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Sentenza 3 marzo 2026
Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/03/2026, n. 8264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8264 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte di appello di Torino Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EL NI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Perla Lori, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’Avv. Roberto Macchia, difensore della parte civile società “Acsel” spa, che ha chiesto la conferma della sentenza e ha depositato nota spese;
lette le memorie conclusionali e di replica presentate dall’Avv. Daniele Mazzoleni, difensore di fiducia di ER RR, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Torino – in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città - confermava la condanna di ER RR in ordine al reato di cui all’art. 56-353 cod. pen. mentre, previa diversa qualificazione del reato di tentata estorsione in quello di Penale Sent. Sez. 6 Num. 8264 Anno 2026 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 04/02/2026 2 minaccia, dichiarava non doversi procedere per remissione di querela. Confermava le statuizioni civili nei confronti della società “Acsel” spa. 2. Avverso la sentenza, ER RR, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso, con cui ha dedotto: - vizio di motivazione per avere la Corte di appello, in modo illogico e contraddittorio, nonostante la condotta in contestazione si innestasse sul medesimo fatto storico, escluso la configurabilità del delitto di tentata estorsione e ravvisato il delitto di tentata turbativa di asta;
- violazione di legge, in relazione all’art. 521 cod. proc. pen. e agli artt. 2 e 6 CEDU, per avere la Corte di appello ritenuto l’imputato responsabile del delitto nella forma tentata di turbativa d’asta, sulla base di un fatto ontologicamente “diverso” rispetto a quello descritto nella imputazione;
- violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’asserita esistenza di un accordo criminoso tra gli imprenditori addetti al servizio sgombero neve. La Corte di appello avrebbe trascurato un argomento logico di spessore, ovvero che le ditte - che avrebbero dovuto ostacolare la gara, al fine di ottenere un rialzo del prezzo- presero parte alla procedura e molte di esse si aggiudicarono l’appalto; - violazione di legge, in relazione all’art. 63 d.lgs n. 50/2016, per avere la Corte di appello omesso di valutare che l’appalto venne affidato alla società “BT” RL, in violazione delle norme del capitolato di gara;
- violazione di legge, in relazione all’art. 133 cod. pen., e vizio di motivazione per avere la Corte di appello confermato la pena inflitta dal Tribunale, nonostante la derubricazione del delitto di tentata estorsione in quello di minaccia e la complessiva minore gravità del fatto. 3. Alla odierna udienza – che si è svolta in forma non partecipata – le parti hanno inoltrato conclusioni scritte, richiamate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni che si vanno ad esporre. 2. Ai fini di una migliore intellegibilità della vicenda per cui è processo, è opportuno richiamare, con la necessaria sintesi, i passaggi argomentativi 3 principali delle sentenze di merito inerenti al contesto fattuale, in cui secondo il tema di accusa, si inseriscono le condotte criminose ascritte all’imputato. 2.1. La società “Acsel” spa ( società costituita con capitale pubblico erogato da 39 Comuni di Val di Susa), costituita parte civile nell’odierno processo, aveva bandito, tra gli anni 2018 e 2019, diverse gare per l’affidamento del servizio sgombero - neve in 19 lotti, ubicati in diverse località della Val di Susa;
poiché, in relazione ad alcuni lotti, le prime due gare erano andate deserte, la “Acsel” spa, avendo urgente necessità di assicurare il servizio in prossimità della stagione invernale, aveva accelerato la procedura, inoltrando lettere di invito a partecipare a diverse ditte operanti sul territorio;
alla gara aveva partecipato anche la neofita società “B.F.” RL – di cui erano soci IR GN e ER CO legati da pregressi rapporti di affari con ER RR, avendo con questi costituito, nel passato, la società “Ati” RL, anch’essa operativa nell’ambito del servizio sgombero neve;
la società “B.F.” RL, nel mese di ottobre del 2019, si era aggiudicata l’appalto in via provvisoria e, in attesa dell’aggiudicazione definitiva, prevista per il successivo febbraio del 2020, aveva iniziato l’esecuzione del contratto, versando anche una cospicua cauzione a garanzia della stipula del contratto definitivo. Nel descritto contesto, stando alle valutazioni dei Giudici di merito, l’imputato sarebbe intervenuto affinchè IR GN e ER FR, nella qualità di soci della “B.F.” RL, rinunciassero all’aggiudicazione provvisoria, in modo da indurre la stazione appaltante “Acsel” spa ad indire una nuova gara e ad alzare i compensi in favore delle ditte aggiudicatarie del servizio. Secondo le valutazioni della Corte distrettuale, l’imputato, in tale occasione, avrebbe lasciato intendere al Bagno e al FR l’importanza della rinuncia all’aggiudicazione, per la pregressa esistenza di un “accordo” con altri imprenditori della zona;
accordo finalizzato a far andare deserte le gare, in modo da ottenere condizioni maggiormente favorevoli. 2.2. Tale ricostruzione, con le connesse responsabilità dell’imputato, è stata desunta dai Giudici di merito essenzialmente dalle dichiarazioni dei soci della aggiudicataria “B.F.” RL, dal colloquio telefonico del 29 ottobre 2019 intercorso tra FR ER e lo stesso RR e dalla deposizione di due funzionari della società “Acsel” RL. Pur essendo stata la vicenda, nella sua oggettiva storicità, ricostruita allo stesso modo sia nella sentenza di primo che di secondo grado , è stata, tuttavia, diversamente qualificata in sede di appello: il tentativo di estorsione, originariamente contestato, è stato derubricato nel delitto di minaccia ( non perseguibile per sopravvenuta remissione di querela), mentre è stata mantenuta la qualifica del tentativo di turbativa di asta, per l’indebito pressing operato dall’imputato nei confronti dei soci della ditta aggiudicataria per indurli a 4 rinunciare all’appalto e così costringere la stazione appaltante a indire nuove aste, a condizioni migliori e con maggiorazione dei prezzi. 