI era condannato alla pena di anni trenta di reclusione e L. 21.500.000 multa, oltre alle pene accessorie, perché ritenuto colpevole dei reati di:
1) A1: concorso in detenzione e porto armi comuni e munizioni;
D1: concorso in omicidio volontario aggravato di CO IG;
tentato omicidio di AR NO e lesioni personali di ES NC;
F1 concorso in detenzione e porto aggravato di armi comuni e munizioni;
2) T1: concorso in omicidio volontario aggravato di NG MO;
U1: concorso in detenzione e porto aggravato di armi comuni e munizioni;
V1: concorso in distruzione di cadavere aggravata;
3) V2: concorso in tentato omicidio aggravato di TO AT;
Z2: concorso in detenzione e porto aggravato di armi e munizioni;
4) H3: concorso in detenzione e porto armi comuni e munizioni;
I3: concorso in detenzione e porto armi clandestine;
L3: concorso in ricettazione;
5) P: lotto clandestino;
6) I1: concorso in estorsione aggravata in danno di DI FU;
7) C2: concorso in detenzione e porto illegale di armi e munizioni continuato;
8) H2: concorso in detenzione aggravata di armi comuni e da guerra e munizioni;
9) M2: concorso in detenzione e porto aggravato di arma comune;
10) R3: concorso in vendita illegale di stupefacenti;
con il beneficio della continuazione e la diminuente dell'art. 8 l. n. 203/1991 nonché le attenuanti generiche prevalenti su aggravante e recidiva.
VII) EY AM era condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per anni uno e mesi quattro, oltre pene accessorie, siccome ritenuto colpevole dei seguenti reati. 1) A: associazione camorristica pluriaggravata;
2) R: concorso in tentato omicidio aggravato in danno di EL, ME e TI ed S: accessoria contestazione relativa la detenzione ed il porto delle armi comuni e delle munizioni utilizzate per l'attentato; 3) S2: concorso in omicidio volontario per aberratio ictus pluriaggravato di DE ND IO e tentato omicidio pluriaggravato di RE RI;
T2: concorso in detenzione e porto armi comuni e munizioni;
con il beneficio della continuazione.
1.3 - L'appello.
Avverso l'anzidetta pronuncia, i difensori degli imputati proponevano appello innanzi alla Corte di Assise di Appello di Napoli.
Con ordinanza dell'11.10.2001, la Corte ammetteva gli imputati al rito abbreviato e disponeva, pertanto, che fosse acquisito agli atti il fascicolo del P.M., di cui all'art. 416, comma secondo, c.p.p. e, in prosieguo, rigettava l'istanza di revoca dello rito speciale proposta in favore di EL CI. Con ordinanza del 7 novembre successivo, ribadiva i motivi di tale rigetto e, con successivo provvedimento del 22 novembre, rigettava le richieste di differimento proposte dai difensori al fine di acquisire adeguata conoscenza degli atti inseriti nel fascicolo del P.M.. Tenuta la relazione della causa alla successiva udienza del 27 novembre, il difensore d'ufficio del EY chiedeva ed otteneva i termini a difesa. Il processo subiva, quindi, diversi rinvii e, in esito, la Corte territoriale emetteva la sentenza indicata in epigrafe, con cui riformava, in parte, l'impugnata pronuncia, riducendo, per effetto della diminuente del rito abbreviato, la pena irrogata a tutti gli imputati nei termini di seguito indicati:
per UO anni venti di reclusione e L. 2.066.000 (euro 1.067,00) di multa;
per CO, CH, PA, EL e EY l'ergastolo;
per RE anni venti di reclusione e L. 14.333.000 (pari ad euro 7.402,37). Condannava, altresì, EY AM alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle costituite parti civili e confermava, nel resto, la sentenza impugnata.
Avverso tale pronuncia propongono ora ricorso per cassazione i difensori di tutti gli imputati, deducendo le ragioni specificatamente indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Ovvi motivi di economia espositiva impongono di esaminare preliminarmente, in un contesto unitario, le questioni di rito sollevate dai ricorrenti, stante l'identità del tema generale trattato e, in qualche caso, degli specifici profili problematici ad esso relativi.
Il nucleo di fondo delle eccezioni procedurali riguarda, infatti, la legittimità del rito abbreviato, posta in discussione anche attraverso l'impugnativa delle successive ordinanze dibattimentali che, di volta in volta, hanno provveduto in proposito. 1. È bene precisare che, nel corso del procedimento di appello, tutti i ricorrenti avevano fatto concorde richiesta di ammissione al giudizio abbreviato, beneficiando della recente normativa che ha esteso la possibilità di usufruire del rito speciale, così come innovato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, anche ai procedimenti in corso. Ed infatti, l'art. 4 ter della legge 5.6.2000, n. 144, che ha convertito il d.l. 7.4.2000, n. 82, ha stabilito, al comma secondo, che nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione e nei quali, prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione, avrebbe potuto chiedere che il processo, ai fini di cui all'art. 442, comma secondo, c.p.p., fosse immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del medesimo codice.
Al riguardo, la norma contenuta nel comma terzo dispone che la relativa richiesta è ammessa se è presentata:
a) nel giudizio di primo grado, prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale;
b) nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'articolo 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione della istruzione stessa
....
Le disposizioni contenute nei commi successivi disciplinano, sempre in via transitoria, le modalità di ammissione al rito abbreviato:
""4. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, del codice di procedura penale.
5. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, disponendo l'acquisizione del fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale.
6. Ai fini della deliberazione, il giudice utilizza, oltre agli atti contenuti nel fascicolo di cui al comma 5, le prove assunte in precedenza.
7. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 441, escluso il comma 3, e 442 del codice di procedura penale, nonché l'articolo 443 del medesimo codice se la sentenza è pronunciata nel giudizio di primo grado"". 2. - Le contestazioni delle parti riguardano proprio la pretesa inosservanza delle anzidette modalità di ammissione, investendo - anche per profili formali connessi o conseguenti - un preciso segmento procedurale che vale la pena di ripercorrere per una maggiore chiarezza di esposizione.
