Sentenza 8 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/02/2001, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2001 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 FE N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 56566 MATERIA TRIBUTARIA EPUBBLICA ITALIANAce 0 NOME DEL POPOLO ITALIANO IS.U. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Danfodic di consumo SEZIONI UNITE CIVILI ooolizionoli Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 11024/99Dott. Andrea - Primo Presidente - VELA Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di sezione- Cron. 3792 Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente di sezione - Rep. Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere - Ud. 06/10/00 'Dott. Giovanni PAOLINI - Rel. Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Ugo VITRONE -· Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA 30 N. 64564 sul ricorso proposto da: CO.CEM.BIT. S.R.L., in persona del legale CORTE SUPREMÁ OF CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata Richiesta copia studio in ROMA, VIA UGO BASSI 3, presso lo studio dal Sig. SOLE 24 ORE 6000 9 FEB. 2001per diritti L. dell'avvocato ENNIO MAZZOCCO, che la rappresenta e IL CANCELLIERE difende unitamente all'avvocato ROBERTO MASIANI, giusta delega a margine del ricorso;
2000 ricorrente 956
contro
-1- CG069333 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro UFFICIO COPIE Richiesta copia teste domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, dal Sig. MAZZOCCO per diritti L. 14000+3 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso 20 FEB. 2001 il rappresenta e difende ope legis;
IL CANCELLIERE controricorrente DIRITTI DI nonchè contro 1 DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE, DIREZIONE CENTRALE DELL'IMPOSIZIONE INDIRETTA SULLLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI, UFFICIO CANCELLERIA DI ROMA, TECNICO DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE UFFICIO TECNICO DI FINANZA DI ROMA;
- intimati per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 5205/94 del Tribunale amministrativo regionale di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito l'Avvocato Ennio MAZZOCCO, per la ricorrente;
CORTE SUPREMA DI CASSAZION udito il P.M. in persona del Sostituto ProcuratoreA! Sig. Avv. Gen. Stats ritesclata 1 copiategate Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso perah. per not Carta bollata L. 60.000 la giurisdizione dell'A.G.O.. Dir. Copia H 14.002 Totale L. 74.000 Roma, 13 APR. 2001 JL CANCELLIE -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La CO.CEM.BIT. s.r.l., con ricorso del 10 marzo 1994, impugnò dinanzi al Tribunale amministrativo confronti del Ministeroregionale del Lazio, nei delle finanze e di diversi organi della struttura burocratica dello stesso, la nota prot. N. 21348/93 in data 8 gennaio 1994 del Dipartimento dogane e imposte indirette Ufficio tecnico di finanza di Roma, la ministeriale n. 9304961/IV in data 16 ottobre 1993 del Dipartimento delle dogane e imposte indirette Direzione centrale dell'impo- sizione indiretta sulla produzione e sui consumi, la nota prot. n. 36064 in data 15 ottobre 1992 • dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Roma, la circolare n. 85, prot. n. 724/X in data 30 marzo 1990 della Direzione generale delle dogane e imposte indirette, la circolare n. 366 prot. n. 4989/X in data 17 dicembre 1991, il regolamento 29.9.1865 n. 624, con riferimento in particolare agli artt. 30, 31 e 32, nonché "ogni altro atto ad conseguente, collegato ° essi antecedente ° più specificamente, chiese comunque connesso": l'annullamento degli atti considerati sul presup- posto che ai medesimi risultava correlata una richiesta, a suo dire del tutto illegittima ed ingiustificata, di pagamento di addizionali su, presunti, e non realizzati, consumi di energia elettrica di cui al d.l. 28.11.1988 n. 511 come convertito nella L. 27.1.1989 n. 20 e succ. mod. e integr. Avanzata nei suo riguardi dalle pp.aa. intimate. In relazione al procedimento in tal guisa istituito, la società anzidetta, con istanza del 27 maggio 1999, ha chiesto a queste Sezioni Unite il regolamento della giurisdizione a' sensi degli artt. 37 e 41 cod. proc. civ., in