3. Operata questa necessaria premessa e passando alla valutazione del ricorso, va esaminata – per motivi di priorità logico-giuridica – la seconda doglianza, con cui si deduce la violazione di legge, in relazione all’art. 521 cod. proc. pen. e agli artt. 2 e 6 CEDU, per avere la Corte di appello ritenuto l’imputato comunque responsabile del delitto, nella forma tentata, di turbativa d’asta, nonostante la contestazione poggiasse su un fatto, ontologicamente “diverso”, rispetto a quello descritto nella imputazione. Secondo il ricorrente, infatti, stando alla contestazione, il reato di cui agli artt. 56 e 353 cod. pen. presupponeva la condotta di tentata estorsione che l’imputato avrebbe tenuto nei confronti dei due soci della società “B.F.” RL e che la Corte di appello non avrebbe ravvisato, ritenendo invece che ER RR avesse cercato di indurre la società aggiudicataria ad accordarsi nell’ambito di un “più ampio quadro d’intesa “tra gli imprenditori che operavano nello stesso settore. Un tale modus procedendi sarebbe, per il ricorrente, illegittimo presupponendo un fatto storico naturalistico completamente differente rispetto a quello contestato con inevitabile lesione del diritto di difesa. 3.1 Il motivo è infondato. Per costante giurisprudenza di legittimità è necessaria, affinchè possa aversi il mutamento del fatto rilevante ai fini degli artt. 516 e ss. cod. proc. pen., una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Si è, a tal fine, precisato che l'indagine, volta ad accertare la violazione del principio suddetto, non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (ex multis, Sez. Un., n. 16 del 19.6.1996, Rv 205619; Sez. Un. n. 36551 del 15.7.2010, Rv 248051). Occorre, infatti, considerare che le norme, che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 e 522 c.p.p.), hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. 5 La ratio che sottende le norme in oggetto impone, dunque, di interpretarle in modo coerente rispetto alle finalità alle quali sono dirette, cosicché esse non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma solo nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. In altri termini, la nozione strutturale di fatto, contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, rispondendo, quindi, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e sentenza (oggetto del potere del giudice) all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (in questi termini Cass., Sez. 2, n. 38889 del 16/09/2008, Rv 241446; Cass., Sez. 5, n.3161 del 13/12/2007, Rv. 238345). 3.2. Tali conclusioni risultano compatibili con la disciplina comunitaria e nello specifico con l’art.6, § 3, lett. a) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La norma in oggetto - nel riconoscere all'imputato il diritto di essere informato del motivo dell'accusa, ossia dei fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l'accusa, nonché della qualificazione giuridica data a tali fatti – è rispettata là dove, come chiarito dalla Corte di Strasburgo, nella sentenza 11 dicembre 2007 - AS c. Italia, all’ imputato sia garantito il diritto preparare “utilmente la sua difesa”. La Corte europea ha, infatti, rimarcato a tal riguardo la necessità che “gli imputati abbiano avuto l'opportunità di esercitare i loro diritti di difesa […]in maniera concreta ed effettiva. Ciò implica che essi vengano informati in tempo utile non solo del motivo dell'accusa, cioè dei fatti materiali che vengono loro attribuiti e sui quali si fonda l'accusa, ma anche e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti". 3.3. Dunque, il rispetto della regola del contraddittorio - che deve essere assicurato all'imputato, anche in ordine alla mera diversa definizione giuridica del fatto, conformemente alla previsione dell'art. 111 Cost, comma 2, secondo la lettura integrata alla luce dell'art. 6, par. 3, lett. a) e b) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla CEDU – preclude il compimento di atti "a sorpresa": l’imputato deve avere “ la possibilità di interloquire sul punto, di guisa che non può trovarsi al cospetto di un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali, rispetto a quanto contestato, in punto di fatto e di diritto, nell'imputazione, di cui rappresenta uno sviluppo inaspettato. Questa Corte ha precisato che detta condizione che non si verifica in due occasioni: da un lato, quando l'imputato o il suo difensore abbiano avuto, nella fase di merito, la possibilità comunque di interloquire in ordine al contenuto 6 dell'imputazione; dall'altro, quando la diversa qualificazione giuridica appare come uno dei possibili (si potrebbe dire "non sorprendenti") epiloghi decisori del giudizio (di merito o di legittimità), stante la riconducibilità del fatto storico, di cui è stata dimostrata la sussistenza all'esito del processo e rispetto al quale è stato consentito all'imputato o al suo difensore l'effettivo esercizio del diritto di difesa, ad una limitatissima gamma di previsioni normative alternative, per cui l'eventuale esclusione dell'una comporta, inevitabilmente, l'applicazione dell'altra, non corrispondendo, in tale ipotesi, alla diversa qualificazione giuridica una sostanziale immutazione del fatto, che, integro nei suoi elementi essenziali, può essere diversamente qualificato secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile (cfr. Sez. 5, n. 7984 del 24.9.2012, Rv. 254648; Cass., Sez. 5, n. 1697 del 25.9.2013, Rv 258941; Sez. U. n. 31617 del 26.6.2015, Rv 2644238; Sez. 6, n. 11956 del 15.2.2017, Rv. 269655). 3.4. Alla luce di quanto precede, rileva il Collegio che nessuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU si è verificata nel caso in scrutinio. I Giudici di appello hanno individuato l’antefatto del tentativo di turbativa di asta in una sorta di “accordo” tra l’imputato e gli altri imprenditori, gestori sul territorio del servizio sgombero neve, volto ad influenzare l’andamento delle aste per ottenere maggiorazioni e incentivi economici. Tale prospettazione fattuale non rappresenta, tuttavia, una novità assoluta e soprattutto sconosciuta all’imputato. Già il Tribunale, nella sentenza di primo grado ( cfr. pagg. 8 e 9), aveva evidenziato come, dal colloquio del 29 ottobre 2019 registrato da ER FR, fosse a chiare lettere emerso il tentativo del RR, in accordo con altre ditte ed imprenditori del settore, di fare andare deserte le gare bandite dalla stazione appaltante “Acsel” spa, in modo da ottenere condizioni contrattuali migliori in favore delle ditte aggiudicatarie. Si è dunque al cospetto di un fatto emerso dalla istruttoria, di cui il Tribunale ha esplicitamente dato atto e che la Corte di appello ha valorizzato ulteriormente fino ad escludere, come del resto chiesto anche dalla difesa, il tentativo di estorsione, ritenendo che l’imputato non avesse minacciato GN e FR, quanto piuttosto cercato di attrare la società aggiudicataria nell’orbita della intesa con le altre imprese. Non è, dunque, predicabile la lesione del diritto di difesa posto che il fatto, nella sua oggettiva storicità e dimensione, è emerso dall'istruttoria ed è stato oggetto di dibattito, consentendo all'imputato di difendersi. 