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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 12/11/2024, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 52/24 RGL promossa da cod. fisc. , residente a [...]C.F._1
Magra, con domicilio eletto alla Spezia in viale Italia 391 presso lo studio dell'avv. Dina Fedi (PEC che la rappresenta e difende Email_1
per procura depositata in via telematica col ricorso ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio
[...]
eletto alla Spezia corso Nazionale 326, rappresentato e difeso per procura generale dagli avv.ti Antonella Iannucci (PEC e Email_2
Paola Brugnoli (PEC convenuto Email_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente: come in ricorso;
per : come in comparsa di risposta. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.1.2024 la ricorrente, vedova di
[...]
deceduto il 18.10.2017 e titolare in vita di rendita per Per_1 CP_1
broncopneumopatia da inalazione di silicati e calcare, ritenendo il decesso causato o concausato dalla tecnopatia, esaurite le vie amministrative ha chiesto la rendita ai superstiti e l'assegno funerario.
L' resiste. CP_1
2. Il consulente dell'ufficio ha riferito: “...non vi è evidenza scientifica della correlazione tra la broncopneumopatia da inalazione di silicati e calcare e l'insorgenza di tumore del polmone;
l'esposizione a silice libera cristallina, seppure da tempo correlata alla insorgenza di tumori, come riconosciuto anche dallo IARCH (International Agency for Research on Cancer), che nella
1 monografia del 1997 ha affermato '…la silice cristallina inalata in forma di quarzo o cristobalite da sorgenti occupazionali è cancerogena per gli umani…', non risulta cancerogena in tutte le circostanze, ma 'può dipendere dalle caratteristiche intrinseche della silice cristallina o da fattori esterni, che interessano la sua attività biologica o la distribuzione dei suoi polimorfi'. In particolare, si sottolinea come 'la letteratura scientifica non depone in modo inequivocabile su un'associazione tra esposizione a silice libera e rischio di cancro al polmone'. In secondo luogo, e soprattutto, va considerato che una neoplasia polmonare può essere attribuita alla silice soltanto in presenza di una riscontrata concomitante silicosi polmonare, in quanto non è sufficiente la mera presenza dell'agente cancerogeno sul posto di lavoro, ma è necessario che questo sia in concentrazione tale da provocare la patologia specifica, una concentrazione che, a mio avviso, può essere confermata soltanto da un processo patologico di una silicosi già in atto al momento della diagnosi del tumore e, con riferimento al caso di specie, l'assenza di silicosi nel quadro clinico del de cuius evidenzia una interruzione nella catena causale tra l'esposizione e l'evento morte. Per di più, risulta che era stato in Per_1
vita un forte fumatore, avendo fumato 13 sigarette al giorno per 40 anni (come da anamnesi della cartella clinica)… la morte di non è da Persona_1
porsi in relazione causale o concausale con la tecnopatia di cui soffriva in vita”.
2.1. Il consulente aveva già adeguatamente replicato alle contestazioni del consulente di parte ricorrente, osservando in particolare: “L'associazione fra silicosi e cancro polmonare fu dibattuta nel primo dopoguerra, ripresa negli anni settanta… L'argomento è pertanto controverso e i pareri degli studiosi sono lontani dall'essere unanimi. Tuttavia vi è un accordo generale sull'affermazione che la silice cristallina non è cancerogena in tutte le circostanze, in quanto può presentare delle differenze che influenzano la sua tossicità e che sono legate sia a diversità nelle caratteristiche intrinseche del minerale, sia all'origine del minerale ed in particolare allo stato della superficie
(margini, imperfezioni, funzionalità chimiche) e a fattori esterni quali contatto, associazione, contaminazione da altre sostanze che possano attivare la cancerogenicità. Pertanto, atteso che la cancerogenicità della silice cristallina non è stata individuata in tutte le attività industriali studiate in quanto può
2 dipendere dalle sue caratteristiche intrinseche o da fattori esterni che interessano la sua attività biologica o la distribuzione dei suoi polimorfi, ed è ancora in discussione, la presenza di silicosi assume un ruolo di biomarcatore di elevata esposizione a polvere di silice cristallina. A mio parere… una neoplasia polmonare può essere attribuita alla silice soltanto in presenza di una riscontrata concomitante silicosi polmonare…”.
2.2. Nell'udienza odierna, sentito a chiarimenti sulla possibilità che la flogosi indotta dalla PC abbia indotto o favorito la neoplasia e che la PC abbia avuto un ruolo concausale nel decesso, il CTU ha riferito: “Non esistono evidenze scientifiche di un possibile nesso causale tra la flogosi e la neoplasia. A mio parere la neoplasia è stata di per sé sufficiente a causare il decesso”.
3. Le considerazioni del consulente appaiono logiche e motivate e non risulta che siano contrarie ai principi della scienza medica, sicché non c'è motivo per la richiesta rinnovazione e il giudice fa proprie le conclusioni peritali.
