Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7358
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Sentenza 30 maggio 2001

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Il trasferimento all'INAIL o all'IPSEMA (a seconda che si tratti di personale ferroviario o navigante) della titolarità dei rapporti (definiti o non ancora definiti in sede amministrativa) aventi per oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato - disposto, a decorrere dall'1 gennaio 1996, dall'art. 2, commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, del D.L. n. 510 del 1996 (con il quale sono stati reiterati precedenti decreti - legge decaduti), convertito nella legge n. 608 del 1996 (che ha salvato gli effetti di tutti i DD.LL. della catena)- non riguarda quelle fattispecie nelle quali entro il 31 dicembre 1995 non soltanto l'evento sia già stato definito in via amministrativa in senso favorevole all'assicurato, ma anche le relative prestazioni siano state interamente corrisposte senza alcun residuo di cassa o di competenza per il periodo successivo. Nè assume alcun rilievo in contrario la circostanza che eventuali controversie relative a tali fattispecie siano state instaurate - o siano pendenti - dopo la suddetta data, permanendo per esse comunque la legittimazione passiva esclusiva della società Ferrovie dello Stato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella quale era stata affermata la legittimazione passiva della FF.SS. SpA in una controversia instaurata nel giugno 1996 avverso il provvedimento di revoca - con recupero delle somme già erogate - dell'indennità temporanea interamente corrisposta nei mesi di novembre e dicembre 1995 per un infortunio sul lavoro verificatosi il 30 ottobre 1995).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7358
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7358
    Data del deposito : 30 maggio 2001

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