Sentenza 11 ottobre 2000
Massime • 2
In tema di elezione di domicilio, mentre la notificazione prevista dall'art. 161 comma 4 cod.proc.pen., da effettuarsi mediante consegna al difensore, è sussidiaria rispetto a quella divenuta impossibile presso il domicilio eletto dall'imputato, la notificazione mediante consegna al destinatario può essere sempre eseguita, anche se l'imputato ha eletto domicilio, in quanto essa fa fede della conoscenza reale dell'atto da parte dell'interessato, mentre quella presso il domicilio eletto è prevista in via sussidiaria ed al fine di offrirne presunzione legale.
Nel caso in cui l'imputato abbia eletto domicilio presso lo studio del difensore, il quale tuttavia ne muti successivamente la dislocazione, all'interessato incombe l'obbligo di comunicare il cambiamento, con la conseguenza che, mancando tale comunicazione ed essendo divenuta impossibile la notificazione presso il domicilio non revocato, questa deve essere effettuata mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen. e, dunque, al suo nuovo recapito, rivestendo tuttavia, in tal caso, il professionista, non più veste di domiciliatario, ma di semplice consegnatario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2000, n. 12688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12688 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCESCO PROVIDENTI - Presidente - del 11/10/2000
1. Dott. RENATO CALABRESE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - N. 1469
3. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - N. 15217/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
1) GI AO, n. 13.03.41 a Gorizia;
2) OS ON, n. 20.09.12 a Magugnago;
avverso sentenza 29.10.99 C.A. ROMA;
- udita la relazione del Consigliere Dott. M. ROTELLA, - udita la richiesta del p.m., in persona del S. P. G. di L. TURONE di inammissibilità per ET e rigetto per NA - uditi i difensori Avv. Livia ROSSI per GI
ritenuto
1 - Il 20.9.91, il Tribunale di Roma ha condannato NA AO ed il notaio ET ON per art. 479 CPP, per avere di concerto con il primo il notaio attestato falsamente che la firma apparente "G LU (titolare di una società di cui NA era dipendente) in calce ad una dichiarazione di vendita di autovettura (utilizzata per lungo tempo da NA) in data 16.10.85 era stata apposta in sua presenza, ciascuno ad a. 2 di reclusione, pena sospesa per il primo e condonata per il secondo.
La C.A. di Roma il 29.10.99 ha ridotto la pena inflitta a ciascuno a m. 8 di reclusione.
Con il ricorso del difensore per GI, si denuncia:
1 - violazione artt. 161 e 548 CPP, perché la notificazione dell'avviso di deposito all'imputato contumace ex art. 548 CPP non è stata sino al momento di proposizione del ricorso validamente effettuata, in quanto non solo con telegramma 22.10.99 l''imputato aveva revocato la precedente elezione di domicilio, ed in effetti ed eletto nuovo domicilio presso la sua abitazione in Roma, ed intanto la notifica prevista ex art. 548 CPP era stata effettuata bensì presso il precedente domiciliatario, ma non nel luogo di domicilio indicato, lo studio del medesimo difensore in Roma, bensì in altro sito in Milano;
2 - violazione art. 601 - 161 CPP, in quanto il decreto di citazione per l'appello è stato notificato, anzicché ai sensi dell'art. 161 4^ co., presso il nuovo domicilio dell'avv. Corrado Antonello in Milano;
2 - violazione art. 192 CPP, perché la sentenza ritiene che solo l'imputato poteva trarre vantaggio dal falso e trascura che se la perizia ritiene la falsità della sottoscrizione, nulla dice circa la riconducibilità di essa all'imputato e tace sulle argomentazioni difensive, circa il fatto che i documenti relativi al passaggio di proprietà erano stati predisposti come di consueto su ordine di UL da personale della società cui poteva ricondursi il falso.
Con il ricorso per ET, si denuncia: violazione artt. 479 CP - 1350 n. 1 CC, perché nel caso non si tratta di notaio rogante,
bensì certificante, onde l'attestazione non riguarda la validità del contratto in sè, ma solo l'opponibilità a terzi, ed attestava solo che la firma era quella del venditore.
2 - Il primo motivo di ricorso per NA è infondato.
