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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 2122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2122 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
R.G. 5752/2021
Il Giudice del Tribunale di Napoli nord, Terza sezione civile, dott. Luciano Ferrara, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al numero 5752 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021 , avente ad oggetto: , ed introdotto con atto di citazione da: _1
, nato a [...], il [...], e Parte_1 C.F._1
c.f. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Moscatiello Bruno, e dall'Avv. Francesco Moscatiello, c.f. C.F._3
, domiciliati come in atti;
C.F._4
- Opponenti
NEI CONFRONTI DI
, rappresentata e difesa dall'Avv. D'Andria Gennaro, Controparte_2 P.IVA_1
, domiciliato come in atti;
C.F._5
- Opposta;
CONCLUSIONI
Così come precisate dalle parti all'udienza cartolare del 14 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 17 maggio 2021 ed iscritto a ruolo il successivo 18 maggio, gli opponenti e proponevano opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. avverso il decreto Parte_1 Parte_2 ingiuntivo n. 1232 /21, emesso dal Tribunale di Napoli nord (nel procedimento iscritto al RG 2578/2021), notificato loro in data 7 aprile 2021.
1 Il titolo monitorio opposto ingiunge agli opponenti il pagamento, in favore della del complessivo Controparte_2 importo di euro 172.513,00 oltre interessi e spese.
Il credito oggetto di ingiunzione deriverebbe, stando alla ricostruzione offerta dalla società ricorrente in sede monitoria, dai seguenti rapporti contrattuali: conto corrente n. 1000/1906, il cui scoperto, rimasto insoluto alla chiusura, ammonterebbe ad euro 100.310,88; conto “anticipo fatture”, il cui residuo insoluto ammonterebbe invece ad euro 72.202,12.
Tali rapporti contrattuali, infatti, sono stati intrattenuti dal (cfr. doc 3-9, in allegato alla comparsa di Parte_1 parte opposta) con la filiale di Capua del Sanpaolo Banco di Napoli e sono stati garantiti dalla Parte_2
(cfr. fideiussioni, allegati 10 e 11 alla comparsa). I crediti in oggetto, inoltre, sarebbero poi confluiti nella titolarità dell'odierna opposta, in seguito ad una operazione di cartolarizzazione ex art. 58 TUB.
Avverso tale decreto ingiuntivo, gli opponenti hanno proposto i seguenti motivi di opposizione.
Carenza di legittimazione attiva della società opposta.
Ad avviso di parte ricorrente, la non avrebbe fornito adeguata prova della acquisizione del credito Controparte_2 azionato. In particolare, non avrebbe offerto prova della pubblicazione della cessione del credito nella Gazzetta
Ufficiale e dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, requisiti entrambi necessari, a suo avviso, per rendere la cessione opponibile ai debitori ceduti, secondo l'art. 58, comma 2, TUB e l'art. 4, comma 1, l. n. 130/1999.
Infondatezza dei conteggi.
Gli opponenti hanno contestato la somma richiesta, ritenendola eccessiva e sproporzionata rispetto al debito originario e ai pagamenti già effettuati.
Sulla scorta di tali motivi, concludevano per la revoca del decreto, con vittoria di spese di lite.
***
Con comparsa del 9 giugno 2021 si costituiva in giudizio la società opposta, insistendo per il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto opposto e vittoria di spese.
In particolare, l'opposta precisava di aver acquisito il credito da Banco di Napoli, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 maggio 2018. La circostanza, peraltro, sarebbe confermata dalla stessa Intesa Sanpaolo S.p.A. (all. b, dichiarazione del 21 maggio 2021). Per altro verso, quanto alle doglianze relative ai conteggi, l'opposta rilevava l'eccessiva genericità delle contestazioni mosse da parte opponente.
