Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2003, n. 32
CASS
Sentenza 12 novembre 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia alimentare la presenza, dovuta a contaminazione accidentale di organismi geneticamente modificati (OGM) in misura inferiore all'1%, e la conseguente mancata indicazione degli stessi nell'etichetta, non configura il reato di cui all'art. 5, comma primo lett. a), della legge 30 aprile 1962 n. 283, atteso che la disposizione in questione, mentre vieta l'impiego nella preparazione di alimenti o bevande di sostanze alimentari comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, in ciò integrandosi l'elemento materiale del reato de quo in quanto per composizione naturale occorre riferirsi alla genuinità naturale, dall'altro fa salvo quanto disposto da leggi o da regolamenti speciali, fra i quali rientrano il Regolamento CE 49/2000, del 10 gennaio 2000, modificativo del Regolamento CE 1139/1998, che prevede l'obbligatorietà dell'etichettatura esclusivamente per i prodotti i cui componenti superano dell'1% la presenza accidentale di derivati transgenici.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2003, n. 32
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32
    Data del deposito : 12 novembre 2003

    Testo completo