Cass. civ., sez. II, sentenza 09/04/1987, n. 3503
CASS
Sentenza 9 aprile 1987

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L'art. 873 cod. civ., predeterminando l'ampiezza minima delle intercapedini in tre metri, salvo una distanza maggiore prevista nei regolamenti locali, e presupponendo implicitamente, quindi, che una ampiezza minore sia insufficiente ad assicurare l'esigenze di aerazione, luminosità ed igiene, preclude al giudice, nell'ipotesi di accertata minore ampiezza, qualsiasi indagine diretta ad accertare se l'intercapedine possa o meno pregiudicare le predette esigenze. ( V 3727/85, mass n 441304; ( Conf 4459/85, mass n 441918; ( Conf 4116/84, mass n 436066).*

Il capoverso dell'art. 872 cod. civ. - secondo il quale colui che per effetto della trasgressione di norme edilizie speciali ha subito danno deve essere risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino in ipotesi di violazione delle norme contenute nella Sezione successiva dello stesso capo del codice civile o da questa richiamate - deve interpretarsi nel senso che l'Onere della prova dell'effettiva sussistenza del danno riguarda esclusivamente le norme edilizie diverse da quelle integrative del codice civile, per le quali compete soltanto il diritto al risarcimento, se e nella misura in cui si sia verificato il danno, mentre il diritto alla riduzione in pristino, mediante la demolizione della costruzione sino al limite della distanza prescritta dal codice civile o dai regolamenti locali, sorge per il solo fatto dell'indicata violazione di tali norme indipendentemente dall'effettiva esistenza del danno. ( V 2411/78, mass n 391812; ( Conf 1838/82, mass n 419679).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/04/1987, n. 3503
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3503
    Data del deposito : 9 aprile 1987

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