4. Gli ulteriori motivi afferenti l’an della responsabilità in ordine al tentativo di turbativa di asta - sebbene declinati con accenti differenti - possono essere esaminati congiuntamente. 7 Al fine di rispondere alle doglianze difensive occorre richiamare i limiti del sindacato di legittimità. 4.1. In primo luogo, va ribadito che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione di merito ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il Giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (così Sez. Un. n. 24 del 24.11.1999, Rv. 214794). 4.2. Occorre poi chiarire come il "travisamento della prova"- vizio deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen. - ricorra nel caso in cui il Giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale. Esso, dunque, non va confuso con il vizio del "travisamento del fatto", che ricorre, invece, quando si contesta la lettura del dato probatorio offerta dal Giudice di merito e si sollecita una rilettura, diversa e alternativa, dell’informazione probatoria, solitamente più favorevole per l’imputato; operazione questa preclusa in sede di legittimità, non potendo il Giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (così, tra le tante, Sez. 3^, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5^, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola,Rv. 238215). E questo è tanto più vero, là dove con l'impugnazione venga posto un mero problema di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del Giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. 4.3. Infine, va precisato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai Giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla 8 fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte di cassazione. Si è, in particolare, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del Giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). 4.4. In questa prospettiva ermeneutica, le doglianze difensive – introdotte con i motivi in punto di an della responsabilità - appaiono generiche, declinate in fatto e/o manifestamente infondate e, dunque, sono complessivamente inammissibili. Il difensore contesta la credibilità delle fonti dichiarative, deduce il travisamento del dato captativo e prospetta la illogicità manifesta della motivazione. Si tratta, tuttavia, di questioni che sono state oggetto di analitica e congrua valutazione nei due precedenti gradi di giudizio. 4.5. Si è anticipato nel § 2 del considerando in diritto che la Corte di appello– anche attraverso un congruo richiamo alla trama argomentativa della sentenza del Tribunale – ha riconosciuto rilevante peso probatorio alle dichiarazioni rese dai due soci della società B.T. RL, IR GN e ER FR, destinatari, in prima persona, delle insistenti richieste dell’imputato di rinunciare all’aggiudicazione definitiva, attribuendo a tale fonte dichiarativa il crisma della sicura e certa attendibilità. Tale valutazione si è snodata lungo un percorso logico – argomentativo, fondato su una fedele lettura del dato probatorio, coerente con le premesse, congruo, indenne da profili di manifesta illogicità e in linea con i principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione della attendibilità del testimone che sia anche persona offesa. E’ utile, infatti, ricordare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, la testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessita di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, non dovendosi applicare i criteri di valutazione dettati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in procedimento connesso, unici a richiedere «altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità», ovverosia i "riscontri". (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Anzi, al pari di qualsiasi altra testimonianza, la dichiarazione della persona offesa è assistita dalla presunzione di attendibilità ex art. 198 cod. proc. pen., per il principio di affidabilità (il testimone riferisce di norma fatti obiettivamente veri), per il principio di normalità (il testimone mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo) e per il principio di 9 responsabilità (il testimone è consapevole che dalle dichiarazioni rese possono scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri) (così tra le altre, Sez. 6, n. 21253 del 19/05/2025, P.; Sez. 6, n. 22024 del 13/05/2025, Nardiello;
Sez. 1, n. 10600 del 16/02/2024, A., Rv. 285922; Sez. 3, n. 5234 del 3/03/2023, S.; Sez. 6, n. 3041 del 3/10/2017, dep. 2018, Giro, Rv. 272152). Il percorso valutativo - volto all'accertamento dell'attendibilità del testimone, anche quando si tratti della persona offesa - non può, dunque, assumere come base di partenza l'ipotesi che il testimone riferisca deliberatamente il falso, a meno che non sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato detto assunto. 