Sentenza 19 agosto 2004
Massime • 1
L'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non determina la nullità del decreto di citazione a giudizio qualora esso sia preceduto dall'emissione di decreto penale di condanna, successivamente revocato ex art. 460, comma quarto, cod. proc. pen , perché irregolarmente notificato, in quanto la regressione, necessitata da esigenze di tutela del diritto di difesa dell'imputato, non muta la ratio dell'operatività dell'art. 415 bis, inapplicabile ove sussistano i presupposti del procedimento monitorio indicati dall'art. 459 cod. proc. pen., e cioè riferibili a reati la cui minima rilevanza penale è attestata dalla punibilità, in concreto ed a parere del P.M., con la sola pena pecuniaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 19/08/2004, n. 39541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39541 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 19/08/2004
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 52
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 024136/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CR IG ER TE N. IL 18/08/1978;
avverso SENTENZA del 12/12/2003 TRIBUNALE di RIMINI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PALMIERI ETTORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Enrico Delehaye, che ha concluso per rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CR IG ER TE, cittadino extracomunitario di nazionalità peruviana, fu tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Rimini con l'imputazione di cui all'art. 186 Codice della Strada, per aver guidato l'autovettura in suo possesso in stato di ebbrezza alcoolica, in Rimini il 12 marzo 2000.
In esito a giudizio contumaciale, con sentenza in data 12 dicembre 2003, quel Tribunale condannava l'imputato alla pena di euro ottocento di ammenda con sospensione della patente di guida per giorni venti.
Ricorre l'imputato e denuncia con sei motivi di ricorso: 1) nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis C.p.p.; 2) nullità della citazione a giudizio per omessa citazione nel domicilio eletto (violazione degli artt. 178, 179, 180, 415 bis e 552 C.p.p.); 3) mancata declaratoria di intervenuta prescrizione del reato;
4) carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle attenuanti generiche;
5) violazione dell'art. 133 C.p. per eccesso della pena irrogata;
6) violazione della norma incriminatrice contestata sia in relazione al quantum di pena applicata, e sia in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria determinata in concreto. All'esito, chiede annullamento della sentenza per intervenuta prescrizione, in subordine annullamento per i vizi procedurali denunciati, in ulteriore subordine, annullamento con rinvio al fine del conseguimento di una pena edittale minore e di una più attenuata sanzione amministrativa accessoria.
OSSERVA LA CORTE Il ricorso è infondato in tutti i suoi motivi. In ordine al vizio asseritamente conseguente al mancato avviso ex art. 415 bis C.p.p., ed in via preliminare, giova premettere che il giudizio de quo fu preceduto dalla emissione di decreto penale di condanna successivamente revocato ex art. 460/4 C.p.p. in quanto "non regolarmente notificato", come si evince dal testo della sentenza impugnata.
La ratio di tale previsione consiste nella inattuabilità della definizione del procedimento per decreto con il rito per gli irreperibili che non assicura la certa conoscenza dell'atto da parte del destinatario, e dunque per evidenti ragioni ti tutela del diritto di difesa ritenute dall'ordinamento prevalenti sull'interesse ad una definizione rapida dei procedimenti per reati - quali quelli che danno accesso al procedimento per decreto - di minima rilevanza penale.
L'ordinamento, infatti, assicura comunque le forme ordinarie in tutti i casi nei quali si debba ricorrere a strumenti di fictio (quale appunto la notifica agli irreperibili o il procedimento in contumacia) che si caratterizzano per le limitazioni del contraddittorio che essi implicano.
Ciò tuttavia nulla cambia in ordine alla esistenza dei presupposti che rendono agibile il procedimento "monitorio" la cui mancata attuazione è - nel caso di specie - dovuta unicamente alla impossibile costituzione del contraddittorio sostanziale. Detti presupposti, indicati dall'art. 459 C.p.p., sono riferibili a reati la cui minima rilevanza penale è attestata dalla punibilità, in concreto ed a parere del P.M., con la sola pena pecuniaria. Essi appartengono, insomma, a quell'area del diritto penale minimo che è poi distribuita, in base alle specifiche previsioni, talora della perseguibilità per decreto penale, talora dell'attribuzione alle competenze del Giudice di pace, e talora, in fine, e con criterio quasi residuale, al tribunale in composizione monocratica (che ha ereditato, concretamente, le competenze ex pretorili). Così fino a quando, addirittura, tali ipotesi di reato, non siano suscettibili di oblazione.
