Sentenza 12 novembre 2003
Massime • 1
In materia alimentare la presenza, dovuta a contaminazione accidentale di organismi geneticamente modificati (OGM) in misura inferiore all'1%, e la conseguente mancata indicazione degli stessi nell'etichetta, non configura il reato di cui all'art. 5, comma primo lett. a), della legge 30 aprile 1962 n. 283, atteso che la disposizione in questione, mentre vieta l'impiego nella preparazione di alimenti o bevande di sostanze alimentari comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, in ciò integrandosi l'elemento materiale del reato de quo in quanto per composizione naturale occorre riferirsi alla genuinità naturale, dall'altro fa salvo quanto disposto da leggi o da regolamenti speciali, fra i quali rientrano il Regolamento CE 49/2000, del 10 gennaio 2000, modificativo del Regolamento CE 1139/1998, che prevede l'obbligatorietà dell'etichettatura esclusivamente per i prodotti i cui componenti superano dell'1% la presenza accidentale di derivati transgenici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2003, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente del 12/11/2003
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 1722
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - N. 24754/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR LO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 23-29/4/2003 pronunciata dal Tribunale del riesame di Milano.
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- sentite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Siniscalchi A., con le quali chiede l'annullamento con rinvio della gravata ordinanza;
- sentito il difensore, avv. G. Cerri, che insiste sui motivi di ricorso;
la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di una segnalazione dell'ASL di Terni, in data 6/11/2002, secondo cui un campione di proseguimento liquido a base di proteine isolate di soia (alimento per la prima infanzia), prodotto dalla Milupa s.p.a. con sede in Lainate, conteneva organismi geneticamente modificati (OGM) non indicati nell'etichetta, il P.M. presso il Tribunale di Milano, con provvedimento 21/1/2003 disponeva la perquisizione dei locali della menzionata ditta per accertare la presenza di confezioni del tipo di quelle segnalate ed il conseguente sequestro di esse (nonché di tutte le cose utili e pertinenti alle indagini), quali corpo di reato in relazione ai delitti di cui agli artt. 515 e 516 c.p. ed alla contravvenzione di cui all'art. 5, comma 1 lett. a), L. n. 283/1962.
Il provvedimento, eseguito in data 10/2/2003, portava al sequestro probatorio di n. 24.006 confezioni di alimento liquido e di nn.
4.141 e 16.2 96 di alimento in polvere.
L'amministratore della menzionata società, OL AN, chiedeva il riesame di tale provvedimento, deducendone l'illegittimità per assoluta carenza di motivazione, nonché l'insussistenza del reato ipotizzato, essendo il prodotto conforme alla normativa comunitaria;
il Tribunale di Milano, con l'ordinanza 27/2/2003, rigettava la richiesta, quanto all'alimento liquido, ravvisando il fumus dei reati ipotizzati e considerando i prodotti sequestrati come corpo di reato o comunque come cose utili alle indagini. Con lo stesso provvedimento il Tribunale, per quanto concerne invece il prodotto alimentare in polvere rinvenuto dalla p.g. nel corso della perquisizione, riteneva trattarsi di sequestro di iniziativa, non essendo lo stesso compreso nel provvedimento di perquisizione e sequestro del P.M., per cui riteneva inammissibile la richiesta di riesame, essendo la merce restituibile dall'A.G. procedente, giacché il sequestro di iniziativa della p.g. non era stato convalidato nei termini di legge.
Con decreto 4/4/2003, il P.M. disponeva, pertanto, il sequestro delle confezioni di alimento per la prima infanzia "SOM2 MILUPA" in polvere quale corpo di reato, o comunque cose pertinenti al reato di cui all'art. 5 lett. a) L. n. 283/1962, perché contenenti tracce di OGM che ne alterano la composizione naturale.
Anche di tale provvedimento la difesa chiedeva il riesame, per motivi analoghi a quelli proposti allo stesso Tribunale, e cioè deducendo sostanzialmente la non ipotizzabilità della contravvenzione de qua, in quanto il prodotto doveva ritenersi conforme alla normativa CEE, avendo le analisi rilevato la presenza di minime percentuali di OGM;
inoltre evidenziava la difesa che la normativa applicabile nel caso di specie è l'art. 9 D. L.vo n. 11/1992 e non il D.P.R. n. 128/1999. Il Tribunale del riesame, con il provvedimento indicato in premessa, confermava il decreto di sequestro del PM, ritenendo sussistente il fumus commissi delicti, giacché la riscontrata presenza di OGM nel prodotto alimentare, peraltro neppure indicata in etichetta, determina ovviamente una variazione della composizione naturale dello stesso.
