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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/06/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1470/2024 promossa da:
(P.IVA in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore con sede a Rimini in Via Flaminia n. 179 ; rappresentata e difesa dagli avv. A. Gabriella Dolce Pancaldi
( e Francesca Pancaldi Email_1
( ed elettivamente domiciliata presso Email_2 il loro studio sito a Bologna in via Boldrini n. 6
OPPONENTE
CONTRO
in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, dagli Avv.
Francesca Romana Belli e Oreste Manzi ed elettivamente domiciliato a Rimini, presso la sede dell' , in Via Macanno n.25, in virtù di mandato generale a CP_1 liti - t. Email_3
OPPOSTO
Avente ad oggetto
OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
MOTIVAZIONE
La presente vicenda processuale concerne l'opposizione avanzata da avverso l'Avviso di Addebito n. 43720240000841225000 Parte_1 formato dall' in data 24\10\2024 del valore di € 9.703,81 a titolo di CP_1 recupero per il periodo di competenza 04/2022 a 08/2023 degli sgravi contributivi Under 36 riferiti alla lavoratrice assunta in data Parte_2
6/4/2021 con qualifica di addetta alla contabilità in forza di con contratto a tempo determinato successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato in data 01/04/2022 .
Secondo l' la società ricorrente operante nel settore finanziario con codice CP_1
Ateco 649960 avrebbe indebitamente fruito della assunzione incentivata della predetta lavoratrice .
Di diverso avviso che nei suoi atti rilevava che con Parte_1 comunicazione di variazione attività registrata al protocollo n. 1776/2022 del 12.1.2022 aveva provveduto a variare l'attività in quella “agenzia d'affari per il recupero stragiudiziale di crediti conto terzi” con contestuale modifica del codice ATECO 82.91.1. : variazione questa che veniva tempestivamente comunicata sia alla Camera di Commercio che alla Agenzia dell'Entrate ma non anche all' CP_1
.
Così sintetizzata la presente vicenda processuale , il ricorso merita integrale accoglimento .
Risulta infatti circostanza pacifica che l' , a seguito della comunicazione CP_1 trasmessa dalla società ricorrente nel novembre 2023, abbia proceduto all'aggiornamento dell'inquadramento previdenziale della MERCATORIA attribuendole il nuovo codice ATECO 82.91.1 corrispondente all'attività di
“agenzia d'affari per il recupero stragiudiziale di crediti conto terzi” riconoscendo in tale modo la fondatezza e la coerenza della nuova qualificazione dell'attività aziendale sin dal gennaio 2022.
Ciò che dimostra come al momento dell'applicazione dello sgravio “under 36” la società non rientrava più nel settore finanziario e, quindi, aveva pieno diritto a fruire del beneficio contributivo previsto dalla legge.
Né può sostenersi che la mancata comunicazione della variazione all' possa CP_1 fondare la pretesa dell' il quale ha omesso per oltre un anno e mezzo ogni CP_1 verifica sull'effettivo esercizio della effettiva attività svolta da – Parte_1 circostanza questa che poteva essere agevolmente evidenziata attraverso un semplice incrocio informatico tra le banche dati di , Agenzia delle Entrate e CP_1
Camera di Commercio – essendo evidente nel caso di specie l'errore incolpevole in cui è incorsa la società opponente .
Consegue dunque la dichiarazione di inefficacia dell'avviso di addebito opposto in conformità alle richieste svolte in via principale dalla parte opponente . Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite essendo stata la presente vicenda processuale originata dalla omessa tempestiva comunicazione all' . CP_1
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla opposizione proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 17\12\2024, disattesa ogni altra istanza,
[...] eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con : CP_1
1) Accoglie l'opposizione e , accertata la natura indebita del recupero a contribuzione previdenziale , dichiara l'inefficacia dell'Avviso di Addebito n. 43720240000841225000 formato dall' in data 24\10\2024 del valore di € CP_1
9.703,81 .
2) Spese di lite interamente compensate fra le parti.
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 12\06\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'