In tutta la suddetta materia già la Corte Costituzionale ha escluso la necessità della previa emissione dell'avviso di cui all'art. 415 bis C.p.p., sottolineando, appunto, la necessità di far corrispondere, alle c.d. "ipotesi minime di reato", forme particolarmente sintetiche e scevre da adempimenti processualmente onerosi, in considerazione di precise indicazioni legislative opportunamente valorizzate in quelle decisioni.
(Così, con riferimento al procedimento innanzi al Giudice di pace (Corte costituzionale - Ordinanza 24-28 giugno 2004 n. 201) la Corte, premesso "che, nel merito, l'Avvocatura ritiene che i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dai rimettenti devono essere esaminati avendo riguardo alla particolare struttura del procedimento dinanzi al giudice di pace, come delineato dalla Corte costituzionale nell'ordinanza n. 231 del 2003;
che, in particolare, per quanto riguarda la fase delle indagini preliminari, con una scelta di segno opposto a quella che caratterizza il procedimento ordinario, il decreto legislativo n. 274 del 2000 ha individuato il fulcro delle indagini nelle investigazioni di polizia giudiziaria (art. 11) e non ha riprodotto la figura del giudice per le indagini preliminari (art. 19);
che, in sintesi, manca "tutto quell'apparato processuale che giustifica una ponderazione delle indagini compiute dagli organi inquirenti", in quanto "l'istruzione del caso avviene, sostanzialmente, in sede dibattimentale".
che, quanto alle censure prospettate con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questa Corte ha già avuto modo di affermare, decidendo su questioni relative al giudizio immediato e al procedimento per decreto, che l'omessa previsione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non è costituzionalmente illegittima, in base al rilievo che le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere modulate in relazione alle caratteristiche dei singoli riti speciali ed ai criteri di massima celerità e semplificazione che li ispirano (v., rispettivamente, ordinanze n. 203 del 2002 e n. 32 del 2003); che, tenendo conto delle peculiarità del procedimento davanti al giudice di pace, analoghe considerazioni valgono a maggior ragione in relazione alle questioni sollevate dagli attuali rimettenti;
che mediante il procedimento penale davanti al giudice di pace il legislatore ha inteso delineare un modello di giustizia caratterizzato da forme particolarmente snelle, di per sè non comparabile con il procedimento per i reati di competenza del tribunale (v., al riguardo, ordinanza n. 290 del 2003); che, per quanto riguarda la fase precedente al dibattimento, il procedimento penale davanti al giudice di pace è connotato dal ruolo marginale assegnato alle indagini preliminari, che si sostanziano in una fase investigativa affidata in via principale alla polizia giudiziaria, alla quale è anche attribuito il compito di disporre la citazione a giudizio;
che la sostanziale svalutazione della fase delle indagini è coerente con le esigenze di massima semplificazione "rese necessarie dalla competenza" riconosciuta al giudice di pace (v. art. 17, comma 1^, della legge 24 novembre 1999, n. 468, contenente, tra l'altro, la delega al Governo in materia di competenza penale di tale giudice) e con la "finalità conciliativa" che costituisce il principale obiettivo della giurisdizione penale del giudice di pace (enunciato dall'art. 2, comma 2^, del decreto legislativo n. 274 del 2000 e richiamato dall'art. 29, comma 4^, del medesimo decreto, in attuazione dell'art. 17, comma 1^, lettera g, della legge n. 468 del 1999), posto che la sede idonea per promuovere la conciliazione e per verificare la praticabilità di altre possibili alternative al giudizio è l'udienza di comparizione, ove avviene appunto il primo contatto tra le parti e il giudice (v. ordinanze numeri 231 del 2003;
10, 11, 55, 56 e 57 del 2004); che, quanto alla censura proposta con riferimento all'art. 111, terzo comma, Cost., questa Corte ha affermato, relativamente al procedimento per decreto, che "il dettato costituzionale, da un iato, non impone che il contraddicono si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e, soprattutto, che debba essere sempre collocato nella fase iniziale del procedimento stesso, dall'altro non esclude che il diritto dell'indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell'accusa a suo carico possa essere variamente modulato in relazione alla peculiare struttura dei singoli riti alternativi" (v. ordinanza n. 8 del 2003, nonché ordinanze numeri 32, 131, 132 e 257 del 2003, e in precedenza ordinanza n. 432 del 1998);
