Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2000, n. 12688
CASS
Sentenza 11 ottobre 2000

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In tema di elezione di domicilio, mentre la notificazione prevista dall'art. 161 comma 4 cod.proc.pen., da effettuarsi mediante consegna al difensore, è sussidiaria rispetto a quella divenuta impossibile presso il domicilio eletto dall'imputato, la notificazione mediante consegna al destinatario può essere sempre eseguita, anche se l'imputato ha eletto domicilio, in quanto essa fa fede della conoscenza reale dell'atto da parte dell'interessato, mentre quella presso il domicilio eletto è prevista in via sussidiaria ed al fine di offrirne presunzione legale.

Nel caso in cui l'imputato abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore, il quale tuttavia ne muti successivamente la dislocazione, all'interessato incombe l'obbligo di comunicare il cambiamento, con la conseguenza che, mancando tale comunicazione ed essendo divenuta impossibile la notificazione presso il domicilio non revocato, questa deve essere effettuata mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen. e, dunque, al suo nuovo recapito, rivestendo tuttavia, in tal caso, il professionista, non più veste di domiciliatario, ma di semplice consegnatario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2000, n. 12688
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12688
    Data del deposito : 11 ottobre 2000

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