TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 18/12/2025, n. 2618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2618 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
n.3908/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, GE AR
LA, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. PAPPOLLA VINCENZO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
IN QUALITÀ DI EREDE DI - Controparte_1 Persona_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. SAVELLA ANDREA -c.f.
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 17/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, come documentato da attraverso la Controparte_1 produzione della rinuncia all'eredità da parte di tutti gli eredi del de cuius è venuta meno, in corso di causa, Persona_1 la legittimazione passiva del soggetto, nei cui confronti far valere le rivendicazioni economiche avanzate con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Al riguardo, la S.C. ha statuito che «Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio,
1 l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo. Per l'effetto, i soggetti nei cui confronti deve essere riassunta o proseguita la causa non sono soltanto coloro che abbiano già accettato l'eredità, ma tutti quelli che allo stato degli atti oggettivamente presentino un valido titolo per succedere alla parte deceduta, dovendo perciò considerarsi tali tutti i chiamati di cui non sia già conosciuta o conoscibile l'intervenuta rinuncia all'eredità».
In applicazione dei predetti principi, al Controparte_1 fine di comprovare il proprio difetto di legittimazione passiva e degli altri eredi del de cuius ha prodotto la Persona_1 dichiarazione di rinuncia all'eredità formulata in data 12/05/2025 davanti al Tribunale di Trani da parte di CP_2 CP_3
, e
[...] Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
in qualità di chiamati all'eredità del predetto de CP_6 cuius.
Le spese processuali vengono interamente compensate, attesa la richiesta congiunta formulata in tale senso dai procuratori costituiti di entrambe le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Trani, 17/12/2025
Il Giudice del Lavoro
GE AR LA
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, GE AR
LA, nella presente controversia individuale di lavoro tra
-c.f.[...], con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. PAPPOLLA VINCENZO -c.f. ; C.F._1
-parte ricorrente-
e
IN QUALITÀ DI EREDE DI - Controparte_1 Persona_1 con l'assistenza e difesa dell'avv. SAVELLA ANDREA -c.f.
; C.F._2
-parte resistente- all'udienza del 17/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto, come documentato da attraverso la Controparte_1 produzione della rinuncia all'eredità da parte di tutti gli eredi del de cuius è venuta meno, in corso di causa, Persona_1 la legittimazione passiva del soggetto, nei cui confronti far valere le rivendicazioni economiche avanzate con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Al riguardo, la S.C. ha statuito che «Nell'ipotesi di interruzione del processo per morte di una delle parti in corso di giudizio i chiamati all'eredità, pur non assumendo, per il solo fatto di aver ricevuto e accettato la notifica come eredi, la suddetta qualità, hanno l'onere di contestare, costituendosi in giudizio,
1 l'effettiva assunzione di tale condizione soggettiva, chiarendo la propria posizione, e il conseguente difetto di legittimazione, in quanto, dopo la morte della parte, la legittimazione passiva, che non si trasmette per mera delazione, deve essere individuata dall'istante allo stato degli atti, cioè nei confronti dei soggetti che oggettivamente presentino un valido titolo per succedere, qualora non sia conosciuta, o conoscibile con l'ordinaria diligenza, alcuna circostanza idonea a dimostrare la mancanza del titolo. Per l'effetto, i soggetti nei cui confronti deve essere riassunta o proseguita la causa non sono soltanto coloro che abbiano già accettato l'eredità, ma tutti quelli che allo stato degli atti oggettivamente presentino un valido titolo per succedere alla parte deceduta, dovendo perciò considerarsi tali tutti i chiamati di cui non sia già conosciuta o conoscibile l'intervenuta rinuncia all'eredità».
In applicazione dei predetti principi, al Controparte_1 fine di comprovare il proprio difetto di legittimazione passiva e degli altri eredi del de cuius ha prodotto la Persona_1 dichiarazione di rinuncia all'eredità formulata in data 12/05/2025 davanti al Tribunale di Trani da parte di CP_2 CP_3
, e
[...] Controparte_1 Controparte_4 Controparte_5
in qualità di chiamati all'eredità del predetto de CP_6 cuius.
Le spese processuali vengono interamente compensate, attesa la richiesta congiunta formulata in tale senso dai procuratori costituiti di entrambe le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Trani, 17/12/2025
Il Giudice del Lavoro
GE AR LA
2