4.6. Ebbene, i Giudici di appello, nell’esprimere tale giudizio, hanno non solo apprezzato la linearità , la intrinseca coerenza e la convergenza del narrato dei due testimoni, GN e FR, ma hanno anche segnalato e valorizzato elementi ulteriori, a riscontro delle dichiarazioni accusatorie, primo fra tutti la conversazione telefonica del 29 ottobre 2019; colloquio che – ad onta della chiarezza del contenuto – ha consentito, per un verso, di desumere pregressi contatti tra l’imputato e il FR sempre sulla stessa questione dell’aggiudicazione dell’appalto ( non a caso il FR decideva di registrare la telefonata all’insaputa dell’interlocutore), e, per altro verso, di comprendere le finalità del pressing dell’imputato, che sollecitava un atteggiamento di solidarietà in capo ai soci della “B.T.” RL , in considerazione della “vertenza” con la stazione appaltante “Acsel” spa. L’imputato, infatti, unitamente ad altre imprese del settore, aveva assunto un atteggiamento di ostruzionismo, facendo andare deserte le gare, al fine di ottenere condizioni economiche più remunerative e appetibili per le ditte partecipanti agli appalti. Circostanza questa confermata, altresì, anche dai funzionari della stazionale appaltante, “Acsel” spa, che effettivamente segnalavano l’anomala assenza di offerenti e di partecipanti alle gare. 4.6. Né la Corte di appello si è sottratta dal compito di valutare le doglianze difensive inerenti al giudizio di attendibilità delle fonti dichiarative. Con argomentazioni plausibili, convincenti e logiche è stato, infatti, spiegato il motivo, per il quale le pur segnalate aporie nel narrato reso dal FR e dal GN assumessero, nella valutazione complessiva del compendio probatorio, una portata neutra e, comunque, tale da non minare la credibilità della prova testimoniale (pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata). Allo stesso modo, i Giudici di merito hanno fornito una lettura e un’interpretazione del dato captativo – intercettativo (i.e. colloquio telefonico del 29 ottobre 2019) niente affatto illogica e in linea con il tenore, oggettivamente chiaro, della conversazione, i cui passaggi principali, proprio per la chiarezza 10 espositiva dei contenuti, sono stati opportunamente trasfusi nel testo della sentenza impugnata (cfr. pagg. 5 e ss.). 4.6. Al cospetto di un siffatto apparato argomentativo, adeguato e privo di fratture logiche, la motivazione del provvedimento impugnato, alla stregua dei principi di diritto innanzi richiamati, non si presta ad essere sindacata in sede di giudizio di legittimità, non essendo, in tal caso, ravvisabile il vizio di motivazione, deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quanto piuttosto un tentativo di sollecitare la Corte di legittimità ad una rilettura e reinterpretazione delle informazioni probatorie acquisite e congruamente valutate. Nemmeno coglie nel segno l’obiezione difensiva di una lettura illogica del compendio probatorio da parte della Corte di appello;
per il ricorrente, il ritenuto accordo tra le ditte, per condizionare la gara e farle andare deserte, sarebbe un dato di fatto inconciliabile con la partecipazione di tali ditte alla gara e con la stessa aggiudicazione. Che vi fosse un’intesa di tale natura tra alcuni gli imprenditori del settore è un dato di fatto che i Giudici di merito hanno logicamente desunto dal dato captativo, rilevando come, in diversi passaggi del colloquio telefonico tra l’imputato e il FR, fosse frequente il riferimento, più o meno esplicito, ad un accordo di base per condizionare la gara per il conferimento dell’appalto di servizi. Peraltro, una tale lettura è, anche, logicamente compatibile con la deposizione dei funzionari della società “Acsel” spa, che avevano segnalato la difficoltà di aggiudicare il servizio in relazione ad alcuni lotti, per l’assenza di offerenti, tanto da essere dovuti ricorrere alla procedura più veloce dell’invio di lettere di invito. L’allegazione difensiva non è, poi, inconciliabile con la ricostruzione fattuale in oggetto, anche perché non è provato che “l’intesa” avesse coinvolto tutti gli imprenditori della zona, operativi nel settore specifico del servizio di sgombero neve. Anzi sicuramente non tutti gli imprenditori avevano aderito tanto che in relazione ad altri lotti, la “Acsel” spa aveva concluso la procedura regolarmente con l’aggiudicazione dell’appalto 4.7. Anche il profilo della illegittimità della procedura per la violazione delle norme del capitolato – essendo stato l’appalto affidato alla neofita società “BF” RL, priva della quinquennale esperienza nel settore, richiesta dal bando di gara - è un argomento che non incide sulla configurabilità del reato. Il reato, infatti, può essere integrato dall'impedimento della gara, dall'allontanamento degli offerenti e dal mero turbamento, consistente in una alterazione del regolare svolgimento, se tale condotta sia idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano con l'interesse pubblico alla libera concorrenza ed alla maggiorazione delle offerte. Il bene giuridico tutelato, 11 infatti, non è solo il risultato economico della gara, ma la regolarità formale della procedura e la libertà di partecipazione. Pertanto, l’intervento dell’imputato, per indurre i soci della “B.T.” RL a ritirarsi dalla gara e a rifiutare la stipula del contratto definitivo, per pilotare l’andamento della gara costituisce una tipica manifestazione del reato. E certamente non esclude la offensività e la lesione ai beni - interessi tutelati, il fatto che la società aggiudicataria, per un errore di valutazione della P.A. procedente, fosse eventualmente priva dei requisiti previsti dal bando di gara. 5. Manifestamente infondato è, infine, l’ultimo motivo relativo al trattamento sanzionatorio. La difesa lamenta che la Corte di appello avrebbe illogicamente confermato la pena inflitta dal Tribunale, nonostante la derubricazione del delitto di tentata estorsione in quello di minaccia e nonostante la minore gravità complessiva della vicenda. 5.1. Nel validare la commisurazione operata dal primo Giudice, la Corte di appello ha considerato le modalità della condotta e la oggettiva gravità del fatto, rilevando come la condotta realizzata dall’imputato si fosse inserita “in un periodo dell’anno critico coincidente con l’inizio della stagione invernale”, per cui il fermo delle gare di appalto poteva incidere nella fornitura dell’importante servizio di sgombero neve (pag. 22 della sentenza) 5.2. Le valutazioni spese in relazione al trattamento sanzionatorio non risultano, dunque, censurabili in questa sede, perché non sono frutto di mero arbitrio né di ragionamento illogico, ma anzi sono sorrette da congrua e sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142). 6. In forza delle svolte argomentazione, si impone il rigetto del ricorso e la condanna, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Acsel s.p.a. che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 12 Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Acsel s.p.a. che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso, 04/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EL NI MI AN IO