che nel procedimento davanti al giudice di pace le esigenze di informazione dell'imputato prima dell'udienza di comparizione sono comunque assicurate dall'avviso, contenuto nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato presso la segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, nonché dall'indicazione, contenuta sempre nel medesimo atto, delle fonti di prova di cui il pubblico ministero chiede l'ammissione e, ove venga chiesto l'esame di testimoni, delle circostanze su cui deve vertere l'esame (art. 20, comma 1^, lettere f e c, del decreto legislativo n. 274 del 2000);
che l'innesto della disciplina dell'avviso di conclusione delle indagini snaturerebbe la struttura del procedimento davanti al giudice di pace, introducendo una procedura incidentale incompatibile con i caratteri di particolare snellezza e rapidità del rito e una garanzia incongrua con le finalità di questa particolare forma di giurisdizione penale;
che le questioni devono pertanto essere dichiarate manifestamente infondate in relazione a tutti i parametri costituzionali evocati dai rimettenti.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
la Corte costituzionale...dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt.
3, 24 e 111, terzo comma, della Costituzione...".
In materia di procedimento per decreto penale di condanna, la Corte (Ordinanza n. 00 32 del 2003) aveva dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 459 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione "nella parte in cui non prevede che, prima di chiedere al giudice per le indagini preliminari l'emissione del decreto penale di condanna, il pubblico ministero debba fare notificare all'indagato l'avviso di cui all'art. 415-bis cod. proc. pen. Infatti il diritto dell'indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell'accusa, può essere variamente modulato dal legislatore ordinario in relazione ai diversi riti alternativi, con modalità improntate a criteri di economia processuale e di massima speditezza, che tengano conto della struttura e delle finalità dei riti medesimi, senza che per ciò siano lesi i principi costituzionali in materia di uguaglianza, difesa e giusto processo. Sulle censure prospettate in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 24 Cost., v. citate ordinanze n. 432/1998, n. 325/1999, n. 326/1999, n. 458/1999, n. 203/2002; mentre con riferimento al parametro di cui all'art. 111 Cost., v. citata ordinanza n. 8/2003"). Le indicate considerazioni, ampiamente argomentate dal Giudice delle leggi e qui riportate in nota per la loro incidenza diretta sulla materia oggetto del presente giudizio, ribadite anche in relazione al giudizio immediato, valgono ad eguale ragione nel caso dedotto in processo, posto che la regressione necessitata per altro dalle indicate esigenze di tutela del diritto di difesa dell'imputato (a seguito della mancata notifica all'opponente a decreto penale di condanna), nulla muta in ordine alla valutazione dei presupposti di applicabilità della procedura ex art. 415 bis C.p.p. che si rivela del tutto superflua in ragione della mancanza di una fase vera e propria di indagini, qualora il Pubblico ministero richieda la emissione del decreto penale di condanna, sia che questo poi dia luogo al relativo procedimento "monitorio" (per acquiescenza o per opposizione), e sia che - come nel caso de quo - tale procedimento non possa aver luogo per ragioni che non interessano la struttura specifica degli atti procedimentali.
E del resto, la previsione legislativa di casi di incompatibilità delle disposizioni dell'art. 415 bis C.p.p. (art. 550, comma primo, secondo periodo) non può essere ridotta ad una formula vuota di contenuto, per un aspetto, e per altro non può prestarsi a diversa interpretazione rispetto a quella resa legittima dalle indicate pronunce della Corte Costituzionale e, prima ancora, da una corretta "lettura" del "sistema" e della adeguatezza delle garanzie alla "serietà" ed alla "complessità" del concreto processo. Poiché, per quanto detto, la regressione del procedimento ex art. 460/4 comma C.p.p., non muta le condizioni (negative) di applicabilità dell'art. 415 bis C.p.p. di cui all'art. 550, stesso Codice, la mancata procedura dell'avviso di deposito degli atti non integra la previsione di nullità del decreto di citazione a giudizio di cui all'art. 552/2, C.p.p. (che, solo per evidente inadeguatezza di raccordo con la precedente norma di cui all'art. 550 C.p.p., non eccettua le ipotesi in cui tale avviso non debba essere dato), e pertanto la denuncia relativa a tale asserita violazione di legge deve essere rigettata.
