Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2000, n. 6675
CASS
Sentenza 8 maggio 2000

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In tema di notificazioni, vale il principio di carattere generale, secondo cui la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'imputato, ancorché in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto è la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario.

La nullità conseguente a irregolarità della notificazione è a regime intermedio, sicché deve essere dedotta tempestivamente (nella specie, attenendo al contenuto del fascicolo del dibattimento, entro i termini di cui all'art. 491, comma secondo, cod. proc. pen.), altrimenti rimane sanata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2000, n. 6675
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6675
    Data del deposito : 8 maggio 2000

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