Orbene, all'indomani dell'entrata in vigore della menzionata disciplina transitoria, alla prima udienza utile (e, dunque, ritualmente), i difensori di tutti gli imputati, oggi ricorrenti, hanno proposto istanza di ammissione al rito abbreviato e la Corte di merito, con ordinanza dell'11.10.2001, ha disposto in conformità, ordinando, altresì, l'acquisizione del fascicolo del P.M., in linea con quanto prescritto dal comma quinto dell'art. 4 ter sopra menzionato.
Il 7 novembre successivo, lo stesso giudice rigettava l'istanza di revoca dell'ammissione allo stesso rito speciale proposta nell'interesse dell'imputato EL. L'istanza era stata motivata sul rilievo che il difensore richiedente sarebbe stato privo di legittimazione, in quanto, nell'impossibilità di conferire con il suo assistito, all'epoca sottoposto al regime della libertà vigilata, si era avvalso di una vecchia procura speciale. Comparso personalmente in udienza, il EL aveva poi dichiarato di non voler ratificare la volontà manifestata dal suo difensore, chiedendo espressamente la revoca del rito in precedenza disposto in suo favore.
Con ordinanza del 22 successivo, veniva poi rigettata la richiesta di alcuni difensori volta ad ottenere un congruo rinvio perché fosse loro consentita un'adeguata conoscenza del contenuto del voluminoso fascicolo del P.M., che, composto di diversi faldoni, era stato tardivamente trasmesso.
I difensori di EY AM, "probabilmente per manifestare ""efficacemente"" il proprio dissenso in ordine alla citata ordinanza" (f. 4 sentenza impugnata) rinunciavano polemicamente al mandato. La Corte nominava, quindi, un difensore di ufficio e, nella stessa udienza, veniva svolta la relazione a cura del consigliere all'uopo delegato.
3. Tanto premesso in merito alla vicenda procedurale in questione, non sfugge, già ictu oculi, la singolarità di una contestazione dell'ammissibilità di un rito speciale che le stesse parti avevano reclamato, beneficiando poi del previsto regime di favore, sub specie di ridimensionamento delle pene irrogate a ciascun ricorrente (per gli imputati condannati alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, la soppressione dell'isolamento; per gli altri, la concessione della diminuente di rito nella misura di un terzo, secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 442, comma secondo, c.p.p.). Ed appare parimenti singolare che le stesse parti si dolgano ora di varie manchevolezze sul versante della prova, benché la logica stessa del rito alternativo richiesto ed ottenuto, sia pure in forza di disciplina transitoria, postulasse ex se un sacrificio del regime probatorio, al quale restava connesso, in rapporto di stretta corrispettività negoziale, proprio un trattamento sanzionatorio premiale.
E tali considerazioni già varrebbero a collocare le eccezioni proposte in un'area di inammissibilità.
Nondimeno, per tutto ciò che può, comunque, investire profili di rilevabilità d'ufficio, è necessario esaminare analiticamente le specifiche questioni agitate dalle parti.
3.1 - Una prima questione, sollevata nell'interesse di CO AT, riguarda la pretesa inammissibilità del rito abbreviato, sul riflesso che, nella fattispecie, non era stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. In tutta evidenza, l'obiezione muove dal presupposto che la rinnovazione prevista dall'art. 603 sia presupposto ineludibile per l'ammissione al rito speciale in appello, interpretandosi l'inciso: qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'articolo 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione della istruzione stessa come proposizione subordinata condizionale. Si intende, in tutta evidenza, assumere che solo nell'ipotesi in cui sia disposta la rinnovazione dell'istruttoria possa esplicarsi l'utilità procedurale del rito abbreviato, in termini di obiettivo risparmio di energie processuali e, dunque, di concreta utilità acceleratoria, cui possa fare riscontro il beneficio premiale. Tale opinione, pur dotata di apparente plausibilità, non può essere condivisa, reputando questa Corte che sia giuridicamente corretta la diversa interpretazione sostenuta dal giudice di merito nell'ordinanza dibattimentale del 22.11.2001, tenuto conto della ratio della disciplina transitoria dettata dall'art. 4 ter, manifestamente intesa a consentire l'applicazione del giudizio abbreviato, come novellato dalla legge n. 479/1999, anche nei giudizi in corso in fase di appello, limitatamente ai soli procedimenti per reati puniti con la pena dell'ergastolo. La particolare disposizione, relativa alla specifica fase di gravame per i soli reati puniti con la pena dell'ergastolo, è dettata da ovvie esigenze di equità di trattamento, posto che, prima dell'entrata in vigore della novella, per questi reati non era consentito il rito speciale.
La logica del regime transitorio, così individuata, dà ragione alla tesi del giudice di merito, che disancora l'ammissibilità del rito dalla circostanza che sia stata o meno disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Pertanto, il riferimento all'istruttoria dibattimentale contenuto nella norma deve interpretarsi in senso temporale e non condizionale, e cioè nel senso che, per le fattispecie processuali in cui sia in corso la rinnovazione dell'istruttoria, l'istanza può essere proposta sino al momento della conclusione della stessa. A sostegno della correttezza di tale interpretazione valgono due ordini di riflessioni. Il primo è che, se così non fosse e, cioè, l'ammissibilità del rito speciale fosse limitata ai quei procedimenti per i quali sia stata disposta l'istruttoria dibattimentale, sì da rendere concretamente apprezzabile la finalità acceleratoria del rito, non si riuscirebbe a capire perché mai - stando al tenore letterale della norma - l'istanza possa essere proposta, come termine ultimo, sino ad un momento prima della conclusione della stessa istruttoria, allorquando, con l'espletamento pressoché integrale della stessa, il risparmio di attività processuale sarebbe davvero insignificante. Inoltre, la contraria tesi sarebbe di assai dubbia costituzionalità, specie se rapportata a quelle situazioni procedurali in cui la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sia ritenuta necessaria solo per provvedere a modeste incombenze, come l'esame di un solo testimone o l'acquisizione di un documento, ed è fondamentale canone ermeneutico che, ove siano astrattamente possibili due interpretazioni della stessa norma, di cui solo una conforme ai parametri costituzionali, è quest'ultima che deve essere privilegiata. In definitiva, ciò che maggiormente conta, ai fini della legittimità dell'ammissione al rito speciale, non è tanto che la rinnovazione sia stata disposta, ma che sia stata richiesta (e, nel caso di specie, era stata richiesta da alcuni ricorrenti per fattispecie comunque riguardanti anche altri coimputati), di talché resti maggiormente esaltata la funzione propria dell'istituto, che è quella di favorire la sollecita definizione del giudizio, mediante concessione - con giudizio allo stato degli atti - della riduzione della pena in cambio della rinuncia delle parti a determinate facoltà processuali loro spettanti.
