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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Claudia Ummarino - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3383 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
, nata a [...] il [...], C.F. rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. BUONAIUTO IOLANDA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. BUONAIUTO IOLANDA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/02/2025 e Parte_1 CP_2
premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 16/06/2007, dalla cui
[...]
unione nasceva il figlio ( nato a [...] il [...]), riferendo che tra le Persona_1
parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 12.03.2015, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa n.2502/2015 del 31.03.2015 alle seguenti condizioni : “
1. I coniugi liberamente ed espressamente acconsentono alla loro separazione personale e
1 per l'effetto fisseranno in piena autonomia il loro domicilio, la loro residenza e la loro dimore, con obbligo delle parti di comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza, domicilio e dimora entro 15 giorni dall'avvenuta variazione;
2 la casa coniugale sita in Napoli alla Via Consalvo Carelli 9, sc. A p.4 int. 10, resta assegnata, ai sensi dell'art. 337 sexies cod. civ. in uso alla SI.ra , che la abiterà con il figlio minore con i mobili Parte_1 Per_1
e gli arredi ivi esistenti;
3 i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare, come in effetti rinunciano, all'assegno previsto dall'art. 156 c,c,, 4 il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in affidamento condiviso con Per_1 residenza privilegiata presso la madre;
5 il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alternati, durante la settimana in giorni che verranno concordati con la SI.ra , tenendo conto dell'età e delle eSIenze Pt_1 del minore, per quindici giorni durante il mese di agosto, alternativamente i genitori terranno con loro dal 24 Per_1 al 26 dicembre e dal 31 dicembre al 1 gennaio e ad anni alterni la domenica ed il lunedì di Pasqua, il compleanno del piccolo verrà festeggiato con entrambi i genitori previo accordo tra gli stessi;
6 il SI. si Per_1 Controparte_1 obbliga a versare alla SI.ra la somma di 300,00€ mensili per il concorso al mantenimento del figlio minore Pt_1
somma che verrà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT annuali;
7 i coniugi si obbligano nella Per_1 misura del 50% al pagamento delle spese mediche non coperte dal SSN nonché di quelle scolastiche, sportive e ludiche necessarie al figlio, preventivamente concordate tra i genitori;
8 i coniugi prestano il loro reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di documento valido per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore;
9 per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia” chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3
n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni come meglio specificate ed integrate con note di udienza del 21.03.2025 : “ I coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare, come in effetti rinunciano, all'assegno previsto all'art. 156 cc;
b. Il figlio minore viene affidato ad Per_1
entrambi i genitori in affidamento condiviso, con residenza previlegiata presso la madre;
c. Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio tutti i fine settimana, dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica alle ore 20.00, nonché un pomeriggio a settimana concordato preventivamente tra i coniugi tenendo conto delle eSIenze del minore;
d. I genitori alternativamente terranno con loro il figlio il 24 o 25 Dicembre per l'intera giornata e così pure il 31 e 1° gennaio di ogni anno Per_1
concordando tra di loro la detta alternanza. La stessa modalità verrà utilizzata la domenica di
2 Pasqua e il lunedì di pasquetta. ; e. Durante il periodo estivo i coniugi concorderanno i tempi di permanenza del figlio con il padre che non potranno essere inferiori a sette giorni consecutivi;
f. Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra la somma di euro 400,00 mensili per il CP_1 Pt_1
concorso al mantenimento del figlio minore , somma che verrà annualmente rivalutata Per_1
secondo gli indici istat annuali;
g. I coniugi si obbligano, nella misura del 50% al pagamento delle spese mediche non coperte dal SSN nonché di quelle scolastiche, sportive e ludiche necessarie al figlio, previamente concordate tra i genitori;
h. I coniugi prestano il loro reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di documento valido per l'espatrio per sé stessi e il figlio minore”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli il
16/06/2007 (atto n. 31,parte II , S. A, sez. O, reg. Atti Matrimonio anno 2007 );
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 04/04/2025
3 Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott. Raffaele Sdino
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