Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 4717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4717 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente
Dott. Ssa Viviana Criscuolo - Giudice - Dott. Ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel/est - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 29087/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza del 17.12.2024, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. avente per oggetto: separazione giudiziale, vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 dall'avv. Antonio Caiazzo RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_1 dall'avv. Maria Beatrice d'Arrigo RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza in TS del 17.12.2025, i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale;
il PM ha espresso parere favorevole alla pronuncia di separazione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12.12.2022, la SIn.ra - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il SIn. il 12.3.1977 dal quale sono nati (1976) e Controparte_1 Per_1 Per_2
(1981), oggi autonomi economicamente, - esponeva:
- la convivenza, nel corso degli anni, è diventata intollerabile per la profonda rottura della comunione spirituale e materiale creatasi tra i coniugi, per cui i coniugi da diversi anni non convivono più insieme;
- tale rottura è stata determinata dalla incompatibilità caratteriale che ha dato luogo a molteplici incomprensioni;
- allo stato, risulta impossibile per i coniugi recuperare quelle condizioni, che consentano loro di superare detta intollerabilità; - che la SI.ra è affetta Parte_1 da gravi invalidità, come da documentazione che si esibisce;
- che la SI.ra attualmente Parte_1 non ha reddito, dal momento che per una decisione comune, presa all'inizio della vita matrimoniale la stessa avrebbe dovuto occuparsi esclusivamente della famiglia e dei figli, impegnandosi il al CP_1 sostentamento suo e della prole;
- che la ricorrente ha tentato, invano, di concordare con il marito le modalità ed i patti relativi alla separazione, ma quest'ultimo ha reagito da un lato inasprendo i rapporti con la ricorrente, da un lato formulando richieste meramente dilatorie.
Ha chiesto:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
2. affidare la casa coniugale alla SI.ra
;
3. determinare la somma che il SI. dovrà versare a titolo di Parte_1 Controparte_1 mantenimento alla moglie in misura comunque non inferiore ad € 500,00.
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Si è costituito il SIn. che, non opponendosi alla separazione ha dedotto: CP_1 (…) La SI.ra nell'intestazione del ricorso ha richiesto la declaratoria di addebito Parte_1 della separazione al marito. Nessun addebito può essere mosso nei confronti del SI. che non CP_1 ha violato alcun dovere matrimoniale né la SI.ra indica quale comportamento del marito Parte_1 avrebbe determinato la rottura del vincolo matrimoniale. Anzi, la ricorrente espressamente riconosce che la rottura è stata determinata dalla incompatibilità caratteriale che ha dato luogo a molteplici incomprensioni e che ha reso la convivenza intollerabile. (…) Nel caso di specie non solo non è stata fornita prova in tal senso ma, addirittura, la ricorrente ha riconosciuto che la rottura del vincolo matrimoniale è stata determinata molti anni fa dalla incompatibilità di carattere. Pertanto, va rigettata qualsiasi richiesta di addebito.
La SI.ra afferma che i coniugi non convivono da diversi anni. In realtà è bene precisare Parte_1 che di fatto il matrimonio dei SIg.ri e è finito dal 1991, come può Controparte_1 Parte_1 evincersi dal verbale di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli del 29/10/1991. La causa di separazione all'epoca non fu portata avanti ma i coniugi dal 1991 vivono separati e non si sono mai riappacificati. Entrambi hanno avuto la propria vita privata indipendentemente dall'altro. Allo stato non esiste alcuna casa coniugale in quanto il SI.