***
Veniva rigettata, in corso di causa, l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da parte opposta. Veniva espletata, in corso di causa e con esito negativo, la mediazione, come da verbale prodotto in atti da parte opposta in allegato al deposito
2 del 15 aprile 2022. All'incontro non prendevano parte, senza giustificato motivo, gli opponenti. Se ne trarranno le conseguenze di cui all'art. 8, comma 4bis, d.lgs. 28/2010.
Venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 14 gennaio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c.
Le parti depositavano le rispettive comparse conclusionali.
***
Improcedibilità.
Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda, formulata da parte opponente con la propria comparsa conclusionale. La comunicazione di avvio del procedimento di mediazione, infatti, è stata inviata dall'opposta al procuratore degli opponenti, presso il cui studio, questi ultimi, avevano eletto domicilio, sicché deve ritenersi che la comunicazione così effettuata sia idonea a portare a conoscenza di questi l'esistenza del procedimento di mediazione.
Ad ogni modo si rileva anche la tardività della relativa eccezione, atteso che l'improcedibilità della domanda, per il mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione, non è stata oggetto di specifica doglianza nell'atto introduttivo, ma è stata indicata da parte opponente soltanto nelle note di trattazione, successive al predetto incontro,
e da ultimo con la comparsa conclusionale.
Fatti costitutivi della domanda monitoria.
Come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario giudizio di cognizione che impone alla parte opposta, nella sua qualità di attore sostanziale, di provare i fatti posti a fondamento della domanda, mentre spetta alla parte opponente, nella sua qualità di convenuta sostanziale, fornire la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa creditoria.
L'istituto di credito opposto ha innanzitutto fornito la prova di aver acquisto i crediti in oggetto dall'istituto di credito originariamente titolare delle posizioni attive.
A riprova di ciò ha prodotto in atti: l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, che ci dà effettivamente contezza della sussistenza di una operazione di cartolarizzazione fra i due istituti di credito coinvolti (Intesa San Paolo
S.p.a. e odierna società opposta); una dichiarazione rilasciata dall'istituto di credito cedente, con Controparte_2 la quale quest'ultimo rappresenta di aver ceduto, in favore della società opposta, i crediti derivanti dai rapporti intrattenuti col correntista, . Nella dichiarazione in questione i rapporti bancari oggetto di cessione Parte_1 vengono individuati dalla cedente mediante l'indicazione delle rispettive segnalazioni a sofferenza. Le tipologie dei rapporti interessati (conto corrente di corrispondenza;
conto “anticipo fatture”), indicati da Intesa San Paolo S.p.a.
3 nella predetta dichiarazione, trovano effettivamente corrispondenza nei rapporti azionati in questa sede (si osserva, peraltro, che l'eventuale riferibilità di tali numeri identificativi ad eventuali diversi ed ulteriori rapporti, pure intrattenuti dal col medesimo istituto di credito, nemmeno è stata paventata o prospettata dalla controparte). Pt_1
Tali elementi, quindi, in quanto gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c., inducono a ritenere che i crediti azionati siano effettivamente stati trasferiti in favore della odierna società opposta, nell'ambito della richiamata operazione di cartolarizzazione.
Quanto ai profili di opponibilità della cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB, per la mancata iscrizione della operazione nel registro delle imprese, ci si limita ad osservare che, in ogni caso, trova applicazione, con riferimento al caso di specie, anche l'art. 1264, secondo comma, c.c., che prevede la possibilità di comunicare, mediante un atto a forma libera (e dunque in ultima analisi anche mediante la notifica di un titolo monitorio e del relativo ricorso),
l'intervenuta cessione del credito al debitore ceduto.