udita la relazione svolta dal Consigliere EL NI;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, Perla Lori, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni dell’Avv. Roberto Macchia, difensore della parte civile società “Acsel” spa, che ha chiesto la conferma della sentenza e ha depositato nota spese;
lette le memorie conclusionali e di replica presentate dall’Avv. Daniele Mazzoleni, difensore di fiducia di ER RR, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Torino – in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città - confermava la condanna di ER RR in ordine al reato di cui all’art. 56-353 cod. pen. mentre, previa diversa qualificazione del reato di tentata estorsione in quello di Penale Sent. Sez. 6 Num. 8264 Anno 2026 Presidente: GIORDANO EMILIA ANNA Relatore: IANNICIELLO MARIELLA Data Udienza: 04/02/2026 2 minaccia, dichiarava non doversi procedere per remissione di querela. Confermava le statuizioni civili nei confronti della società “Acsel” spa. 2. Avverso la sentenza, ER RR, per il tramite del difensore di fiducia, ha presentato ricorso, con cui ha dedotto: - vizio di motivazione per avere la Corte di appello, in modo illogico e contraddittorio, nonostante la condotta in contestazione si innestasse sul medesimo fatto storico, escluso la configurabilità del delitto di tentata estorsione e ravvisato il delitto di tentata turbativa di asta;
- violazione di legge, in relazione all’art. 521 cod. proc. pen. e agli artt. 2 e 6 CEDU, per avere la Corte di appello ritenuto l’imputato responsabile del delitto nella forma tentata di turbativa d’asta, sulla base di un fatto ontologicamente “diverso” rispetto a quello descritto nella imputazione;
- violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’asserita esistenza di un accordo criminoso tra gli imprenditori addetti al servizio sgombero neve. La Corte di appello avrebbe trascurato un argomento logico di spessore, ovvero che le ditte - che avrebbero dovuto ostacolare la gara, al fine di ottenere un rialzo del prezzo- presero parte alla procedura e molte di esse si aggiudicarono l’appalto; - violazione di legge, in relazione all’art. 63 d.lgs n. 50/2016, per avere la Corte di appello omesso di valutare che l’appalto venne affidato alla società “BT” RL, in violazione delle norme del capitolato di gara;
- violazione di legge, in relazione all’art. 133 cod. pen., e vizio di motivazione per avere la Corte di appello confermato la pena inflitta dal Tribunale, nonostante la derubricazione del delitto di tentata estorsione in quello di minaccia e la complessiva minore gravità del fatto. 3. Alla odierna udienza – che si è svolta in forma non partecipata – le parti hanno inoltrato conclusioni scritte, richiamate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è complessivamente infondato per le ragioni che si vanno ad esporre. 2. Ai fini di una migliore intellegibilità della vicenda per cui è processo, è opportuno richiamare, con la necessaria sintesi, i passaggi argomentativi 3 principali delle sentenze di merito inerenti al contesto fattuale, in cui secondo il tema di accusa, si inseriscono le condotte criminose ascritte all’imputato. 2.1. La società “Acsel” spa ( società costituita con capitale pubblico erogato da 39 Comuni di Val di Susa), costituita parte civile nell’odierno processo, aveva bandito, tra gli anni 2018 e 2019, diverse gare per l’affidamento del servizio sgombero - neve in 19 lotti, ubicati in diverse località della Val di Susa;
poiché, in relazione ad alcuni lotti, le prime due gare erano andate deserte, la “Acsel” spa, avendo urgente necessità di assicurare il servizio in prossimità della stagione invernale, aveva accelerato la procedura, inoltrando lettere di invito a partecipare a diverse ditte operanti sul territorio;
alla gara aveva partecipato anche la neofita società “B.F.” RL – di cui erano soci IR GN e ER CO legati da pregressi rapporti di affari con ER RR, avendo con questi costituito, nel passato, la società “Ati” RL, anch’essa operativa nell’ambito del servizio sgombero neve;
la società “B.F.” RL, nel mese di ottobre del 2019, si era aggiudicata l’appalto in via provvisoria e, in attesa dell’aggiudicazione definitiva, prevista per il successivo febbraio del 2020, aveva iniziato l’esecuzione del contratto, versando anche una cospicua cauzione a garanzia della stipula del contratto definitivo. Nel descritto contesto, stando alle valutazioni dei Giudici di merito, l’imputato sarebbe intervenuto affinchè IR GN e ER FR, nella qualità di soci della “B.F.” RL, rinunciassero all’aggiudicazione provvisoria, in modo da indurre la stazione appaltante “Acsel” spa ad indire una nuova gara e ad alzare i compensi in favore delle ditte aggiudicatarie del servizio. Secondo le valutazioni della Corte distrettuale, l’imputato, in tale occasione, avrebbe lasciato intendere al Bagno e al FR l’importanza della rinuncia all’aggiudicazione, per la pregressa esistenza di un “accordo” con altri imprenditori della zona;
accordo finalizzato a far andare deserte le gare, in modo da ottenere condizioni maggiormente favorevoli. 2.2. Tale ricostruzione, con le connesse responsabilità dell’imputato, è stata desunta dai Giudici di merito essenzialmente dalle dichiarazioni dei soci della aggiudicataria “B.F.” RL, dal colloquio telefonico del 29 ottobre 2019 intercorso tra FR ER e lo stesso RR e dalla deposizione di due funzionari della società “Acsel” RL. Pur essendo stata la vicenda, nella sua oggettiva storicità, ricostruita allo stesso modo sia nella sentenza di primo che di secondo grado , è stata, tuttavia, diversamente qualificata in sede di appello: il tentativo di estorsione, originariamente contestato, è stato derubricato nel delitto di minaccia ( non perseguibile per sopravvenuta remissione di querela), mentre è stata mantenuta la qualifica del tentativo di turbativa di asta, per l’indebito pressing operato dall’imputato nei confronti dei soci della ditta aggiudicataria per indurli a 4 rinunciare all’appalto e così costringere la stazione appaltante a indire nuove aste, a condizioni migliori e con maggiorazione dei prezzi. 