[...]
dal 1991 al 1997 ha vissuto con i genitori e dal 1997 ad oggi vive con la sua compagna e CP_1 la FI nella casa sita in via Settetermini, Boscoreale. La SI.ra vive con la FI Parte_1 [...]
in via Rossini n. 12, Pollena Trocchia. Per_3
Il SI. si è costituito una nuova famiglia;
dal 1997 convive con la SI.ra , CP_1 Parte_2 come da certificato di residenza allegato. Dalla loro unione il 09/09/2000 è nata la FI Per_4 che tutt'ora convive con i genitori e studia all'Università Orientale di Napoli. Egli vive in una modesta abitazione popolare di circa 55 mq, paga un canone di locazione e il suo stipendio di impiegato comunale costituisce l'unico reddito familiare. La SI.ra , che nel 1991 Parte_1 aveva solo 32 anni, non ha mai cercato una occupazione né ha mai lavorato. Il SI. ha sempre CP_1 corrisposto un assegno mensile di mantenimento alla moglie, provvedendo anche alle spese per l'affitto della casa, finchè i figli e non hanno raggiunto l'autosufficienza Per_2 Per_1 economica. Solo nel 2005 la SI.ra è stata riconosciuta invalida ma dal 1991 non si è mai Parte_1 attivata per reperire alcuna attività lavorativa ed è stata mantenuta dal marito. Allo stato, comunque, la SI.ra è economicamente autosufficiente in quanto titolare di assegno di Parte_1 invalidità con accompagnamento e percepisce un reddito mensile di oltre 1.000,00 euro, reddito che, separandosi dal marito, con la maggiorazione sociale arriverà a circa euro 1.300,00 mensili. Inoltre la SI.ra convive con la FI , che contribuisce alle spese di fitto e a tutte Parte_1 Persona_3 le spese familiari. La SI.ra è titolare dell'attività commerciale “BAR MIRO di Persona_3
” sita in Ercolano (NA) alla via N.M. Venuti n. 28, e, soprattutto il sabato e nei periodi Persona_3 di maggiore affluenza, la SI.ra lavora nel locale dando una mano alla FI. Parte_1
Viceversa, il SI. con il suo stipendio di impiegato comunale di circa euro 1.500,00 mensili, CP_1 deve provvedere ai bisogni della sua nuova famiglia riuscendo a stento ad arrivare alla fine del mese.
La SI.ra , sua convivente dal 1997 è casalinga, la FI è studentessa Parte_2 Per_4 universitaria e non produce alcun reddito.
A ciò si aggiunga che il SI. a breve andrà in pensione con una conseguente Controparte_1 diminuzione del reddito familiare. La FI ha bisogno di cure in quanto soffre di una Per_4 allergia agli occhi che le porta problemi alla cornea ed attualmente è in cura presso la Fondazione
Policlinico Universitario Campus Bio-Medico. Lo stesso SI. ha problemi di salute Controparte_1 in quanto, oltre a soffrire di cardiopatia ipertensiva, ha lesioni leucoplastiche al cavo orale ed è in attesa della biopsia. Pertanto da quanto esposto, si ricava che la SI.ra è Parte_1 economicamente autosufficiente, non ha un reddito inferiore a quello del marito e, non sussistendo disparità economica tra i coniugi, non ha bisogno di essere sostenuta economicamente dal SI. . CP_1
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Ha chiesto: 1) dichiarare la separazione dei coniugi;
2) Nulla prevedere in ordine all'assegnazione della casa coniugale in quanto entrambi i coniugi vivono in abitazioni diverse;
3) Rigettare la richiesta di mantenimento della SI.ra . Parte_1
All'udienza presidenziale dell'11.5.2023 sono stati ascoltati i coniugi. La ha dichiarato: Non è possibile una riconciliazione con;
non viviamo Parte_1 Controparte_1 più insieme 30 anni;
all'inizio stava un po' a casa ed un po' con la compagna;
poi ha lasciato definitivamente la casa nel 2000; a.d.r.: percepisco 670 euro al mese circa;
prima prendevo 800,00 euro;
ora si trattengono 180,00 al mese;
a.d.r.: vivo in casa con mia FI che gestisce un bar;
a.d.r.: ma fa pochi affari in questo periodo;
a.d.r.: a casa viviamo solo noi due;
a.d.r.: il fitto è di 300,00 euro al mese;
fino ad un anno fa me li dava lui;
ora non più da circa un anno;
io ho bisogno di cure;
sono in cura da un oncologo, da un oculista e dal reumatologo;
li pago io e non sono serviti dal SSN;
non so dire quanto guadagni mia FI;
mia FI ha pagato il fitto questo ultimo anno perché non riesco a pagarlo;
devo comprare le medicine e pagare le utenze.