3.2 - Una seconda questione, sollevata dal difensore del CH, si fonda sull'assunto che la normativa dettata dall'art. 4 ter non consentirebbe la definizione del procedimento con il giudizio abbreviato, ma si limiterebbe all'attribuzione solo di una diminuente, e cioè di quella prevista dall'art. 442 del codice di rito. La tesi è manifestamente infondata, in quanto, al di là dell'inciso, di apparente equivocità: ai fini di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, urta contro la chiara lettera della legge che, poco oltre, prevede che il procedimento sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, dunque secondo la logica della definizione allo stato degli atti delle indagini preliminari, che, come è risaputo, costituisce il connotato peculiare del giudizio abbreviato.
3.3 - Altra questione (sollevata nell'interesse dello stesso CH e del ricorrente EY) attiene alle forme procedurali, sul rilievo che, erroneamente, il procedimento ha avuto svolgimento in camera di consiglio, posto che la norma di cui all'art. 441, comma terzo, secondo cui il giudizio abbreviato si svolge in quelle forme, è stata espressamente esclusa dallo stesso art. 4 ter, comma settimo.
Anche tale questione - che, ad ogni modo, non risulta sia stata specificamente e tempestivamente proposta nel corso del procedimento di appello - è destituita di fondamento, non solo perché la legge non prevede alcuna sanzione di nullità per il caso di inosservanza delle forme prescritte, ma soprattutto perché l'art. 443, espressamente richiamato dal comma settimo dell'art. 4 ter, dispone, al comma quarto, che, in fase di appello, il giudizio abbreviato debba, comunque, svolgersi proprio con le forme previste dall'art.599 c.p.p. 3.4 - Una quarta censura, proposta nell'interesse dei ricorrenti CH, EL e EY, contesta l'affermazione della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene l'incompatibilità tra l'istituto della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed il rito abbreviato ed assume che l'istanza di ammissione allo stesso rito comporti implicita rinuncia alle eccezioni di nullità relative ad atti processuali che siano state dedotte nei motivi di appello. Al riguardo, reputa la Corte che debba pienamente condividersi l'interpretazione della Corte di merito, argomentata in ragione della ratio della disciplina transitoria che, come si è detto, ha inteso mantenere ferma la particolare fisionomia del giudizio abbreviato, come definizione allo stato degli atti, per tendenziali ragioni di economia processuale. Tale logica - fondata proprio sulla rinuncia delle parti alle rispettive facoltà processuali, in funzione di una rapida e completa definizione dei processi (cfr., ordinanza Corte Costituzionale, n. 421/01) - rende concettualmente incompatibile con il rito speciale qualsiasi istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale o contestazione in ordine alla validità od all'utilizzabilità dell'attività probatoria precedentemente compiuta, salve ovviamente le ipotesi di nullità assolute, rilevabili ex officio in ogni stato del procedimento. Ad ogni buon conto, ogni questione relativa al mancato espletamento della richiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è manifestamente superflua, stante il giudizio della Corte di non necessità di qualsiasi approfondimento istruttorio (il cui esercizio ufficioso ben poteva intendersi, comunque, sollecitato dalle richieste di rinnovazione dell'istruttoria anzidetta, pur se le stesse erano di per sè divenute inammissibili per via della successiva richiesta di rito abbreviato); giudizio emergente implicitamente - ma non per questo in termini meno intuitivi - dalla valutazione di completezza, adeguatezza e sufficienza del compendio probatorio in atti.
3.5 - Altra contestazione, proposta specificamente dal difensore di EL CI, attiene alla negata revoca dell'ammissione al rito abbreviato, sul rilievo che la relativa istanza era stata proposta da difensore non legittimato, in quanto privo di procura ad hoc, ed era stata, peraltro, disconosciuta dall'imputato comparso personalmente in udienza. In proposito, va ribadito che la richiesta di rito abbreviato era stata ritualmente proposta (in linea, cioè, con le menzionate prescrizioni dell'art. 4 ter) dal difensore dell'imputato, che era munito di regolare procura speciale, ancorché conferita prima dell'entrata in vigore della disciplina transitoria. Che si trattasse, appunto, di una vecchia procura e che il difensore richiedente non avesse avuto la possibilità di conferire con il cliente, stante l'impedimento assoluto di questi a comparire, sono circostanze prive di rilevanza giuridica, a parte l'esatta considerazione della Corte territoriale che ha escluso la configurabilità di un legittimo impedimento del EL, sul rilievo che la limitazione della libertà personale, cui era soggetto, e che richiedeva apposita autorizzazione del magistrato di sorveglianza, non risultava tempestivamente comunicata. D'altronde, come esattamente considerato dai giudici di merito, non ricorrevano le condizioni perché l'ammissione al rito, a seguito di contraria volontà espressa personalmente dall'interessato, potesse essere revocata, avuto riguardo alla nuova disciplina dettata dall'art. 441 bis.
3.6 - Un'ultima contestazione concerne la mancata tempestiva trasmissione del fascicolo del P.M., che avrebbe escluso qualsiasi possibilità di adeguata conoscenza in tempi ragionevoli, stante il voluminoso incartamento processuale, con conseguente violazione dei diritti di difesa, anche per il rilievo che la relazione del consigliere incaricato non avrebbe potuto, ragionevolmente, tenerne conto.