3. Operata questa necessaria premessa e passando alla valutazione del ricorso, va esaminata – per motivi di priorità logico-giuridica – la seconda doglianza, con cui si deduce la violazione di legge, in relazione all’art. 521 cod. proc. pen. e agli artt. 2 e 6 CEDU, per avere la Corte di appello ritenuto l’imputato comunque responsabile del delitto, nella forma tentata, di turbativa d’asta, nonostante la contestazione poggiasse su un fatto, ontologicamente “diverso”, rispetto a quello descritto nella imputazione. Secondo il ricorrente, infatti, stando alla contestazione, il reato di cui agli artt. 56 e 353 cod. pen. presupponeva la condotta di tentata estorsione che l’imputato avrebbe tenuto nei confronti dei due soci della società “B.F.” RL e che la Corte di appello non avrebbe ravvisato, ritenendo invece che ER RR avesse cercato di indurre la società aggiudicataria ad accordarsi nell’ambito di un “più ampio quadro d’intesa “tra gli imprenditori che operavano nello stesso settore. Un tale modus procedendi sarebbe, per il ricorrente, illegittimo presupponendo un fatto storico naturalistico completamente differente rispetto a quello contestato con inevitabile lesione del diritto di difesa. 3.1 Il motivo è infondato. Per costante giurisprudenza di legittimità è necessaria, affinchè possa aversi il mutamento del fatto rilevante ai fini degli artt. 516 e ss. cod. proc. pen., una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa. Si è, a tal fine, precisato che l'indagine, volta ad accertare la violazione del principio suddetto, non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza, perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (ex multis, Sez. Un., n. 16 del 19.6.1996, Rv 205619; Sez. Un. n. 36551 del 15.7.2010, Rv 248051). Occorre, infatti, considerare che le norme, che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 e 522 c.p.p.), hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. 5 La ratio che sottende le norme in oggetto impone, dunque, di interpretarle in modo coerente rispetto alle finalità alle quali sono dirette, cosicché esse non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma solo nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. In altri termini, la nozione strutturale di fatto, contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, rispondendo, quindi, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e sentenza (oggetto del potere del giudice) all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (in questi termini Cass., Sez. 2, n. 38889 del 16/09/2008, Rv 241446; Cass., Sez. 5, n.3161 del 13/12/2007, Rv. 238345). 3.2. Tali conclusioni risultano compatibili con la disciplina comunitaria e nello specifico con l’art.6, § 3, lett. a) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La norma in oggetto - nel riconoscere all'imputato il diritto di essere informato del motivo dell'accusa, ossia dei fatti materiali che gli vengono attribuiti e sui quali si basa l'accusa, nonché della qualificazione giuridica data a tali fatti – è rispettata là dove, come chiarito dalla Corte di Strasburgo, nella sentenza 11 dicembre 2007 - AS c. Italia, all’ imputato sia garantito il diritto preparare “utilmente la sua difesa”. La Corte europea ha, infatti, rimarcato a tal riguardo la necessità che “gli imputati abbiano avuto l'opportunità di esercitare i loro diritti di difesa […]in maniera concreta ed effettiva. Ciò implica che essi vengano informati in tempo utile non solo del motivo dell'accusa, cioè dei fatti materiali che vengono loro attribuiti e sui quali si fonda l'accusa, ma anche e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti". 3.3. Dunque, il rispetto della regola del contraddittorio - che deve essere assicurato all'imputato, anche in ordine alla mera diversa definizione giuridica del fatto, conformemente alla previsione dell'art. 111 Cost, comma 2, secondo la lettura integrata alla luce dell'art. 6, par. 3, lett. a) e b) della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, come interpretato dalla CEDU – preclude il compimento di atti "a sorpresa": l’imputato deve avere “ la possibilità di interloquire sul punto, di guisa che non può trovarsi al cospetto di un fatto storico radicalmente trasformato in sentenza nei suoi elementi essenziali, rispetto a quanto contestato, in punto di fatto e di diritto, nell'imputazione, di cui rappresenta uno sviluppo inaspettato. Questa Corte ha precisato che detta condizione che non si verifica in due occasioni: da un lato, quando l'imputato o il suo difensore abbiano avuto, nella fase di merito, la possibilità comunque di interloquire in ordine al contenuto 6 dell'imputazione; dall'altro, quando la diversa qualificazione giuridica appare come uno dei possibili (si potrebbe dire "non sorprendenti") epiloghi decisori del giudizio (di merito o di legittimità), stante la riconducibilità del fatto storico, di cui è stata dimostrata la sussistenza all'esito del processo e rispetto al quale è stato consentito all'imputato o al suo difensore l'effettivo esercizio del diritto di difesa, ad una limitatissima gamma di previsioni normative alternative, per cui l'eventuale esclusione dell'una comporta, inevitabilmente, l'applicazione dell'altra, non corrispondendo, in tale ipotesi, alla diversa qualificazione giuridica una sostanziale immutazione del fatto, che, integro nei suoi elementi essenziali, può essere diversamente qualificato secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile (cfr. Sez. 5, n. 7984 del 24.9.2012, Rv. 254648; Cass., Sez. 5, n. 1697 del 25.9.2013, Rv 258941; Sez. U. n. 31617 del 26.6.2015, Rv 2644238; Sez. 6, n. 11956 del 15.2.2017, Rv. 269655). 3.4. Alla luce di quanto precede, rileva il Collegio che nessuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU si è verificata nel caso in scrutinio. I Giudici di appello hanno individuato l’antefatto del tentativo di turbativa di asta in una sorta di “accordo” tra l’imputato e gli altri imprenditori, gestori sul territorio del servizio sgombero neve, volto ad influenzare l’andamento delle aste per ottenere maggiorazioni e incentivi economici. Tale prospettazione fattuale non rappresenta, tuttavia, una novità assoluta e soprattutto sconosciuta all’imputato. Già il Tribunale, nella sentenza di primo grado ( cfr. pagg. 8 e 9), aveva evidenziato come, dal colloquio del 29 ottobre 2019 registrato da ER FR, fosse a chiare lettere emerso il tentativo del RR, in accordo con altre ditte ed imprenditori del settore, di fare andare deserte le gare bandite dalla stazione appaltante “Acsel” spa, in modo da ottenere condizioni contrattuali migliori in favore delle ditte aggiudicatarie. Si è dunque al cospetto di un fatto emerso dalla istruttoria, di cui il Tribunale ha esplicitamente dato atto e che la Corte di appello ha valorizzato ulteriormente fino ad escludere, come del resto chiesto anche dalla difesa, il tentativo di estorsione, ritenendo che l’imputato non avesse minacciato GN e FR, quanto piuttosto cercato di attrare la società aggiudicataria nell’orbita della intesa con le altre imprese. Non è, dunque, predicabile la lesione del diritto di difesa posto che il fatto, nella sua oggettiva storicità e dimensione, è emerso dall'istruttoria ed è stato oggetto di dibattito, consentendo all'imputato di difendersi. 