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Decreto 13 aprile 2025
Decreto 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, decreto 13/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. N.1293/2023 V.G.
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Il Giudice designato
Letto il ricorso depositato il 12.11.23 da , nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f.: , , nato a [...] il [...] c.f. C.F._1 Parte_2
, e , nata a [...] il [...] c.f. C.F._2 Parte_3
, rappresentati e difesi, giusta procura allegata, dagli avv.ti C.F._3
Carmelo Cicero e Loretta Ravidà; visti gli atti allegati in copia autentica;
premessa la competenza per territorio di questo ufficio e la regolare e tempestiva proposizione della domanda indennitaria nei confronti del Ministero della Giustizia;
preso atto che il giudizio presupposto ha avuto inizio il 7.7.2005, con la notifica dell'atto di citazione presso il Giudice di Pace di Novara, e si è concluso in appello con la pubblicazione della sentenza del 28.3.2022 n. 371/22, emessa dal Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto, non notificata;
considerato che
la durata complessiva del primo grado di giudizio definito con sentenza n. 125/08, emessa in data 2.5.2008, è di 2 anni, 10 mesi e 9 giorni e che la durata del secondo grado, essendo stato instaurato con l'appello notificato il 26.10.2009, è, invece, pari a 12 anni, 6 mesi e 3 giorni;
ritenuto che
la durata complessiva dei giudizi è pari a 15 anni, 4 mesi e 12 giorni e che da essa va detratto il termine di ragionevole durata del processo pari ad anni 5 (tre per il primo grado e due per il secondo); considerato che residua un ritardo c.d. ingiustificato nella definizione del grado pari, approssimativamente a 10 anni;
ritenuto che
non si verte nel caso di cui al comma 2-ter dell'art. 2 della legge n. 89 del
2001, come sopra modificata, e che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal successivo comma 2-quinquies; ritenuto che, ai fini della individuazione del parametro di liquidazione occorre tenere conto della natura e della complessità del giudizio, dell'esito del processo e del valore della causa;
che, sulla scorta di tali indici, la liquidazione può essere operata in ragione del parametro annuo di € 320,00, comprensivo degli aumenti forfettariamente determinati per la durata superiore al triennio e al settennio, essendo i ricorrenti parti soccombenti nel giudizio presupposto e dunque, nell'importo complessivo di € 3.200,00 ciascuno;
ritenuto che
deve essere pertanto liquidato il suddetto importo, sul quale spettano interessi legali dalla domanda al soddisfo;
ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento ex tabella 8 D.M.
55/2014; ritenuto di dovere provvedere alle prescritte comunicazioni;
INGIUNGE al , in persona del legale rappresentante, il pagamento senza Controparte_1
dilazione in favore di , e , come sopra Parte_1 Parte_3 Parte_2
generalizzati, la somma di € 3.200,00 ciascuno a titolo di equa riparazione per l'irragionevole durata del giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e le spese della presente procedura che liquida in euro 789,00, di cui euro 249,00 per esborsi ed euro 540,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e
IVA con distrazione in favore degli avv.ti anticipatari Carmelo Cicero e Loretta Ravidà;
A U T O R I Z Z A in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
M A N D A alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l.
89/'01, e succ. modifiche.
Messina, 13.4.2025
Il magistrato designato dott. Vincenza Randazzo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Il Giudice designato
Letto il ricorso depositato il 12.11.23 da , nato a [...] il [...] Parte_1
(c.f.: , , nato a [...] il [...] c.f. C.F._1 Parte_2
, e , nata a [...] il [...] c.f. C.F._2 Parte_3
, rappresentati e difesi, giusta procura allegata, dagli avv.ti C.F._3
Carmelo Cicero e Loretta Ravidà; visti gli atti allegati in copia autentica;
premessa la competenza per territorio di questo ufficio e la regolare e tempestiva proposizione della domanda indennitaria nei confronti del Ministero della Giustizia;
preso atto che il giudizio presupposto ha avuto inizio il 7.7.2005, con la notifica dell'atto di citazione presso il Giudice di Pace di Novara, e si è concluso in appello con la pubblicazione della sentenza del 28.3.2022 n. 371/22, emessa dal Tribunale di Barcellona
Pozzo di Gotto, non notificata;
considerato che
la durata complessiva del primo grado di giudizio definito con sentenza n. 125/08, emessa in data 2.5.2008, è di 2 anni, 10 mesi e 9 giorni e che la durata del secondo grado, essendo stato instaurato con l'appello notificato il 26.10.2009, è, invece, pari a 12 anni, 6 mesi e 3 giorni;
ritenuto che
la durata complessiva dei giudizi è pari a 15 anni, 4 mesi e 12 giorni e che da essa va detratto il termine di ragionevole durata del processo pari ad anni 5 (tre per il primo grado e due per il secondo); considerato che residua un ritardo c.d. ingiustificato nella definizione del grado pari, approssimativamente a 10 anni;
ritenuto che
non si verte nel caso di cui al comma 2-ter dell'art. 2 della legge n. 89 del
2001, come sopra modificata, e che non ricorre alcuna delle ipotesi previste dal successivo comma 2-quinquies; ritenuto che, ai fini della individuazione del parametro di liquidazione occorre tenere conto della natura e della complessità del giudizio, dell'esito del processo e del valore della causa;
che, sulla scorta di tali indici, la liquidazione può essere operata in ragione del parametro annuo di € 320,00, comprensivo degli aumenti forfettariamente determinati per la durata superiore al triennio e al settennio, essendo i ricorrenti parti soccombenti nel giudizio presupposto e dunque, nell'importo complessivo di € 3.200,00 ciascuno;
ritenuto che
deve essere pertanto liquidato il suddetto importo, sul quale spettano interessi legali dalla domanda al soddisfo;
ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento ex tabella 8 D.M.
55/2014; ritenuto di dovere provvedere alle prescritte comunicazioni;
INGIUNGE al , in persona del legale rappresentante, il pagamento senza Controparte_1
dilazione in favore di , e , come sopra Parte_1 Parte_3 Parte_2
generalizzati, la somma di € 3.200,00 ciascuno a titolo di equa riparazione per l'irragionevole durata del giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e le spese della presente procedura che liquida in euro 789,00, di cui euro 249,00 per esborsi ed euro 540,00 per compensi, oltre spese generali, CPA e
IVA con distrazione in favore degli avv.ti anticipatari Carmelo Cicero e Loretta Ravidà;
A U T O R I Z Z A in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
M A N D A alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l.
89/'01, e succ. modifiche.
Messina, 13.4.2025
Il magistrato designato dott. Vincenza Randazzo