Innanzitutto la notifica dell'avviso di deposito ex art. 548 CPP all'imputato ha la funzione di consentirgli di esercitare personalmente il diritto impugnazione che è tuttavia unico (cfr. Cass. sez. 5^, 12.10.92, Caporaso, CED rv. 192336), ancorché al suo esercizio sia legittimato anche il difensore. Se pertanto quest'ultimo lo esercita, il giudizio, per quanto svolto prima che sia scaduto il termine d'impugnazione per l'imputato, può ritenersi validamente celebrato (cfr.: Cass. sez. 5^, 9.2.98, Anemolo ed altri, CED 210815).
Nella specie dunque, anche se l'art. 548 non fosse stato rispettato, non si potrebbe ritenere nullo perciò solo il giudizio di 2^ grado, e conseguentemente la sentenza.
Ma in effetti l'art. 548 non risulta violato, per la ragione affermata nello stesso ricorso che, divenuta impossibile la notificazione presso il domicilio eletto, che era lo studio del difensore non ancora revocato, questa è stata eseguita presso il suo nuovo studio.
Orbene, se il difensore muta la dislocazione dello studio, presso il quale ha eletto domicilio l'imputato, a costui incombe l'onere di comunicazione di mutamento del domicilio ai fini dell'art.162 CPP. E se, non provvedendo l'imputato alla comunicazione, diviene impossibile la notifica di un atto presso il domicilio non revocato, questa deve essere fatta mediante consegna al difensore, a norma dell'art. 161/4 CPP, e perciò eventualmente presso il suo nuovo recapito, perché in tal caso, il difensore non è più
domiciliatario, ma semplice consegnatario (cfr. Cass. sez. 6^, 8.6.94, Kahrie Safet, CED rv. 200602). Perciò erroneamente il ricorrente invoca il principio della consegna materiale dell'atto nelle mani dell'imputato e cioè di copia alla persona (art. 157/1 CPP). Difatti, la notificazione mediante consegna di copia al destinatario può essere eseguita anche se l'imputato ha eletto domicilio, per la ragione che fa fede della conoscenza reale dell'atto da parte sua, mentre quella presso il domicilio eletto è prevista in via sussidiaria, al fine di offrirne presunzione legale. A sua volta la notificazione prevista dall'art. 161/4 CPP da effettuarsi mediante consegna al difensore, è sussidiaria rispetto a quella divenuta impossibile presso il domicilio eletto dall'imputato. In tal caso il riferimento letterale della norma al difensore indica meramente la relazione professionale che gli fa onere di comunicazione dell'atto all'imputato, e perciò è sufficiente che sia effettuata presso il suo studio professionale, ovunque sia situato, quale che sia la persona addetta che per suo conto materialmente la riceva.
Ciò posto, la distinzione tra notifica mediante consegna al difensore e notifica presso il domicilio eletto, da identificarsi quale studio del difensore, cui si rifà il ricorrente non esclude minimamente che nel caso si sia avuta la certezza legale necessaria ai fini dell'art. 548 C.P.P.. E, a maggior ragione la si è avuta ai fini della costituzione del rapporto processuale in giudizio (motivo 2^, ugualmente infondato), sol che lo stesso ricorso rappresenta che il decreto di citazione è stato consegnato presso lo studio, nuovo o vecchio che sia, del difensore non ancora revocato.
Il terzo motivo è inammissibile, perché nonostante le apparenze propone valutazione alternativa di merito del materiale indiziario sulla scorta dell'ipotesi disattesa dalla corte di merito e cioè che UL avrebbe lui macchinosamente fatto firmare da altri l'atto.
È infondato anche il ricorso per OS. La questione non concerne la falsità ideologica del tenore del contratto, ma l'attestazione del notaio che la firma del venditore in calce all'atto è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del sottoscrivente, come prescritto dall'art. 2703/2 CC. Tale falsa attestazione è una delle ipotesi espressamente previste dall'art. 479 CP ("attesta falsamente che un fatto ... è avvenuto alla sua presenza"). Solo l'attestazione atipica può essere imputata a diverso e minore titolo (cfr. Cass. n. 11867 del 1997, rv. 209985 e già n. 14718 del 1990, rv. 185752).
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2000