4. Gli ulteriori motivi afferenti l’an della responsabilità in ordine al tentativo di turbativa di asta - sebbene declinati con accenti differenti - possono essere esaminati congiuntamente. 7 Al fine di rispondere alle doglianze difensive occorre richiamare i limiti del sindacato di legittimità. 4.1. In primo luogo, va ribadito che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione di merito ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il Giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (così Sez. Un. n. 24 del 24.11.1999, Rv. 214794). 4.2. Occorre poi chiarire come il "travisamento della prova"- vizio deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen. - ricorra nel caso in cui il Giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale. Esso, dunque, non va confuso con il vizio del "travisamento del fatto", che ricorre, invece, quando si contesta la lettura del dato probatorio offerta dal Giudice di merito e si sollecita una rilettura, diversa e alternativa, dell’informazione probatoria, solitamente più favorevole per l’imputato; operazione questa preclusa in sede di legittimità, non potendo il Giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (così, tra le tante, Sez. 3^, n. 39729 del 18/06/2009, Belluccia, Rv. 244623; Sez. 5^, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola,Rv. 238215). E questo è tanto più vero, là dove con l'impugnazione venga posto un mero problema di interpretazione di espressioni o frasi, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del Giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità, se la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate. 4.3. Infine, va precisato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai Giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla 8 fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte di cassazione. Si è, in particolare, osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del Giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). 4.4. In questa prospettiva ermeneutica, le doglianze difensive – introdotte con i motivi in punto di an della responsabilità - appaiono generiche, declinate in fatto e/o manifestamente infondate e, dunque, sono complessivamente inammissibili. Il difensore contesta la credibilità delle fonti dichiarative, deduce il travisamento del dato captativo e prospetta la illogicità manifesta della motivazione. Si tratta, tuttavia, di questioni che sono state oggetto di analitica e congrua valutazione nei due precedenti gradi di giudizio. 4.5. Si è anticipato nel § 2 del considerando in diritto che la Corte di appello– anche attraverso un congruo richiamo alla trama argomentativa della sentenza del Tribunale – ha riconosciuto rilevante peso probatorio alle dichiarazioni rese dai due soci della società B.T. RL, IR GN e ER FR, destinatari, in prima persona, delle insistenti richieste dell’imputato di rinunciare all’aggiudicazione definitiva, attribuendo a tale fonte dichiarativa il crisma della sicura e certa attendibilità. Tale valutazione si è snodata lungo un percorso logico – argomentativo, fondato su una fedele lettura del dato probatorio, coerente con le premesse, congruo, indenne da profili di manifesta illogicità e in linea con i principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione della attendibilità del testimone che sia anche persona offesa. E’ utile, infatti, ricordare che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, la testimonianza della persona offesa, perché possa essere legittimamente utilizzata come fonte ricostruttiva del fatto per il quale si procede, non necessita di altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, non dovendosi applicare i criteri di valutazione dettati dall'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., riguardanti le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persone imputate in procedimento connesso, unici a richiedere «altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità», ovverosia i "riscontri". (così Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Anzi, al pari di qualsiasi altra testimonianza, la dichiarazione della persona offesa è assistita dalla presunzione di attendibilità ex art. 198 cod. proc. pen., per il principio di affidabilità (il testimone riferisce di norma fatti obiettivamente veri), per il principio di normalità (il testimone mente solo in presenza di un sufficiente interesse a farlo) e per il principio di 9 responsabilità (il testimone è consapevole che dalle dichiarazioni rese possono scaturire conseguenze pregiudizievoli per sé o per altri) (così tra le altre, Sez. 6, n. 21253 del 19/05/2025, P.; Sez. 6, n. 22024 del 13/05/2025, Nardiello;
Sez. 1, n. 10600 del 16/02/2024, A., Rv. 285922; Sez. 3, n. 5234 del 3/03/2023, S.; Sez. 6, n. 3041 del 3/10/2017, dep. 2018, Giro, Rv. 272152). Il percorso valutativo - volto all'accertamento dell'attendibilità del testimone, anche quando si tratti della persona offesa - non può, dunque, assumere come base di partenza l'ipotesi che il testimone riferisca deliberatamente il falso, a meno che non sussistano specifici e riconoscibili elementi atti a rendere fondato detto assunto. 