Il ha dichiarato: Non è possibile una riconciliazione con;
sono dipendente CP_1 Parte_1 comunale;
guadagno circa 1.500,00 al mese con la tredicesima;
a.d.r.: da anni ho una nuova compagna, trenta anni, ed ho una FI di 22 che va all'Università, al terzo anno dell'Orientale; a.d.r.: la mia compagna non lavora perché ha problemi di salute anche lei;
ha uno stent in una gamba;
a.d.r.: viviamo in fitto;
è una casa popolare ed il fitto dipende dal reddito;
non abbiamo ancora un contratto ma solo un decreto di assegnazione;
paghiamo 120,00 all'anno; a.d.r.: mia FI paga 400,00 euro all'anno di iscrizione;
a.d.r.. vive con noi, a carico mio;
a.d.r.: non sono proprietario di automobili;
ma utilizzo quella di mio figlio per la quale pago l'assicurazione Per_1
e la tassa di circolazione;
io ritengo di non essere in grado di versare più nulla, sono malata e devo curarmi;
devo fare il 13 la prima biopsia;
anche mia FI non sta bene, ho allegato documentazione medica, mia FI ha avuto problemi alla cornea;
ha problemi ormonali, sto spendendo un mare di soldi;
prima, potendo, le versavo i soldi;
ora è tutta una ripicca, potrebbe avere un adeguamento della pensione;
aveva avuto un adeguamento che doveva poi restituire ma non l'ha fatto e per questo ora si trattengono euro 180,00 al mese”.
Il Presidente ha statuito come di seguito: (…) La fattispecie è caratterizzata dalla circostanza che già nel 1991 i ricorrenti comparirono per la separazione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli e questi emise provvedimenti provvisori a tutela dei figli all'epoca minori e della ricorrente prevedendo a carico del Misso un assegno complessivo di 500.000 vecchie lire da pagare a quest'ultima. Il giudizio è stato abbandonato, nulla emergendo dall'estratto di matrimonio, anche perché da come riferito dalla resistente, il CP_1 successivamente tornò a casa, sebbene per periodi discontinui, sino al 2000 quando lasciò definitivamente la casa coniugale. Da allora e sino all'anno scorso ha versato alla moglie quanto necessario per il pagamento del fitto che, a detta della ricorrente, ammonterebbe a euro 300,00.
Orbene, alla stregua dei principi sopra esposti e fatta salva più approfondita valutazione nel corso del giudizio all'esito della istruttoria che verrà compiuta, ritiene questo giudice che, tenuto conto, per un verso, della percezione da parte del resistente di redditi, seppure modesti, di impiegato comunale e dell'assenza di redditi della moglie, casalinga e che non ha mai avuto altri lavori, siano stati forniti elementi tali da dimostrare l'esistenza di un effettivo divario patrimoniale tra i coniugi. Tuttavia, - salvo un approfondimento istruttorio nel corso del giudizio, considerato che la coppia non vive più insieme da almeno venti anni, che la ricorrente vive con la FI titolare di un bar in grado e che è di pagare le utenze di casa, che il resistente è l'unico che lavora nel nuovo nucleo familiare e che sia la ricorrente sia tutti e tre i membri della nuova famiglia del sono afflitti da severe CP_1 patologie, - ritiene questo giudice che vada, in via provvisoria ed urgente, prevista a carico del resistente, quale contributo al mantenimento della moglie, la somma mensile di euro 150,00, somma
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da corrispondersi a entro e non oltre il 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente Parte_1 secondo gli indici Istat con prossimo adeguamento dal marzo 2024.
