Sentenza 8 maggio 2000
Massime • 2
In tema di notificazioni, vale il principio di carattere generale, secondo cui la notifica di atti e avvisi eseguita a mani proprie dell'imputato, ancorché in presenza di un'elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto è la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario.
La nullità conseguente a irregolarità della notificazione è a regime intermedio, sicché deve essere dedotta tempestivamente (nella specie, attenendo al contenuto del fascicolo del dibattimento, entro i termini di cui all'art. 491, comma secondo, cod. proc. pen.), altrimenti rimane sanata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2000, n. 6675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6675 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI EDOARDO Presidente del 08.05.2000
1.Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 560
3.Dott. SANTACROCE GIORGIO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DE NARDO GIUSEPPE " N. 05324/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NÈ AN n. il 21.05.1949
avverso sentenza del 29.10.1999 C. MIL. APP. di ROMA visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO
udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor Vittorio Garino che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Fatto e diritto
Con sentenza 29/10/1999 la Corte Militare di Appello confermava la sentenza 19/2/1999 del Tribunale Militare di Cagliari, con la quale AN ET TO era stato condannato, con le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle aggravanti, alla pena di nove mesi di reclusione militare con i doppi benefici di legge siccome ritenuto responsabile del reato di peculato militare aggravato.
Nella motivazione - quanto alla eccezione di nullità dei giudizi svoltisi davanti al G.U.P. ed al Tribunale per la mancata notifica dell'avviso di udienza davanti al giudice dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio - la Corte di merito osservava che le suddette nullità dovevano ritenersi sanate, in quanto non eccepite ritualmente ai sensi dell'art. 491 co. 2 c.p.p., tanto più che il decreto che dispone il giudizio era stato notificato all'imputato a mani proprie. D'altra parte la Corte di merito osservava che la dichiarazione relativa alla elezione di domicilio, allegata in copia non autentica all'atto di appello, non aveva alcuna rilevanza, in quanto non era stata acquisita agli atti mediante richiesta di rinnovazione del dibattimento. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione degli artt. 177, 179, 180, 157, 162, 163, 164 e 491 co. 2 c.p.p. sul rilievo che, poiché il AN aveva eletto domicilio sin dal primo momento presso lo studio del proprio difensore, doveva essere dichiarata la nullità del giudizio di primo grado e di quello svoltosi davanti al G.U.P., in quanto il decreto che dispone il giudizio e l'avviso di udienza svoltasi davanti al G.U.P. non erano stati notificati nel domicilio eletto. Nè le suddette nullità potevano essere sanate per il solo fatto che non erano state eccepite ex art. 491 co. 2 c.p.p., trattandosi di nullità assolute rilevabilì di ufficio. Irrilevante doveva considerarsi anche l'altra circostanza che la dichiarazione relativa all'elezione di domicilio fosse stata presentata con l'atto di appello non in forma autentica, in quanto l'originale era depositato nel fascicolo del P.M. presso il Tribunale Militare di Cagliari.
Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza del motivo. Invero in tema di notificazioni vale il principio di carattere generale secondo cui la notifica di atti ed avvisi eseguita a mani proprie dell'imputato, ancorché in presenza di una elezione di domicilio, è valida dovunque essa avvenga, in quanto è la forma più sicura per portare l'atto a conoscenza del destinatario (Cass. sez. VI^ n. 1370/1997, proc. Burrasso, rv. 207.400; Cass. sez. VI^ n. 1167/1997, proc. Iannotti, rv. 208.114; Cass. sez. 1^ n. 1988/1997, proc. Nikolic, rv. 209.847). Ne consegue che nel caso di specie, poiché risulta dagli atti che il decreto di citazione a giudizio fu notificato all'imputato a mani proprie, non è ravvisabile la dedotta nullità.
Nè è ravvisabile la dedotta nullità con riferimento all'avviso di udienza svoltasi davanti al G.U.P.. Infatti, sia dai motivi di appello, sia dai motivi di ricorso, risulta che il ricorrente non lamenta la mancanza di notifica dell'avviso di udienza, bensì la irregolarità della stessa. Pertanto - a parte la considerazione che la dichiarazione di elezione di domicilio allegata ai motivi di appello, peraltro in forma non autentica, non può essere presa in considerazione, in quanto non è stata chiesta la rinnovazione del dibattimento necessaria per la sua rituale acquisizione al fascicolo del dibattimento - è assorbente nel caso di specie la circostanza che, non ricorrendo una ipotesi di mancanza di , notifica, ma solo di irregolarità della stessa, la nullità eventualmente ravvisabile è quella generale a regime intermedio prevista dall'art. 178 lett. c) c.p.p.. Ne consegue che, poiché l'eventuale elezione di domicilio non risulta inserita nel fascicolo del dibattimento, l'eccezione relativa alla nullità della notifica dell'avviso di udienza svoltasi davanti al G.U.P., attenendo al contenuto di detto fascicolo, doveva essere dedotta nei limiti previsti dall'art. 491 co. 2 c.p.p.. Pertanto, poiché detta eccezione non fu proposta entro tali limiti, la eventuale nullità deve ritenersi sanata.
Per le suesposte considerazioni, non ravvisandosi vizi logico- giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-615-616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2000