Anche tale censura è destituita di fondamento. Dall'esame dei verbali di udienza, risulta intanto che gli atti richiesti;
in sede di ammissione al rito abbreviato, erano pervenuti il 30 ottobre 2001 e che alla relazione della causa si è dato corso il 22.11.2001. Ma a parte questo, non si vede come possa negarsi valenza decisiva alle argomentazioni della Corte territoriale nella parte in cui ha osservato che la richiesta dei difensori di ammissione al rito speciale lasciava presumere una conoscenza degli atti in questione. D'altro canto, l'istanza di rito abbreviato, consentita dalla norma transitoria di cui all'art. 4 ter, postulava piena consapevolezza - e, dunque, accettazione - del fatto che il processo sarebbe stato deciso allo stato delle emergenze probatorie già acquisite e, per espressa previsione del comma secondo della norma da ultimo citata, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del medesimo codice. Dunque, nella logica sostanzialmente dispositiva dell'istituto, l'asserita mancata conoscenza del contenuto del fascicolo del P.M. non avrebbe, comunque, potuto poi rappresentare una valida ragione per ritardare lo svolgimento del processo, peraltro incompatibile con le finalità acceleratorie del rito speciale, a parte il rilievo espresso dalla Corte di merito nell'ordinanza del 7.11.2001, secondo cui ogni esigenza di più approfondita conoscenza ben avrebbe potuto essere soddisfatta nell'arco di tempo che sarebbe trascorso sino alla successiva udienza di rinvio.
Nè violazione alcuna dei diritti di difesa avrebbe mai potuto riconnettersi al fatto che lo svolgimento della relazione da parte del consigliere incaricato non aveva potuto tener conto di quell'incartamento. Infatti, anche ammesso che il tempo a disposizione (dal 30 ottobre al 22 novembre) non fosse tale da consentire una compiuta conoscenza di quegli atti, la relazione è, per sua natura, intesa ad una sommaria informazione del complessivo svolgimento della causa e del suo oggetto e non già ad individuare - e men che mai - a delimitare l'ambito degli atti utilizzabili per la decisione.
Dall'eventuale incompletezza della stessa non può giammai scaturire, dunque, alcuna menomazione dei diritti della difesa, posto che il contraddittorio deve formarsi sugli atti di causa e non certamente sui contenuti della relazione del consigliere all'uopo designato.
II) Definite così le questioni di rito comuni alle parti ricorrenti, si può ora procedere all'esame degli altri motivi d'impugnazione specificamente proposti da ciascuna di esse.
1. Il ricorso presentato in favore di UO NI si fonda su due distinti motivi. Il primo riguarda l'erronea applicazione di legge, ai sensi dell'art. 606 lett. b) in relazione all'art. 62 bis, nella parte in cui avrebbe negato all'imputato le circostanze attenuanti generiche per il solo fatto che, in quanto collaboratore, lo stesso avrebbe già beneficiato del regime premiale ai sensi dell'art. 8 della l. n. 203/1991. La doglianza, così come proposta, sarebbe già in sè
inammissibile, per manifesta infondatezza, in quanto è vero, invece, che il UO ha regolarmente beneficiato delle attenuanti generiche, addirittura in rapporto di prevalenza sulle aggravanti contestate e sulla recidiva. È, comunque, infondata nella misura in cui possa intendersi riferita alla sfera di valutazione effettuata dal giudice di merito, in quanto la motivazione addotta in proposito appare pertinente ed esaustiva, con riferimento al numero ed alla gravità delle imputazioni da cui il UO era raggiunto, come risulta chiaramente dalla narrativa. La seconda censura lamenta identica violazione di legge, con riferimento all'art. 133 c.p., deducendo che la pena inflitta sarebbe, in ogni caso, eccessiva, tenuto conto della rilevanza della collaborazione offerta dallo stesso imputato e del fatto che l'aumento stabilito a titolo di continuazione sarebbe immotivato. Il rilievo, che si pone pur esso ai limiti dell'inammissibilità, è comunque infondato, in quanto non è condivisibile l'assunto di parte secondo cui sarebbero inadeguate od erronee le ragioni espresse dalla Corte territoriale in ordine all'entità della pena inflitta ed al preliminare calcolo della continuazione che ha portato a quella determinazione.
Valutato nel suo complesso, il ricorso deve ritenersi privo di fondamento e va, pertanto, rigettato.
2. - Per quanto riguarda il ricorso proposto in favore di CO AT, di cui è stato già esaminato il primo motivo afferente alla contestata legittimità del rito abbreviato, si osserva che la seconda censura deduce la violazione dell'art. 606, lett. I c) ed e) del codice di rito, in relazione all'art. 192, comma terzo, e 575, 56 - 575, 577, nn. 3 e 4 c.p.. Si contesta, in proposito, la metodologia di approccio all'esame dei collaboratori di giustizia, le cui dichiarazioni sarebbero prive dell'imprescindibile connotato dell'autonomia, nonché il difetto motivazionale in ordine ai necessari riscontri oggettivi. La censura così proposta non è ammissibile, per evidente genericità, posto che il ricorrente non si fa neppure carico di specificare perché mai le propalazioni accusatorie utilizzate in sentenza non sarebbero autonome in quanto effetto di pregresse intese fraudolente tra gli stessi collaboranti in danno del CO;
e, per manifesta infondatezza, in quanto la valutazione della Corte territoriale, in punto attendibilità dei collaboratori di giustizia, è perfettamente in linea con i canoni interpretativi fissati dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte di legittimità, ai fini del necessario vaglio dell'attendibilità intrinseca e di quella estrinseca, in rapporto ad obiettivi riscontri, che emergono chiaramente dalla complessiva impalcatura della sentenza.
Pure generico è il terzo motivo di ricorso, riguardante la pretesa violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) in relazione agli artt. 192, comma terzo, c.p.p., 416 bis c.p., 10, 12 e 14 della l. n. 497/74, 74 e 73 del D.P.R. n. 309/90. Con tale motivo si sostiene,
genericamente, l'insufficienza del materiale probatorio e la mancanza di una logica ed esauriente motivazione. Il giudizio di genericità non può trovare rimedio neppure nelle tardive considerazioni integrative contenute nella memoria difensiva in atti, in ordine ai presupposti necessari per la configurabilità del concorso fra i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso ed associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, a parte che la motivazione della sentenza impugnata ha reso idonea spiegazione anche sul punto, sulla base delle anzidette risultanze di causa che segnalavano l'esistenza di un organismo, attiguo a ciascun sodalizio mafioso, che, sotto la sorveglianza di quest'ultimo, operava nello specifico settore degli stupefacenti. Non diverso deve essere il giudizio in ordine alle poche proposizioni che compongono il quarto e quinto motivo (riguardanti entrambi la pretesa violazione dell'art. 606, lett. b) ed e) in relazione all'art. 61, n.
