Articolo 1 della Legge 28 febbraio 1983, n. 57
Articolo 2
Versione
5 marzo 1983
Art. 1.
Il termine previsto dall' articolo 7 della legge 23 settembre 1981, n. 527 , entro il quale la commissione parlamentare di inchiesta sulla loggia massonica P2 deve ultimare i suoi lavori presentando la propria relazione sulle risultanze delle indagini, gia' prorogato con la legge 4 giugno 1982, n. 342 , e' ulteriormente prorogato fino all'8 ottobre 1983.
Entrata in vigore il 5 marzo 1983