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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 05/12/2024, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 2928 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avvocato Parte_1 C.F._1
PELLEGRINI VALENTINA
RICORRENTE contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: la ricorrente, sola parte costituita, come nel proprio atto introduttivo.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E 1. Le parti hanno contratto a Ezzahra in Tunisia il 20/0882008, trascritto in Italia, e dalla loro unione sono nati i figli il 10/07/2009 e il 06/02/2011, non ascoltati, risultando l'incombente Per_1 Per_2
superfluo per le ragioni di seguito illustrate (art. 473-bis. 4, secondo comma, c.p.c.).
2. Con ricorso del 10/06/2024, la moglie ha domandato la separazione con addebito al marito, oltre a statuizioni accessorie, di natura personale ed economica, inerenti ai rapporti tra coniugi, nonché fra genitori e figli.
3. Nel giudizio così radicato il convenuto è stato dichiarato contumace all'udienza del 04/12/2024, in cui la ricorrente, personalmente presente, ha confermato la volontà di separarsi;
la causa è stata immediatamente rimessa al Collegio per la decisione, non necessitando di istruttoria, e decisa nella camera di consiglio tenutasi in pari data.
4. La domanda di separazione personale è fondata, ricorrendo i presupposti dell'art. 151 c.c.
L'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è dimostrata dal tenore inequivoco del ricorso della moglie e dalla mancata partecipazione del marito al giudizio.
5. Fondata è, poi, la richiesta della moglie, ai sensi dell'art. 151, secondo comma c.c., di addebitare la separazione al marito, resosi protagonista, a più riprese, di gravi vessazioni e maltrattamenti nei confronti della prima che hanno non solo causato l'irreparabile disgregazione dell'unione coniugale, ma anche portato questo Tribunale, in sede penale, nel maggio scorso, a irrogare all'odierno convenuto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa a meno di 500 metri ex art. 282 ter c.p.p., con l'ausilio di strumenti di controllo elettronici ex art. 275 bis c.p.p. (doc. 3 della ricorrente).
6. I due figli minori della coppia vengono affidati in via esclusiva rafforzata alla madre, genitore che da tempo sola attende a ogni loro esigenza personale e materiale.
7. e manterranno, di conseguenza, l'attuale collocazione con la madre, cui viene Per_1 Per_2
pertanto assegnata, ex art. 337 sexies c.c., la casa familiare di Maranello (MO), via Genova, n. 12.
8. I minori frequenteranno il padre solo per il tramite del Servizio sociale, previa eventuale richiesta del convenuto, il quale viene altresì onerato di fornire prova all'Ente dell'inizio di adeguato percorso presso il Sert, il tutto come meglio indicato in dispositivo.
9. Quanto al contributo paterno per il mantenimento della prole, art. 337 ter, quarto comma, c.c., tenuto conto che il convenuto risulta disoccupato, pur avendo capacità lavorativa generica, e non contribuisce in alcun modo in via diretta alle esigenze dei figli, dato che non li frequenta, si stima equo fissarlo in euro 400,00 mensili per mantenimento ordinario (euro 200,00 mensili per ogni figlio), oltre alla metà delle spese straordinarie, come regolate dal protocollo del 25/09/2019 in uso presso questo Tribunale.
L'assegno unico erogato dall'INPS, invece, verrà incassato integralmente dalla madre. 10. La soccombenza del convenuto comporta la sua condanna, ex art. 91, primo comma, c.p.c., a rifondere le spese di lite alla ricorrente.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva, e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a [...] il Parte_1
10/04/1974) e nato in [...] il [...]) che hanno contratto Controparte_1
matrimonio in data 20/08/2008 a EZZAHRA in TUNISIA, come risulta dall'atto n. 15, parte 2, serie C, anno 2008 del registro degli atti di matrimonio del Comune di MARANELLO (MO);
2. addebita la separazione al marito convenuto;
3. affida i figli minori della coppia , nata il [...], e nato il [...], in [...] Per_1 Per_2
esclusiva rafforzata alla madre cui viene attribuito, ai sensi dell'art. 337 quater, Parte_1
ultimo comma, c.c., il potere di assumere in autonomia ogni decisione di maggiore interesse per la prole relativa a salute, istruzione, educazione e residenza abituale;
4. colloca i figli minori della coppia assieme alla madre nella sua abitazione di residenza;
5. assegna la casa familiare sita in Maranello (MO), via Genova n. 12, alla madre Parte_1
unitamente ai relativi arredi;
6. regola le frequentazioni tra i figli minori della coppia e il padre in forma protetta per il tramite del
Servizio sociale, in giorni e orari stabiliti dal Servizio stesso, cui il convenuto avrà l'onere di rivolgersi, se lo vorrà; il convenuto avrà altresì l'onere di dimostrare al Servizio, consegnando i relativi referti e attestazioni, di essersi previamente recato al Sert e di aver ivi svolto, con esito positivo, i controlli del caso per appurare eventuale consumo di sostanze stupefacenti e abuso di alcoolici per un periodo di almeno mesi 3, proseguendo quindi il percorso al Sert, una volta attivati gli incontri protetti, per almeno ulteriori mesi 6 (dunque 9 totali) e continuando a consegnare con puntualità al Servizio sociale i relativi referti e attestazioni, che naturalmente dovranno avere sempre buon esito;
7. obbliga il padre a versare alla madre euro 400,00 mensili con decorrenza dal 10/06/2024 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 200,00 mensili per ciascun figlio), in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
• spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
8. autorizza la madre a fare domanda all'INPS e a incassare integralmente l'assegno Parte_1
unico per la prole erogato dall'Ente;
9. condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA, 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati;
10. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARANELLO (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
11. incarica la Cancelleria di trasmettere la presente sentenza anche al Servizio sociale di
MARANELLO (MO), per l'eventualità in cui il padre vi si dovesse rivolgere richiedendo l'organizzazione di incontri protetti con i figli minori.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 04/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
LA PRESIDENTE dott.ssa Eleonora Ramacciotti