1. c.p. ed all'art. 62 bis c.p.). Parte ricorrente, non indica neppure le ragioni per le quali dovrebbe ritenersi erroneo il riconoscimento dell'aggravante dei motivi abietti o futili ovvero il diniego delle generiche. D'altro canto, entrambi i profili in contestazione risultano assistiti da motivazione adeguata ed immune da vizi od incongruenze di sorta. Nondimeno, la valutazione complessiva del ricorso, tenuto specialmente conto della ritenuta infondatezza della questione di rito proposta con il primo motivo, depone - anche per questo ricorrente - per un giudizio conclusivo di rigetto dell'impugnazione.
3. - Il ricorso proposto in favore di CH TO si articola sui seguenti motivi, a parte il primo già esaminato nella parte generale.
La censura di cui al capo II) attiene al difetto di motivazione in ordine alla richiesta rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta ad accertare le vicende relative all'autovettura appartenuta al CH nonché al colore della stessa in epoca antecedente alla data in cui furono commessi i fatti omicidiari per i quali l'imputato è stato condannato.
Il motivo è infondato, in quanto emerge dal testo del documento impugnato la ragione per la quale la Corte ha ritenuto che non fosse necessario alcun approfondimento istruttorio sul punto, a parte le considerazioni già espresse nella parte generale in ordine all'incompatibilità di ogni istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con la richiesta di giudizio abbreviato. Ed invero, con valutazione di merito inapprezzabile in questa sede, in quanto congruamente motivata, la Corte ha ritenuto che ogni accertamento al riguardo (sia pure in una logica officiosa) fosse manifestamente superfluo, in rapporto alle univoche e concludenti risultanze di causa acquisite e tenuto conto, peraltro, del lungo tempo trascorso dall'epoca dei fatti (cfr. f. 118). Il motivo sub IV) deduce la pretesa illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma la responsabilità dell'imputato in ordine al reato di partecipazione al sodalizio delinquenziale di cui al capo B), e cioè alla neo costituita associazione RE, pur avendo giustamente escluso la partecipazione da parte sua all'originaria consorteria PERELLA-UC, in epoca antecedente alla scissione, nonché al furto di quadri, di talché sarebbe stato logico inferire che, non avendo partecipato a quei delitti, l'imputato non aveva nulla da temere per la sua incolumità fisica e non aveva ragione alcuna per aderire ad alcuna associazione per delinquere.
La censura è destituita di fondamento, posto che l'adesione del CH al sodalizio mafioso facente capo al RE è stato ragionevolmente ritenuta sulla base della riscontrata partecipazione dello stesso imputato ad azioni criminose certamente imputabili alla cosca, nell'inarrestabile spirale di attentati e rappresaglie che aveva caratterizzato il cruento conflitto tra le opposte fazioni. È logico, insomma, ritenere che la partecipazione consapevole ad azioni riconducibili a quella logica di spietata contrapposizione, rivelando all'esterno una precisa scelta di campo, sia indice sufficientemente rivelatore di affectio societatis, e dunque di adesione al complessivo programma delittuoso dell'associazione, e non possa, per motivi sin troppo evidenti, ritenersi espressione di mera estemporanea iniziativa delittuosa.
Un ulteriore profilo di illogicità viene poi denunciato sub V) con riferimento agli episodi omicidiari di cui ai capi D1 ed E1, assumendosi la violazione dell'art. 606 letta e), in relazione agli artt. 192, comma secondo e terzo, 64, 441, n. 5, 471, n. 1 e 178 del codice di rito. Anche tale censura è, però, palesemente infondata, non essendo ravvisabile il denunciato difetto motivazionale, in quanto la responsabilità del CH in ordine ai fatti in contestazione è stata correttamente affermata sulla base di un'adeguata valutazione dell'intero materiale probatorio ed anche delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il cui esame, come si è già osservato, era ispirato ad una corretta applicazione dei parametri interpretativi fissati da pacifica giurisprudenza di legittimità.
Il motivo sub VI) contesta, invece, la ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, c.p., reputando che non potrebbe ritenersi motivo futile ed abietto agire per difendersi dall'aggressione altrui, come si era reso necessario per il gruppo di imputati costituitosi in sodalizio dopo il furto dei quadri, in ragione della pressante esigenza di difesa dalla sicura aggressione del clan UC.
La censura è palesemente infondata. È appena il caso di osservare che l'aggravante è stata correttamente individuata nell'incontrovertibile evidenza dei fatti in contestazione, che vedevano due gruppi contrapposti, impegnati in pieno centro cittadino in disinvolte scorribande armate, in attuazione di un concorrenziale progetto di dominio del territorio. D'altronde, non si riesce davvero ad intendere perché mai il CH avesse ragione di temere per la sua incolumità, tanto da essere costretto a difendersi dall'attacco dei UC, se egli fosse stato, come si sosteneva in precedenza, estraneo non solo al furto dei quadri, ma anche a qualsivoglia ipotesi di adesione a vincolo associativo. Da ultimo, il motivo espresso sub VII), che riguarda la pretesa inosservanza della legge penale ed il difetto motivazionale in ordine all'entità della pena inflitta ed al diniego delle attenuanti generiche o della minima partecipazione ai fatti, va disatteso perché afferente all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito in sede di regime sanzionatorio, del quale, peraltro, è stata resa motivazione del tutto appagante e giuridicamente corretta, anche in punto di negativa delle generiche e di riconoscimento della complessiva rilevante entità della partecipazione del CH ai fatti di causa.