Ricorre per cassazione il OL, deducendo: 1) violazione e falsa interpretazione ed applicazione della legge penale e delle norme di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, avendo il Tribunale ritenuto di non effettuare alcuna indagine in ordine alla riconducibilità dei fatti de quibus ad una fattispecie penalmente rilevante, e quindi avendo omesso di verificare l'ipotetica antigiuridicità di essi;
in particolare, non ipotizzabilità della contravvenzione di cui all'art. 5 lett. a) L. n. 283/1962, in quanto il prodotto rispetta la normativa sulla etichettatura stabilita dal regolamento CE n. 49/2000, che implicitamente esonera dall'indicazione in etichetta di derivati transgenici se la loro presenza sia casuale o accidentale ed in misura non superiore all'1% del prodotto totale, e rispetta altresì il disposto dell'art. 1 lett. b) del D.M. (Sanità) n. 371/2001, contenente il regolamento di attuazione della direttiva 99/50/CE sugli alimenti per lattanti ed alimenti di proseguimento, che vieta l'uso di materiale derivato da o.g.m., oltre la tolleranza prevista dal menzionato regolamento CE n. 49/2000; neppure può ipotizzarsi la violazione dell'art. 3, comma 2, D.P.R. n. 128/1999 perché gli alimenti sequestrati rientrano tra quelli "per lattanti di proseguimento", disciplinati da ultimo dal menzionato D.M. n. 371/2001; 2) mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla denunziata eccessiva afflittività del sequestro, tenuto conto del prezzo della merce sequestrata (euro 283.301,55) e del rischio di scadenza della stessa nelle more del procedimento, sol perché "potrebbero essere necessari accertamenti tecnici". All'odierna udienza camerale, il P.G. e la difesa concludono come sopra riportato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento, essendo fondato il primo motivo dal quale l'altro rimane assorbito.
Deve premettersi, infatti, che questo ricorso non differisce sostanzialmente da quello proposto avverso la prima decisione del Tribunale del riesame di Milano (del 27/2/2003), sopra ricordata, e deciso da questa Sezione con sentenza 9/7/2003. Infatti l'ordinanza impugnata si rifà espressamente a quella del 27/2/2003, percorrendo l'identico iter motivazionale, ragione per cui la motivazione della presente decisione non può discostarsi di molto da quella precedente.
Posto che nel caso di specie trattasi di sequestro probatorio e non preventivo, il giudice del riesame deve controllare semplicemente se il reato ipotizzato sia astrattamente configurabile, sebbene sempre con riferimento ad elementi processuali già acquisiti (alla luce della decisione delle Sezioni Unite 29 gennaio 1997 n. 23, Bassi), e se il sequestro sia o meno giustificato ai sensi dell'art. 253 c.p.p. (Cass. Sez. 2^, 9 dicembre 1999, n. 6149, Marini e altro), senza dover verificare in concreto la fondatezza della tesi accusatoria. Ciò premesso, per quanto concerne la astratta configurabilità del reato, rileva il Collegio che il provvedimento impugnato fa riferimento - a differenza di quello precedentemente esaminato da questa Corte, che ipotizzava la violazione anche degli artt. 515 e 516 c.p. - solo alla contravvenzione prevista dall'art. 5, comma 1 lett. a), L. n. 283/1962, fondata sul presupposto dell'utilizzazione,
da parte della Milupa s.p.a., di organismi geneticamente modificati (OGM) e sulla mancata indicazione di essi nell'etichetta dei prodotti sequestrati. Per quanto concerne l'indicata norma, dettata in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, si ricorda che essa vieta - tra l'altro - l'impiego nella preparazione di alimenti o bevande (nonché la vendita, la detenzione per vendere, la somministrazione ai propri dipendenti, o la distribuzione per il consumo) di sostanze alimentari "comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale", caratteristica questa certamente scontata per gli alimenti geneticamente modificati, tenuto conto che, a proposito di composizione naturale di un prodotto, il legislatore del '62 ha inteso riferirsi al concetto di "genuinita' naturale", quella cioè presente in natura, in totale assenza di modificazioni - per intervento umano - della struttura biochimica dello stesso. Quindi, sotto il profilo della sussistenza dell'elemento materiale, essendo stata accertata la presenza di OGM nei prodotti in sequestro ed essendo pacifico che la stessa non era indicata in etichetta, la contravvenzione de qua sarebbe astrattamente ipotizzabile. Sennonché la norma in esame pone un limite al ricordato divieto di carattere generale, aggiungendo la frase "salvo quanto disposto da leggi o da regolamenti speciali", la cui ampia formulazione deve sicuramente ritenersi comprensiva anche della disciplina, sia comunitaria che nazionale, in materia di OGM. In altri termini, pur nel rispetto del generale divieto - posto dalla legge n. 283/1962 - di utilizzazione di sostanze alimentari delle quali sia stata variata la composizione naturale, se la legge consente l'immissione sul mercato, e quindi al consumo, di alimenti risultanti da determinate manipolazioni genetiche, ritenendole pertanto legittime, non può ragionevolmente sostenersi, in relazione ad esse, neppure in questa fase, la ipotizzabilità della contravvenzione in questione, la cui sussistenza è proprio subordinata alla condizione negativa della mancanza di specifiche leggi o regolamenti che consentano la variazione suddetta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre valutare se la normativa comunitaria consenta l'utilizzazione di OGM nei limiti accertati dall'autorità inquirente e se risultino violate le prescrizioni in materia di etichettatura di questo tipo di prodotti, perché altrimenti verrebbe meno la configurabilità dell'ipotesi contravvenzionale. La necessità dell'etichettatura, invero, deriva evidentemente dalla scelta politica di non vietare del tutto l'immissione sul mercato di determinati prodotti modificati geneticamente e, nel contempo, dall'esigenza di avvertire gli acquirenti della loro presenza, per evitare problemi (di salute o etici) a determinate categorie di consumatori.
