Sentenza 5 marzo 2014
Massime • 1
Il requisito della "descrizione sommaria del fatto con la indicazione delle norme di legge che si assumono violate", previsto a pena di nullità della ordinanza applicativa di misure cautelari dall'art. 292, comma secondo, lett. b), cod. proc. pen., può essere soddisfatto dal P.M. con una enunciazione anche riassuntiva delle accuse, purché vengano precisati tutti gli elementi necessari per consentire all'indagato di difendersi adeguatamente in ordine agli addebiti contestati. (Fattispecie in cui il capo di incolpazione indicava cumulativamente una pluralità di episodi di spaccio di stupefacenti, evidenziando la qualità e le quantità delle sostanze oggetto di singole cessioni, i nomi di alcuni degli acquirenti e il periodo complessivo nel quale si collocavano le condotte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2014, n. 15671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15671 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 05/03/2014
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 605
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 52509/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino;
nel procedimento nei confronti di:
AS Darim, n. a Adjame (Costa d'Avorio) il 01/03/1969;
avverso la ordinanza del Tribunale di Torino in data 11/06/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udite le conclusioni del difensore d'ufficio, Avv. D'Aco L., che ha concluso per il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 11/06/2013 il Tribunale del riesame di Torino ha dichiarato, per omessa sommaria descrizione del fatto, la nullità dell'ordinanza del 12/03/2013 del G.i.p. presso il Tribunale di Torino di custodia cautelare in carcere nei confronti di AS KA in relazione al capo 30 di incolpazione relativo al reato di cui agli artt. 81 e 110 c.p. e del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 con riguardo a diverse condotte di importazione, detenzione e cessione di quantitativi variabili di cocaina ed eroina. Ha presentato ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino.
Lamenta che la motivazione del Tribunale è affetta da violazione di legge, avendo chiarito la giurisprudenza di legittimità che il giudizio che deve compiere il giudice di merito in riferimento all'art. 292 c.p.p. deve limitarsi a verificare se l'indagato sia stato posto in condizione di difendersi rispetto ai fatti contestati anche se siano solo richiamati i meri articoli di legge. Al contrario, nella specie, il Tribunale avrebbe confuso la descrizione sommaria del fatto, con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate, con i requisiti che deve possedere invece il decreto che dispone il giudizio, tra i quali l'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto. Evidenzia che il capi d'incolpazione formulato fornisce, di contro, il massimo di precisione possibile anche nel distinguere le varie condotte accertate tenuto conto della differenza sussistente tra fase cautelare e fase di merito. In data 27/02/2014 ha presentato memoria il Difensore dell'indagato chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso del P.M. è fondato.
L'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. b), prevede, tra i requisiti dell'ordinanza con cui venga disposta la misura coercitiva, quello della "descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate". La previsione di un tale requisito, con la conseguente sufficienza di una descrizione, appunto, soltanto sommaria del fatto, è infatti evidentemente dovuta alla fluidità degli addebiti, fisiologicamente propria della fase delle indagini preliminari, come dimostrato dal diverso, e più completo, requisito della "enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto" richiesto, invece, dall'art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c) con riguardo al decreto che dispone il giudizio, ovvero allorquando, a differenza della prima situazione ricordata, l'azione penale sia stata già esercitata.
Nella specie, l'analisi del Tribunale pare, come puntualmente sostenuto dal ricorrente,avere parametrato le caratteristiche del capo d'incolpazione formulato sub 30 non già al requisito di cui all'art. 292 cit., quanto a quello di cui all'art. 429 c.p.p. finendo, così, per richiedere più di quanto lo stesso legislatore abbia preteso.
In realtà, come evincibile dalla sua lettura, ed esattamente in aderenza alla voluntas legis, il predetto capo appare avere indicato, sia pure cumulativamente, le sostanze cedute (cocaina ed eroina), le quantità (da 20 grammi a 6-7 Kg. circa per singola cessione), i nomi di alcuni degli acquirenti e il periodo complessivo (dal mese di aprile/maggio 2010 al mese di febbraio 2012) in cui le condotte sono state poste in essere, in tal modo essendo stati sicuramente forniti gli elementi necessari e sufficienti per porre l'indagato in grado di contraddire sul reato per il quale l'ordinanza è stata disposta. Nè la circostanza che gli addebiti menzionati nel capo d'imputazione in oggetto siano stati formulati con tecnica riassuntiva comporta, appunto, che ci si trovi dinanzi ad una omessa descrizione del fatto, al contrario formulata con la massima specificazione possibile e comunque in termini tali da consentire agli indagati di difendersi (cfr., Sez. 4, n. 15025 del 25/02/2011, P.M. in proc. Spinelli e altri, non massimata).
Consegue a quanto sin qui esposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, non impedito dal fatto che la stessa ordinanza abbia poi, in un passaggio argomentativo a pag.6, affermato che la condotta descritta non risulterebbe riscontrata dagli atti e dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche giacché si tratterebbe di "persone collocate a diversi livelli della lunga catena dello spaccio", intrattenenti "rapporti con i propri fornitori ed acquirenti, in molti casi senza nemmeno sapere chi fossero i soggetti posizionati a monte o a valle della catena, in quanto diversi da quelli abitualmente frequentati"; sennonché una tale affermazione, la cui valenza rispetto alla decisione adottata è chiaramente posta dai giudici in secondo piano rispetto al motivo processuale di cui sopra, appare inidonea, a fronte della contestazione di cui al capo 30, che è, come visto, quella del reato di cui all'art. 73 cit., a spiegare la ragione per la quale la mancata conoscenza di fornitori ed acquirenti comporterebbe la mancanza di gravi indizi in ordine al fatto materiale, che anzi viene dato per sussistente, delle condotte di spaccio.
3. L'ordinanza impugnata va dunque annullata con rinvio al Tribunale di Torino per nuovo esame che tenga conto dei principi sopra affermati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2014