Sentenza 30 maggio 2001
Massime • 1
Il trasferimento all'INAIL o all'IPSEMA (a seconda che si tratti di personale ferroviario o navigante) della titolarità dei rapporti (definiti o non ancora definiti in sede amministrativa) aventi per oggetto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti della società Ferrovie dello Stato - disposto, a decorrere dall'1 gennaio 1996, dall'art. 2, commi tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo, del D.L. n. 510 del 1996 (con il quale sono stati reiterati precedenti decreti - legge decaduti), convertito nella legge n. 608 del 1996 (che ha salvato gli effetti di tutti i DD.LL. della catena)- non riguarda quelle fattispecie nelle quali entro il 31 dicembre 1995 non soltanto l'evento sia già stato definito in via amministrativa in senso favorevole all'assicurato, ma anche le relative prestazioni siano state interamente corrisposte senza alcun residuo di cassa o di competenza per il periodo successivo. Nè assume alcun rilievo in contrario la circostanza che eventuali controversie relative a tali fattispecie siano state instaurate - o siano pendenti - dopo la suddetta data, permanendo per esse comunque la legittimazione passiva esclusiva della società Ferrovie dello Stato. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella quale era stata affermata la legittimazione passiva della FF.SS. SpA in una controversia instaurata nel giugno 1996 avverso il provvedimento di revoca - con recupero delle somme già erogate - dell'indennità temporanea interamente corrisposta nei mesi di novembre e dicembre 1995 per un infortunio sul lavoro verificatosi il 30 ottobre 1995).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7358 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARINO DONATO SANTOJANNI - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. ALBERTO SPANÒ - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e servizi S.p.A., in persona del Procuratore speciale avv. Giancarlo Alvino, tale per atto notaio Castellini in Roma, n. 56911 del 23 febbraio 1999, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso l'avv. prof. Matteo Persiani che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SO CA, elettivamente domiciliato in Roma, viale Giulio Cesare n. 71, studio avv. Vito Nanna, presso l'avv. Nicola Raimondo che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 41/99, decisa il 14 gennaio 1999 e pubblicata il 27 febbraio 1999, resa dal Tribunale di Bari nel procedimento n. 314/98 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 marzo 2001 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito l'avv. Piccininno Silvano per delega dell'avv. Mattia Persiani, nell'interesse della società ricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 7 giugno 1996, SO CA conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Bari in funzione di Giudice del Lavoro la società Ferrovie dello Stato S.p.A. al fine di ottenere la corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea riferita al periodo 31 ottobre - 20 dicembre 1995, in relazione ad infortunio sul lavoro occorsogli in data 30 ottobre 1995.
Resisteva la società convenuta ed eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva assumendo che l'erogazione delle rendite dovute per gli infortuni e malattie professionali, verificatisi e non ancora definiti al 31 dicembre 1995, era stata posta a carico dell'I.N.A.I.L. in forza di precise disposizioni di legge. Il Giudice adito, con sentenza non definitiva in data 27 ottobre 1996, riconosceva la legittimazione passiva della convenuta e disponeva con separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio. Interponeva appello la società Ferrovie dello Stato S.p.A. e in esito il Tribunale di Bari, con sentenza n. 41/99, emessa in data 14 gennaio - 27 febbraio 1999, respingeva il gravame e così, per quanto rileva in questa sede, motivava la decisione.
Osservava che per eventi definiti, ai fini di cui all'art. 2 comma 13 del DL, 1 ottobre 1996 n. 510, si devono intendere quelli definiti in sede amministrativa, non anche in sede giurisdizionale. Osservava ancora che, per effetto delle modalità di svolgimento del rapporto dedotto in giudizio, la legittimazione passiva permarrebbe pur se la dizione "non ancora definiti" fosse riferita anche agli eventi per i quali pende un contenzioso giudiziario al 31 dicembre 1995.
Avverso la sentenza, notificata in data 24 marzo 1999, propone ricorso per cassazione la società Ferrovie dello Stato S.p.A., con atto notificato in data 21 maggio 1999; deduce a sostegno tre motivi. SO CA resiste con controricorso notificato in data 11 giugno 1999.