Ciò posto, deve darsi ulteriormente atto del fatto che l'opposta ha prodotto in atti, a riprova del credito oggetto di ingiunzione: il contratto del 4 giugno 2003, con il quale è stato aperto il conto corrente di corrispondenza;
le modifiche intervenute in corso di rapporto e i contratti con i quali sono state concesse, a valere sul medesimo conto corrente di corrispondenza, le aperture di credito al correntista;
i relativi estratti conto, dall'apertura del conto alla chiusura, che danno contezza della formazione del saldo debitore oggetto di ingiunzione;
il contratto di apertura di credito mediante anticipo su fatture del 29 settembre 2008 ed il successivo contratto quadro del 10 giugno 2013, da cui deriva invece il credito relativo alle anticipazioni effettuate e rimaste insolute;
le singole fatture, in n. di 9, presentate all'incasso (all.
12 al fascicolo monitorio/comparsa di costituzione), oggetto di anticipazione e da cui deriva l'esposizione debitoria ingiunta e quantificata nel complessivo importo di euro 72.202,12; missive inviate dal Banco di Napoli al correntista, con le quali l'istituto di credito recedeva dai rapporti e intimava il pagamento del residuo insoluto;
fideiussione omnibus rilasciata da per i crediti in oggetto, il 9 ottobre 2007 (all. 10 al fascicolo monitorio/comparsa Parte_2 di costituzione) e successive modifiche (all. 11).
La documentazione consente quindi di ricostruire pienamente gli importi oggetto di ingiunzione, così come determinati dallo stesso istituto di credito opposto.
Non resta a questo punto che analizzare i fatti estintivi, modificativi od impeditivi addotti da parte opponente.
Fatti estintivi, modificativi od impeditivi addotti da parte opponente.
In ordine alla carenza di legittimazione attiva in senso sostanziale ed alla opponibilità della intercorsa cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB agli opponenti, valga quanto già si è detto in precedenza (gli elementi indiziari forniti appaiono sufficienti a far ritenere che il credito sia stato trasferito in favore di la notifica della intervenuta CP_2 cessione del credito al debitore ceduto può avvenire anche ai sensi dell'art. 1264, secondo comma, c.c., mediante la notifica del titolo monitorio e del relativo ricorso, come avvenuto nel caso in esame).
4 Quanto alla nullità, eccepita in comparsa conclusionale, derivante dalla apposizione, sui contratti in questione, della sola sottoscrizione del correntista, ci si richiama a quella giurisprudenza di legittimità che ha efficacemente osservato che “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art.23 del d.lgs. 24/2/1998,
n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (così S.U. 898/2018, in materia di intermediazione finanziaria, ma con principi valevoli anche con riferimento ai contratti bancari, sottoscritti dal solo cliente).
La questione, pertanto, è infondata.
Eccessivamente generiche, invece, le doglianze con cui parte opponente ha lamentato l'inesattezza dei conteggi effettuati dall'istituto di credito. Gli opponenti non indicano in quali errori di calcolo sarebbe incappata l'opposta nel determinare gli importi oggetto di ingiunzione, ma si limitano a contestare genericamente tale ammontare (che sarebbe
“stato gonfiato”, ma non si comprende come).
E' evidente pertanto che in assenza di qualsivoglia elemento che potesse far supporre una errata individuazione degli importi oggetto di ingiunzione, una eventuale CTU avrebbe finito col rivestire carattere meramente esplorativo.
***
In definitiva l'opposizione va rigettata e per l'effetto va disposta la conferma del titolo monitorio opposto, di cui va dichiarata l'esecutività.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014 e s.m.i., con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo (le memorie istruttorie depositate, inoltre, sono state tutte pressoché riproduttive di quanto già argomentato dalle parti con i rispettivi atti di costituzione in giudizio).
Considerato che gli opponenti non hanno preso parte al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, il
Tribunale li condanna al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4bis, d.lgs. n. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, sulla presente opposizione ex art. 645 c.p.c., così provvede:
- Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. n. 1232 /21, emesso dal Tribunale di
Napoli nord e lo dichiara esecutivo;
- Condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in euro 4.217,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovute, come per legge;
5 - Condanna gli opponenti in solido al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, comma 4bis, d.lgs. n. 28/2010.
Aversa, 30 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Luciano Ferrara.
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