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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/11/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6141/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6141/2025 promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. LUPINI Parte_1
VALERIO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. ANTONIOLI FABIO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona della dott.ssa ANNAMARIA GRECO
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GUBBIO in data 20/10/2001, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 141, Parte II, Serie A, Anno 2001, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 28/08/2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 28/08/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 14.11.2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni
Verificato che ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01.12.70 n. 898, come modificato dal d.lgs. 149/2022;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente non è in contrasto con l'interesse di quest'ultima;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in GUBBIO in data 20/10/2001, con atto Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 141, Parte II, Serie A, Anno 2001, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 28/08/2025, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di GUBBIO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 15/11/2025.
IL PRESIDENTE EST. Dott. Teresa Giardino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia
Sezione Prima sezione VG persone e famiglia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Teresa Giardino Presidente rel. dott. Gaia Muscato Giudice dott. Ilenia Miccichè Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 6141/2025 promossa congiuntamente da nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. LUPINI Parte_1
VALERIO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da nato a [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'avv. ANTONIOLI FABIO, in forza di procura alle liti su foglio allegato al ricorso introduttivo;
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero presso il Tribunale, nella persona della dott.ssa ANNAMARIA GRECO
Avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti, per entrambi i ricorrenti:
Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in GUBBIO in data 20/10/2001, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 141, Parte II, Serie A, Anno 2001, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 28/08/2025. Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Vista la domanda congiunta presentata dai ricorrenti indicati in epigrafe, a mezzo del ricorso depositato in Cancelleria il 28/08/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.;
Visti i documenti ad esso allegati;
Preso atto delle dichiarazioni delle parti nelle note di trattazione scritta depositate in relazione all'udienza del 14.11.2025;
Letto l'art. 5 l. 898/70, e successive modificazioni
Verificato che ricorre il presupposto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01.12.70 n. 898, come modificato dal d.lgs. 149/2022;
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
Rilevato che l'accordo raggiunto dalle parti relativamente al mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente non è in contrasto con l'interesse di quest'ultima;
Visto il parere favorevole del PM;
Ritenuto che la specialità del rito e l'impossibilità della soccombenza determinano il non luogo a provvedere sulle spese;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 in GUBBIO in data 20/10/2001, con atto Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune al nr. 141, Parte II, Serie A, Anno 2001, alle condizioni di cui al ricorso depositato il 28/08/2025, da intendersi integralmente riportate;
- manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di GUBBIO di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/00.
Nulla per spese.
Perugia, 15/11/2025.
IL PRESIDENTE EST. Dott. Teresa Giardino