Ma, per affrontare adeguatamente la detta problematica, che presuppone ovviamente l'individuazione della specifica normativa applicabile, si dovrebbe conoscere con certezza l'esatta natura e quindi la tipologia del prodotto in sequestro ("SOM 2 Milupa"). Infatti il ricorrente ritiene che esso debba inquadrarsi tra quelli disciplinati dal D. L.vo n. 111/1992 (e non dal D.P.R. n. 128/1999), e quindi che sia disciplinato dal regolamento CE n. 49/2000 della Commissione, del 10 gennaio 2000, modificativo del regolamento CE n. 1139/98. Se così fosse, deve ricordarsi che il richiamato regolamento del 2000, prendendo atto dell'impossibilità di escludere una contaminazione accidentale di prodotti alimentari mediante DNA o proteine derivati da modificazioni genetiche, rende obbligatoria l'etichettatura (cioè l'indicazione "contiene OGM") esclusivamente per i prodotti i cui componenti superano dell'1% la presenza di derivati transgenici. In definitiva la Comunità, riconoscendo sostanzialmente l'attuale inevitabilità di un certo grado di "contaminazione accidentale" dei prodotti alimentari derivati da soia e mais, è giunta alla conclusione della non necessità di segnalarla ai consumatori, quando, oltre ad essere appunto accidentale, non superi la detta percentuale.
Attualmente, quindi, pur essendo in itinere iniziative normative, sia a livello comunitario che nazionale, volte a ridurre ulteriormente la indicata soglia di tolleranza dell'1%, la contravvenzione in questione è ipotizzabile - beninteso sempre che la contaminazione sia accidentale - solo in caso di superamento di tale limite. Ebbene, gli accertamenti effettuati su campioni dei prodotti in sequestro hanno tutti escluso il superamento del menzionato limite, constatando peraltro - sempre al di sotto della soglia dell'1% una presenza di OGM non costante, ma estremamente variabile da un campione all'altro, il che fa logicamente propendere per l'accidentalità della contaminazione. Del resto, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, ritiene il Collegio che incomba all'accusa la dimostrazione della volontarietà (o meglio della non casualità) della contaminazione, anche in questa fase, non essendo suscettibile di dimostrazione l'accidentalità di essa da parte dell'indagato, se non nei termini probabilistici sopra indicati. Conclusivamente, non essendo stata superata, nel caso in esame, la soglia di tolleranza per l'utilizzo di OGM, posta dal regolamento CE n. 49/2000, ne' essendo minimamente motivata la volontarietà (o non accidentalità) della contaminazione (anzi vi è sul punto una sostanziale inversione dell'onere della prova), il fumus della contravvenzione ipotizzata, se il prodotto in sequestro avesse le caratteristiche indicate dal ricorrente e fosse dunque disciplinato dal decreto legislativo n. 111/92 e dal detto regolamento, non sarebbe certamente ravvisabile, con conseguente illegittimità del vincolo. Sennonché il Tribunale ha omesso di accertare l'esatta natura del "SOM 2 Milupa", giustificando tale mancato approfondimento con le caratteristiche tipiche del giudizio di riesame, nonché con le difficoltà tecniche che l'indagine presenterebbe, incompatibili con le esigenze di sommarietà e rapidità della fase incidentale. Ritiene però il Collegio che le esposte argomentazioni non siano condivisibili, in quanto neppure nella presente fase possono essere eluse questioni di decisiva rilevanza, quali, ad esempio, l'esatta individuazione e classificazione dei prodotti in sequestro in una o in un'altra categoria di alimenti, soprattutto quando sia differente il regime giuridico al quale vengono sottoposti. Infatti la tolleranza per gli OGM sopra indicata non riguarda ogni categoria di prodotti.
L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con riferimento alla sussistenza del fumus della contravvenzione di cui all'art. 5 lett. a) L. n. 283/1962, con rinvio al giudice del merito, che dovrà svolgere l'accertamento "in fatto" sopra indicato.
P.Q.M.
la Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Milano.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004