Nell'interesse dello stesso imputato, l'avv. Ruperto ha poi proposto altro ricorso con il quale ha impugnato l'ordinanza dibattimentale dell'11.10.2002, ammissiva del rito abbreviato, deducendo censure in ordine alla legittimità dello stesso rito, che hanno già costituito oggetto di esame nella parte generale, alla quale, dunque, non può che farsi rinvio.
4. - Il ricorso proposto in favore di PA IG si articola su due distinti motivi.
Il primo denuncia violazione di legge e difetto motivazionale, ai sensi dell'art: 606, lett. b) ed e), con riferimento agli artt. 192 e 530 del codice di rito nonché degli artt. 575, 576, 577 e 56 c.p.. In sostanza, deduce il travisamento dei fatti e la carenza motivazionale in ordine alle ipotesi di reato contestate all'imputato, ritenendo che il materiale di prova, rappresentato in larga misura dalle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, non sarebbe idoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza.
La censura è destituita di fondamento, posto che nessuna incongruità d'ordine logico - giuridico è dato ravvisare nel costrutto motivazionale della sentenza impugnata, nella parte riguardante specificatamente il PA. Dal complesso delle sentenze di primo e secondo grado, che, per la loro convergenza, costituiscono una sola entità giuridica, emerge, con particolare chiarezza, il fondamento di prova a carico del prevenuto, sulla scorta di univoche risultanze di causa. Tra queste hanno certamente avuto un ruolo determinante le dichiarazioni di accusa dei collaboratori di giustizia che, anche con riferimento alla specifica posizione del PA, sono state correttamente valutate e collaudate nella loro attendibilità intrinseca ed estrinseca. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge ed il difetto motivazionale, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), con riferimento agli artt. 61, n. 1, 62 bis 133 e 114 c.p.. La censura, che contesta la ritenuta sussistenza dell'aggravante dei motivi abbietti o futili ed il diniego delle generiche, si pone ai limiti dell'ammissibilità ed è, comunque, infondata nella parte relativa alla configurabilità della stessa circostanza, della cui esistenza la Corte, come si è già evidenziato, a proposito della posizione di altro imputato ricorrente, ha dato ampia ed esaustiva ragione. D'altronde, non può costituire ragione di illogicità il fatto che il PA sia stata assolto dall'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso. Ed invero, una volta accertata la sua partecipazione ad eclatanti fatti di sangue riconducibili al violento scontro mafioso in atto, risulta ineccepibile l'affermazione dell'aggravante in questione, già riconosciuta a carico di altri coimputati, in rapporto alle finalità degli episodi delittuosi posti in essere, indipendentemente dalla correttezza o meno del proscioglimento per il reato associativo, che, in mancanza d'impugnazione della parte pubblica, non può sindacarsi in questa sede. Sfugge al controllo di legittimità anche il diniego delle attenuanti generiche, afferendo all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, che, d'altronde, ha reso idonea motivazione, con riferimento alla particolare gravità dei fatti in contestazione ed alla personalità del prevenuto, che lo rendevano immeritevole del reclamato beneficio.
Il ricorso, complessivamente, valutato merita, pertanto, il rigetto. 5. - Il primo motivo dell'impugnazione proposta nell'interesse di EL CI, attinente a profili di legittimità dell'ammissione al rito abbreviato e dell'intervenuta revoca, ha già costituito oggetto di esame nella parte generale. V'è solo da aggiungere, quanto al connesso rilievo della pretesa erroneità della dichiarazione di contumacia, che risulta, invece, ineccepibile una siffatta dichiarazione, posto che la Corte ha motivatamente ritenuto insussistente il dedotto impedimento dell'imputato, al tempo sottoposto al regime della libertà vigilata Peraltro, tale ragione ostativa non risultava tempestivamente dedotta: basti considerare, al riguardo, che, come emerge in atti, soltanto il giorno precedente l'udienza dell'11 ottobre 2001 era stata proposta istanza di autorizzazione al competente magistrato di sorveglianza. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 606, lett. b) ed e), con riferimento all'art. 192, commi secondo e terzo, c.p.p.. La censura che contesta la valutazione delle risultanze di causa, e segnatamente del dictum dei collaboratori di giustizia con riferimento agli omicidi CO e NG, per i quali l'imputato è stato ritenuto responsabile in concorso con altri, è inammissibile, in quanto intesa, sostanzialmente, a sollecitare una rilettura del materiale probatorio, impraticabile in questa sede di legittimità. Ed invero, anche per il EL la motivazione del documento impugnato risulta caratterizzata da completezza espositiva e da rigore tecnico - giuridico delle argomentazioni addotte, anche sul versante della valutazione delle parole di accusa dei collaboratori di giustizia, che risulta pienamente in linea con i ben noti criteri di lettura dettati da questo Giudice di legittimità. A quest'ultimo proposito, si osserva che, nel risolvere positivamente, con ampia ed analitica argomentazione, i quesiti dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia, i giudici di merito hanno dato, altresì, conto delle discrasie ravvisabili nel racconto dei dichiaranti UO NI e RE RI, specie per quanto riguarda l'indicazione dell'autore materiale dell'omicidio NG, fornendo, al riguardo, ampia, ragionevole e convincente spiegazione (con riferimento al comprensibile intento di RE RI di tenere fuori il fratello AT, indicato dal UO come la persona che aveva esploso il colpo mortale all'indirizzo del NG).
Nella stessa prospettiva dell'inammissibilità si collocano, poi, gli altri motivi, con i quali si deduce il difetto e l'illogicità motivazionale con riferimento alla riconosciuta aggravante di cui all'art. 61, n. 1, il diniego delle generiche, il contestato reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso. Parte ricorrente, in sostanza, solleva censure di merito che non possono essere apprezzate in questa sede, anche se dedotte sotto la specie dell'illogicità motivazionale. Ed invero, nessun vizio logico inficia l'insieme motivazionale, avendo la Corte territoriale spiegato, con argomentazioni giuridicamente e logicamente corrette, perché mai ha ritenuto sussistente il reato di partecipazione ad associazione per delinquere;
perché l'imputato non potesse essere ammesso al beneficio delle circostanze generiche;
e perché, nella fattispecie, fosse configurabile l'aggravante di cui all'art. 61, n.1, c.p.. Nondimeno, anche per il ricorso in esame può accedersi ad una pronuncia di rigetto, valutata l'impugnazione nel suo complesso, specie con riferimento alla parte relativa alle questioni di rito, ritenute infondate.