La domanda, quindi, si rigetta. Essendo dichiarati i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite si compensano e le spese di CTU gravano sull'ente.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, rigetta la domanda, compensa le spese e pone le spese di consulenza a carico definitivo dell . CP_1
La Spezia, 12.11.2024
Il giudice
Marco Viani
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA in funzione di giudice del lavoro e della previdenza sociale, in persona del giudice Marco Viani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 52/24 RGL promossa da cod. fisc. , residente a [...]C.F._1
Magra, con domicilio eletto alla Spezia in viale Italia 391 presso lo studio dell'avv. Dina Fedi (PEC che la rappresenta e difende Email_1
per procura depositata in via telematica col ricorso ricorrente contro
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio
[...]
eletto alla Spezia corso Nazionale 326, rappresentato e difeso per procura generale dagli avv.ti Antonella Iannucci (PEC e Email_2
Paola Brugnoli (PEC convenuto Email_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente: come in ricorso;
per : come in comparsa di risposta. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16.1.2024 la ricorrente, vedova di
[...]
deceduto il 18.10.2017 e titolare in vita di rendita per Per_1 CP_1
broncopneumopatia da inalazione di silicati e calcare, ritenendo il decesso causato o concausato dalla tecnopatia, esaurite le vie amministrative ha chiesto la rendita ai superstiti e l'assegno funerario.
L' resiste. CP_1
2. Il consulente dell'ufficio ha riferito: “...non vi è evidenza scientifica della correlazione tra la broncopneumopatia da inalazione di silicati e calcare e l'insorgenza di tumore del polmone;
l'esposizione a silice libera cristallina, seppure da tempo correlata alla insorgenza di tumori, come riconosciuto anche dallo IARCH (International Agency for Research on Cancer), che nella
1 monografia del 1997 ha affermato '…la silice cristallina inalata in forma di quarzo o cristobalite da sorgenti occupazionali è cancerogena per gli umani…', non risulta cancerogena in tutte le circostanze, ma 'può dipendere dalle caratteristiche intrinseche della silice cristallina o da fattori esterni, che interessano la sua attività biologica o la distribuzione dei suoi polimorfi'. In particolare, si sottolinea come 'la letteratura scientifica non depone in modo inequivocabile su un'associazione tra esposizione a silice libera e rischio di cancro al polmone'. In secondo luogo, e soprattutto, va considerato che una neoplasia polmonare può essere attribuita alla silice soltanto in presenza di una riscontrata concomitante silicosi polmonare, in quanto non è sufficiente la mera presenza dell'agente cancerogeno sul posto di lavoro, ma è necessario che questo sia in concentrazione tale da provocare la patologia specifica, una concentrazione che, a mio avviso, può essere confermata soltanto da un processo patologico di una silicosi già in atto al momento della diagnosi del tumore e, con riferimento al caso di specie, l'assenza di silicosi nel quadro clinico del de cuius evidenzia una interruzione nella catena causale tra l'esposizione e l'evento morte. Per di più, risulta che era stato in Per_1
vita un forte fumatore, avendo fumato 13 sigarette al giorno per 40 anni (come da anamnesi della cartella clinica)… la morte di non è da Persona_1
porsi in relazione causale o concausale con la tecnopatia di cui soffriva in vita”.
2.1. Il consulente aveva già adeguatamente replicato alle contestazioni del consulente di parte ricorrente, osservando in particolare: “L'associazione fra silicosi e cancro polmonare fu dibattuta nel primo dopoguerra, ripresa negli anni settanta… L'argomento è pertanto controverso e i pareri degli studiosi sono lontani dall'essere unanimi. Tuttavia vi è un accordo generale sull'affermazione che la silice cristallina non è cancerogena in tutte le circostanze, in quanto può presentare delle differenze che influenzano la sua tossicità e che sono legate sia a diversità nelle caratteristiche intrinseche del minerale, sia all'origine del minerale ed in particolare allo stato della superficie
(margini, imperfezioni, funzionalità chimiche) e a fattori esterni quali contatto, associazione, contaminazione da altre sostanze che possano attivare la cancerogenicità. Pertanto, atteso che la cancerogenicità della silice cristallina non è stata individuata in tutte le attività industriali studiate in quanto può
2 dipendere dalle sue caratteristiche intrinseche o da fattori esterni che interessano la sua attività biologica o la distribuzione dei suoi polimorfi, ed è ancora in discussione, la presenza di silicosi assume un ruolo di biomarcatore di elevata esposizione a polvere di silice cristallina. A mio parere… una neoplasia polmonare può essere attribuita alla silice soltanto in presenza di una riscontrata concomitante silicosi polmonare…”.
2.2. Nell'udienza odierna, sentito a chiarimenti sulla possibilità che la flogosi indotta dalla PC abbia indotto o favorito la neoplasia e che la PC abbia avuto un ruolo concausale nel decesso, il CTU ha riferito: “Non esistono evidenze scientifiche di un possibile nesso causale tra la flogosi e la neoplasia. A mio parere la neoplasia è stata di per sé sufficiente a causare il decesso”.
3. Le considerazioni del consulente appaiono logiche e motivate e non risulta che siano contrarie ai principi della scienza medica, sicché non c'è motivo per la richiesta rinnovazione e il giudice fa proprie le conclusioni peritali.
La domanda, quindi, si rigetta. Essendo dichiarati i presupposti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite si compensano e le spese di CTU gravano sull'ente.
pqm
definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa, rigetta la domanda, compensa le spese e pone le spese di consulenza a carico definitivo dell . CP_1
La Spezia, 12.11.2024
Il giudice
Marco Viani
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