In fase istruttoria, sono state articolate dalla ricorrente le seguenti richieste di prove orali: 1- <<vero che fin dall dell iniziava ad uscire tutte le sere senza dare alcuna spiegazione alla controparte_1 moglie>>; 2- << vero è che non sapeva il marito dove andasse e con chi, per il rifiuto del di Parte_1 CP_1 dare spiegazioni?>>; 3- <<vero che fin dall dell iniziava ad uscire tutte le sere senza dare alcuna spiegazione alla controparte_1 moglie>>; 4- <<vero che fin dall dell iniziava ad uscire tutte le sere senza dare alcuna spiegazione alla controparte_1 moglie>>; 5- <<vero che fin dall dell iniziava ad uscire tutte le sere senza dare alcuna spiegazione alla controparte_1 moglie>>; 6- <<vero che fin dall dell iniziava ad uscire tutte le sere senza dare alcuna spiegazione alla controparte_1 moglie>>; 7- <<vero che fin dall dell iniziava ad uscire tutte le sere senza dare alcuna spiegazione alla controparte_1 moglie>>; 8- <<vero che fin dall dell iniziava ad uscire tutte le sere senza dare alcuna spiegazione alla controparte_1 moglie>>; 9- <<vero che fin dall dell iniziava ad uscire tutte le sere senza dare alcuna spiegazione alla controparte_1 moglie>>; 10- <<vero che fin dall dell iniziava ad uscire tutte le sere senza dare alcuna spiegazione alla controparte_1 moglie>>; 11- <<vero che fin dall dell iniziava ad uscire tutte le sere senza dare alcuna spiegazione alla controparte_1 moglie>>; 12- << vero è che in quella occasione tra i coniugi scoppiava una violenta lite e che, anziché dare spiegazioni, il preferiva scappare CP_1 con la sua macchina, una volvo 750 grigia metallizzata?>>; 13- <<vero che fin dall dell iniziava ad uscire tutte le sere senza dare alcuna spiegazione alla controparte_1 moglie>>. 14- <<vero che fin dall dell iniziava ad uscire tutte le sere senza dare alcuna spiegazione alla controparte_1 moglie>>; 15- <<vero che fin dall dell iniziava ad uscire tutte le sere senza dare alcuna spiegazione alla controparte_1 moglie>>; 16- <<vero che fin dall dell iniziava ad uscire tutte le sere senza dare alcuna spiegazione alla controparte_1 moglie>>; 17-
<< vero è che questa situazione si è protratta fino all'anno 2000, quando il SI. decideva di andare definitivamente CP_1 a vivere dall'attuale compagna, , in attesa della nascita loro prima FI?>> 18- <<vero che fin dall dell iniziava ad uscire tutte le sere senza dare alcuna spiegazione alla controparte_1 moglie>>. 19- <<vero che fin dall dell iniziava ad uscire tutte le sere senza dare alcuna spiegazione alla controparte_1 moglie>>; 20- <<vero che fin dall dell iniziava ad uscire tutte le sere senza dare alcuna spiegazione alla controparte_1 moglie>>; 21- <<vero che fin dall dell iniziava ad uscire tutte le sere senza dare alcuna spiegazione alla controparte_1 moglie>>; 22- <<vero che fin dall dell iniziava ad uscire tutte le sere senza dare alcuna spiegazione alla controparte_1 moglie>>; 23- <<vero che fin dall dell iniziava ad uscire tutte le sere senza dare alcuna spiegazione alla controparte_1 moglie>>; 24- <<vero che fin dall dell iniziava ad uscire tutte le sere senza dare alcuna spiegazione alla controparte_1 moglie>>.
Il ha chiesto di provare per testi le seguenti circostanze: 1) Se è vero che il SI. e la CP_1 Controparte_1 SI.ra si unirono in matrimonio in data 12/03/1977 solo a causa della nascita del figlio Parte_1 Per_1 avvenuta il 16/08/1976; 2) Se è vero che all'inizio del matrimonio i due coniugi hanno vissuto separatamente ognuno a casa dei propri genitori e solo nel 1980 hanno iniziato la convivenza;
3) Se è vero che i due coniugi sin dall'inizio del matrimonio hanno avuto una vita matrimoniale poco serena a causa della gelosia della SI.ra ed i litigi Parte_1 erano quasi quotidiani;
4) Se è vero che, nel 1991, nel mese di agosto a seguito di un violento litigio, la SI.ra Parte_1
mise alla porta il SI. che fu costretto a ritornare nella casa dei genitori;
5) Se è vero che il SI.
