Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
Il perito, oltre a richiedere direttamente notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altro soggetto, può anche prendere visione di atti processuali nei quali le predette notizie siano state già raccolte dal P.M. o dalla polizia giudiziaria, a nulla rilevando l'eventuale divieto di inserimento degli atti visionati nel fascicolo per il dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/11/2009, n. 5060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5060 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 04/11/2009
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - rel. Consigliere - N. 2743
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 43677/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IO PE, N. IL 13/10/1953;
2) IT TO, N. IL 01/08/1943;
3) YE DI, N. IL 17/06/1969;
avverso la sentenza n. 17/2001 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 24/10/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA GIOVANNA IACOPINO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso dei ricorsi. OSSERVA
Con sentenza del 30/3/2000 il Tribunale di Udine ha, tra l'altro, dichiarato RC GI colpevole dei reati sub 1^ e sub 3^ di cui all'art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p., L. n. 685 del 1975, art.71, commessi per alcuni mesi a partire dal settembre 1988, nonché
LE RI e AY IE colpevoli del delitto sub 20^ di cui all'art. 110 c.p., art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e, concesse a tutti le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, ravvisata la continuazione tra i delitti per il RC, ha condannato quest'ultimo alla pena di anni tre di reclusione e L.
4.500.000 di multa e gli altri due imputati alla pena di anni sei, mesi 4 di reclusione e L. 45 milioni di multa. A seguito di impugnazione dei difensori, la Corte di Appello di Trieste in data 24/10/2007 ha confermato il riconoscimento di responsabilità nei confronti dei prevenuti e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena inflitta al LE ed al AY ad anni 4 , mesi 6 di reclusione e Euro 19000 di multa.
Hanno proposto ricorso per Cassazione, per mezzo dei loro difensori, il RC, il LE ed il AY. Quest'ultimo ha anche presentato ricorso sottoscritto personalmente.
Il primo ha dedotto che le dichiarazioni del ZN al PM dovevano essere confermate da altri elementi di prova, essendosi costui avvalso della facoltà di non rispondere nel corso del dibattimento di primo grado. Le dichiarazioni dibattimentali del AL non potevano costituire prova della sua colpevolezza perché prive di riscontri e dettate esclusivamente da un interesse personale volto ad ottenere i benefici della collaborazione.
Nè era stato acquisito alcun elemento sull'attività di cessione di stupefacente a lui attribuita.
Il LE ha dedotto carenza e contraddittorietà di motivazione nonché erronea applicazione della legge in ordine alla utilizzazione della perizia psichiatrica eseguita in dibattimento sul coimputato chiamante in correità al fine di valutarne la idoneità a rendere testimonianza.
Il AY ha dedotto errata valutazione della prova penale non potendo i riscontri esterni alla chiamata in correità essere costituiti da altra chiamata Ha pure evidenziato vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3 quanto all'attendibilità dei chiamanti in correità ed alla carenza dei riscontri oggettivi esterni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I gravami vanno rigettati.
Nei confronti di tutti i ricorrenti è stata posta a fondamento dell'accusa mossa la sua provenienza dalle dichiarazioni auto ed etera accusatorie di ZN GI. Per l'accertamento dell'attendibilità di quest'ultimo è stata disposta in dibattimento una perizia psichiatrica, sollecitata dalla stessa difesa del LE, all'esito della quale era risultata la piena capacità di intendere e di volere del collaborante, nel momento in cui aveva reso quelle dichiarazioni.
Queste sono state vagliate alla luce della nuova disciplina introdotta dalla L. n. 35 del 2000, art. 1, comma 2, fecondo cui le propalazioni del chiamante in correità che si è volontariamente sottratto all'esame dibattimentale prima del 25/2/2000, e già acquisite al fascicolo del dibattimento, come appunto nella specie, possono essere valutate solo se la loro attendibilità sia confermata da prove assunte con diverse modalità. Tra queste rientrano, quanto al RC, le dichiarazioni rese dal AL, esaminato in dibattimento e ritenuto del tutto credibile.
Deduce il LE l'inutilizzabilità dell'accertamento tecnico sulla capacità del ZN a rendere testimonianza e la non includibilità nel fascicolo dibattimentale attraverso l'acquisizione dell'elaborato peritale del materiale investigativo facente parte del fascicolo del pubblico ministero. Si tratta di deduzioni prive di fondamento. Innanzitutto con riferimento al rilievo del LE che il perito non poteva prendere cognizione di interrogatori e di registrazioni facenti parte del solo fascicolo del PM perché in tal modo il giudicante era venuto a conoscenza di elementi processuali preclusi (cfr. pag. 23 sentenza), va ricordato che questa Corte di legittimità ha affermato che, in tema di attività cognitive del perito, la previsione di cui all'art. 228 c.p.p., comma 3 per la quale il perito può, ai fini dell'accertamento peritale, richiedere notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altri soggetti, deve essere inteso a nel senso che il perito non solo si possa rivolgere direttamente a dette persone per assumere notizie, ma anche che possa prendere visione di atti processuali in cui le notizie da richiedersi siano state già raccolte dal PM o dalla Polizia Giudiziaria, valutando gli stessi elementi da altri acquisiti;
mentre a nulla rileva l'eventuale divieto di inserimento di detti atti nel fascicolo per il dibattimento (Cass. Sez. 2, Sent. 752 del 21/11/2003 Ud, Filomena). In secondo luogo, va detto che si tratta di doglianze infondate per le ragioni spiegate nella sentenza, avendo la Corte territoriale argomentato prescindendo dalla perizia. Ha, infatti, osservato che, anche a volere non tenere conto della perizia, l'attendibilità del ZN sarebbe ugualmente comprovata su punti essenziali della sua narrazione dei fatti, salvo marginali e del tutto irrilevanti discordanze, dalle convergenti dichiarazioni di UD LO. Peraltro, non è necessario che vi sia una completa sovrapponibilità degli elementi di accusa forniti dai dichiaranti, bastando la loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere. Il giudizio espresso dalla Corte territoriale sulla marginale rilevanza degli elementi che diversificavano le due dichiarazioni non può essere messo in discussione in questa sede di legittimità. Con riguardo, poi, ai rilievi del RC e del AY, va detto che, quando l'accusa proviene da più chiamate ritenute intrinsecamente attendibili, in particolare per il primo ricorrente da quelle del ZN e del AL e per il secondo da quelle dello stesso ZN e di UDh LO, ognuna mantiene il proprio carattere indiziante e, dove sono convergenti verso lo stesso significato probatorio, ciascuna attribuisce all'altra un apporto esterno di sinergia indiziaria, che partecipa alla verifica dell'attendibilità estrinseca secondo il sistema dei riscontri incrociati.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2010