6. - Identica pronuncia reiettiva, alla stregua di una globale considerazione, va poi formulata nei confronti del ricorso proposto in favore dell'altro collaboratore di giustizia RE RI, che denuncia contraddittorietà ed illogicità motivazionali nonché violazione di legge, con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante prevista dal comma settimo dell'art. 74 della l. n.309/1990, agli artt. 132 e 133, comma secondo, n. 2 e 27, comma terzo, della Costituzione. A parte il rilievo che si tratta per lo più di censure afferenti all'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito in ordine al regime sanzionatorio, come tali inammissibili a fronte di adeguata motivazione, si osserva che le doglianze riguardanti l'asserita illogicità risultano prive di fondamento, in quanto nessuna caduta sul versante della logica è dato ravvisare nella complessiva valutazione dell'entità dell'apporto collaborativo dell'imputato, in rapporto alle gravi responsabilità penali a suo carico, ai fini del più equo regime sanzionatorio. Vanno, invece, disattese le censure relative alla mancata concessione dell'attenuante di cui al comma settimo dell'art. 74 della legge sugli stupefacenti, in quanto il reato associativo non figura tra quelli per i quali il RE ha subito condanna in questo processo, risultando dalla sentenza impugnata che per la relativa contestazione si è proceduto con separato giudizio (f. 223).
7. - Anche per quanto riguarda il ricorso (rectius, i ricorsi) in favore di EY AM, occorre rinviare alla parte generale per quanto concerne le questioni afferenti alla legittimità del disposto rito abbreviato.
Infondata è poi l'eccezione di inutilizzabilità sopravvenuta delle dichiarazioni accusatorie dei coimputati, secondo il nuovo regime dell'art. 64 c.p.p., introdotto dalla l. 1 marzo 2001, n. 63, sul c.d. giusto processo, posto che, per quanto si è detto, la richiesta e la conseguente ammissione al rito speciale comportavano rinuncia a far valere qualsivoglia eccezione di inutilizzabilità relativa al materiale probatorio in atti, a parte la manifesta infondatezza della questione, giacché quelle dichiarazioni erano stato rese dai coimputati sulla base della normativa all'epoca vigente ed erano state correttamente utilizzate ai fini della decisione.
Infondata è l'eccezione relativa alla mancata, tempestiva, concessione di un termine a difesa, risultando, in atti, che alla nomina del difensore di ufficio ha fatto seguito la concessione di un congruo termine. Ed infatti, per quanto si è sopra detto, l'immediata relazione del consigliere relatore nella stessa udienza in cui quella nomina ha avuto luogo, non determinava alcuna violazione dei diritti della difesa, valendo anzi ad informare l'ignaro difensore di ufficio dell'andamento complessivo del processo, salvo poi il congruo termine accordatogli per meglio approntare la strategia difensiva.
Le restanti censure, afferenti al merito delle valutazioni della Corte distrettuale, devono essere tutte disattese, in quanto si collocano alle soglie dell'inammissibilità, ponendosi quale strumento di rappresentazione di censure di merito mosse al percorso valutativo delle risultanze processuali ed alla struttura argomentativa addotta a sostegno di quel giudizio.
In particolare, è censura di merito quella riguardante l'apprezzamento di validità delle emergenze di causa in forza delle quali i giudici di appello, condividendo il convincimento dei giudici di primo grado, hanno confermato la partecipazione del EY all'originario sodalizio delinquenziale.
L'insieme motivazionale offerto dalle conformi pronunce di entrambi i gradi di giudizio - che, stante la loro convergenza, si integrano reciprocamente - segnala che la base probatoria, ritenuta valida per l'affermazione di responsabilità, è integrata dalle propalazioni accusatorie di UO NI e dalle significative conferme offerte dalle convergenti dichiarazioni degli altri collaboratori, RE RI e RE ZI. Il processo di valutazione del dictum dei dichiaranti non appare inficiato da vizi od incongruenze di sorta, e risulta anzi pienamente in linea con il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte in ordine ai canoni di giudizio che devono ispirare il delicato apprezzamento delle accuse dei chiamanti in reità o correità. Le censure mosse al riguardo dalla difesa del EY, sub specie del vizio di illogicità motivazionale, sono volte, in realtà, a sollecitare un'improponibile rilettura di quelle affermazioni, laddove, come è noto, il controllo di questo Giudice di legittimità deve arrestarsi ad una verifica ab extrinseco;
sulla base della sola motivazione della pronuncia impugnata, al fine di valutarne la correttezza sul piano logico - giuridico. Peraltro, in più passi della stessa motivazione, il giudice di appello non ha mancato di considerare l'autonomia delle fonti probatorie e la loro intrinseca attendibilità, non inficiata, per quanto riguarda il dichiarante RE RI, dall'asserita, persistente, animosità (ribadita anche nel corso dell'odierna discussione orale) nei confronti del EY, al quale era legato da rapporti di affinità. A quest'ultimo riguardo, è appena il caso di considerare che il dictum accusatorio del menzionato collaborante è soltanto uno degli elementi del complesso compendio probatorio, peraltro in più parti addotto solo come momento di conferma di altre propalazioni di accusa. D'altronde, è pur vero che le più riposte motivazioni personali, che possono aver animato il dichiarante, inducendolo alle dichiarazioni di accusa nei confronti di alcuno, non assumono significativa rilevanza, in quanto ciò che davvero rileva è che, sul piano oggettivo, le parole di accuse abbiano trovato oggettivo riscontro. E se la verifica obiettiva ha esito - come nel caso di specie - largamente positivo, una pulsione animosa, e finanche - in ipotesi - vendicativa, non è certo sintomo di inattendibilità, ma può semmai valere a dare ragione di quelle stesse accuse, esaltandone anche, in qualche caso, l'obiettiva attendibilità.