buona sostanza, prospettando doversi ritenere essere riducibile la discussa vertenza, concernente tributi diversi da . Poli quelli ricadenti nella sfera di attribuzioni giurisdizioni delle commissioni tributarie di cui al d.p.r. 26.10.1972 n. 636 e, per quanto di ragione, al d.lgs. 3112.1992 n. 546, nella giuri- sdizione, non del giudice amministrativo ma della , autorità giudiziaria ordinaria. Il Ministero delle finanze resiste all'istanza controricorso del 2 luglio 1999, accampando con dover essere assoggettata la causa alla giurisdi- zione delle commissioni tributarie a mente dello art. 2, comma 2, d.lgs. 31.12.1992 n. 546. MOTIVI DELLA DECISIONE 1) La CO.CEM.BIT. s.r.l. per illustrare la prodotta istanza di regolamento di giurisdizione, dopo aver evidenziato di aver impugnato dinanzi al ᏚᏌ Tribunale amministrativo regionale del Lazio, "per 10 mera cautela", una nota prot. n. 21348/93 in data 8 gennaio 1994, con la quale il Dipartimento delle dogane e delle imposte dirette Ufficio tecnico di finanza di Roma le aveva richiesto il versamento di addizionali sull'imposta di consumo di energia Cooliناگف elettrica, da essa dovuta per gli anni dal 1989 al 1993 in relazione alla gestione di un sello opificio ته avente sede in San Vittore del Lazio, nonché altri atti a tale nota connessi (e cioè tutti gli atti dettagliatamente indicati in narrativa), e dopo aver fatto presente, altresì, di aver esperito "altra azione al riguardo *10056 dinanzi al Tribunale civile di Roma, che con sentenza del 20 gennaio 23 febbraio 1999 ha dichiarato il difetto di giurisdizione dell'A.G.O.", prospetta che la ver- tenza come sopra instaurata dinanzi al giudice amministrativo dovrebbe essere ravvisata ricadente nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, in primo luogo, perché "il merito della controversia attiene al pagamento di imposte addizionali, ossia a tributi che gli art. 6, comma terzo, della legge n. 2248 del 1865 e l'art. 9, comma secondo, c.p.c. devolvono alla giurisdizione del Tribunale"; secondariamente, perché "nessun rilievo assume la circostanza che con il sopra menzionato ricorso pendente dinanzi al T.A.R. Lazio siano stati impugnati ulteriori atti (e segna- tamente alcune circolari), in quanto all'A.G.O. è il potere di disapplicarecomunque riconosciuto l'atto amministrativo illegittimo ai sensi dello art. 5 all. E della 4. n. 2248 del 1865"; da ultimo, perché "alla data di proposizione del predetto ricorso (1994) le disposizioni del D.l.vo n. 546 del 1992, che hanno, tra l'altro, devoluto alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali le controversie concernenti le imposte addizionali (v., art. 2, comma secondo, D.l.vo n. 546 del 1992 ...) non avevano ancora effetto", essendo intervenuta la relativa piena vigenza soltanto 1'1 aprile 1996 (artt. 80, comma 2, d.lgs. cit. e 42, comma 1, d.lgs. 31.12.1992 n. 545). 2) Il Ministero delle finanze, per parte sua, contraddice la istanza di regolamento sostenendo che "la controversia, concernente la applicazione dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica 6 di cui all'art. 6, comma 5, del d.l. 28.11.1988 n. 511, convertito nella L. 27.1.1989 n. 20, avendo tributaria, deve essere devoluta alla natura cognizione delle commissioni tributarie", perchè "la fattispecie risulta espressamente contemplata dall'art. 2 d.lgs. n. 546/92 nella parte in cui prevede che sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie le controversie concernenti le imposte addizionali, tra le quali devono essere comprese le addizionali alla imposta di consumo", dovendosi tener conto, al riguardo del dato che, nel caso concreto, non si denunzia "l'assoluta inesistenza del potere impositivo da parte dell'amministrazione finanziaria", ma si contesta "l'ammontare delle addizionali ex adverso dovute anche alla luce di una convenzione intercorsa fra le parti". 