[...] CP_1 [...]
rimase a casa con i propri genitori fino al 1997 quando iniziò la convivenza con la SI.ra . CP_1 Parte_2
Il Gi, con ordinanza del 2.1.2024 ha rigettato le suddette istanze: letti gli atti e le richieste istruttorie della ricorrente, rilevato che i capi di prova articolati vertono su fatti risalenti al 1991 ed al 2000
(da 1 a 19) e come tali, per il principio della vicinanza della prova, sono inammissibili, rilevato che i capi 20, 21 e 22 vertono su circostanze negative, e che il capo 22 va provato documentalmente, come, del resto, il capo 23, che il capo 24 è irrilevante, rigetta le prove orali;
lette le richieste di prova orali articolate dal resistente sono inammissibili: il capo 1 è incontestato, il capo 2 irrilevante, il capo 3 generico e valutativo, nonché non circostanziato, il capo 4 verte su fatti del 1991, il capo 5 irrilevante, rigetta le prove orali articolate dal resistente.
La causa è stata, quindi, riservata in decisione all'udienza del 17.12.2024.
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Sulla domanda di separazione e sulla richiesta di addebito formulata dal ricorrente. La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume sia dalla condotta processuale delle parti stesse sia dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc.
La domanda di addebito della separazione formulata dalla moglie nei confronti del marito va rigettata.
Preliminarmente va confermata l'ordinanza del Gi che ha rigettato le istanze di prove orali articolate dalle parti in quando condivisa dal Collegio.
Con riferimento alle specifiche condotte che legittimano l'addebito della separazione le stesse vanno individuate nella violazione dell'obbligo di fedeltà, nella violazione dei doveri di assistenza, nell'abbandono della casa coniugale. Tuttavia, se tali condotte sono tali da infirmare, alla radice, l'affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione, non per questo, tuttavia tale regolarità causale assurge a presunzione assoluta. L'evento dissolutivo può rivelarsi già "prima facie" -
e cioè, sulla base della stessa prospettazione della parte- non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta antidoverosa di un coniuge: come ad esempio, nell'ipotesi di una isolato episodio di tradimento di uno dei coniugi, poi superato, nel prosieguo, da un periodo di convivenza successiva.
Va da sé, infatti, che occorre l'elemento della prossimità ("post hoc, ergo propter hoc"): la presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, all'accertata violazione del dovere coniugale. Diversamente, nel caso- infrequente, ma non eccezionale- di accettazione di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma (come nel regime - secondo la definizione invalsa nell'uso- dei "separati in casa"), si prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta l'applicabilità della regola generale di causalità: onde, il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit.
Spetterà, quindi, all'autore della violazione dell'obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale: sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse.
In una parola, in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto (Cass., sez. 1, 14 febbraio 2012, n.
2059). Tale riparto dell'onere probatorio oltre a palesarsi rispettoso del canone legale (art. 2697 c.c.) è altresì aderente al principio empirico della vicinanza della prova;
laddove, riversare la dimostrazione della rilevanza causale in ordine all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza su chi abbia subito l'altrui tradimento si risolverebbe nella probatio diabolica che in realtà il matrimonio era sempre stato felice fino alla vigilia del tradimento o di altra causa di addebito.