Attengono a profili di merito anche le censure di pretesa illogicità e carenza motivazionale in ordine all'addebito di tentato omicidio in danno di TI, ME e EL (capo R della rubrica). La Corte territoriale ha reso ampia e corretta spiegazione in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto conclamata la partecipazione del EY all'attentato in questione, condividendo al riguardo il giudizio di primo grado fondato sul coacervo accusatorio costituito dalle convergenti dichiarazioni dei collaboranti UO e RE. Valido elemento di riscontro è stato correttamente individuato nelle iniziali dichiarazioni di CO AT, successivamente ritrattate secondo modalità giudicate, però, tali da non infirmare le iniziali asserzioni e da caratterizzare, invece, come inveritiere le successive smentite. Idonea conferma, anche alla luce delle dichiarazioni delle stesse parti offese, è stata tratta dalla ricostruzione oggettiva delle modalità dell'attentato e dalla sua stessa localizzazione (nei pressi dell'abitazione di RE VE, a conferma del racconto dei dichiaranti secondo cui le persone che sarebbero state, poi, attinte dai colpi d'arma da fuoco, resesi conto della presenza minacciosa di quelli che sarebbero stati i loro aggressori, si erano precipitosamente recate a casa di RE RI per avvertirlo della minaccia e da questi avevano ricevuto l'ordine di avvertire anche il fratello VE, restando, quindi, colpiti proprio mentre si accingevano ad eseguire l'incarico ricevuto).
D'altronde, in risposta ai rilievi critici espressi dai difensori in sede di gravame, la Corte distrettuale non ha mancato di inquadrare correttamente l'episodio nel contesto della complessiva vicenda camorristica, assegnando anzi al fatto stesso la valenza di momento di rottura dell'originario assetto della cosca, quale elemento scatenante della cruenta contrapposizione divampata tra i due sodalizi, che un tempo facevano parte della stessa consorteria. Ed appare ineccepibile, in quanto giuridicamente corretto, il ragionamento del giudice di appello che, proprio in considerazione delle obiettive condizioni dell'attentato, dell'uso dei mezzi usati, del numero e direzione dei colpi, esplosi, peraltro a distanza ravvicinata, all'indirizzo di persone che stavano sedute in autovettura, e dell'anzidetta caratterizzazione dell'episodio, ha ritenuto che gli aggressori fossero animati da volontà omicida, confermando in proposito la qualificazione giuridica del fatto in termini di tentato omicidio.
Non sussistono, inoltre, le dedotte illogicità nella ricostruzione della vicenda che ha portato alla morte di un bambino innocente, trovatosi per sua sventura nel luogo dove il EY ed i suoi complici intendevano portare a compimento l'ennesimo attentato in danno di RE RI. In particolare, non merita critiche la puntuale ricostruzione del fatto effettuata dai giudici di merito che, sulla scorta delle emergenze processuali (le propalazioni accusatorie del UO, confermate dalle acquisite dichiarazioni testimoniali e dalle riscontrate modalità dell'attentato, anche alla luce degli accertamenti tecnici effettuati), hanno plausibilmente ritenuto che l'episodio in questione aveva rappresentato non una mera azione intimidatoria o dimostrativa, ma un vero e proprio attentato alla vita del RE, tenuto peraltro conto che quest'ultimo già in precedenti occasioni era stato fatto segno di analoghi attentati. La concludenza del compendio probatorio ha, poi, fatto ritenere superfluo qualsivoglia approfondimento istruttorio anche in chiave tecnica e, della ritenuta completezza ed idoneità del materiale probatorio, lo stesso giudice di merito ha reso ampia ed esaustiva motivazione. Neppure la circostanza (sottolineata anche in sede di odierna discussione) che siano stati repertati fori di entrata di proiettile ad un'altezza di circa due metri dal suolo può infirmare la plausibilità di siffatta ricostruzione, alla stregua delle convincenti spiegazioni rese dalla Corte di merito che, giustamente, ha valutato la distanza e la posizione di tiro, che erano tali che anche una minima inclinazione verso l'alto dell'arma al momento dello sparo, rispetto al bersaglio grosso a cui si era mirato, giustifica pienamente l'altezza alla quale sono stati rinvenuti i fori (cfr. f. 172).
Giuridicamente ineccepibile, sulla scorta di tale ricostruzione dei fatti, risulta la qualificazione giuridica nei termini di cui all'art. 82, comma primo, e cioè dell'aberratio ictus. Con valutazione di merito insindacabile in questa sede, in quanto correttamente argomentata, la Corte territoriale ha, infatti, ritenuto che le modalità dell'azione rivelassero, inequivocamente, la volontà omicida degli aggressori, che volevano attentare alla vita del RE e che, solo per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, determinarono la morte di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta. La voluntas necandi rappresenta, esattamente, l'elemento psicologico determinante della ritenuta qualificazione, che esclude l'applicabilità di diverse fattispecie normative, quali quelle inutilmente invocate dai difensori con richiamo agli artt. 83 o 586 c.p.p.. Vanno, infine, disattese le ulteriori denunce di illogicità motivazionale con riferimento alla ritenuta esistenza delle fattispecie di reato ascritte al EY. Ed infatti, a parte che alcune delle ipotesi menzionate nel motivo di ricorso (quali i reati di cui ai capi B e C) non risultano tra quelle per le quali il ricorrente è stato condannato, è sufficiente osservare - ribadendo il contenuto dei precedenti rilievi - che nessuna illogicità è dato ravvisare nel percorso argomentativo seguito dai giudici di appello, anche alla luce del pacifico insegnamento giurisprudenziale secondo cui esula dai poteri di questa Suprema Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, in quanto l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciatile mediante ricorso per cassazione, deve essere di macroscopica evidenza (cfr. Cass. Sez. Un. 30.4.1997, Dessimone;
id. Sez. Un. 24.12.1999, Spina). E, nella vicenda in oggetto, nessun'apprezzabile caduta sul piano logico inficia il complessivo tessuto motivazionale.
III - Per tutto quanto precede, tutti i ricorsi devono essere rigettati, con le conseguenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 novembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 FEBBRAIO 2003.