3)- Ai fini della pronuncia sulla posta questione di giurisdizione, soccorrono le seguenti riflessioni. A) - La domanda introdotta e coltivata dalla CO.CEM.BIT. s.r.l. dinanzi al Tribunale ammini- strativo regionale del Lazio, per come reso palese del giudizio dal tenore dell'atto istitutivo dinanzi a detto giudice, pur se formalmente, ed apparentemente, formulata come istanza di annul- lamento di ben individuati atti amministrativi, alcuni dei quali di contenuto generale (circolari), ed uno addirittura di valenza normativa, e sia pure di normazione secondaria (r.d. 28.9.1895 n. 624), nella realtà, si rivela intesa ad ottenere una decisione recante, non già declaratoria della invalidità degli atti dedotti in discussione ma, accertamento dell'inesistenza dell'obbligo della società istante di pagare determinate "addizionali" su, contestati, consumi di energia elettrica in applicazione del dettato dell'art. 6, comma 5, d.l. 28.11.1988 n. 511, come convertito nella L. 27.1.1989 n. 20. B)- La vertenza quindi, nella sostanza, attiene rapporto, incontestabilmente, di natura tribu- a taria concernente addizionali all'imposta erariale di consumo di energia elettrica, di cui al reiteratamente citato d.l. n. 511 del 1988, convertito nella L. n. 20 del 1989, ed ha per oggetto confliggenti pretese delle parti in ordine alla sussistenza dell'obbligo della società suindicata di pagare le cennate addizionali con riferimento a consumi di elettricità, asserita- mente, realizzati negli anni dal 1989 al 1993. C) - La vertenza in argomento, d'altronde, giusta quanto più sopra evidenziato, risulta essere stata istituita il 10 marzo 1994, e, perciò, nella vigenza dell'art. 11, comma 5, d.l. 13.5.1991 n. 151, convertito con modificazioni nella L. 12.7.1991 n. 202 (norma, in un primo tempo, abrogata dall'art. 71, comma 1, d.lgs. 31.12.1992 n. 546 con effetto dall'1 aprile 1996 V., artt. 42, comma 1, d.lgs. 31.12.1992 n. 545 e 80, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, prec. cit. -1 poi, reintrodotta nel sistema dall'art. 12, comma 1 lett. h, d.l.
8.8.1996 n. 437, convertito nella L. 24.10.1996 n. 556, e, da ultimo, definitivamente cancellata, con decorrenza dell'l luglio 1999, dall'art. 37 d.lgs. 28.2.1999 n. 46). D) - Orbene, in forza del dettato dell'art. 11, 7 comma 5, d.l. n. 151 del 1991, prec. cit., recante 6 0 che "il ricorso contro il ruolo formato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 67, comma 2, del d.p.r. 28.1.1988 n. 43, nonché contro i relativi avvisi di mora è proposto davanti alle commissioni tributarie", deve ritenersi che la giurisdizione delle commissioni considerate, nel tempo in cui la norma in discorso è stata in vigore, estendendosi al di là dei limiti risultanti dal disposto, prima, 9 dell'art. 1 d.p.r. 26.10.1972 n. 636 e, poi, dell'art. 2 d.lgs. 31.12.1992 n. 546, ha finito per controversia concernente iricomprendere ogni tributi ai quali ha riferimento il dianzi citato art. 67 d.p.r. n. 43 del 1988, e, perciò, anche quelle relative alle imposte erariali di consumo e alle addizionali di tali tributi (cfr., in terminis, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 714 del 15.10.1999, id., sent. n. 126 del 12.4.2000). E)- Dai rilievi e dalle considerazioni di cui alle lettere precedenti discende che la causa di cui trattasi, avuto riguardo all'oggetto del rapporto di imposta in essa dedotto ed al tempo - della relativa istituzione, va ravvisata Poli assog- gettata alla giurisdizione delle commissioni tributarie (giurisdizione destinata a sopravvivere all'intervenuta abrogazione del ridetto art. 11, comma 5, d.l. 13.5.1991 n. 151 in virtù della prescrizione dell'art. 5 cod. proc. civ. per la quale "la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione e non hanno rilevanza rispetto addella domanda POSTED essa i successivi mutamenti della legge": cfr., sul tema, gli arresti di queste Sezioni unite più sopra citati). 10 va dichiarata la giuri- F) - Conclusivamente, sdizione delle commissioni tributarie sulla
contro
- versia in argomento. di giusti 4)- Nella ravvisata sussistenza motivi, le spese dell'intero giudizio vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie e compensa fra le parti le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civile della Corte Suprema di cassazione, il 6 ottobre 2000 Il RelatoreParlimi1 pelatore: Polini всиноге IL PRESIDENTE 5 . 6 fndreathle N 8 9 - 1 / B 4 . / L 6 L 2 и . A R . A . B I P . A R D T E L 1 E T Depositato in Cancelleria 3 D 1 A I # Collaboratore or Cancelleria . S M N N 8 FEB. 2001 E S I A IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roma, li D 11 -I