Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/2019, n. 16837
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Sentenza 24 giugno 2019

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In tema di atti di microrganizzazione della P.A., la regola contenuta nell'art. 5 del d. lgs. n. 165 del 2001, nella formulazione "ratione temporis" applicabile a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2009, secondo cui l'unica forma di partecipazione sindacale alle decisioni in materia è costituita dall'informazione ai sindacati ove prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, trova applicazione fin dalla data di entrata in vigore del predetto d. lgs. n. 150, il cui art. 65, comma 5, che sancisce l'applicabilità delle disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale "dalla tornata successiva a quella in corso", va interpretato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n. 144 del 2011, nel senso che le disposizioni in questione sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/2019, n. 16837
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16837
    Data del deposito : 24 giugno 2019

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