Sono state depositate memorie ai sensi dell'art. 384 c.p.c. da parte della società ricorrente e del controricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al numero 3 dell'art. 360 c.p.c., la violazione dell'art. 2 comma 13 della legge 608/96
(rectius DL 1 ottobre 1996 n. 510, convertito con la legge 28 novembre 1996 n. 608). Si afferma che per le prestazioni infortunistiche da erogare a far data dal gennaio 1996 interviene la successione dell'I.N.A.I.L. nella titolarità del rapporto assicurativo e previdenziale con effetto generalizzato e nessun limite può ravvisarsi nella circostanza che il rapporto sia stato definito in sede amministrativa.
Con il secondo mezzo si denuncia, oltre alla violazione e falsa applicazione degli artt. 104 del TU 1124/65, dell'art. 443 c.p.c., dell'art. 2, commi 13, 14 e 15 legge 608/96, il vizio di motivazione illogica e contraddittoria su un punto decisivo della controversia. Si afferma che le prestazioni correnti gravano sull'I.N.A.I.L. con riferimento alla data di adempimento e non all'insorgenza dell'obbligazione, anche per i ratei successivi in ordine a prestazioni già in corso di erogazione e quindi già definiti in sede amministrativa, mentre nella formulazione della legge, come insuscettibili di trasferimento, rientrerebbero esclusivamente quelli "definitivamente chiusi entro la data del 31 dicembre 1995 e, cioè, quelli per i quali la Società avesse, a quella data, terminato di erogare le prestazioni".
Si osserva ancora che la definizione in sede amministrativa della domanda si ha solamente quando "il procedimento si chiuda in senso favorevole per il destinatario della prestazione in quanto, in caso di rigetto dell'istanza amministrativa, la fattispecie non può dirsi definita".
Col terzo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 c.p.c. pur se viene in effetti evidenziata una violazione di legge,
la violazione e falsa applicazione dell'art. 2, comma 15, della legge n. 608 del 1996 (anche in questo caso si deve intendere l'art. 2,
comma 15, del DL, 1 ottobre 1996, convertito nella legge 608/96). Si afferma che la copertura assicurativa costituita con la riserva matematica versata dalla Società all'I.N.A.I.L. fornisce la necessaria provvista anche per le prestazioni da erogare a seguito di definizione delle controversie pendenti al primo gennaio 1996. I tre motivi vanno esaminati congiuntamente e disattesi siccome inidonei a criticare la ratio decidendi della decisione impugnata, nella quale si tiene debito conto delle concrete modalità che caratterizzano la fattispecie dedotta in giudizio. Appare indispensabile premettere, a chiarimento, un sintetico richiamo alla disciplina dettata dal legislatore per il passaggio all'I.N.A.I.L. della copertura assicurativa per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, a seguito della privatizzazione. L'art. 127 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 aveva escluso dall'assicurazione obbligatoria presso l'I.N.A.I.L. "il personale dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato", il quale era assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso la stessa Azienda datrice di lavoro ai sensi dell'art. 91 l. 26 marzo 1958 n. 425, che aveva attribuito all'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato la veste di "istituto assicuratore" del personale dipendente.
Tale normativa è mutata per effetto di una serie di decreti legge, primo quello portante la data del 4 dicembre 1995 n. 515, seguito dal D.L. 1^ febbraio 1996 n. 39, 2 aprile 1996 n. 180, 3 giugno 1996 n. 300, 2 agosto 1996 n. 404, tutti reiterati. Da ultimo il DL 1^ ottobre 1996 n. 510 è stato convertito, con modificazioni, nella l. 28 novembre 1996 n. 608 ove, all'art. 1, secondo comma, si è
confermata la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e sono stati fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Con l'art. 2, tredicesimo e quattordicesimo comma, del DL 510/96 il personale dipendente della società Ferrovie dello Stato, è stato iscritto, con decorrenza dal 1^ gennaio 1996, presso l'INAIL se personale ferroviario o presso l'IPSEMA se personale navigante e il pagamento dei premi è stato posto a carico della società datrice di lavoro, per il periodo successivo alla data sopra indicata. In ordine ai rapporti pregressi, si è stabilito che dalla medesima data sono poste a carico dei due Istituti assicuratori (secondo la rispettiva competenza) "tutte le rendite e tutte le altre prestazioni, comprese quelle relative agli eventi infortunistici e alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro tale data". Appare evidente che il legislatore, ha voluto attuare, mediante il trasferimento di tutti i rapporti assicurativi riguardanti personale ferroviario dello Stato in capo, rispettivamente, all'I.N.A.I.L. e all'IPSEMA, con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, la definitiva sostituzione dell'originario ente erogatore delle prestazioni previdenziali, con la conseguenziale previsione - e con decorrenza identica a quella del suddetto trasferimento - della completa cessazione di qualunque onere di prestazione a carico della società Ferrovie dello Stato. Con effetto dal 1^ gennaio 1996 l'INAIL e l'IPSEMA (secondo la rispettiva competenza) sono stati delegati ad erogare, oltre alle prestazioni inerenti agli eventi successivi, anche le prestazioni relative ad eventi già verificatisi, sia già definiti che non ancora definiti. Ed invero nel quindicesimo comma del medesimo art. 2, si stabilisce che, per le prestazioni inerenti ad eventi pregressi e poste a carico dell'INAIL e dell'IPSEMA a decorrere dal 1^ gennaio 1996, la società Ferrovie dello Stato provveda al versamento di una riserva matematica nella misura e con le modalità definite entro il 31 dicembre 1995 con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Tale riserva è destinata a fornire copertura al pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1^ gennaio 1996, delle prestazioni in essere al 31 dicembre 1995, nonché di quelle con decorrenza successiva a tale data determinate da eventi infortunistici o da malattie professionali verificatisi entro il 31 dicembre 1995. Si dispone infatti che i due Istituti assicuratori, con decorrenza dal 1^ gennaio 1996, debbono corrispondere, esistendo la copertura costituita dalla riserva matematica sopra indicata, tutte le prestazioni relative agli eventi venuti in essere prima della suddetta data, sia definiti che non ancora definiti, attesa l'esplicita menzione fatta tanto alle prestazioni "in essere" - per indicare quelle attinenti ad eventi già definiti - quanto alle altre prestazioni espressamente collegate agli eventi non ancora definiti. Così individuata la normativa applicabile al caso in esame, nell'interpretazione già accolta da questa Corte con le sentenze 10916 del 17 agosto 2000 e 11813 del 7 settembre 2000, si osserva che, per il caso in esame, come ricostruito dal giudice del merito in termini che non vengono fatti oggetto di censura dall'odierna ricorrente, è stata esattamente ravvisata la legittimazione passiva della Società Ferrovie dello Stato S.p.A., trattandosi indubbiamente di evento definito entro il 31 dicembre 1995, in relazione al quale le prestazioni dovute già erano state erogate a tale data. Invero, come si rileva alle pagine 20 e 21 della sentenza impugnata, la prestazione richiesta è relativa ad un infortunio occorso il 30 ottobre 1995 e consiste nell'indennità temporanea, per il periodo 31 ottobre - 20 dicembre 1995, giustificata da certificazioni rilasciate dal servizio medico delle Ferrovie dello Stato in data 31 ottobre, 17 novembre, 13 dicembre, 19 dicembre 1995. Solo in data 8 febbraio 1996 parte datoriale inviava una nota con la quale si comunicava che l'infortunio a suo tempo riconosciuto veniva revocato, il periodo di assenza doveva essere considerato come malattia comune "con recupero delle competenze corrisposte".
Il lavoratore proponeva quindi la domanda giudiziale in data 7 giugno 1996.
Da tale cronologia degli avvenimenti, non contestata dalla ricorrente, il Tribunale trae la conseguenza che l'infortunio era definito al 31 dicembre 1995 mentre solo in data successiva parte datoriale disponeva "il recupero delle somme già erogate". Anche tale circostanza non viene contestata dalla ricorrente. Risulta quindi evidente che al 31 dicembre 1995 l'evento era stato definito in via amministrativa in senso favorevole al lavoratore, ogni spettanza del lavoratore era stata corrisposta, nessun residuo di cassa o di competenza restava per il periodo successivo, nulla poteva essere richiesto all'I.N.A.I.L..
Ricorrevano dunque i presupposti indicati dalla stessa ricorrente nell'illustrazione del secondo motivo come indispensabili per escludere la legittimazione passiva dell'I.N.A.I.L.. Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va disposta la distrazione in favore dell'avvocato Nicola Raimondo che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alle spese in lire 55.000=, oltre a lire 3.000.000 (tre milioni) per onorario, con distrazione in favore dell'avv. Nicola Raimondo, antistatario.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2001