Quanto alla dedotta irregolarità della notifica della citazione a giudizio dell'imputato ex art. 157 C.p.p., avendo questi eletto domicilio in altro luogo, va appena osservato che il sistema delle notifiche non è strutturato per criteri alternativi e paralleli - nel qual caso vale il principio "electa una via, non datur recursus ad alteram"- ma bensì per "criteri sussidiari" che non mutano il privilegio accordato alla notificazione diretta alla persona (ex art. 157 C.p.p.), o a persona con essa convivente o al portiere dello stabile (in tal senso, ma limitatamente alla consegna personale al destinatario, v. Cass. Sez. Prima, n. 6675/2000, RV 216226 per la quale "in tema di notificazioni, vale il principio di carattere generale, secondo cui la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'imputato, ancorché in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto è la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario). A tale criterio deve essere assimilata la notifica a persona "convivente" o al portiere, soggetti che la legge presume del tutto idonei, quasi "eadem persona", ad assicurare la conoscenza del contenuto dell'atto al suo destinatario.
Tale indirizzo ermeneutico che riconosce alla notifica "diretta" ex art. 157 C.p.p. il carattere di regola generale avente costante validità anche in presenza di alternative previsioni codicistiche, commisurate a situazioni specifiche, appare costantemente ribadito da questa Corte, come si evince anche da Sez. Quinta, n. 12688/2000, Gimona, e Sez. Quarta, n. 2778/2000, Pizzinato. ((SEZ. 5^ n. 12688/2000 (UD. 11/10/2000), RV. 219232 ha stabilito che in tema di elezione di domicilio, mentre la notificazione prevista dall'art. 161 comma 4^ cod.proc.pen., da effettuarsi mediante consegna al difensore, è sussidiaria rispetto a quella divenuta impossibile presso il domicilio eletto dall'imputato, la notificazione mediante consegna al destinatario può essere sempre eseguita, anche se l'imputato ha eletto domicilio, in quanto essa fa fede della conoscenza reale dell'atto da parte dell'interessato, mentre quella presso il domicilio eletto è prevista in via sussidiaria ed al fine di offrirne presunzione legale.
Vedasi anche SEZ. 4^ n. 0 2778/2000 (CC. 09/05/2000), RV. 216232 per la quale "a disposizione di cui all'art. 161 quarto comma che consente la notifica degli atti mediante consegna a difensore, trova un temperamento, nella sua rigida applicazione, quando si abbia "aliunde" notizia precisa dei luogo in cui il destinatario abbia trasferito la sua residenza o la dimora, perché in tal caso la notifica deve essere disposta ed effettuata nel nuovo domicilio, in modo da assicurargli l'effettiva e non meramente presunta conoscenza dell'atto).
Pertanto anche tale secondo motivo di ricorso va rigettato. Parimenti rigettato deve andare il terzo motivo di ricorso. Ed, infatti, la emissione de decreto penale di condanna interrompe il decorso del tempo idoneo a prescrivere (ex art. 160, primo comma, C.p.), quale che sia stata poi la sorte di tale atto. Ed, infatti, il principio generale che governa l'istituto della prescrizione, in relazione agli atti interruttivi, si fonda sull'interesse che lo Stato, attraverso i suoi organi, manifesta a perseguire il reato ponendo in essere concrete attività (espressamente previste dal citato art. 160 C.p.) entro l'arco di tempo di volta in volta previsto, in relazione alla gravità del reato stesso ex art. 157 C.p.. Pertanto è del tutto irrilevante sia che l'atto si sia perfezionato mediante il raggiungimento dello scopo, e sia che l'imputato ne sia venuto a conoscenza. Per conseguenza è di nessuna incidenza il fatto, dedotto dal ricorrente a sostegno della propria tesi, che il decreto penale sia stato, nella fattispecie concreta, revocato. (Vedi già Sez. 4^, n. 13320/2003 (UD. 27/11/2002) RV. 226427, secondo la quale "ai fini dell'interruzione della prescrizione non è necessaria la notificazione del decreto di citazione a giudizio all'imputato, ma è sufficiente la sola emissione del decreto stesso, indicativa della persistenza dell'interesse punitivo dello Stato). Anche tale motivo è dunque infondato.