4.6. Ebbene, i Giudici di appello, nell’esprimere tale giudizio, hanno non solo apprezzato la linearità , la intrinseca coerenza e la convergenza del narrato dei due testimoni, GN e FR, ma hanno anche segnalato e valorizzato elementi ulteriori, a riscontro delle dichiarazioni accusatorie, primo fra tutti la conversazione telefonica del 29 ottobre 2019; colloquio che – ad onta della chiarezza del contenuto – ha consentito, per un verso, di desumere pregressi contatti tra l’imputato e il FR sempre sulla stessa questione dell’aggiudicazione dell’appalto ( non a caso il FR decideva di registrare la telefonata all’insaputa dell’interlocutore), e, per altro verso, di comprendere le finalità del pressing dell’imputato, che sollecitava un atteggiamento di solidarietà in capo ai soci della “B.T.” RL , in considerazione della “vertenza” con la stazione appaltante “Acsel” spa. L’imputato, infatti, unitamente ad altre imprese del settore, aveva assunto un atteggiamento di ostruzionismo, facendo andare deserte le gare, al fine di ottenere condizioni economiche più remunerative e appetibili per le ditte partecipanti agli appalti. Circostanza questa confermata, altresì, anche dai funzionari della stazionale appaltante, “Acsel” spa, che effettivamente segnalavano l’anomala assenza di offerenti e di partecipanti alle gare. 4.6. Né la Corte di appello si è sottratta dal compito di valutare le doglianze difensive inerenti al giudizio di attendibilità delle fonti dichiarative. Con argomentazioni plausibili, convincenti e logiche è stato, infatti, spiegato il motivo, per il quale le pur segnalate aporie nel narrato reso dal FR e dal GN assumessero, nella valutazione complessiva del compendio probatorio, una portata neutra e, comunque, tale da non minare la credibilità della prova testimoniale (pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata). Allo stesso modo, i Giudici di merito hanno fornito una lettura e un’interpretazione del dato captativo – intercettativo (i.e. colloquio telefonico del 29 ottobre 2019) niente affatto illogica e in linea con il tenore, oggettivamente chiaro, della conversazione, i cui passaggi principali, proprio per la chiarezza 10 espositiva dei contenuti, sono stati opportunamente trasfusi nel testo della sentenza impugnata (cfr. pagg. 5 e ss.). 4.6. Al cospetto di un siffatto apparato argomentativo, adeguato e privo di fratture logiche, la motivazione del provvedimento impugnato, alla stregua dei principi di diritto innanzi richiamati, non si presta ad essere sindacata in sede di giudizio di legittimità, non essendo, in tal caso, ravvisabile il vizio di motivazione, deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quanto piuttosto un tentativo di sollecitare la Corte di legittimità ad una rilettura e reinterpretazione delle informazioni probatorie acquisite e congruamente valutate. Nemmeno coglie nel segno l’obiezione difensiva di una lettura illogica del compendio probatorio da parte della Corte di appello;
per il ricorrente, il ritenuto accordo tra le ditte, per condizionare la gara e farle andare deserte, sarebbe un dato di fatto inconciliabile con la partecipazione di tali ditte alla gara e con la stessa aggiudicazione. Che vi fosse un’intesa di tale natura tra alcuni gli imprenditori del settore è un dato di fatto che i Giudici di merito hanno logicamente desunto dal dato captativo, rilevando come, in diversi passaggi del colloquio telefonico tra l’imputato e il FR, fosse frequente il riferimento, più o meno esplicito, ad un accordo di base per condizionare la gara per il conferimento dell’appalto di servizi. Peraltro, una tale lettura è, anche, logicamente compatibile con la deposizione dei funzionari della società “Acsel” spa, che avevano segnalato la difficoltà di aggiudicare il servizio in relazione ad alcuni lotti, per l’assenza di offerenti, tanto da essere dovuti ricorrere alla procedura più veloce dell’invio di lettere di invito. L’allegazione difensiva non è, poi, inconciliabile con la ricostruzione fattuale in oggetto, anche perché non è provato che “l’intesa” avesse coinvolto tutti gli imprenditori della zona, operativi nel settore specifico del servizio di sgombero neve. Anzi sicuramente non tutti gli imprenditori avevano aderito tanto che in relazione ad altri lotti, la “Acsel” spa aveva concluso la procedura regolarmente con l’aggiudicazione dell’appalto 4.7. Anche il profilo della illegittimità della procedura per la violazione delle norme del capitolato – essendo stato l’appalto affidato alla neofita società “BF” RL, priva della quinquennale esperienza nel settore, richiesta dal bando di gara - è un argomento che non incide sulla configurabilità del reato. Il reato, infatti, può essere integrato dall'impedimento della gara, dall'allontanamento degli offerenti e dal mero turbamento, consistente in una alterazione del regolare svolgimento, se tale condotta sia idonea a ledere i beni giuridici protetti dalla norma, che si identificano con l'interesse pubblico alla libera concorrenza ed alla maggiorazione delle offerte. Il bene giuridico tutelato, 11 infatti, non è solo il risultato economico della gara, ma la regolarità formale della procedura e la libertà di partecipazione. Pertanto, l’intervento dell’imputato, per indurre i soci della “B.T.” RL a ritirarsi dalla gara e a rifiutare la stipula del contratto definitivo, per pilotare l’andamento della gara costituisce una tipica manifestazione del reato. E certamente non esclude la offensività e la lesione ai beni - interessi tutelati, il fatto che la società aggiudicataria, per un errore di valutazione della P.A. procedente, fosse eventualmente priva dei requisiti previsti dal bando di gara. 5. Manifestamente infondato è, infine, l’ultimo motivo relativo al trattamento sanzionatorio. La difesa lamenta che la Corte di appello avrebbe illogicamente confermato la pena inflitta dal Tribunale, nonostante la derubricazione del delitto di tentata estorsione in quello di minaccia e nonostante la minore gravità complessiva della vicenda. 5.1. Nel validare la commisurazione operata dal primo Giudice, la Corte di appello ha considerato le modalità della condotta e la oggettiva gravità del fatto, rilevando come la condotta realizzata dall’imputato si fosse inserita “in un periodo dell’anno critico coincidente con l’inizio della stagione invernale”, per cui il fermo delle gare di appalto poteva incidere nella fornitura dell’importante servizio di sgombero neve (pag. 22 della sentenza) 5.2. Le valutazioni spese in relazione al trattamento sanzionatorio non risultano, dunque, censurabili in questa sede, perché non sono frutto di mero arbitrio né di ragionamento illogico, ma anzi sono sorrette da congrua e sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142). 6. In forza delle svolte argomentazione, si impone il rigetto del ricorso e la condanna, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Acsel s.p.a. che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. 12 Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Acsel s.p.a. che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso, 04/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente EL NI MI AN IO