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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. V, sentenza 19/01/2026, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 84/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PAPPALARDO CONCETTA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 635/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 3 - Sede Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 99100 7 2023 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE) Resistente/A
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 1/3/2024, rubricato al n. 635/24 R.G., ritualmente notificato all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Difensore_1, propone ricorso avverso l'atto di irrogazione di sanzioni notificatogli il 4/12/23 per manomissione misuratore elettricità.
Il ricorso è basato sui motivi, ampiamente esposti nell'atto introduttivo cui integralmente si rinvia
Chiede l'annullamento dell'intimazione impugnata.
Non si e' ritualmente costituita in giudizio l'ADM
Con memoria depositata in atti il ricorrente ha rinunziato al ricorso ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in seguito all'accordo raggiunto con l'ADM ed ha prodotto verbale di conciliazione inter partes
All'udienza del 13/1/2026, la causa e' stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Invero, il ricorrente ha rinunziato al ricorso ed ha prodotto verbale di conciliazione intervenuta inter partes..
Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente le spese. Cosi deciso in Siracusa in data
13/1/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 5, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
PAPPALARDO CONCETTA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 635/2024 depositato il 01/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Sicilia 3 - Sede Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 99100 7 2023 ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA
ELETTRICA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 25/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL
RELATORE) Resistente/A
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 1/3/2024, rubricato al n. 635/24 R.G., ritualmente notificato all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Difensore_1, propone ricorso avverso l'atto di irrogazione di sanzioni notificatogli il 4/12/23 per manomissione misuratore elettricità.
Il ricorso è basato sui motivi, ampiamente esposti nell'atto introduttivo cui integralmente si rinvia
Chiede l'annullamento dell'intimazione impugnata.
Non si e' ritualmente costituita in giudizio l'ADM
Con memoria depositata in atti il ricorrente ha rinunziato al ricorso ed ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in seguito all'accordo raggiunto con l'ADM ed ha prodotto verbale di conciliazione inter partes
All'udienza del 13/1/2026, la causa e' stata rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Invero, il ricorrente ha rinunziato al ricorso ed ha prodotto verbale di conciliazione intervenuta inter partes..
Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili integralmente le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente le spese. Cosi deciso in Siracusa in data
13/1/2026