Esiste, in sentenza, specifica motivazione in ordine al diniego di concessione delle attenuanti generiche, segnatamente fondata sull'elevato tasso alcolemico;
ne' alcuna norma obbliga il Giudice alla concessione di dette attenuanti in assenza di quelle "altre circostanze diverse" che, con apprezzamento discrezionale, egli ritenga tali da determinare una riduzione di pena.
La natura indeterminata di tali circostanze e la discrezionalità nel ritenerle idonee ad incidere sulla determinazione della pena, fanno sì che il Giudice, in presenza di espressa richiesta di parte, debba limitarsi ad indicare le ragioni del diniego (come, egualmente, dell'accoglimento). La qualcosa risulta dal testo della sentenza, avendo per altro, il Giudice, ritenuto implicitamente ininfluente, sul giudizio di immeritevolezza, la incensuratezza dell'imputato; e ciò con motivazione sintetica, ma del tutto adeguata a quanto a lui richiesto, ivi considerata la congruità del giudizio di gravità del fatto in considerazione del divario fra il tasso alcolemico accertato ed il tetto massimo consentito dalla legge, al di là del quale opera la previsione di cui all'art. 186 CdS.
Che poi altri giudici, in altri processi, abbiano altrimenti operato, è questione del tutto irrilevante e che non può essere presa (in quanto probabile frutto, a sua volta, di errore) a misura della criticata decisione.
In ordine poi alla quantificazione della sanzione, vale la regola per la quale, in regime di pena flessibile, normale sia l'applicazione della pena intermedia;
misura, questa, che verrà aumentata o ridotta sulla base poi di elementi di fatto valutabili alla luce dei criteri di cui all'art. 133 C.p. che soccorrono e guidano il giudice in una determinazione concreta che tenga conto degli elementi oggettivi e soggettivi, ivi indicati, nella prospettiva della personalizzazione della sanzione, in relazione alla gravità del reato ed alla personalità del reo. (Infatti, la SEZ. 1^, n. 12027/1985, RV. 171351, IMP. SIMONELLI ha fissato il principio secondo il quale "NON È RICHIESTA ALCUNA PARTICOLARE MOTIVAZIONE ALLORCHÉ IL GIUDICE SI ATTENGA A VALORI MEDI IN TEMA DI QUANTIFICAZIONE DELLA PENA E A COMPARAZIONI MEDIE IN TEMA DI VALENZE CIRCOSTANZIALI"). Al fine, poi, della applicazione dei parametri di cui all'art. 133 C.p., e stante il distinto criterio che caratterizza la valutazione delle circostanze (che per essere tali integrano i così detti "accidentate reati" e non ne costituiscono, pertanto, elemento intrinseco) rispetto a quello che viene in considerazione, in termini di elementi afferenti alla personalità criminale dell'imputato ed al disvalore sociale del fatto, per la "gradazione" della pena, deve ritenersi che bene il Giudice possa, in base alla gravità del fatto, denegare la applicazione delle attenuanti generiche in considerazione del particolare disvalore sociale della condotta, e poi applicare una pena più severa in considerazione della consistente attitudine criminosa del reo;
così valorizzando il medesimo elemento, ma in considerazione ora del suo profilo soggettivo, ora di quello oggettivo. Fermo restando che in ogni caso, nella specie, la sanzione concretamente applicata non è tale da discostarsi, in aumento rispetto alla sanzione intermedia applicabile ex si (per altro solo pecuniaria), sì da esigere una particolarmente penetrante motivazione.
Il profilo amministrativo della sanzione accessoria non rileva, poi, in relazione agli aspetti penalistici, non perdendo questa la sua originaria natura, pur dovendosi questa applicare da parte dello stesso Giudice penale procedente per evidenti ragioni di economia procedimentale.
Anche gli ulteriori motivi or ora esaminati vanno rigettati perché infondati.
Al rigetto del ricorso segue le soccombenza per le spese.
P.Q.M.
Visti gli artt 615 e 616 C.P.P.. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2004