Alla stregua di tali condivisi principi giurisprudenziali, il Collegio ritiene non provata la domanda di addebito della ricorrente tenuto conto del fatto – già dedotto in ricorso dalla stessa che i Parte_1 coniugi, sposatisi nel 1977, si sono separati nel 1991 una prima volta;
tornati insieme, definitivamente si sono lasciati nel 2000, quando il è andato via di casa. CP_1
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Ed invero, secondo le deduzioni dell'istante, l'insorgenza della crisi coniugale sarebbe da ascriversi esclusivamente a reiterati comportamenti del marito, che dal 1991 ha iniziato a tradirla con altre donne. In ragione della ricostruzione dell'evoluzione della vita coniugale nell'arco di 14 anni di matrimonio
- (dal 1977 al 1991 e poi dal 2000 in poi hanno definitivamente separato le loro strade) - la condotta del marito – che ha sempre contestato la prospettazione dei fatti offerta dalla moglie ma non ha mai negato che di fatto si sono separati di fatto due volte, prima nel 1991 e poi nel 2000 - non è stata tale da incidere sull'insorgenza della crisi coniugale. Ed invero, la separazione prima nel 1991 e poi nel 2000 rendono non verosimile l'esistenza di una crisi coniugale sin dall'inizio del matrimonio in quanto la condotta tenuta dalla moglie nella consapevolezza dei tradimenti del marito costituisce circostanza univocamente SInificativa dell'esistenza tra i coniugi di una perdurante crisi coniugale rispetto alla quale i comportamenti del marito non hanno avuto alcuna determinante incidenza causale.
La stessa ricorrente ha dichiarato (ud. Presidenziale) che non vivevano più insieme ormai da 30 anni. Pertanto s'impone il rigetto della domanda de qua.
Sul riconoscimento di assegno ex art 156 comma 1 c.c. alla resistente che ne ha formulato domanda in via riconvenzionale.
E' noto che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza costituisce la finalità precipua dell'assegno in questione, e prevede il suo riconoscimento quando uno dei coniugi non disponga di redditi propri sufficienti a consentirgli il mantenimento di tale condizione e sussista una situazione di disparità economica con l'altro coniuge. Tuttavia, trattasi di un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato. Tali effetti sono stati tenuti presenti anche dal legislatore, che, nel disciplinare la determinazione del contributo in questione, all'art. 156 cit., comma 2, ha espressamente imposto di procedere alla valutazione non solo dei redditi dell'obbligato, ma anche di altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17199 del 2013
Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2006, n. 9878; 16 novembre 2005, n. 23071; 30 marzo 2005, n. 6712).
Nel caso concreto, la ha chiesto riconoscersi una somma a titolo di mantenimento da porsi Parte_1
a carico del marito nella misura di € 500,00 mensili. Ha dedotto – dopo il matrimonio del 1977 – di non aver mai lavorato durante il matrimonio e che poi, dopo la separazione (la prima nel 1991 e la seconda nel 2000) a causa delle sue condizioni di salute, di non aver potuto cercare lavoro.
Orbene, osserva il Collegio che la – sulla quale incombeva l'onere della prova - nulla ha Parte_1 provato circa il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio durato in una “prima fase” dal 1977 al 1991 e poi dal 1991 al 2000, né, tanto meno che all'epoca della prima separazione, quando la stessa aveva 32 anni, ha dedotto alcunchè sulla sua concreta attivazione della ricerca di un lavoro.
Oggi che sia lei che il marito hanno 66 anni, sono entrambi pensionati (come da documentazione agli atti) ed il ha ricostruito una famiglia con un'altra donna dalla quale ha avuto una FI nata nel CP_1
2000.
Non emerge alcuna sperequazione economica tra le parti tale da potersi ritenere fondata la domanda di mantenimento.
Va pertanto, rigettata la domanda con decorrenza dalla pronuncia.
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Sulla casa domanda di assegnazione della coniugale nulla va statuito in quanto non vi è prole da tutelare.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo alla stregua del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia ai sensi dell'art. 151- 1° comma c.c. la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
RIGETTA la domanda di addebito formulata dalla ricorrente nei confronti del marito;
• RIGETTA la domanda di mantenimento formulata dalla ricorrente con decorrenza dalla pronuncia;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ercolano per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 37 parte I Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1997);
• condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dal resistente che liquida, per le tre fasi, in € 2.900,00, oltre IVA e CPA se dovute e rimborso spese generali.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 28.3.2025
Il G.Est. Il Presidente
Dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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